Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22055 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6221 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio eletto in Roma, via di Porta Pinciana 6;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Barra, Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come in atti;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia Margherita Castiglioni, con domicilio digitale come in atti;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ente Regionale Parco Naturale Veio, Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Acea S.p.A., Areti S.p.A., rappresentate e difese dall’avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
a) della Determinazione Dirigenziale iscritta al RU n. 327 del 31.0.1.2025 della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III, Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette con cui è stato approvato il progetto definitivo di Areti S.p.A. relativo al “Progetto Areti S.p.A. Cabina Primaria La storta via Cassia n. 1670- Comune di Roma – Municipio XIV e XV – Realizzazione dei raccordi AT in cavi interrati da CP La Storta a linea RTN 150 Kv Primavalle- Flaminia O- Fiano Romano – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio ai sensi della L.R. 42/90” anche nella parte in cui ha ritenuto che “con la produzione e trasmissione della documentazione non si devono acquisire ulteriori pareri necessari per il rilascio ad Areti S.p.A. dell’autorizzazione, ai sensi della L.R. 42/90” de qua e comunicata al ricorrente sia in proprio che in qualità di avente causa di AR LE e OR TE con nota del 10.3.2025 limitatamente al tratto che attraversa le proprietà immobiliari del ricorrente, come specificato nel prosieguo di questo atto e nella parte in cui rigetta le osservazioni del Sig. OR;
b) del Parere dell’Ente Regionale Parco di Veio avente ad oggetto il “Nulla Osta ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 relativo al Progetto Areti S.p.A. Cabina Primaria LA STORTA, via Cassia n.1670 – Comune di Roma – Municipio XIV e XV. Realizzazione dei raccordi A.T.: in cavi interrati da C.P. La Storta a linea R.T.N. 150 kv Primavalle-Flaminia/O – Fiano Ro-mano” reso nell’àmbito della Conferenza di servizi decisoria ai sensi della Legge n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona con Determinazione N.A00084 del 20/03/2024 e con il quale l’Ente ha ritenuto “ai sensi dell’art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alle opere descritte negli elaborati grafici e relazioni di cui in narrativa ricadenti nel Parco di Veio” e relative al progetto Areti S.p.A. riguardante la “Cabina Prima-ria LA STORTA, via Cassia n.1670 – Comune di Roma – Municipio XIV e XV. Realizzazione dei raccordi A.T.: in cavi interrati da C.P. La Storta a linea R.T.N. 150 kv Primavalle-Flaminia/O – Fiano Romano” non notificato e pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente sul sito istituzionale www.parcodiveio.it;
c) degli elaborati di progetto limitatamente al tratto che attraversa le proprietà immobiliari del ricorrente, come specificato nel prosieguo di questo atto;
d) in parte qua della dichiarazione di impegno di Areti, che le opere di progetto sono state progettate e saranno realizzate ed esercitate in modo da garantire idoneità alle prescrizioni elettriche e meccaniche previste dalle vigenti norme;
e) in parte qua della dichiarazione di conformità al D.P.C.M. 8 luglio 2003;
f) in parte qua del piano particellare, della planimetria catastale con fascia di asservimento/esproprio con allegato elenco proprietari delle aree da asservire e/o occupare da cui risulta l’inserimento anche della particella 212 di proprietà del ricorrente;
g) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalle Amministrazioni coinvolte nell’ambito della Conferenza di Servizi ivi compreso il rigetto delle Osservazioni al progetto proposte dal Sig. OR e lo Studio di Fattibilità riguardo la “Cabina Primaria LA STORTA, via Cassia n.1670 – Comune di Roma – Municipio XIV e XV. Realizzazione dei raccordi A.T.: in cavi interrati da C.P. La Storta a linea R.T.N. 150 kv Primavalle-Flaminia/O – Fiano Romano” redatto da Areti S.p.A.
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso rispetto agli atti impegnati ancorché sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Acea S.p.A. e di Areti S.p.A., dell’Ente Regionale Parco Naturale Veio, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa NN TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 327 del 31 gennaio 2025, con la quale la Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il progetto definitivo, presentato da Areti S.p.A., relativo alla realizzazione dei raccordi in cavi interrati in tensione 150 kV dalla Cabina Primaria "La Storta" alla linea RTN 150 kV Primavalle – Flaminia/O – Fiano Romano. L’intervento in questione, inserito nell’ambito del più ampio programma di razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione della Capitale, si articola in tre lotti funzionali, di cui il “lotto 2” interessa fondi agricoli di proprietà del ricorrente, situati nel Comune di Roma, identificati catastalmente al foglio 49, particelle nn. 327, 265 e 331.
2. Secondo quanto dedotto dal ricorrente, il tracciato approvato determinerebbe un impatto rilevante, sproporzionato e non necessario sulle proprietà di sua titolarità, le quali ospitano un’attività agricola e un casale di rilevanza paesaggistica, sottoposto a vincolo archeologico. A sostegno della propria posizione, il ricorrente evidenzia di aver tempestivamente trasmesso osservazioni in sede di conferenza di servizi, corredate da quattro alternative tecniche di tracciato le quali, a suo avviso, avrebbero consentito di evitare l’attraversamento dei suoi fondi, mantenendo intatta la funzionalità dell’opera.
3. Nel gravame si contestano, sotto vari profili, le scelte localizzative operate dalla società proponente e approvate dall’amministrazione, ritenute viziate da difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e violazione del principio del minor sacrificio. Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione effettiva delle soluzioni alternative presentate, la lesione della funzionalità agricola dei fondi, la prossimità eccessiva del tracciato rispetto al casale, in violazione delle distanze di sicurezza, nonché la compromissione del paesaggio e dei beni sottoposti a tutela.
4. Il ricorrente deduce, inoltre, l’assenza di un coinvolgimento pieno nella fase procedimentale, la genericità dei pareri acquisiti, tra cui quello reso dal Parco di Veio, e la carenza di legittimazione dell’imposizione della servitù sulle sue particelle.
5. A fronte di tali censure, le amministrazioni resistenti e le società controinteressate sostengono la legittimità e la piena regolarità dell’iter approvativo, sottolineando che le osservazioni del ricorrente sono state regolarmente valutate, con richiesta da parte della Città Metropolitana ad Areti S.p.A. di fornire valutazioni tecniche sulle ipotesi alternative avanzate dai privati, tra cui quelle presentate dallo stesso OR. Le risultanze istruttorie, acquisite in sede di conferenza di servizi, sono state ritenute esaustive e coerenti con gli obiettivi progettuali, e non è emerso alcun parere contrario tra quelli resi dagli enti partecipanti. La scelta progettuale viene, pertanto, difesa come logicamente motivata, funzionale, e sorretta da una valutazione tecnica complessa, immune da vizi di illogicità manifesta o sviamento.
6. All’udienza del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito sollevate dalle resistenti in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.
8. Con riferimento al primo ordine di doglianze, il ricorrente lamenta che il tracciato approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione dell’elettrodotto interrato in tensione 150 kV – limitatamente al tratto ricompreso nel cosiddetto “lotto 2” – determinerebbe un sacrificio eccessivo e sproporzionato sulle sue proprietà agricole, senza che sia stata data effettiva considerazione alle soluzioni alternative tecniche da lui formulate nel corso del procedimento. In particolare, il ricorrente aveva depositato quattro ipotesi di tracciato alternativi, corredati da motivazioni paesaggistiche, agronomiche e ambientali, ritenendo che tali varianti potessero consentire il medesimo risultato funzionale dell’opera evitando tuttavia l’interessamento diretto dei propri fondi, caratterizzati dalla presenza di un casale sottoposto a vincolo archeologico e di coltivazioni in atto.
9. La censura non può essere condivisa.
10. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la Città Metropolitana ha dato seguito alle osservazioni del ricorrente inoltrando le proposte alternative alla società proponente Areti S.p.A., la quale ha provveduto a elaborare una valutazione tecnica per ciascuna delle quattro varianti prospettate. Tale attività si è concretizzata in una esaustiva analisi istruttoria, predisposta su richiesta della stessa amministrazione procedente, volta a verificare la praticabilità tecnica, ambientale e gestionale delle soluzioni suggerite. I risultati di tale analisi sono stati condivisi e acquisiti nel contesto della conferenza di servizi, conclusasi con l’approvazione unanime del progetto definitivo, nel quale è stato confermato il tracciato originariamente proposto da Areti.
11. Nello specifico, le motivazioni tecniche per cui le quattro varianti sono state escluse risultano adeguatamente illustrate.
12. La prima variante, che prevedeva l’utilizzo del sedime dell’ex tracciato ferroviario dismesso, è stata rigettata per l’incompatibilità tecnica della sede proposta, già congestionata da altri sottoservizi e tecnicamente inidonea alla posa in sicurezza di ulteriori terne ad alta tensione, anche in considerazione delle distanze regolamentari e delle interferenze statiche e dinamiche.
13. La seconda variante, che configurava un prolungamento del tracciato del cosiddetto “lotto 1”, è stata ritenuta non realizzabile in quanto comportava un incremento rilevante dell’estensione dell’opera, un aggravio dei costi di realizzazione e manutenzione e un interessamento di fondi non ancora asserviti, con conseguente complicazione dell’iter autorizzativo. Inoltre, tale ipotesi interferiva con la presenza di vincoli urbanistici e ambientali, determinando un impatto complessivo ritenuto superiore a quello derivante dal tracciato approvato.
14. La terza e la quarta variante, infine, presentavano – secondo quanto riportato nella relazione tecnica – criticità di tipo orografico e morfologico, tra cui elevate pendenze dei terreni attraversati, frammentazione del percorso, necessità di attraversamento di aree di interesse paesaggistico e archeologico e problematiche di accessibilità per le future operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, tali soluzioni avrebbero interferito con fondi agricoli non infrastrutturati, richiedendo interventi maggiormente invasivi rispetto alla soluzione adottata.
15. Tali valutazioni tecniche sono state fatte proprie dalla Città Metropolitana e non sono state oggetto di rilievi da parte degli enti partecipanti alla conferenza, tra cui il Ministero della Cultura, l’Ente Parco di Veio e il Ministero dell’Ambiente, i quali hanno espresso parere favorevole sul progetto.
16. Va richiamato, in proposito, il consolidato principio secondo cui la scelta localizzativa di un’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti vizi di logicità, travisamento dei fatti o manifesta contraddittorietà. L’amministrazione non è tenuta a dimostrare, in modo puntuale e comparativo, la preferenza accordata rispetto a ogni ipotesi alternativa presentata da soggetti privati, dovendo piuttosto assicurare che la scelta operata sia fondata su un’istruttoria adeguata e immune da irrazionalità manifeste. In questa prospettiva, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo competente, salvo che non siano riscontrabili elementi oggettivi di sviamento o incongruenza, che nella fattispecie non si rinvengono.
17. Nel caso di specie, invero, non emergono elementi che consentano di qualificare le scelte progettuali come arbitrarie o irrazionali, né sono stati prodotti elementi tecnici dirimenti idonei a contrastare le motivazioni addotte dall’amministrazione e dalla controinteressata. Le osservazioni formulate dal ricorrente e le relative proposte alternative sono state tenute in considerazione nel procedimento; la decisione finale di confermare il tracciato originario è espressione di un bilanciamento tra le esigenze di interesse pubblico e le posizioni soggettive incise, effettuato nell’ambito di un’istruttoria che non presenta profili patologici.
18. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che l’imposizione della servitù di elettrodotto determinerebbe un pregiudizio concreto e sproporzionato alle sue proprietà, in particolare per la perdita della funzionalità agricola dei terreni e per l’eccessiva prossimità del tracciato rispetto al casale di famiglia. Anche tali censure si rivelano infondate.
19. L’opera in oggetto comporta l’imposizione di una servitù coattiva e non l’esproprio dei fondi, secondo modalità che non escludono la prosecuzione dell’attività agricola, ad eccezione del divieto di piantumazione di essenze ad alto fusto nella fascia di rispetto. La tecnica esecutiva adottata – basata sulla perforazione teleguidata – consente l’interramento dei cavi senza scavi a cielo aperto, riducendo sensibilmente l’impatto sull’uso del suolo. Non risulta, peraltro, fornita alcuna prova concreta della paventata lesione della funzionalità agricola, che rimane genericamente prospettata e non suffragata da elementi tecnici specifici.
20. Anche la presunta violazione delle distanze legali rispetto al casale è rimasta indimostrata, risultando sul punto la censura del tutto generica e priva di elementi di riscontro.
21. Le doglianze relative all’ambiente e alla pianificazione territoriale, anche a prescindere dalla sussistenza di una legittimazione del ricorrente a far valere gli invocati vizi, risultano parimenti non condivisibili. L’opera non rientra tra quelle soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) obbligatoria, né ad alcuna procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione progettuale comprende una relazione tecnica attestante la conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, acquisita e verificata dalla Città Metropolitana, senza che siano state sollevate contestazioni da parte degli enti competenti in materia ambientale.
22. Anche sotto il profilo paesaggistico e archeologico, l’intervento ha ricevuto il parere favorevole dell’Ente Parco di Veio e della Soprintendenza, sulla base dell’art. 8, comma 4, lett. b), della L.R. Lazio n. 29/1997, che consente la realizzazione di opere infrastrutturali all’interno di aree protette qualora esse siano funzionali al miglioramento ambientale e paesaggistico. Nel caso di specie, il progetto comporta l’interramento di una linea aerea esistente e la contestuale rimozione di circa 19 km di cavi e 80 sostegni, con benefici diretti per il paesaggio, la fauna e la riduzione dell’impatto visivo. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare tali valutazioni e a supportare l’assunto di un aggravio paesaggistico. Anche il Ministero della Cultura, tramite la Soprintendenza Archeologica, ha espresso parere favorevole, a seguito di aggiornamenti apportati da Areti al Piano delle Indagini Archeologiche, approvati per entrambi i Municipi interessati.
23. Né risulta fondata la censura con cui si lamenta la pretesa genericità dei pareri acquisiti. I pareri espressi nell’ambito della conferenza di servizi – tra cui quelli del Parco di Veio, della Soprintendenza e delle amministrazioni competenti in materia urbanistica e ambientale – sono articolati, coerenti con il quadro normativo di riferimento e non evidenziano profili di superficialità. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a contestarne la legittimità o la logicità.
24. Anche la censura relativa alla carenza partecipativa non appare fondata. Il procedimento si è svolto nella forma della conferenza di servizi asincrona, ex artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha presentato osservazioni, proposte tecniche, ed è stato messo nelle condizioni di partecipare effettivamente all’istruttoria. La decisione finale dà puntuale conto della valutazione delle sue proposte e dell’istruttoria svolta.
25. Infine, quanto alla dedotta illegittimità dell’inserimento delle particelle di proprietà del ricorrente tra quelle da asservire, si osserva che tale inserimento è la conseguenza diretta dell’approvazione del progetto definitivo, e non risulta essere frutto di errore, sviamento o travisamento.
26. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Ente Regionale Parco Naturale Veio, del Ministero della Cultura nonché delle società controinteressate Areti S.p.A. e Acea S.p.A., che hanno svolto attività difensiva. Sono invece compensate tra il ricorrente e Roma Capitale che si è limitata ad una costituzione formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida come segue:
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in via complessiva e forfettaria, in favore congiunta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e dell’Ente Parco di Veio, assistiti dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in via complessiva, in favore congiunta di Areti S.p.A. e Acea S.p.A., costituite con difesa unitaria.
Compensa integralmente le spese nei rapporti tra il ricorrente e Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IZ, Presidente
NN TT, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN TT | LE IZ |
IL SEGRETARIO