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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 15/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1268
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1268/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1974 e residente in [...], C.da Fico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Lo svolgimento dell'udienza del 12.02.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.11.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Scordia in data 30.05.2000, con la sig.ra dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli.
Il ricorrente, in particolare, rappresentava che successivamente alla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi;
pertanto, in uno alla domanda di divorzio, chiedeva – diversamente da quanto concordato in sede di separazione consensuale – che nulla venisse disposto a favore della moglie a titolo di mantenimento, in quanto la stessa oltre ad essere proprietaria dell'immobile sito in c.da Fico a Scordia, è in grado di procurarsi adeguati redditi – tenuto conto anche dell'età – possedendo titoli di studio e qualifiche professionali spendibili nel mondo del lavoro.
Costituendosi in giudizio in data 13.01.2023, la sig.ra pur ritenendo Controparte_1 sussistenti i presupposti per la pronuncia di divorzio, contestava quanto dedotto dal ricorrente e insisteva per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, pari all'assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione. La sig.ra CP_1 rappresentava di aver sempre lavorato sia autonomamente che come dipendente nel campo commerciale (nello specifico salumeria), ma che era stata costretta ad abbandonare il lavoro a causa dell'invalidante artrite reumatoide agli arti superiori di cui è affetta. Contestava quanto dedotto dal ricorrente circa il motivo per il quale avrebbe abbandonato il lavoro per dedicarsi alla cura di due cavalli e, in definitiva, domandava che venisse confermato in suo favore un contributo economico nella misura di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, non avendo mezzi adeguati al proprio sostentamento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.01.2023, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione personale e la causa veniva rinviata all'udienza del 03.07.2023 con rimessione della stessa al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dal ricorrente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Lo svolgimento dell'udienza del 12.02.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 2871/2022 del
05.04.2022, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11/2022 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. n. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015, n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
SULL'ASSEGNO DIVORZILE
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve pertanto essere CP_1 respinta.
Nel caso di specie, la resistente ha domandato corrispondersi in suo favore l'assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili – medesimo importo riconosciuto in sede di separazione consensuale a titolo di contributo per il suo mantenimento – in ragione dello stato di salute della stessa e dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Il ricorrente, dal canto suo, ha domandato che, sul piano economico, nulla venisse disposto in favore della moglie, in quanto soggetto in grado di procurarsi redditi adeguati al proprio sostentamento, oltre a possedere titoli e capacità lavorativa.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n. 18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità 3 economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquistato le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. m. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In proposito, non vi è prova di un'effettiva sperequazione fra i redditi delle parti, atteso che la sig.ra non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale peggioramento delle sue condizioni CP_1 reddituali rispetto alla data della separazione, avendo omesso di produrre qualsiasi documentazione economico-reddituale e con ciò non consentendo, pertanto, di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile richiesto. 4 Né sul piano probatorio può assumere rilievo dirimente la sola documentazione, peraltro risalente al
2018, prima ancora della separazione, attestante una invalidità del 50% con parziale riduzione permanente della capacità lavorativa.
Tale documentazione, proprio perché afferente ad un periodo antecedente, non solo al presente giudizio di divorzio ma addirittura alla separazione dei coniugi, non è in grado di provare la sopravvenienza di circostanze peggiorative in ordine alla inabilità della resistente ed alla necessità di un aiuto economico da parte del ricorrente. Anche il certificato medico del 10.07.2019, a firma del dott. (cfr. allegato di parte resistente), non prova nulla in ordine alla permanenza ed Persona_1 all'attualità della patologia ma, in ogni caso, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta – né a mezzo di documentazione né a mezzo di prove orali – circa la effettiva e concreta incidenza di detta patologia sulla concreta possibilità di trovare una occupazione lavorativa, tanto più che la stessa convenuta ha comunque dichiarato di aver lavorato come badante, asserendo solo labialmente di aver perduto tale lavoro a causa delle problematiche di salute.
Ad ogni buon conto, ritiene il Collegio che l'opacità della situazione patrimoniale della convenuta non consente di riconoscere alla predetta alcuna somma a titolo di assegno divorzile, non essendo d'altra parte verosimile che la stessa abbia continuato a vivere – negli ultimi anni – grazie alla sola percezione dei 250 euro mensili erogati dal marito, ben potendo essa avere accesso a emolumenti assistenziali da parte dello Stato (es. reddito di cittadinanza ovvero pensioni di invalidità), tanto più se si considera che la stessa (cfr. comparsa di costituzione ) ha sostenuto anche di aver CP_1 restituito al marito l'importo di euro 7.000,00, in tre soluzioni, circostanza che di per sé attesta la possidenza di risorse economiche.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha depositato la documentazione reddituale aggiornata relativa all'anno 2023 (Unico 2024) pari ad euro 7.405,00 (contro l'importo medio di circa euro 9.027,00 relativo alle dichiarazioni 2020,2021 e 2022), con ciò potendosi pertanto presumere un lieve peggioramento delle condizioni ivi attestate, sulle quali gravano i costi di vita quotidiana.
Nella fattispecie in esame manca, pertanto, la prospettazione di ogni elemento utili ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile – nel caso chiarito dalla Suprema Corte – in favore della resistente, venendo di contro invocato un diritto al mantenimento estraneo all'assetto dei rapporti post matrimoniali.
Ritiene, dunque, questo Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5 SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, della soccombenza della resistente in merito alla domanda economica relativa all'assegno divorzile in suo favore (di fatto unica questione oggetto di controversia), si ritiene di dover porre a carico della sig.ra il 50% delle spese del giudizio, che si liquidano per l'intero nell'importo indicato in CP_1 dispositivo, alla luce dei parametri minimi di legge e tenuto conto della attività effettivamente espletata.
Il restante 50% delle spese possono invece essere compensate tra le parti, sussistendone giustificati motivi, in considerazione del comune interesse alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in Scordia il 30.05.2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del predetto comune al n. 12, Parte I, Serie -, Anno 2000;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente in suo favore, per l'effetto,REVOCA quanto in precedenza disposto a carico del ricorrente, con decorrenza dal presente provvedimento;
3. CONDANNA la resistente a rifondere in favore del ricorrente il 50% delle spese di lite del presente giudizio, spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1268/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.05.1974 e residente in [...], C.da Fico, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Lo svolgimento dell'udienza del 12.02.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni nulla opponendo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.11.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Scordia in data 30.05.2000, con la sig.ra dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli.
Il ricorrente, in particolare, rappresentava che successivamente alla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi;
pertanto, in uno alla domanda di divorzio, chiedeva – diversamente da quanto concordato in sede di separazione consensuale – che nulla venisse disposto a favore della moglie a titolo di mantenimento, in quanto la stessa oltre ad essere proprietaria dell'immobile sito in c.da Fico a Scordia, è in grado di procurarsi adeguati redditi – tenuto conto anche dell'età – possedendo titoli di studio e qualifiche professionali spendibili nel mondo del lavoro.
Costituendosi in giudizio in data 13.01.2023, la sig.ra pur ritenendo Controparte_1 sussistenti i presupposti per la pronuncia di divorzio, contestava quanto dedotto dal ricorrente e insisteva per il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, pari all'assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione. La sig.ra CP_1 rappresentava di aver sempre lavorato sia autonomamente che come dipendente nel campo commerciale (nello specifico salumeria), ma che era stata costretta ad abbandonare il lavoro a causa dell'invalidante artrite reumatoide agli arti superiori di cui è affetta. Contestava quanto dedotto dal ricorrente circa il motivo per il quale avrebbe abbandonato il lavoro per dedicarsi alla cura di due cavalli e, in definitiva, domandava che venisse confermato in suo favore un contributo economico nella misura di euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, non avendo mezzi adeguati al proprio sostentamento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.01.2023, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni di cui alla separazione personale e la causa veniva rinviata all'udienza del 03.07.2023 con rimessione della stessa al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dal ricorrente e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Lo svolgimento dell'udienza del 12.02.2025 è stato sostituito dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLO STATUS
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa della separazione n. cron. 2871/2022 del
05.04.2022, reso da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 11/2022 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. n. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015, n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
SULL'ASSEGNO DIVORZILE
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata e deve pertanto essere CP_1 respinta.
Nel caso di specie, la resistente ha domandato corrispondersi in suo favore l'assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili – medesimo importo riconosciuto in sede di separazione consensuale a titolo di contributo per il suo mantenimento – in ragione dello stato di salute della stessa e dell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Il ricorrente, dal canto suo, ha domandato che, sul piano economico, nulla venisse disposto in favore della moglie, in quanto soggetto in grado di procurarsi redditi adeguati al proprio sostentamento, oltre a possedere titoli e capacità lavorativa.
Sul punto, giova rammentare che, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 (sentenza n. 18287) hanno rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità 3 economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquistato le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
Le Sezioni Unite sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della l. m. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ad ogni modo, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile la prova della mancanza di mezzi adeguati ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
In proposito, non vi è prova di un'effettiva sperequazione fra i redditi delle parti, atteso che la sig.ra non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale peggioramento delle sue condizioni CP_1 reddituali rispetto alla data della separazione, avendo omesso di produrre qualsiasi documentazione economico-reddituale e con ciò non consentendo, pertanto, di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale della famiglia precedente alla cessazione della convivenza nell'ottica di poter dichiarare la sussistenza del diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile richiesto. 4 Né sul piano probatorio può assumere rilievo dirimente la sola documentazione, peraltro risalente al
2018, prima ancora della separazione, attestante una invalidità del 50% con parziale riduzione permanente della capacità lavorativa.
Tale documentazione, proprio perché afferente ad un periodo antecedente, non solo al presente giudizio di divorzio ma addirittura alla separazione dei coniugi, non è in grado di provare la sopravvenienza di circostanze peggiorative in ordine alla inabilità della resistente ed alla necessità di un aiuto economico da parte del ricorrente. Anche il certificato medico del 10.07.2019, a firma del dott. (cfr. allegato di parte resistente), non prova nulla in ordine alla permanenza ed Persona_1 all'attualità della patologia ma, in ogni caso, nessuna prova è stata fornita dalla convenuta – né a mezzo di documentazione né a mezzo di prove orali – circa la effettiva e concreta incidenza di detta patologia sulla concreta possibilità di trovare una occupazione lavorativa, tanto più che la stessa convenuta ha comunque dichiarato di aver lavorato come badante, asserendo solo labialmente di aver perduto tale lavoro a causa delle problematiche di salute.
Ad ogni buon conto, ritiene il Collegio che l'opacità della situazione patrimoniale della convenuta non consente di riconoscere alla predetta alcuna somma a titolo di assegno divorzile, non essendo d'altra parte verosimile che la stessa abbia continuato a vivere – negli ultimi anni – grazie alla sola percezione dei 250 euro mensili erogati dal marito, ben potendo essa avere accesso a emolumenti assistenziali da parte dello Stato (es. reddito di cittadinanza ovvero pensioni di invalidità), tanto più se si considera che la stessa (cfr. comparsa di costituzione ) ha sostenuto anche di aver CP_1 restituito al marito l'importo di euro 7.000,00, in tre soluzioni, circostanza che di per sé attesta la possidenza di risorse economiche.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha depositato la documentazione reddituale aggiornata relativa all'anno 2023 (Unico 2024) pari ad euro 7.405,00 (contro l'importo medio di circa euro 9.027,00 relativo alle dichiarazioni 2020,2021 e 2022), con ciò potendosi pertanto presumere un lieve peggioramento delle condizioni ivi attestate, sulle quali gravano i costi di vita quotidiana.
Nella fattispecie in esame manca, pertanto, la prospettazione di ogni elemento utili ai fini della valutazione del diritto all'assegno divorzile – nel caso chiarito dalla Suprema Corte – in favore della resistente, venendo di contro invocato un diritto al mantenimento estraneo all'assetto dei rapporti post matrimoniali.
Ritiene, dunque, questo Collegio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5 SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, della soccombenza della resistente in merito alla domanda economica relativa all'assegno divorzile in suo favore (di fatto unica questione oggetto di controversia), si ritiene di dover porre a carico della sig.ra il 50% delle spese del giudizio, che si liquidano per l'intero nell'importo indicato in CP_1 dispositivo, alla luce dei parametri minimi di legge e tenuto conto della attività effettivamente espletata.
Il restante 50% delle spese possono invece essere compensate tra le parti, sussistendone giustificati motivi, in considerazione del comune interesse alla pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in Scordia il 30.05.2000, trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del predetto comune al n. 12, Parte I, Serie -, Anno 2000;
2. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente in suo favore, per l'effetto,REVOCA quanto in precedenza disposto a carico del ricorrente, con decorrenza dal presente provvedimento;
3. CONDANNA la resistente a rifondere in favore del ricorrente il 50% delle spese di lite del presente giudizio, spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle predette spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 9.7.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6