Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Ordinanza collegiale 1 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Fortunati e Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l''annullamento,
del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS-adottato dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato nella medesima data con il quale veniva prescritto l’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle partite disputate dalla squadra A.c. Fiorentina per la durata di anni otto e veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni otto..”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-adottato dalla Questura della Provincia di Firenze il -OMISSIS- con cui si è disposto il PO di otto anni e l’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle partite disputate dalla squadra A.c. Fiorentina e, ancora, il divieto “ di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti ”.
Detto provvedimento faceva seguito agli eventi del -OMISSIS-, allorquando il ricorrente veniva fermato all’incrocio tra viale Verga e Viale Duse e dopo che aveva percorso viale Verga in scooter, in concomitanza dell'incontro di calcio "Fiorentina - Lazio", previsto poche ore dopo presso lo stadio "A. Franchi" di Firenze.
La Questura riteneva che il transito dello scooter (con a bordo 2 persone) rispondeva ad una funzione di “vedetta” per individuare l’esistenza di tifosi avversari ed era da porre in relazione ad una precedente segnalazione che aveva rilevato la presenza di un gruppo di circa una quarantina di tifosi fiorentini, alcuni dei quali con il volto travisato.
Il comportamento di transitare in viale Verga veniva ritenuto in violazione di un precedente PO (si tratta del daspo n.-OMISSIS-) emesso il -OMISSIS- anch’esso nei confronti del ricorrente, nella parte in cui prevedeva il divieto di stazionare nelle aree limitrofe allo stadio di cui si tratta.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 comma 1 della L. 401/89 in relazione all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva, in quanto il luogo nel quale è avvenuta l'identificazione sarebbe esterno “ alle aree di rispetto dei menzionati luoghi ”, laddove era impedito l’accesso e nei confronti del ricorrente e sulla base del precedente PO; l’Amministrazione non avrebbe dimostrato che la presenza del ricorrente era finalizzata a svolgere una funzione di “vedetta”;
2. la violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di pericolosità per l'ordine pubblico dei comportamenti censurati, in quanto la condotta contestata al ricorrente risulterebbe scevra da ogni pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive;
3. la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con conseguente violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990.
Si costituiva il Ministero dell’Interno con una relazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della Camera di Consiglio del 18 maggio 2022 e con ordinanza n. 319/2022 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare.
In una successiva memoria il ricorrente rilevava l’esistenza di una disparità di trattamento, in quanto il conducente dello scooter era stato assolto dal reato di cui all'art. 6 comma 6 L. 401/89 (a differenza del ricorrente che era stato invece condannato per lo stesso reato), assoluzione che era stata disposta in ragione dell’indeterminatezza dei luoghi che erano inibiti al transito e sulla base del precedente PO.
Stante la necessità di attendere gli esiti dell’impugnazione in sede di appello della sentenza di condanna del Tribunale di Firenze del -OMISSIS- di cui il ricorrente era risultato destinatario, questo Tribunale rinviava la discussione del presente ricorso all’udienza del 16 dicembre 2025.
Alla stessa udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare i Sig.ri -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- erano stati sottoposti ad un controllo (alle ore 18 circa e prima della partita Fiorentina - Lazio) mentre si trovavano a bordo di uno scooter condotto dal Sig. -OMISSIS-in Viale Verga.
1.2 In conseguenza di detto accertamento il ricorrente, unitamente al Sig. -OMISSIS-, era stato denunciato dalla Questura di Firenze per il reato di cui all'art. 6 comma 6 L. 401/89 in quanto i due soggetti, sottoposti a PO, non avrebbero potuto transitare in un’area a loro inibita e riferita a “ ..tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive … entro il raggio di 1000 metri dal perimetro dai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.. ”.
1.3 È necessario altresì premettere che nel precedente PO n.-OMISSIS- (che la Questura di Firenze ha ritenuto violato), oltre al generico riferimento sopra citato, erano state specificatamente evidenziate e riportate alcune vie della città, vietate espressamente al transito.
1.4 In particolare, nel caso di specie, erano state indicate le seguenti strade: Via Mannelli, Via A. Lapini, Viale De Amicis, Viale lungo l’Affrico, Via delle Cento Stelle, Piazza Antonelli, Via De Gasperi, Piazza San Gervasio, Via Marconi, Piazza Nobili, Via del Fratellino, Via del Campo d’Arrigo.
1.5 Si tratta di vie di comunicazione che si trovano nelle adiacenze dello stadio Artemio Franchi di Firenze e che corrispondono alle zone di transito di coloro che assistono alle manifestazioni sportive.
1.6 È dirimente constatare che il ricorrente, al momento dell’identificazione, non si trovava in nessuna delle vie sopra citate, così come non si trovava nell’area di perimetro vietata e interessata dal transito dei tifosi.
1.7 Si consideri, inoltre, che la Corte d’Appello di Firenze e con la sentenza n. -OMISSIS- (depositata da ultimo nel presente giudizio) ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo insussistente la violazione del precedente PO del 2018 e assolvendo il ricorrente “ perché il fatto non sussiste ”, “ non essendo emerso, in virtù dell’indeterminatezza delle prescrizioni stabilite con il provvedimento del Questore di Roma, che l’imputato si sia recato in zone a lui precluse ”.
In particolare il Giudice penale ha evidenziato che il luogo in cui era stato fermato l’-OMISSIS-, ossia all’incrocio tra viale Verga e Viale Duse, non rientrava tra le aree espressamente vietate.
1.8 Nella stessa sentenza si è rilevato che “ dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo e, in particolare, della C.N.R., non emerge che l’area fosse peraltro evidenziata da transenne o cartellonistica ”.
1.9 Ne consegue che non risulta in alcun modo dimostrato che il ricorrente, nel momento in cui è stato identificato, si trovava effettivamente in una zona a lui preclusa sulla base del precedente PO.
2. Nemmeno è utile a superare l’evidente difetto di istruttoria la generica estensione del divieto a tutti i luoghi interessati “ alla sosta, transito e trasporto delle tifoserie ”, essendosi in presenza di una definizione generica e in relazione alla quale non risulta dimostrato che l’area di cui si tratta fosse effettivamente adibita alla sosta e al transito delle tifoserie.
Anche il riferimento alle aree che si trovano nel raggio di 1000 metri non è utile a collocare il ricorrente in un’area vietata, in quanto come ha accertato la Corte di Appello di Firenze “ l’incrocio ove veniva fermato l’imputato si trova a circa un chilometro e mezzo di distanza dallo Stadio Franchi ”.
2.1 Non solo allora non è stata dimostrata la violazione delle prescrizioni contenute nel precedente daspo, ma nemmeno risulta contestato al ricorrente un comportamento finalizzato alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, circostanze queste ultime che comportano la mancata dimostrazione dei presupposti per l’emanazione del provvedimento impugnato.
2.2 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, mentre la fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutti i soggetti sopra citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
VA RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RI | AR NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.