TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2105
TAR
Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 1 marzo 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 6 comma 1 L. 401/89

    La Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo il ricorrente perché il fatto non sussiste, non essendo emerso che l'imputato si sia recato in zone a lui precluse, data l'indeterminatezza delle prescrizioni e l'ubicazione dell'incrocio a circa un chilometro e mezzo dallo stadio.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e di pericolosità

    Il Tribunale ritiene che non sia stata dimostrata la violazione delle prescrizioni contenute nel precedente DASPO, né un comportamento finalizzato alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, circostanze che comportano la mancata dimostrazione dei presupposti per l'emanazione del provvedimento impugnato.

  • Accolto
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Tribunale accoglie il ricorso ritenendo sussistenti i vizi lamentati, in particolare la mancata dimostrazione della violazione del precedente DASPO e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 2105
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 2105
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo