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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1984/2022
Oggi 16/04/2025 innanzi al giudice Cristina Angeletti sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per parte ricorrente gli avv. ti Gasparini e Capuzzo e per parte resistente l'avv. Dal Santo.
Il giudice da' lettura del dispositivo della presente sentenza.
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1984 / 2022 RCL promossa con ricorso da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAPUZZO ALESSANDRO e dell'avv. GASPARINI MARTA BARBARA
( ) C.F._2
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. DAL SANTO FABRIZIO e dell'avv. VICENTINI MARILENA
( ) VICOLO SCRIMIARI, 2/A 37129 VERONA;
, C.F._4
AZ. Parte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_1
patrocinio dell'avv. DAL SANTO FABRIZIO e dell'avv. VICENTINI
MARILENA ( ) VICOLO SCRIMIARI, 2/A 37129 C.F._4
VERONA;
F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DAL SANTO FABRIZIO e P.IVA_2
dell'avv. VICENTINI MARILENA ( ) VICOLO C.F._4
SCRIMIARI, 2/A 37129 VERONA;
2
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le aziende indicate in Parte_1
epigrafe esponendo di essere stato alle dipendenze delle ditte convenute nei seguenti periodi:
1.dal 28/01/2016 al 15/11/2016 presso;
Controparte_1
2.dal 28/01/2016 al 15/11/2016 presso l'azienda agricola di Parte_2
e figli;
Controparte_1
3.dal 13/02/2017 al 31/10/2017 nuovamente presso l'impresa di cui al punto 2;
4.dal 14/03/2017 al 31/10/2017 presso l'impresa individuale di cui al punto
1);
5.dal 14/2/2018 al 30/11/2018 presso l'azienda agricola di cui al punto 2);
6.dal 22/5/2018 al 17/11/2018 presso l'impresa individuale di cui al punto
1);
7.dal 26/52018 al 17/11/2018 per l'azienda agricola (già Controparte_2
soc. agr. ; CP_3
8.dal 27.2.2019 al 31.7.2019 per l'azienda agricola che precede (punto 7);
9.dal 27.2.2019 al 31.7.2019 presso l'azienda agricola di cui al punto 2);
10.dal 1.6.2019 al 30.7.2019 per l'impresa individuale di . Controparte_1
Il ricorrente dichiara di essere stato impiegato attraverso contratti a termine per lavoro subordinato e inquadrato nel Livello AC) del CCNL
Operai agricoli e florovivaisti, come operaio comune, con retribuzione corrispondente al 6° livello del CCNL e con applicazione altresì del
Contratto Provinciale degli operai agricoli della Provincia di Verona;
dichiara che tutte le aziende convenute svolgevano attività agricola e
3 facevano capo ad un unico nucleo familiare ( , figli e Controparte_1
sorella), con comunanza di sedi e residenza dei titolari e soci;
che il sig.
si occupava delle assunzioni e della organizzazione e Controparte_1
della direzione del lavoro di tutti i dipendenti delle aziende convenute;
che i lavoratori prestavano servizio in squadre la cui composizione e i cui capi venivano decisi da;
che esercitava il Controparte_1 Controparte_1
controllo e il potere disciplinare;
che le aziende convenute utilizzavano i lavoratori in maniera promiscua;
che il lavoro degli addetti, tra cui il ricorrente, che operavano per le tre Aziende convenute seguiva, nel corso dell'anno, il ritmo/sequenza delle attività stagionali collegate alle necessità
dei singoli prodotti ortofrutticoli coltivati;
che il ricorrente, come altri addetti in servizio con lui, nei mesi da ottobre ad aprile/maggio di ogni anno veniva impiegato nelle mansioni di potatura delle piante da frutto (per es.
mele e pere) e/o e montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure (come per es. meloni e angurie, che da febbraio/marzo venivano piantati dentro le serre), oppure, nella raccolta di alcuni tipi di frutta (kiwi e/o mele); che invece, nei mesi da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno, il ricorrente, come gli altri addetti in servizio con lui, veniva impiegato per la gran parte dei giorni/ore, nelle attività/mansioni di raccolta di: meloni e/o angurie da maggio ad agosto,
pere da fine luglio a metà/fine settembre, mele da fine luglio a metà
novembre; in ottobre e novembre;
che gli orari erano i seguenti: tra Pt_3
novembre e aprile il ricorrente e i colleghi in servizio con lui - lavorava regolarmente 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 8 ore lavorate al giorno, di regola tra le 08.00 e le 17.00, con una pausa di un'ora (di solito dalle 12.00 alle 13.00), per un totale quindi di almeno 48 ore alla settimana, e quindi, di media, 208 ore mensili;
4 da maggio a fine ottobre, il ricorrente – e i colleghi in servizio con lui -
lavorava sempre 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 9 ore lavorate al giorno, dalle 06.00 e le 14.00 (quindi 8h
senza pausa intermedia), più ulteriori una/due ore di lavoro, nel pomeriggio, dopo aver pranzato, di solito tra le 16 e le 19/20, fino al completamento delle lavorazioni richieste/necessarie, e comunque per un totale di almeno 54 ore alla settimana, e quindi, di media, 234 ore mensili
(nei mesi da maggio a luglio, per la raccolta dei meloni, e fino al 2016
delle angurie, si lavorava in media almeno 11 ore); di avere sempre lavorato all'interno dei periodi sopra elencati per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato (eccetto le poche giornate di pioggia intensa), con riposo la domenica, ma solo una parte modesta delle ore di lavoro veniva inserita nelle buste paga.
Espone altresì che gli addetti e tra loro il ricorrente lavoravano di regola 26
giorni al mese ( escluse solo le domeniche e le due festività arabe del sacrificio e di fine ramadan, per complessivi tre giorni e i giorni di pioggia intensa), ma le buste paga, se e quando venivano consegnate al lavoratore, contenevano l'indicazione di un numero di giorni e di ore lavorati di molto inferiore alla realtà; che le convenute per calcolare le competenze dovute a ciascun lavoratore utilizzavano il parametro di Euro
5,00 o, a volte Euro 5,50 per ora lavorata, e, nel caso del ricorrente, dal
2016 in poi il parametro era di Euro 5,50 ma, in ogni caso, non tutte le ore lavorate venivano retribuite;
che l' importo versato, era peraltro onnicomprensivo, nel senso che al ricorrente, e anche ai suoi colleghi, al termine di ciascun rapporto di lavoro con le Aziende che avevano formalmente regolarizzato i rapporti mai veniva pagato il TFR maturato;
che il ricorrente risultava pertanto ancora creditore degli interi TFR
5 rispettivamente maturati nei periodi di lavoro oggetto di causa e da calcolarsi in ragione dell'orario effettivo di lavoro.
Ciò premesso il ricorrente chiedeva:
a)Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un
centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle
tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro
responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del
presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b)Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del
ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento
da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg.
2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli
orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente: - nei
periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un
orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 48
settimanali;
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_4
di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni
settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore
settimanali e conseguentemente
condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative
complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro
effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro
straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle
relative tabelle retributive.
6 c)All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal
ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli,
accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ricalcolo dei ratei dei TFR relativi
ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi
dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e
condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle
conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d)Accertarsi e dichiararsi il diritto al ri-calcolo dei ratei dei TFR relativi ai
rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in
concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di
retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento
delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e)In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così
come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel
procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e
condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti
differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE
f)Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub
a), ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via
gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole
convenute al pagamento delle accertande complessive differenze
retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati
dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
7 - Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle
singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al
ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del
sottoscritto patrocinio.
Le convenute si costituivano in giudizio e contestavano le allegazioni di parte ricorrente esponendo che il ricorrente faceva parte delle squadre di dipendenti generici che si occupavano prevalentemente dell'operazione di raccolta della frutta oltre che delle lavorazioni manuali di supporto a quelle meccaniche, che nelle aziende convenute erano residuali ed eventuali. Il
ricorrente veniva utilizzato come lavoratore stagionale per l'operazione di raccolta di meloni che venivano effettuate da fine maggio fine luglio solo nelle ore del mattino e cioè dalle 6 alle 12. Invece la raccolta delle mele e delle pere veniva effettuata nei mesi di settembre e ottobre con orario giornaliero determinato in base alle condizioni climatiche (nei giorni di pioggia i frutti non possono essere raccolti). Inoltre nelle annate dal 2016
al 2020 si erano verificate molte giornate di pioggia come risultante dai bollettini meteo storici rilevati dalla stazione di Montagnana posizionata in una zona intermedia rispetto ai fondi agricoli nei quali ricorrente allegava di aver lavorato. Le parti convenute contestavano le allegazioni di parte ricorrente relative ad attività di lavoro svolte da novembre a gennaio, in quanto la raccolta delle mele terminava ad ottobre e dipendenti generici non potevano più prestare attività lavorativa presso l'azienda resistente in quanto non vi erano lavori da fare e gli stessi dipendenti rientravano tutti
, tranne quelli che avevano la disponibilità di un'abitazione vicina Per_1
8 ai fondi agricoli. I prospetti paga venivano regolarmente consegnati e sottoscritti dai lavoratori per ricevuta. L'orario di lavoro delle aziende agricole resistente era strutturato su 5 giornate lavorative con prestazioni nella giornata di sabato soltanto durante i picchi di raccolta dei prodotti deperibili e cioè durante la raccolta di meloni coincidente con il mese di giugno. Tuttavia tale raccolta per motivi di temperatura, in quanto effettuata sotto tunnel di nylon, veniva effettuata solo nelle ore che vanno dalle 6 alle 12. La parte convenuta eccepiva comunque la nullità del ricorso in quanto la parte ricorrente si era limitata a chiedere genericamente la condanna al pagamento delle differenze retributive senza effettuare alcuna quantificazione. Si opponeva pertanto alla richiesta di CTU in quanto esplorativa.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti ( , Persona_2 Testimone_1 Persona_3
, . Su istanza di parte convenuta (non Persona_4 Persona_5
opponendosi parte ricorrente), sono stati altresì prodotti con deposito del
20.3.2025 i verbali (formati in processi connessi) delle testimonianze di
, Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
.
[...] Controparte_4
La discussione con termine per note difensive si è svolta in data
12.3.2025. il giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione alla successiva udienza del 16.4.2025.
***
1. Le parti convenute non hanno contestato le allegazioni sulla struttura e operatività delle aziende chiamate in giudizio, su cui si fonda la domanda di accertamento della unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Le testimonianze hanno ad abundantiam
9 confermato l'appartenenza di tutte le aziende convenute, sotto il profilo operativo ed amministrativo e contabile, alla famiglia RI ed in particolare al sig. unico detentore dei poteri di controllo, Controparte_1
coordinamento di tutti i lavoratori, impiegati indifferentemente per tutte le attività delle aziende in esame.
1.1. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dello svolgimento di ore superiori a quelle regolarizzate nel periodo dall'inizio dei rapporti di lavoro
(cfr. precisazioni delle conclusioni delle note di discussione autorizzate del
3.2.2025). I testi sentiti nel processo e i verbali di prova dei procedimenti connessi (in quanto instaurati da ex colleghi del ricorrente nei confronti delle medesime convenute e vertenti su fatti costitutivi del tutto affini)
confermano lo svolgimento del maggior orario di lavoro così come precisato nelle note difensive finali di parte ricorrente.
2.E' emerso in primo luogo che la squadra del ricorrente era composta
Per_ oltre che da lui dai signori (quale preposto), e Per_2 Per_4
- Il sig. (teste di parte ricorrente) ha dichiarato: “… “… Persona_2
Ho lavorato per dal 2007 al dicembre 2022…. Ho sempre Controparte_1
lavorato con contratto stagionale dal 1 febbraio al 30 novembre. il ricorrente ha sempre lavorato in squadra con me dal 2010 al Parte_1
2019 quando in mia presenza gli ha detto che non Controparte_1
aveva più bisogno di lui. Sia io sia il ricorrente, di rientro dal dove Per_1
sempre ci tratteniamo da novembre fino alla fine di gennaio, siamo andati su chiamata di presso la sua casa di Minerbe o a Controparte_1 CP_5
dove abita sua madre , a firmare il contratto. … Preciso che il CP_6
ricorrente ha sempre lavorato in squadra con me prevalentemente a
Trecenta, a Sant'Urbano (PD), a Minerbe (VR), Zevio (VR), Copparo (FE),
Malalbergo (BO), San Martino (FE), Villa d'Adige (RG), Boschi Sant'Anna
10 (VR), Castagnaro (VR). … In squadra con me c'erano … , Persona_10
, e altri che non lavorano più, come Per_11 Persona_12
Persona_13 Persona_14 Persona_15 [...]
[rectius ] , Per_16 Persona_4 Persona_4 Persona_17
che è mio cugino, che è mio fratello, Persona_18 [...]
, , Il Per_5 Persona_19 Persona_20 Persona_21
numero dei componenti la squadra era variabile e i nominativi indicati hanno composto la squadra in maniera variabile dal 2016 al 2019. Il
ricorrente c'è sempre stato. Io dal 2015 al 2022 sono stato capo squadra…”.
-la sig.ra (testimone di parte resistente) ha dichiarato “… Testimone_1
sono la compagna di non convivente. Sono operaia e Controparte_1
lavoro per per la e per la da Controparte_1 Parte_2 CP_2
circa 5 anni anche se siamo fidanzati dal 2015 ma non frequentavo l'azienda. Mi occupo del controllo delle squadre che lavorano nei campi girando un po' tutti i terreni e a volte anche io faccio la raccolta dei frutti”;
-il sig. (teste indotto da parte resistente) ha dichiarato: Persona_3
“… Lavoro da 24 [anni] in campagna per e sono Controparte_1
dipendente della azienda . … Il lavoro è organizzato dai Parte_2
preposti, io sono uno di loro e in totale siamo 3 o 4. Gli altri sono _1
(che però non lavora più), e
[...] Persona_2 Persona_8 [...]
… Il ricorrente non lavora nella mia squadra. L'ho visto però CP_7
qualche volta sia tagliare i meloni sia potare le piante.”
-il Sig. (citato dalla resistente) ha dichiarato: “…dal 2010 Persona_4
fino al 2022 ho lavorato per per tutte le tre aziende e tanto so CP_1
perché mi consegnavano tre buste paga ogni mese. Conosco il ricorrente perché per tutto il periodo abbiamo lavorato nella stessa squadra. Anche il
11 ricorrente, come me, lavorava con contratto stagionale. Iniziavamo verso la fine di gennaio/inizio di febbraio e finivamo fra la fine di ottobre e l'inizio di dicembre. Il nostro caposquadra era . … Noi tutti Persona_2
eravamo suddivisi in 4 squadre di lavoro e il numero di componenti era diverso, c'erano anche squadre di 20 persone”
- il Sig. (citato da parte ricorrente) ha dichiarato: “Ad Persona_5
oggi non ho cause pendenti
contro
Ho lavorato per dal CP_1 CP_1
2008 fino al 2022. Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato nella stessa squadra. Avevamo contratti di lavoro a tempo determinato, iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio …”
3.I testimoni hanno confermato che da gennaio fino ad aprile/maggio, la squadra della quale faceva parte il ricorrente, svolgeva lavori di potatura,
piantagione, legatura delle piante, allestimento delle serre, preparazione dei terreni, estirpazione delle erbacce.
- (sentito nella presente causa) ha dichiarato:“… è sempre Per_2
stato ad organizzare tutto, anche a dirci il lavoro da fare Controparte_1
… Nel mese di febbraio il lavoro che diceva alla nostra squadra di svolgere, consisteva nella potatura degli alberi e … nell'allestimento delle serre per i meloni e le angurie. … Preciso che il ricorrente ha sempre lavorato in squadra con me … Il lavoro di potatura si svolgeva nei mesi di febbraio e marzo fino all'inizio di aprile, all'inizio di aprile però si preparavano le serre per coltivare i meloni e le angurie e si puliva il terreno dalle erbe e si piantavano meloni e angurie. Questo lavoro andava avanti anche nel mese di maggio. … In effetti la piantagione di meloni e angurie iniziava già nella metà del mese di marzo, quando CP_1
ci chiedeva di sospendere la potatura e di andare a preparare il
[...]
12 terreno tirando il nylon sopra la terra per preparare il terreno. Specifico che le coltivazioni di questi due frutti avveniva anche all'aperto…”
(teste di parte resistente) ha dichiarato:“ … da novembre fino a Per_3
febbraio restano a lavorare circa 30/40 persone, molti infatti vanno in
. Quelli che restano si occupano della potatura delle piante e Per_1
della preparazione del terreno. Da dicembre in poi iniziamo con la preparazione delle serre. Sistemiamo gli eventuali buchi delle serre e lavoriamo il terreno. Estirpiamo le piante di meloni e tiriamo il telo di nylon che poi buchiamo per piantare le piantine. A fine febbraio, inizio marzo,
piantiamo le piante di meloni”
- (teste citato da parte ricorrente) “Nel mese di febbraio, marzo e Per_4
aprile, lavoravamo otto ore al giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare i meloni. … Lavoravamo sotto serra, estirpavamo l'erba, sistemavamo fuori serra le piante di mele e di pere, cioè legavamo le piante di mele e pere”.
Per_
- (testimone citato da parte ricorrente) ha dichiarato: “Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato nella stessa squadra. Avevamo
contratti di lavoro a tempo determinato, iniziavamo a lavorare alla fine di gennaio/inizio di febbraio ed iniziavamo la potatura, tutti i tipi (vale a dire con tutti i tipi di forbici, a mano, con compressore, con la moto sega a mano che va a benzina). Il trattore con i dischi per la potatura meccanica la faceva soltanto il caposquadra. Eravamo impegnati con la potatura fino alla fine di marzo o al massimo fino alla prima metà di aprile … Finita la potatura andavamo a piantare le piantine piccole di mele e pere nel vivaio ed anche i meloni. … Lavoravamo così, anche estirpando l'erba, all'incirca fino al 20 maggio, cioè a dire fino a quando iniziava la raccolta dei meloni
13 4. Deve ritenersi altresì provato che da circa metà/fine maggio fino alla fine del mese di luglio, il ricorrente con la sua squadra (ed anche le altre squadre) procedeva alla raccolta dei meloni e delle angurie.
ha dichiarato:“Dalla fine del mese di maggio iniziava la Per_2
raccolta dei meloni e angurie … Specifico che la coltivazione di questi due frutti avveniva anche all'aperto… Durante la raccolta dei meloni (che dura circa tre mesi sia per quelli coltivati sotto le serre sia per quelli coltivati all'aperto) e delle angurie (che dura lo stesso periodo dei meloni)
iniziavamo a lavorare alle sei del mattino e ci fermavamo alle 15, per poi riprendere dopo due ore di riposo e fermarci alle 19/20. … Durante la giornata, a mano a mano che i e le angurie venivano da noi Pt_5
raccolte e da noi portate in corte con il carrello attaccato sul trattore e lì
scaricate, sopraggiungeva il camion che le trasportava a Minerbe. … dalla metà del mese di giugno in poi iniziavamo a pulire i terreni dopo il raccolto mediante la “cava” delle piante esaurite proseguivamo con la raccolta dei meloni all'aperto fino a fine luglio. Contestualmente già nel mese di luglio iniziavamo qualche volta, se ce lo diceva, la raccolta Controparte_1
delle pesche. Preciso che tale raccolta vi è stata solo fino al 2018 e soltanto nei terreni di Barbona (PD).”
ha dichiarato:“La raccolta dei meloni e delle angurie si fa nel mese Tes_1
di giugno e un po' di luglio.”
- ha dichiarato:“il raccolto dei meloni si fa dal 25 maggio circa Per_3
fino alla fine di giugno, quindi circa 40/45 giorni”.
- ha dichiarato:“Dai primi di giugno in poi iniziava la raccolta dei Per_4
meloni e finiva verso la prima settimana di luglio”
ha dichiarato: Lavoravamo così [ndr potatura e piantagione], anche Per_5
estirpando l'erba, all'incirca fino al 20 maggio, cioè a dire fino a quando
14 iniziava la raccolta dei meloni … Finivamo la raccolta dei meloni verso la fine di giugno. Nei primi anni del nostro lavoro da dopo la CP_1
raccolta dei meloni sotto serra andavamo a raccogliere i meloni fuori dalle serre. Negli anni più recenti invece andavamo a estirpare l'erba”
Dalle medesime testimonianze si ricava che dalla fine di luglio/inizio di agosto si procedeva alla raccolta delle pere, e poi da fine agosto/inizio settembre alla raccolta delle mele, e infine poi alla raccolta dei kiwi
CH ha dichiarato:
“Già dal mese di agosto la squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele, per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre”
ha dichiarato:“… In effetti dalla metà di luglio, con la fine della Tes_1
raccolta dei meloni e delle angurie cessa il raccolto dei frutti per poi riprendere a fine agosto con quello delle pere e a seguire delle mele”
- ha dichiarato:“… le pere si raccolgono dal 10 agosto fino alla Per_3
fine del mese. Le mele si raccolgono dal 1° settembre fino alla fine di ottobre o alla prima di novembre. I kiwi si raccoglievano a novembre …
Nei periodi in cui non siamo impegnati con il raccolto ci occupiamo della preparazione del terreno e della potatura delle piante e dell'irrigazione.”
ha dichiarato: “La raccolta dei meloni finiva verso la prima Per_4
settimana di luglio… Finita la raccolta dei meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto… Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr evidentemente da intendersi
“mele”], ciò da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre… A novembre raccoglievamo i kiwi per una settimana/10 giorni”;
ha dichiarato: “Ai primi di agosto iniziavamo a raccogliere le pere. Per_5
Durante l'estate, a prescindere dagli orari di lavoro della raccolta dei
15 meloni, comunque iniziavamo presto a lavorare, dalle 7 alle 12 e dalle 14
alle 19. Questi orari li osservavamo anche durante la raccolta delle pere che terminava ai primi di settembre. A settembre raccoglievamo le mele con gli stessi orari. … La raccolta delle mele terminava alla metà di novembre. Raccoglievamo anche i kiwi
5.1. Ciò posto, tutti i testimoni sentiti nella presente causa e facenti parte della squadra del ricorrente hanno confermato gli orari dallo stesso dedotti. Ed anche il testimone sentito in altro processo, nonché i Per_3
testimoni i cui verbali sono stati acquisiti Per_7 Per_8 Per_9
hanno confermato l'impostazione di parte ricorrente. Lievemente diversa è
la testimonianza di , in quanto ha riferito -quanto alla raccolta CP_4
dei meloni- che solo in taluni pomeriggi proseguiva il lavoro di raccolta.
Divergente, come si dirà, anche la testimonianza della sig. ra Tes_1
compagna del sig. CP_1
I testimoni sentiti in causa hanno infatti reso le seguenti dichiarazioni:
“Durante il raccolto di meloni e angurie il lavoro iniziava al Per_2
mattino presto e, con una pausa di due ore di riposo, riprendevamo fino a sera poiché i meloni e le angurie, una volta pronti per la raccolta, non dovevano giacere sul terreno. In quelle circostanze si lavorava senza interruzione anche di sabato e di domenica. Ciò avveniva esclusivamente per la raccolta di questi due frutti, non anche per gli altri.
Durante la raccolta di meloni (che dura circa tre mesi sia per quelli coltivati sotto le serre sia per quelli coltivati all'aperto) e delle angurie (che dura lo stesso periodo dei meloni) iniziavamo a lavorare alle sei del mattino e ci fermavamo alle 15, per poi riprendere dopo due ore di riposo e fermarci alle 19/20”;“Già dal mese di agosto la squadra era impegnata per la raccolta delle pere e nel mese di settembre e ottobre in quella delle mele,
16 per poi aggiungere quella dei kiwi ad ottobre e novembre. Per tali ultimi raccolti la giornata lavorativa si svolgeva dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 tutti i giorni tranne la domenica.”
“… La raccolta dei meloni (n.d.r.) …si fa nel mese di giugno e un Tes_1
po' di luglio dalle 6 alle 12 perché poi non si possono raccogliere perché
fa troppo caldo e i frutti si macchiano. La domenica non si raccolgono perché non ci sono i camion che vengono a ritirarli in azienda a Minerbe.”
“La raccolta degli altri frutti invece, viene svolta dalle 8 del mattino fino alle
12 e poi, dopo un paio di ore di pausa, viene ripresa ancora per due ore nel pomeriggio. In effetti dalla metà di luglio, con la fine ella raccolta dei meloni e delle angurie cessa il raccolto dei frutti per poi riprendere a fine agosto con quello delle pere e a seguire delle mele”.
-Lagdani:“I meloni vengono raccolti dalle 6 alle 14 mediamente ma non sempre, dipende dalla quantità dei meloni da raccogliere, a volte si finisce prima ma a volte anche dopo le 14.” “La raccolta della frutta viene fatta dalle 7 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 17/18 ma anche in questo caso dipende dal caldo, perché se è molto caldo si comincia più tardi verso le 15/15,30 e si finisce verso le 18.”
:“Nel mese di febbraio, marzo e aprile, lavoravamo otto ore al Per_4
giorno… Lavoravamo tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica non lavoravamo. L'orario era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa. Lavoravamo
con la pioggia soltanto quando pioveva poco perché il nostro lavoro era sotto serra. Quando pioveva tanto restavamo a casa. Nel mese di maggio lavoravamo un'ora in più dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. La domenica non lavoravamo.” “Dai primi di giugno in poi iniziava la raccolta dei meloni e finiva verso la prima settimana di luglio. Lavoravamo tutti i giorni,
domenica inclusa dalle 6 alle 13/14/15, ci riposavamo un paio di ore e poi
17 ritornavamo in serra e lavoravamo per altre due ore. La domenica finivamo alle 13 e nel pomeriggio non lavoravamo.”
“Finita la raccolta di meloni iniziavamo quella di pere che durava fino alla fine del mese di agosto. Per la raccolta delle pere lavoravamo 9/10 ore al giorno dal lunedì al sabato tutti i giorni, la domenica non lavoravamo.
Quando finiva la raccolta delle pere iniziavamo quella delle pere [ndr mele], cioè da fine agosto/primi di settembre fino alla fine di ottobre.
Lavoravamo sempre sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato per 9/10
ore al giorno. A novembre raccoglievamo kiwi per una settimana/dieci giorni fino a quando ci sono state le piante di kiwi.”
ha dichiarato:“ Precedentemente alla raccolta dei meloni (n.d.r.) Per_5
Lavoravamo dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17,30 tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato.”
“Quando raccoglievamo meloni iniziavamo alle 6 del mattino e lavoravamo fino alle 13/14 a seconda della quantità di meloni pronti da raccogliere.
Dopo una pausa, riprendevamo a lavorare alle 16 e finivamo verso le
19,30/20, tutti i giorni della settimana, anche la domenica ma soltanto fino alle 12.” “Durante l'estate, a prescindere dagli orari di lavoro della raccolta dei meloni, comunque iniziavamo presto a lavorare, dalle 7 alle 12 e dalle
14 alle 19. Questi orari li osservavamo anche durante la raccolta delle pere che terminava ai primi di settembre. A settembre raccoglievamo le mele con gli stessi orari.
Preciso che soltanto per la raccolta dei meloni lavoravamo anche la domenica, in tutti gli altri casi lavoravamo soltanto tutti i giorni della settimana fino al sabato tutta la giornata
“Dai primi di ottobre l'orario di lavoro veniva un po' modificato. Iniziavamo alle 7,30 e finivamo alle 18 con pausa dalle 12 alle 13,30.”
18 -Faitor “La raccolta dei meloni veniva svolta dalle 6 del mattino fino alle
12/13 e poi, se c'erano altri frutti pronti da raccogliere, tornavamo per un paio di ore di pomeriggio”;“Per la raccolta della frutta da albero lavoravamo circa 8 ore al giorno diversamente modulate a seconda non soltanto della quantità di frutta pronta da raccogliere ma anche del clima.
In sostanza, a parte le variazioni descritte, normalmente il lavoro iniziava alle 8 e terminava alle 12, riprendeva alle 14 e terminava alle 18.
Quanto alle giornate di pioggia, se al mattino vedevamo la pioggia non uscivamo proprio di casa, ma se la pioggia interveniva durante il lavoro sotto serra, allora proseguivamo a lavorare. Fuori dalle serre dovevamo fermarci. Quando smette di piovere, sin dal giorno dopo si lavorava.”
Parte ricorrente ha predisposto uno schema (pagg. 12, 13) delle note finali depositate il 3.2.2024 dal quale risulta con estrema sintesi l'orario di lavoro svolto in ciascun ciclo di lavorazione così come ricavabile dalle testimonianze suindicate.
Applicando un criterio di valutazione prudenziale, è provato che nel primo periodo (gennaio-aprile/maggio) l'orario di lavoro era almeno di 48 ore, nel secondo (aprile/maggio-fine luglio) di almeno 54 ore e nei mesi successivi di almeno 48 ore. Nel valutare gli esiti testimoniali, si è conferito maggior credito alle deposizioni dei testimoni che hanno lavorato nella squadra del ricorrente. Comunque, anche i verbali delle testimonianze rese in altri processi (ad es. di sono Per_7 Per_8 Per_9 Per_4
sostanzialmente sovrapponibili a quelli redatti nella presente. Le uniche testimonianze che si discostano rispetto alla ricostruzione degli orari di cui si è detto, sono quelle rese dalla compagna del sig. e dal CP_1
testimone ancora in forza nell'azienda convenuta, per il quale CP_4
nel periodo dei meloni solo talvolta e non sempre, nel pomeriggio, si
19 procedeva alla raccolta. Trattandosi però di testimoni non in squadra con il ricorrente e legati, per ragioni differenti, agli interessi di parte convenuta,
nonché del tutto minoritari rispetto alla gran parte dei racconti testimoniali,
si devono ritenere accertati gli orari di lavoro nei termini già precisati.
6.Quasi tutti i testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato di aver lavorato anche di domenica. Soltanto i testi di parte convenuta non hanno menzionato il lavoro domenicale (compagna del sig. Tes_1 CP_1
lo ha espressamente negato e (che ha dichiarato di
[...] Per_3
essere uno dei preposti e cioè uno degli uomini di più stretta collaborazione del titolare di fatto) non hanno riferito del lavoro pomeridiano e domenicale. ha parlato di lavoro pomeridiano CP_4
per due ore ma non tutti i giorni e non ha riferito del lavoro domenicale,
non ha parlato della domenica. Per_6
La parte ricorrente, nelle allegazioni di cui al ricorso (pag. 3) ha espressamente escluso il lavoro domenicale, non menzionato neppure nelle conclusioni di cui al ricorso. Su tale specifico aspetto, quindi, la domanda non è accolta.
7.Le dichiarazioni testimoniali sono concordi sulle modalità di pagamento della retribuzione. Le ore di lavoro venivano segnate su calendari e pagata con € 5 netti (se il lavoratore alloggiava in locali messi a disposizione dalle aziende convenute) ovvero con 5,50 netti
Veniva consegnato un assegno unico e due prospetti paga corrispondenti ai rapporti di lavoro formalmente in essere. I testimoni di parte ricorrente hanno riferito che non è mai stato pagato il TFR, neppure sulle somme riconosciute nei prospetti paga e comunque la parte convenuta non ha fornito la prova di tale pagamento
20 8. Rientra nella comune esperienza che in caso di pioggia abbondante o prolungata nel corso della giornata il lavoro nei campi venga ostacolato o addirittura impedito.
Le testimonianze assunte tuttavia hanno riferito di variegate lavorazioni,
nelle quali anche una pioggia di una certa intensità poteva non essere ostativa al lavoro dell'operaio agricolo.
Nondimeno i testimoni hanno comunque riferito che in caso di precipitazioni troppo estese per volume e persistenza nel corso della giornata il lavoro non veniva iniziato o veniva sospeso.
La parte convenuta ha prodotto bollettini meteorologici riferiti alla Pt_6
situazione registrata da stazioni (Montagnana e Trecenta) che in parte coprono le aree- molto estese - in cui si trovano i campi e le coltivazioni delle aziende convenute. La difesa di parte ricorrente ha osservato che a tutto concedere dovrebbero essere esclusi solo i giorni che dal bollettino hanno registrato delle precipitazioni qualificabili come piogge “forti”
secondo la classificazione meteorologica comunemente applicata per misurare l'intensità. La parte ricorrente ha allegato alle note difensive la pagina di Wikipedia della voce “Pioggia” in cui viene definita pioggia forte la precipitazioni che fa registrare più di 6 mm/h.
Parte resistente indica nel suo bollettino le giornate in cui la pioggia forte risulta registrata.
Tali dati tuttavia non sono accompagnati dalla distribuzione della precipitazione nel corso della giornata, trattandosi di un dato complessivo giornaliero. Pertanto è possibile che si sia trattato anche di precipitazioni nella tarda serata o nella notte, o anche di pioggia concentrata solo in talune ore del giorno.
21 Non vi è quindi prova sicura di precipitazioni tali da impedire il lavoro nei giorni successivi per allagamento dei campi.
Trattandosi peraltro di un evento costituente un fatto impeditivo della prestazione lavorativa e quindi dell'obbligo retributivo, gravava sul datore di lavoro una più precisa allegazione sui giorni di mancato lavoro del ricorrente (in ipotesi, mediante un più attendibile sistema di registrazione delle presenze al lavoro).
9. La parte convenuta ha eccepito la nullità del ricorso in quanto il lavoratore si è limitato a formulare una domanda di condanna generica senza allegare conteggi analitici La nullità del ricorso deve essere esclusa alla luce della giurisprudenza costante della Cassazione (cfr. Cass.
17122/2013) La Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto ammissibile una domanda di condanna generica ab origine formulata in tali termini (.
29862/2022)
10. La parte convenuta ha eccepito l'incapacità dei testimoni indicati dalla parte ricorrente in quanto ex lavoratori che hanno promosso cause nei confronti delle convenute svolgendo domande per l'accertamento degli effettivi orari di lavoro e giornate condanna al pagamento delle differenze maturate
L'interesse di mero fatto per un determinato esito della controversia non è
motivo per la partecipazione del teste alla causa in qualità di parte e quindi non può essere dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c.. Nel
processo che ci occupa, peraltro, si deve registrare un dato non comune,
ossia la sostanziale convergenza dei risultati istruttori, atteso che anche i testi citati da parte convenuta (ad. per la raccolta dei meloni e Tes_2
della frutta) hanno reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle dei testimoni
22 di parte ricorrente. Unica testimonianza realmente divergente è infatti quella resa dalla signora della cui attendibilità si è già detto. Tes_1
11. La parte ricorrente nelle note conclusive ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso.
12. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte pertanto le domande svolte in ricorso devono essere accolte integralmente come da dispositivo,
con l'eccezione relativa alla domanda di regolarizzazione contributiva.
13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta (fasi studio, introduttiva, trattazione/istruttoria,
decisione). La condanna deve essere pronunciata in via solidale nei confronti delle parti convenute parti di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e quindi portatrici in causa di un interesse comune.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna parte convenuta;
2.Accerta e dichiara l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente, nei periodi indicati nella parte motiva, e secondo l'articolazione settimanale dal lunedì al sabato, dei seguenti orari:
- nei periodi compresi tra la data di inizio del primo contratto (28.1.2016,
13.2.2017, 14.2.2018, 27.2.2019) e il 15 maggio di ciascun anno di un
23 orario di almeno 8 ore al giorno per 6 giorni quindi di 48 ore alla settimana;
- nei periodi compresi tra il 16 maggio e il 31 luglio, di un orario 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato) e quindi di 54
ore settimanali;
- nei periodi compresi tra il 1° agosto e il termine finale dell'ultimo contratto di ciascun anno, di un orario di almeno 8 ore al giorno per 6
giorni e quindi di 48 ore alla settimana;
3. Condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettive applicati sulla base degli effettivi orari di lavoro di cui al punto 2);
4.Accerta e dichiara il diritto alla quantificazione del t.f.r. sulla base dell'effettivo orario svolto di cui al punto 2) e condanna le convenute in solido fra loro a corrispondere l'integrale t.f.r. maturato in relazione ai periodi di cui alla parte motiva;
5.Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269,00 per compensi oltre IVA, CPA, e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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