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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3147/2024
Il giudice , lette le note di trattazione scritta;
ribadita l'ordinanza di rigetto delle prove del 4.12.24 , si ritira in camera di consiglio , in esito alla quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 13-11-25
Il Giudice
NA NA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice NA NA sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3147/2024 R.G. promossa da
., nato a [...] il [...] ( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Palermo Via G. Sciuti 38 nello studio degli Avv.ti Mario RI ( ) ed C.F._2
AM RI ( ) che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti , CodiceFiscale_3 contro
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca n. .11
Convenuta
E nei confronti di
(P. IVA ), in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. (Dirigente), CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura generale alle liti del 18 dicembre 2014,
Notar Dr. in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di racc., presso il cui studio Per_1 Persona_2
in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al
[...] di lui negligente espletamento del mandato difensivo, sotto il profilo della mancata allegazione da parte del difensore dell'impugnazione di cessazione del rapporto ex art. 6 L. 604/66 e della mancata prova del suo tempestivo inoltro all'azienda datrice di lavoro nonché nell' inadeguatezza delle difese esplicate nell'ambito di un diverso giudizio teso a contestare la violazione del diritto di precedenza nella assunzione presso la società CP_5
A tal fine, l'attore ha evidenziato che:
a) Egli, dal 20.7.2017 al 31.8.2018, aveva lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda municipalizzata in esecuzione di contratti di Controparte_6 somministrazione a tempo determinato;
b) alla cessazione delle prestazioni, egli, unitamente ad altri 53 lavoratori che avevano prestato attività lavorativa per gli stessi periodi e con stesso regime contrattuale, si era rivolto all'Avv. per avere un parere professionale sulla legittimità del Controparte_1 licenziamento;
il legale li aveva informati della sussistenza del loro diritto ad essere assunti a tempo indeterminato con dal 20.7.2017, stante che i Controparte_6 contratti di somministrazione non identificavano partitamente i somministrati;
- egli, quindi, previo pagamento dell'importo di euro 100,00, aveva incaricato l'avv. di formulare ed inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_1 dell' (Doc. 5), tempestiva impugnazione stragiudiziale della cessazione Controparte_6 del rapporto di lavoro, rivendicandone l'avvenuto consolidamento a tempo indeterminato con i connessi risvolti su differenze retributive, contributive e TFR;
- in esito alla diffida stragiudiziale, l'avv. aveva pure proposto ricorso (RG 4376/19) CP_1 innanzi al G.L: per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
[...] dall'inizio della somministrazione;
CP_6
- l'avv. aveva pure promosso altro separato ricorso in materia di lavoro (riunito con CP_1 altri dello stesso tenore al RG. 9637/19), assegnato alla Dott.ssa Santina Bruno della sezione lavoro del Tribunale civile di Palermo, con il quale si deduceva che l'azienda, in costanza delle rivendicazioni dei ricorrenti, aveva indetto una selezione per assumere 100 operatori di esercizio, violando il diritto di precedenza dei ricorrenti rispetto ai partecipanti alla selezione;
3 - la prima causa (volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,) era stata decisa con sentenza del 21.10.21 resa dal Tribunale Civile di
Palermo, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cinzia Soffientini (Doc. 8), che aveva rigettato i ricorsi dichiarando le domande inammissibili per carenza di tempestiva impugnazione del licenziamento , non essendo stata acquisita in giudizio la prova, sebbene oggetto di specifico sollecito, della tempestiva impugnazione formulata entro il termine di legge;
- altre cause proposte per la stessa ragione da altri lavoratori - che si erano affidati a diversi legali - erano state invece accolte con evidente fondatezza della pretesa azionata;
- anche l'altra causa (RG 9637/19) assegnata al Giudice del Lavoro Dott.ssa Santina Bruno, era stata decisa con sentenza di rigetto del 30.6.2022 (Doc. 9);
- egli comunque dal 2/5/2022, era stato assunto a tempo indeterminato da CP_6
[...]
Sulla base di tali premesse l'attore ha dedotto che l'avvenuta assunzione non aveva comunque eliminato il danno patito per il ritardo nella regolarizzazione del rapporto dal 20.7.2017 rispetto alla successiva assunzione, sia per i risvolti economici compromessi dall'insipienza delle difese che per gli altri risvolti connessi al TFR, anzianità di servizio scatti e ritardi sul futuro pensionamento, a cui aggiungere i costi pagati dal ricorrente per spese legali di soccombenza, liquidate nelle sentenze ai difensori di (Doc. 11). CP_6
Pertanto, parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni (così come modificate nella prima memoria ex art 171 ter coc n 1 ):
- Ritenere e dichiarare l'inadempimento e/o l'errato e/o l'inesatto adempimento del mandato professionale conferito all'Avv. dal signor per rivendicare Controparte_1 Parte_1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con dal 20.7.2017, data Controparte_6
d'inizio del rapporto di somministrazione lavoro con Win Time, concluso il 31.8.2018 con
Temporary, con i risvolti connessi a differenze retributive, contributive e di TFR che il difensore ha reclamato con impugnazione della cessazione del rapporto e, poi, con ricorso depositato il 11.4.19 al Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, GL Dott.ssa Cinzia
Soffientini, (RG 4415/2019) contro , definito con sentenza in atti che ha Controparte_6 rigettato le domande e condannato il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese e compensi di lite
- Ritenere e dichiarare l'inadempimento e/o l'errato e/o l'inesatto adempimento del mandato professionale conferito all'Avv. dal Sig. , per rivendicare un Controparte_1 Parte_1 inesistente diritto a trattamenti preferenziali nell'assunzione di personale a tempo indeterminato con in pendenza della causa RG 4415/2019 che lo s esso Controparte_6
4 difensore ha elaborato, con ricorso in materia di lavoro depositato al Tribunale Civile di
Palermo, Sezione lavoro, GL Dott.ssa Santina Bruno (RG 9637/2019)
contro
CP_6
[...
, definito con sentenza in atti che ha rigettato le domande e condannato il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese di lite;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Avv. , che, nell'esercizio dell'attività Controparte_1 professionale di cui era stato incaricato, ha omesso di attuare il mandato con la dovuta e necessaria diligenza, avendo omesso di versare agli atti del giudizio i file relativi alle pec di accettazione e consegna (anche in formato eml) relativamente alla trasmissione e ricezione da parte di dell'impugnazione della Controparte_6 cessazione del rapporto tempestivamente firmata dai ricorrenti su carta intestata firmata al suo studio il
29.10.2018 contestualmente alla riscossione di compensi per l'ingaggio e, pertanto, per avere depositato il ricorso introduttivo del giudizio privo di requisiti essenziali per il suo accoglimento, compromettendo irreversibilmente le legittime aspettative del ricorrente, perpetrate nonostante rimesso in termini dal Giudice del Lavoro che lo ha onerato specificamente, continuando a difettare la prova del tempestivo inoltro e ricezione dell'impugnazione di cessazione del rapporto ex art. 6 L. 604/66 all' dell'impugnazione firmata dai ricorrenti Controparte_6
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. ha violato i mandati difensivi che ha richiesto ai Controparte_1 ricorrenti, attuando condotte negligenti ed in violazione di specifici doveri deontologici e di conoscenza delle normative che regolano le materie trattate nei due ricorsi per i quali aveva chiesto ed ottenuto mandati ed ingaggi, con conseguente onere di risarcire il danno subito dal ricorrente, per la mancata percezione di differenze retributive, contributive e TFR, continuità del rapporto e perdita di chance, intesa come danno futuro consistente, non solo nella perdita di un vantaggio economico, ma anche della perdita della mera possibilità di conseguirlo anche se il concludente dal 2/5/2022 è stato assunto a tempo indeterminato da e ciò Controparte_6 circoscrive ma non esclude il risarcimento per il danno subito per il ritardo della regolarizzazione del rapporto rispetto al 20.7.2017 per gli altri risvolti connessi con TFR, anzianità di servizio scatti sulla retribuzione, ritardo per il futuro pensionamento e quant'altro desumibile dalla relazione peritale di parte in atti;
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. ha violato, sia nello svolgimento dei due incarichi Controparte_1 professionali che in questa sede, i doveri sia professionali che deontologici nei confronti del cliente Parte_1 con riferimento specifico ai doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, violazione che emerge analizzando le condotte del difensore rispetto agli obblighi che egli stesso ha assunto verso il cliente con l'assunzione dei mandati difensivi, attuando una condotta negligente e contraria ai citati doveri anche sotto il profilo giudiziario, assumendo tale contegno valenza ai fini della responsabilità sancita dagli artt.91 e 96 cpc (quest'ultimo anche con espresso riferimento al comma 3).
- Ritenere e dichiarare che ex artt. 91 e 96 cpc (quest'ultimo anche con espresso riferimento al comma 3)
l'Avv. ha l'onere di risarcire il ricorrente prescindendo da specifici elementi soggettivi ed oggettivi Controparte_1 che, invece, caratterizzano la liquidazione dei danni per lite temeraria, costituendo (il richiamato co.3) un effetto punitivo dei comportamenti di chi, omettendo specifici obblighi ed anche solo omettendo di dar corso a compiuta 5 istruttoria sulle sue stesse domande e/o la menzione degli specifici riferimento normativi a sostegno della propria domanda, ha omesso di supportare, con prove idonee e certi riferimenti normativi, i diritti invocati a tutela del suo
Assistito, compromettendone i diritti.
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. deve restituire all'attore le somme riscosse per i due Controparte_1 incarichi professionali, oltre alle spese e compensi pagati ai difensori di per spese e Controparte_6 compensi pagati dall'attore a seguito della soccombenza nelle cause RG 4415/2019 e RG 9637/2019, decise con le sentenze in atti, dalle quali emerge l'omessa adozione di difese concrete e corrette con una superficialità e mancanza di supporti fondamentali per aspirare al buon esito degli incarichi ricevuti dall'odierno attore;
Conseguentemente, in accoglimento di questa domanda restitutoria e risarcitoria
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, a
[...] Controparte_2 restituire al Signor €. 170,00 a lui accreditati in attuazione degli incarichi e mandati Parte_1 professionali ricevuti ma non correttamente adempiuti per l'impugnazione della cessazione del rapporto oltre alla costituzione in mora stragiudiziale che il convenuto non è stato in grado di documentare in giudizio, oltre alla fallimentare ed errata impostazione di una plausibile linea difensiva rispetto alle fondate aspettative dei ricorrenti
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, a
[...] Controparte_2 risarcire all'attore €. 2.275,74 (€. 1.275,74 per ½ della sentenza del Giudice Soffientini + 1.000,00 per1/9 della sentenza del Giudice Bruno), pari alla quota di spese e compensi legali che l'attore è stato costretto a pagare ai difensori di a seguito della soccombenza dichiarata nei giudizi incoati dinanzi la Controparte_6
Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Palermo
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno patito dal Signor per mancata percezione di differenze retributive, Parte_1 contributive e TFR, continuità del rapporto e perdita di chance, ritardo della regolarizzazione del rapporto rispetto al 20.7.2017 con i risvolti connessi con TFR, anzianità di servizio, scatti sulla retribuzione, ritardo per il futuro pensionamento, risarcimento che provvisoriamente si quantifica in €.50.000,00 o la maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà liquidare con criterio equitativo seppure parametrato alla richiesta documentata.
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento anche del danno esistenziale patito dal signor , costituzionalmente garantito per le Parte_1 vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto e per l'infausto esito di rivendicazioni dichiarate dal difensore certe, liquide ed esigibili perché fondate su elementi di fatto e di diritto supportati da specifiche norme civilistiche
6 nemmeno indicate dal convenuto nelle cause in cui ha omesso persino di produrre documenti la cui carenza è stata motivo della dichiarazione di inammissibilità delle domande, risarcimento ulteriore che si indica in €. 25.000,00
o la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa,
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento anche ex artt. 91 e 96 cpc (anche con espresso riferimento al co.3 dell'art.96 cpc), in considerazione del contegno anche processuale assunto dall'ex difensore Avv. con un risarcimento da Controparte_1 corrispondere in favore del Sig. di €. 50.000,00 la cui quantificazione definitiva si rimette Parte_1 all'equo apprezzamento del Tribunale, Tutte le somme dovute devono essere maggiorate da interessi ex art.
1284 IV c cc, dal deposito della mediazione pregiudiziale all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di risposta del 12.10.22 si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande e, deducendo, a tal fine :
- di non avere ricevuto alcun pagamento a titolo di onorario;
- di avere trasmesso ad a mezzo pec del 29.10.18 l'impugnativa di licenziamento CP_5 sottoscritta dal in pari data , di averla nuovamente inoltrata alla , a causa già Pt_1 CP_5 pendente, in data 23.9.20 e di averla altresì depositata nel giudizio a mezzo pec del 22.9.20 inviata al Tribunale a seguito del rilievo officioso del Giudice;
- che il dal suo canto si era rivolto al lui per la predisposizione e il deposito del Pt_1 ricorso diversi mesi dopo l'impugnativa stragiudiziale, di modo che il ricorso veniva depositato solo in data 10.4.19 ;
- in ogni caso, era carente la a prova della sussistenza del diritto fatto valere dall' nel Pt_1 giudizio celebratosi innanzi al GL per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tenuto conto della natura pubblica del datore di lavoro e dell'assenza dei requisiti per l'assunzione , attestata dal fatto che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, molti giudizi instaurati da altri lavoratori erano stati rigettati;
- mancava la prova del danno, tenuto conto dell'avvenuta assunzione dell' a tempo Pt_1 indeterminato alle dipendenze di CP_5
In via subordinata, il professionista convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la al fine di essere manlevato da ogni esborso di denaro oggetto di Controparte_2 eventuale condanna .
Con comparsa del 25.9.24 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda CP_2 dell'attore ed eccependo in caso di condanna l'operatività dei limiti previsti in polizza.
7 La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento avanzata dall'attore è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come ampiamente noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex multis,
Cass. civ., 5429/2021; Cass. civ., 19520/2019; Cass. civ., 7309/2017).
Ne deriva, inoltre, che l'inadempimento dell'avvocato alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre, dunque, stabilire:
a) se vi sia stata colpa dell'avv. nell'adempimento della prestazione professionale;
CP_1
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all'attrice, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile.
In particolare, è necessario che il cliente, che agisce per il risarcimento del danno subìto quale conseguenza della condotta imperita e/o negligente del legale, provi: 1) il conferimento del mandato;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Nel caso di specie è provato, in quanto non contestato, che l'avv. ebbe ad intrattenere un CP_1 rapporto di mandato professionale con l'odierno attore, sia in merito al procedimento di impugnativa del licenziamento (RG 4376/19 pendete innanzi al GL ) sia a quello ( CP_7
RG. 9637/19 pendete innanzi al G.L Bruno ), con il quale si deduceva che l'azienda, in costanza delle rivendicazioni dei ricorrenti, aveva indetto una selezione per assumere 100 operatori di esercizio, violando il diritto di precedenza dei ricorrenti rispetto ai partecipanti alla selezione.
In ordine poi al giudizio RG 4379 /19 è provato anche l'allegato inadempimento, sub specie omessa produzione in giudizio della impugnativa stragiudiziale di licenziamento, non avendo il
8 su cui incombeva il relativo onere, dato prova del deposito in giudizio dell'atto, a seguito CP_1 del rilievo officioso del G.L: ( essendo stata prodotto solo la pec con cui la diffida è stata invitata alla n data 29.10.28) . CP_5
Tuttavia, difetta la prova del nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno allegato.
Parte attrice, infatti, assume che, a cagione della condotta negligente del professionista, il quale ha omesso di depositare la diffida stragiudiziale di impugnativa del licenziamento , il G.l. ha rigettato la sua domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
20.7.2017 , con ciò determinandosi un danno patrimoniale derivante dalle spese di lite rifuse a e dal pregiudizio economico conseguente all' anzianità di servizio perduta , oltre ad un CP_5 danno non patrimoniale .
A fronte di tali prospettazioni, dunque, la valutazione della condotta negligente del legale convenuto postula certamente l'esame del contratto di somministrazione, al fine di vagliare se sussistessero le lacune contestate, sub specie omessa indicazione del numero dei lavoratori somministrati e mancato rispetto delle prescrizioni in materia di valutazione dei rischi, essendo stata prestata l'attività in assenza della necessaria assistenza dell'accompagnatore.
L'attore, tuttavia, non ha prodotto il contratto di somministrazione né fornito prova della asserita violazione delle prescrizioni in materia di valutazione dei rischi.
E' preclusa, quindi, al giudice la valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata davanti al Giudice del lavoro sia sotto il profilo della mancata indicazione nel contratto del numero dei lavoratori da somministrare che della violazione delle prescrizioni in materia di valutazione del rischio .
Né la fondatezza della pretesa azionata potrebbe desumersi dalla circostanza - solo allegata e non provata a fronte della specifica contestazione del – che molte cause promosse da altri CP_1 lavoratori che si trovavano in situazioni analoghe a quelle dell' sono state accolte . Pt_1
Invero, parte attrice non ha prodotto siffatte sentenze di accoglimento;
né può ritenersi rilevante, al riguardo, la prova per testimoni richiesta da parte attrice , posto che la stessa, per un verso, è generica, non avendo l'istante indicato i giudizi conclusi con sentenza di accoglimento e , per altro verso, è valutativa , essendo chiesto al teste di riferire su un dato – l'identità della posizione tra i lavoratori - che esprime un giudizio.
In ogni caso, la prova orale richiesta deve ritenersi irrilevante;
infatti , solo la produzione della sentenza favorevole e degli atti dei relativi giudizi avrebbe permesso di verificare la condizione di ciascun lavoratore e l' eventuale assimilabilità della stessa a quella dell'odierno attore .
9 Infine, parimenti deve ritenersi irrilevante la successiva assunzione da parte di ell'attore , CP_5 avvenuta dopo l'esito sfavorevole del giudizio , di modo che essa non è correlabile alla chance di successo della causa .
La rilevata carenza documentale dunque:
- preclude, a questo giudice l'esame degli atti della causa, essenziale ai fini della valutazione relativa alla sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del professionista ( omessa produzione della diffida stragiudiziale ) e danno non patrimoniale e patrimoniale ( sub specie rifusione spese di lite e perdita economica connessa alla minore anzianità di servizio e alle retribuzioni medio tempore non percepite) ;
- impedisce anche di apprezzare la sussistenza di una chance concreta e seria e consistente di esito favorevole del giudizio con conseguente rigetto anche di detta domanda .
Quanto all'incarico difensivo svolto nell'ambito del diverso giudizio Rg l. 9637/19 la domanda dell'attore va rigettata, in primo luogo, per carenza di una specifica allegazione in ordine all'inadempimento imputato, essendosi parte attrice limitata a dedurre una generica negligenza difensiva , per poi specificare, nella prima memoria integrativa, che detta negligenza si sarebbe sostanziata nella mancata indicazione della norma di legge a supporto della pretesa.
Tuttavia, sotto tale aspetto occorre rimarcare, da un lato ,che non pare integrare inesatto adempimento del mandato difensivo la condotta sostanziatasi nella mancata indicazione della norma posta a fondamento del diritto ( laddove per altro si consideri che l'avvocato aveva specificamente censurato in punto di fatto la condotta tenuta dal datore di lavoro ) e, sotto altro profilo , lo stesso giudice ha negato la sussidenza di una norma attributiva del diritto di precedenza nella assunzione , con motivazione affatto censurata da parte attrice , la quale si è limitata a richiamare gli art. 4 e 5 del regolamento , che sono del tutto inconferenti , essendo relativi CP_6 alla precedenza accordata alla procedure di mobilità interna ( mentre al momento del bando il
D'India era stato già licenziato) .
In ogni caso e alla luce della motivazione della sentenza su richiamata – che ha escluso nel merito il diritto alla precedenza – difetta la prova del danno .
Quanto alla domanda di restituzione dei compensi pari a euro 170 , dalle stesse allegazioni oggetto di prova di parte attrice ( cfr prova testi atto citazione “ Essere vero che nell'estate 2018, il convenuto ha espresso parere professionale sulla impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro tra 54 lavoratori somministrati ed che è stato formalizzato il 29.10.18, Controparte_6 convocando il Signor ed altri 53 lavoratori e facendo firmare su sua carta intestata Parte_1
l'impugnazione della cessazione del rapporto somministrato e stabilizzazione a tempo indeterminato, con missiva stragiudiziale che si è impegnato a trasmettere ad Controparte_6
10 in pari data che si esibisce;
2) Essere vero che in pari data i soggetti convocati hanno versato ciascuno un ingaggio di €. 170,00 senza ricevere ricevuta) emerge che esse furono versate in occasione dell'incontro del 29.10.18 , cui ha fatto seguito la diffida stragiudiziale che il professionista ha dato prova di avere inviato ad lo stesso giorno a mezzo pec;
sicché , CP_5 dovendosi ritenere, anche per l'esiguità della somma, che l'importo di euro 170.00 sia stato corrisposto a titolo di compenso l'attività stragiudiziale , correttamente eseguita, non può darsi luogo a restituzione.
Nessuna prova è stata invece fornita del pagamento di compensi per l'attività giudiziale nel giudizio
Rg , RG 4379 /19 che si è detto esser estata negligentemente svolta .
In definitiva le domande dell'attore vanno rigettate .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 9.872 per parte , determinata sula base dei valoro medi, scaglione sino a 256.000 in ragione del petitum, abbattuti del 30% in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta
L'attore va condannato alle spese di lite anche nei confronti di sia perché ha , in modo del CP_2 tutto inammissibile, esteso le domande nei confronti della società sia alla luce del principio a mente del quale in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
.
PQM
IL Tribunale di Palermo in composizione monocratica, sezione terza civile, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
; CP_2 condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
;delle spese processuali che liquida in euro 9.872 per ciascuna delle parti a titolo di compensi, oltre a spese generali ( 15%) IVA ( per la sola avendo il ricorso all'autodifesa ) e CPA CP_2 CP_1 nella misura di legge
Palermo il 13.11.26 il Giudice
NA NA
11 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. NA NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3147/2024
Il giudice , lette le note di trattazione scritta;
ribadita l'ordinanza di rigetto delle prove del 4.12.24 , si ritira in camera di consiglio , in esito alla quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 13-11-25
Il Giudice
NA NA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice NA NA sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3147/2024 R.G. promossa da
., nato a [...] il [...] ( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Palermo Via G. Sciuti 38 nello studio degli Avv.ti Mario RI ( ) ed C.F._2
AM RI ( ) che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti , CodiceFiscale_3 contro
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca n. .11
Convenuta
E nei confronti di
(P. IVA ), in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. (Dirigente), CP_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, giusta procura generale alle liti del 18 dicembre 2014,
Notar Dr. in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di racc., presso il cui studio Per_1 Persona_2
in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio l'Avv. Parte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al
[...] di lui negligente espletamento del mandato difensivo, sotto il profilo della mancata allegazione da parte del difensore dell'impugnazione di cessazione del rapporto ex art. 6 L. 604/66 e della mancata prova del suo tempestivo inoltro all'azienda datrice di lavoro nonché nell' inadeguatezza delle difese esplicate nell'ambito di un diverso giudizio teso a contestare la violazione del diritto di precedenza nella assunzione presso la società CP_5
A tal fine, l'attore ha evidenziato che:
a) Egli, dal 20.7.2017 al 31.8.2018, aveva lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda municipalizzata in esecuzione di contratti di Controparte_6 somministrazione a tempo determinato;
b) alla cessazione delle prestazioni, egli, unitamente ad altri 53 lavoratori che avevano prestato attività lavorativa per gli stessi periodi e con stesso regime contrattuale, si era rivolto all'Avv. per avere un parere professionale sulla legittimità del Controparte_1 licenziamento;
il legale li aveva informati della sussistenza del loro diritto ad essere assunti a tempo indeterminato con dal 20.7.2017, stante che i Controparte_6 contratti di somministrazione non identificavano partitamente i somministrati;
- egli, quindi, previo pagamento dell'importo di euro 100,00, aveva incaricato l'avv. di formulare ed inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_1 dell' (Doc. 5), tempestiva impugnazione stragiudiziale della cessazione Controparte_6 del rapporto di lavoro, rivendicandone l'avvenuto consolidamento a tempo indeterminato con i connessi risvolti su differenze retributive, contributive e TFR;
- in esito alla diffida stragiudiziale, l'avv. aveva pure proposto ricorso (RG 4376/19) CP_1 innanzi al G.L: per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
[...] dall'inizio della somministrazione;
CP_6
- l'avv. aveva pure promosso altro separato ricorso in materia di lavoro (riunito con CP_1 altri dello stesso tenore al RG. 9637/19), assegnato alla Dott.ssa Santina Bruno della sezione lavoro del Tribunale civile di Palermo, con il quale si deduceva che l'azienda, in costanza delle rivendicazioni dei ricorrenti, aveva indetto una selezione per assumere 100 operatori di esercizio, violando il diritto di precedenza dei ricorrenti rispetto ai partecipanti alla selezione;
3 - la prima causa (volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,) era stata decisa con sentenza del 21.10.21 resa dal Tribunale Civile di
Palermo, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cinzia Soffientini (Doc. 8), che aveva rigettato i ricorsi dichiarando le domande inammissibili per carenza di tempestiva impugnazione del licenziamento , non essendo stata acquisita in giudizio la prova, sebbene oggetto di specifico sollecito, della tempestiva impugnazione formulata entro il termine di legge;
- altre cause proposte per la stessa ragione da altri lavoratori - che si erano affidati a diversi legali - erano state invece accolte con evidente fondatezza della pretesa azionata;
- anche l'altra causa (RG 9637/19) assegnata al Giudice del Lavoro Dott.ssa Santina Bruno, era stata decisa con sentenza di rigetto del 30.6.2022 (Doc. 9);
- egli comunque dal 2/5/2022, era stato assunto a tempo indeterminato da CP_6
[...]
Sulla base di tali premesse l'attore ha dedotto che l'avvenuta assunzione non aveva comunque eliminato il danno patito per il ritardo nella regolarizzazione del rapporto dal 20.7.2017 rispetto alla successiva assunzione, sia per i risvolti economici compromessi dall'insipienza delle difese che per gli altri risvolti connessi al TFR, anzianità di servizio scatti e ritardi sul futuro pensionamento, a cui aggiungere i costi pagati dal ricorrente per spese legali di soccombenza, liquidate nelle sentenze ai difensori di (Doc. 11). CP_6
Pertanto, parte attrice, ha rassegnato le seguenti conclusioni (così come modificate nella prima memoria ex art 171 ter coc n 1 ):
- Ritenere e dichiarare l'inadempimento e/o l'errato e/o l'inesatto adempimento del mandato professionale conferito all'Avv. dal signor per rivendicare Controparte_1 Parte_1 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con dal 20.7.2017, data Controparte_6
d'inizio del rapporto di somministrazione lavoro con Win Time, concluso il 31.8.2018 con
Temporary, con i risvolti connessi a differenze retributive, contributive e di TFR che il difensore ha reclamato con impugnazione della cessazione del rapporto e, poi, con ricorso depositato il 11.4.19 al Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, GL Dott.ssa Cinzia
Soffientini, (RG 4415/2019) contro , definito con sentenza in atti che ha Controparte_6 rigettato le domande e condannato il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese e compensi di lite
- Ritenere e dichiarare l'inadempimento e/o l'errato e/o l'inesatto adempimento del mandato professionale conferito all'Avv. dal Sig. , per rivendicare un Controparte_1 Parte_1 inesistente diritto a trattamenti preferenziali nell'assunzione di personale a tempo indeterminato con in pendenza della causa RG 4415/2019 che lo s esso Controparte_6
4 difensore ha elaborato, con ricorso in materia di lavoro depositato al Tribunale Civile di
Palermo, Sezione lavoro, GL Dott.ssa Santina Bruno (RG 9637/2019)
contro
CP_6
[...
, definito con sentenza in atti che ha rigettato le domande e condannato il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese di lite;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Avv. , che, nell'esercizio dell'attività Controparte_1 professionale di cui era stato incaricato, ha omesso di attuare il mandato con la dovuta e necessaria diligenza, avendo omesso di versare agli atti del giudizio i file relativi alle pec di accettazione e consegna (anche in formato eml) relativamente alla trasmissione e ricezione da parte di dell'impugnazione della Controparte_6 cessazione del rapporto tempestivamente firmata dai ricorrenti su carta intestata firmata al suo studio il
29.10.2018 contestualmente alla riscossione di compensi per l'ingaggio e, pertanto, per avere depositato il ricorso introduttivo del giudizio privo di requisiti essenziali per il suo accoglimento, compromettendo irreversibilmente le legittime aspettative del ricorrente, perpetrate nonostante rimesso in termini dal Giudice del Lavoro che lo ha onerato specificamente, continuando a difettare la prova del tempestivo inoltro e ricezione dell'impugnazione di cessazione del rapporto ex art. 6 L. 604/66 all' dell'impugnazione firmata dai ricorrenti Controparte_6
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. ha violato i mandati difensivi che ha richiesto ai Controparte_1 ricorrenti, attuando condotte negligenti ed in violazione di specifici doveri deontologici e di conoscenza delle normative che regolano le materie trattate nei due ricorsi per i quali aveva chiesto ed ottenuto mandati ed ingaggi, con conseguente onere di risarcire il danno subito dal ricorrente, per la mancata percezione di differenze retributive, contributive e TFR, continuità del rapporto e perdita di chance, intesa come danno futuro consistente, non solo nella perdita di un vantaggio economico, ma anche della perdita della mera possibilità di conseguirlo anche se il concludente dal 2/5/2022 è stato assunto a tempo indeterminato da e ciò Controparte_6 circoscrive ma non esclude il risarcimento per il danno subito per il ritardo della regolarizzazione del rapporto rispetto al 20.7.2017 per gli altri risvolti connessi con TFR, anzianità di servizio scatti sulla retribuzione, ritardo per il futuro pensionamento e quant'altro desumibile dalla relazione peritale di parte in atti;
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. ha violato, sia nello svolgimento dei due incarichi Controparte_1 professionali che in questa sede, i doveri sia professionali che deontologici nei confronti del cliente Parte_1 con riferimento specifico ai doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 cpc, violazione che emerge analizzando le condotte del difensore rispetto agli obblighi che egli stesso ha assunto verso il cliente con l'assunzione dei mandati difensivi, attuando una condotta negligente e contraria ai citati doveri anche sotto il profilo giudiziario, assumendo tale contegno valenza ai fini della responsabilità sancita dagli artt.91 e 96 cpc (quest'ultimo anche con espresso riferimento al comma 3).
- Ritenere e dichiarare che ex artt. 91 e 96 cpc (quest'ultimo anche con espresso riferimento al comma 3)
l'Avv. ha l'onere di risarcire il ricorrente prescindendo da specifici elementi soggettivi ed oggettivi Controparte_1 che, invece, caratterizzano la liquidazione dei danni per lite temeraria, costituendo (il richiamato co.3) un effetto punitivo dei comportamenti di chi, omettendo specifici obblighi ed anche solo omettendo di dar corso a compiuta 5 istruttoria sulle sue stesse domande e/o la menzione degli specifici riferimento normativi a sostegno della propria domanda, ha omesso di supportare, con prove idonee e certi riferimenti normativi, i diritti invocati a tutela del suo
Assistito, compromettendone i diritti.
- Ritenere e dichiarare che l'Avv. deve restituire all'attore le somme riscosse per i due Controparte_1 incarichi professionali, oltre alle spese e compensi pagati ai difensori di per spese e Controparte_6 compensi pagati dall'attore a seguito della soccombenza nelle cause RG 4415/2019 e RG 9637/2019, decise con le sentenze in atti, dalle quali emerge l'omessa adozione di difese concrete e corrette con una superficialità e mancanza di supporti fondamentali per aspirare al buon esito degli incarichi ricevuti dall'odierno attore;
Conseguentemente, in accoglimento di questa domanda restitutoria e risarcitoria
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, a
[...] Controparte_2 restituire al Signor €. 170,00 a lui accreditati in attuazione degli incarichi e mandati Parte_1 professionali ricevuti ma non correttamente adempiuti per l'impugnazione della cessazione del rapporto oltre alla costituzione in mora stragiudiziale che il convenuto non è stato in grado di documentare in giudizio, oltre alla fallimentare ed errata impostazione di una plausibile linea difensiva rispetto alle fondate aspettative dei ricorrenti
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, a
[...] Controparte_2 risarcire all'attore €. 2.275,74 (€. 1.275,74 per ½ della sentenza del Giudice Soffientini + 1.000,00 per1/9 della sentenza del Giudice Bruno), pari alla quota di spese e compensi legali che l'attore è stato costretto a pagare ai difensori di a seguito della soccombenza dichiarata nei giudizi incoati dinanzi la Controparte_6
Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Palermo
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno patito dal Signor per mancata percezione di differenze retributive, Parte_1 contributive e TFR, continuità del rapporto e perdita di chance, ritardo della regolarizzazione del rapporto rispetto al 20.7.2017 con i risvolti connessi con TFR, anzianità di servizio, scatti sulla retribuzione, ritardo per il futuro pensionamento, risarcimento che provvisoriamente si quantifica in €.50.000,00 o la maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà liquidare con criterio equitativo seppure parametrato alla richiesta documentata.
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento anche del danno esistenziale patito dal signor , costituzionalmente garantito per le Parte_1 vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto e per l'infausto esito di rivendicazioni dichiarate dal difensore certe, liquide ed esigibili perché fondate su elementi di fatto e di diritto supportati da specifiche norme civilistiche
6 nemmeno indicate dal convenuto nelle cause in cui ha omesso persino di produrre documenti la cui carenza è stata motivo della dichiarazione di inammissibilità delle domande, risarcimento ulteriore che si indica in €. 25.000,00
o la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa,
- Condannare l'Avv. e, a seguito della chiamata in manleva formulata dall'Avv. Controparte_1 CP_1
, solidalmente ad esso la qualora accolta la domanda di manleva del convenuto, al
[...] Controparte_2 risarcimento anche ex artt. 91 e 96 cpc (anche con espresso riferimento al co.3 dell'art.96 cpc), in considerazione del contegno anche processuale assunto dall'ex difensore Avv. con un risarcimento da Controparte_1 corrispondere in favore del Sig. di €. 50.000,00 la cui quantificazione definitiva si rimette Parte_1 all'equo apprezzamento del Tribunale, Tutte le somme dovute devono essere maggiorate da interessi ex art.
1284 IV c cc, dal deposito della mediazione pregiudiziale all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di risposta del 12.10.22 si è costituito in giudizio l'avv. chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande e, deducendo, a tal fine :
- di non avere ricevuto alcun pagamento a titolo di onorario;
- di avere trasmesso ad a mezzo pec del 29.10.18 l'impugnativa di licenziamento CP_5 sottoscritta dal in pari data , di averla nuovamente inoltrata alla , a causa già Pt_1 CP_5 pendente, in data 23.9.20 e di averla altresì depositata nel giudizio a mezzo pec del 22.9.20 inviata al Tribunale a seguito del rilievo officioso del Giudice;
- che il dal suo canto si era rivolto al lui per la predisposizione e il deposito del Pt_1 ricorso diversi mesi dopo l'impugnativa stragiudiziale, di modo che il ricorso veniva depositato solo in data 10.4.19 ;
- in ogni caso, era carente la a prova della sussistenza del diritto fatto valere dall' nel Pt_1 giudizio celebratosi innanzi al GL per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tenuto conto della natura pubblica del datore di lavoro e dell'assenza dei requisiti per l'assunzione , attestata dal fatto che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, molti giudizi instaurati da altri lavoratori erano stati rigettati;
- mancava la prova del danno, tenuto conto dell'avvenuta assunzione dell' a tempo Pt_1 indeterminato alle dipendenze di CP_5
In via subordinata, il professionista convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la al fine di essere manlevato da ogni esborso di denaro oggetto di Controparte_2 eventuale condanna .
Con comparsa del 25.9.24 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda CP_2 dell'attore ed eccependo in caso di condanna l'operatività dei limiti previsti in polizza.
7 La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento avanzata dall'attore è infondata e, pertanto, va rigettata.
Come ampiamente noto, le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex multis,
Cass. civ., 5429/2021; Cass. civ., 19520/2019; Cass. civ., 7309/2017).
Ne deriva, inoltre, che l'inadempimento dell'avvocato alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea occorre, dunque, stabilire:
a) se vi sia stata colpa dell'avv. nell'adempimento della prestazione professionale;
CP_1
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all'attrice, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile.
In particolare, è necessario che il cliente, che agisce per il risarcimento del danno subìto quale conseguenza della condotta imperita e/o negligente del legale, provi: 1) il conferimento del mandato;
2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
3) l'esistenza del danno;
4) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno. (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).
Nel caso di specie è provato, in quanto non contestato, che l'avv. ebbe ad intrattenere un CP_1 rapporto di mandato professionale con l'odierno attore, sia in merito al procedimento di impugnativa del licenziamento (RG 4376/19 pendete innanzi al GL ) sia a quello ( CP_7
RG. 9637/19 pendete innanzi al G.L Bruno ), con il quale si deduceva che l'azienda, in costanza delle rivendicazioni dei ricorrenti, aveva indetto una selezione per assumere 100 operatori di esercizio, violando il diritto di precedenza dei ricorrenti rispetto ai partecipanti alla selezione.
In ordine poi al giudizio RG 4379 /19 è provato anche l'allegato inadempimento, sub specie omessa produzione in giudizio della impugnativa stragiudiziale di licenziamento, non avendo il
8 su cui incombeva il relativo onere, dato prova del deposito in giudizio dell'atto, a seguito CP_1 del rilievo officioso del G.L: ( essendo stata prodotto solo la pec con cui la diffida è stata invitata alla n data 29.10.28) . CP_5
Tuttavia, difetta la prova del nesso di causalità tra l'inadeguata prestazione professionale e il danno allegato.
Parte attrice, infatti, assume che, a cagione della condotta negligente del professionista, il quale ha omesso di depositare la diffida stragiudiziale di impugnativa del licenziamento , il G.l. ha rigettato la sua domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
20.7.2017 , con ciò determinandosi un danno patrimoniale derivante dalle spese di lite rifuse a e dal pregiudizio economico conseguente all' anzianità di servizio perduta , oltre ad un CP_5 danno non patrimoniale .
A fronte di tali prospettazioni, dunque, la valutazione della condotta negligente del legale convenuto postula certamente l'esame del contratto di somministrazione, al fine di vagliare se sussistessero le lacune contestate, sub specie omessa indicazione del numero dei lavoratori somministrati e mancato rispetto delle prescrizioni in materia di valutazione dei rischi, essendo stata prestata l'attività in assenza della necessaria assistenza dell'accompagnatore.
L'attore, tuttavia, non ha prodotto il contratto di somministrazione né fornito prova della asserita violazione delle prescrizioni in materia di valutazione dei rischi.
E' preclusa, quindi, al giudice la valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata davanti al Giudice del lavoro sia sotto il profilo della mancata indicazione nel contratto del numero dei lavoratori da somministrare che della violazione delle prescrizioni in materia di valutazione del rischio .
Né la fondatezza della pretesa azionata potrebbe desumersi dalla circostanza - solo allegata e non provata a fronte della specifica contestazione del – che molte cause promosse da altri CP_1 lavoratori che si trovavano in situazioni analoghe a quelle dell' sono state accolte . Pt_1
Invero, parte attrice non ha prodotto siffatte sentenze di accoglimento;
né può ritenersi rilevante, al riguardo, la prova per testimoni richiesta da parte attrice , posto che la stessa, per un verso, è generica, non avendo l'istante indicato i giudizi conclusi con sentenza di accoglimento e , per altro verso, è valutativa , essendo chiesto al teste di riferire su un dato – l'identità della posizione tra i lavoratori - che esprime un giudizio.
In ogni caso, la prova orale richiesta deve ritenersi irrilevante;
infatti , solo la produzione della sentenza favorevole e degli atti dei relativi giudizi avrebbe permesso di verificare la condizione di ciascun lavoratore e l' eventuale assimilabilità della stessa a quella dell'odierno attore .
9 Infine, parimenti deve ritenersi irrilevante la successiva assunzione da parte di ell'attore , CP_5 avvenuta dopo l'esito sfavorevole del giudizio , di modo che essa non è correlabile alla chance di successo della causa .
La rilevata carenza documentale dunque:
- preclude, a questo giudice l'esame degli atti della causa, essenziale ai fini della valutazione relativa alla sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del professionista ( omessa produzione della diffida stragiudiziale ) e danno non patrimoniale e patrimoniale ( sub specie rifusione spese di lite e perdita economica connessa alla minore anzianità di servizio e alle retribuzioni medio tempore non percepite) ;
- impedisce anche di apprezzare la sussistenza di una chance concreta e seria e consistente di esito favorevole del giudizio con conseguente rigetto anche di detta domanda .
Quanto all'incarico difensivo svolto nell'ambito del diverso giudizio Rg l. 9637/19 la domanda dell'attore va rigettata, in primo luogo, per carenza di una specifica allegazione in ordine all'inadempimento imputato, essendosi parte attrice limitata a dedurre una generica negligenza difensiva , per poi specificare, nella prima memoria integrativa, che detta negligenza si sarebbe sostanziata nella mancata indicazione della norma di legge a supporto della pretesa.
Tuttavia, sotto tale aspetto occorre rimarcare, da un lato ,che non pare integrare inesatto adempimento del mandato difensivo la condotta sostanziatasi nella mancata indicazione della norma posta a fondamento del diritto ( laddove per altro si consideri che l'avvocato aveva specificamente censurato in punto di fatto la condotta tenuta dal datore di lavoro ) e, sotto altro profilo , lo stesso giudice ha negato la sussidenza di una norma attributiva del diritto di precedenza nella assunzione , con motivazione affatto censurata da parte attrice , la quale si è limitata a richiamare gli art. 4 e 5 del regolamento , che sono del tutto inconferenti , essendo relativi CP_6 alla precedenza accordata alla procedure di mobilità interna ( mentre al momento del bando il
D'India era stato già licenziato) .
In ogni caso e alla luce della motivazione della sentenza su richiamata – che ha escluso nel merito il diritto alla precedenza – difetta la prova del danno .
Quanto alla domanda di restituzione dei compensi pari a euro 170 , dalle stesse allegazioni oggetto di prova di parte attrice ( cfr prova testi atto citazione “ Essere vero che nell'estate 2018, il convenuto ha espresso parere professionale sulla impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro tra 54 lavoratori somministrati ed che è stato formalizzato il 29.10.18, Controparte_6 convocando il Signor ed altri 53 lavoratori e facendo firmare su sua carta intestata Parte_1
l'impugnazione della cessazione del rapporto somministrato e stabilizzazione a tempo indeterminato, con missiva stragiudiziale che si è impegnato a trasmettere ad Controparte_6
10 in pari data che si esibisce;
2) Essere vero che in pari data i soggetti convocati hanno versato ciascuno un ingaggio di €. 170,00 senza ricevere ricevuta) emerge che esse furono versate in occasione dell'incontro del 29.10.18 , cui ha fatto seguito la diffida stragiudiziale che il professionista ha dato prova di avere inviato ad lo stesso giorno a mezzo pec;
sicché , CP_5 dovendosi ritenere, anche per l'esiguità della somma, che l'importo di euro 170.00 sia stato corrisposto a titolo di compenso l'attività stragiudiziale , correttamente eseguita, non può darsi luogo a restituzione.
Nessuna prova è stata invece fornita del pagamento di compensi per l'attività giudiziale nel giudizio
Rg , RG 4379 /19 che si è detto esser estata negligentemente svolta .
In definitiva le domande dell'attore vanno rigettate .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 9.872 per parte , determinata sula base dei valoro medi, scaglione sino a 256.000 in ragione del petitum, abbattuti del 30% in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta
L'attore va condannato alle spese di lite anche nei confronti di sia perché ha , in modo del CP_2 tutto inammissibile, esteso le domande nei confronti della società sia alla luce del principio a mente del quale in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
.
PQM
IL Tribunale di Palermo in composizione monocratica, sezione terza civile, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
Rigetta le domande proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
; CP_2 condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
;delle spese processuali che liquida in euro 9.872 per ciascuna delle parti a titolo di compensi, oltre a spese generali ( 15%) IVA ( per la sola avendo il ricorso all'autodifesa ) e CPA CP_2 CP_1 nella misura di legge
Palermo il 13.11.26 il Giudice
NA NA
11 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. NA NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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