Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2004, n. 38297
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Sentenza 18 giugno 2004

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Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Ai fini della configurabilità dell'art. 674 cod. pen., seconda parte, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" impone la necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi atta a molestare le persone avvenga in violazione degli standards fissati dalle normative di settore, atteso che sussiste una presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" non può neppure ricondursi alla inosservanza degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione speciale, in quanto il raggiungimento di tali obiettivi è previsto in quanto possibile e con tempi e modalità disciplinati dalle stesse leggi di settore).

L'emissione rumorosa determinata dal complesso del traffico stradale, anche se particolarmente intenso, non è riconducibile alla previsione di cui al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato l'assoluzione degli amministratori comunali rilevando altresì l'assenza di un obbligo di garanzia in capo agli stessi riconducente alla possibile affermazione di responsabilità per il reato de quo, sussistendo diversamente l'ipotesi di reati omissivi propri in caso di inottemperanza alle disposizioni introdotte dalla legge 26 ottobre 1995 n. 447).

Commentario1

  • 1Emissioni puzzolenti da attività produttiva: reato o no? (Cass. 54209/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2019

    Per la punibilità di emissioni gassose moleste emesse da attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perchè non prevista o perchè non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di 'stretta tollerabilità', mentre laddove l'attività è esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla 'normale tollerabilità' delle persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 c.c.. Qualora sia riscontrata l'autorizzazione e il rispetto dei limiti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2004, n. 38297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38297
Data del deposito : 18 giugno 2004

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