Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 2
Non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, in caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione. (Contra Sez. 1^, 6 ottobre 1998 n. 11706, Satta, in corso di massimazione).
L'ipotesi di reato prevista dall'art. 674 cod. pen. può astrattamente concorrere con quelle previste dalla legge n. 319 del 1976 sull'inquinamento idrico (cd. legge Merli), ma a condizione che sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica in esame.
Commentario • 1
- 1. La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 giugno 2024
La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito allo scarico di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell'azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. Cass. Pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1998, n. 13278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13278 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10.11.1998
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. " RD BE " N. 1196
3. " GIRONI EMILIO "rel.est. REGISTRO GENERALE
4. " HE AN " N. 29203/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) AN PE n. il 30.06.1929
avverso sentenza del 07.11.1997 PRETORE di VITTORIA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo che ha concluso per rigetto.
Motivi della decisione
IO IU, dichiarato con la sentenza in epigrafe colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p., così qualificata l'immissione di idrocarburi nelle acque del fiume Ippari, originariamente rubricata come violazione dell'art. 635, 2^ co., n. 3 c.p. e dell'art. 21, commi 1 e 3, l. n. 319/1976, ha proposto ricorso denunciando:
- violazione dell'art. 162 bis c.p., per essere il titolo del reato, secondo la primitiva contestazione preclusivo della domanda di oblazione, stato modificato solo con la pronuncia della sentenza, allorché l'imputato non era più in termine per proporre la predetta istanza, il che dovrebbe essergli, pertanto, consentito nel giudizio di cassazione ed anteriormente al medesimo;
- violazione dell'art. 674 c.p., la cui previsione astratta sarebbe inconfigurabile nella specie per difetto di danno alle persone nonché di una condotta "attiva" di "lancio o versamento" di cose e della "transitabilità" del corso d'acqua in questione, oltreché per l'esclusiva applicabilità della legge n. 319/1976 a tutte le ipotesi di inquinamento idrico, ex art. 26 della legge medesima. Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte già reiteratamente affermato che non può dolersi dell'impossibilità di addivenire ad oblazione, in caso di derubricazione in reato oblabile di una contestazione in origine preclusiva di detta causa estintiva, l'imputato che non abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la possibilità di essere ammesso all'oblazione (Cass. 19.4.1985, Bertone, Foro it., Rep. 1986, voce Oblazione, n. 10; 18.12.1984, Melani, ibid., n. 11 e 10.7.1981, Villa, id., Rep. 1982, voce cit. n. 10).
Quanto al secondo motivo, esclusa l'inapplicabilità della norma incriminatrice in esame in ipotesi di inquinamento idrico a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 319/1976 (avendo, all'opposto, questa corte ritenuta la possibilità di concorso della previsione dell'art. 674 cod. pen. con le previsioni della c.d. "legge Merli":
v. sent. 22.9.1995, Coppa, Ced Cass., rv. 202.545; 6.10.1989, Bimonte, Foro it. Rep. 1990, voce incolumità pubblica, n. 29 e 6.10.1982, Marzaduri, id., Rep. 1983, voce cit., n. 25), fondato è, invece, il rilievo circa la necessità del requisito dell'attitudine della condotta incriminata a provocare molesti alle persone, affermata dalle sentenze da ultimo indicate e costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica in esame.
Avendo, nella specie, il giudice "a quo" omesso ogni benché minimo riferimento alla natura del corso d'acqua in questione ed alla sua frequentazione o frequentabilità da parte di persone e, quindi, all'attitudine della condotta incriminata a recare molestia ad altri, la sentenza va annullata per nuovo giudizio sul punto da parte del competente giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Pretore di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998