Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/1997, n. 3919
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Sentenza 11 aprile 1997

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La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. - nel punire determinati comportamenti molesti ( emissioni di gas, di vapori o di fumo ) al di fuori dei casi consentiti dalla legge - tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/1997, n. 3919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3919
    Data del deposito : 11 aprile 1997

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