Sentenza 11 aprile 1997
Massime • 1
La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. - nel punire determinati comportamenti molesti ( emissioni di gas, di vapori o di fumo ) al di fuori dei casi consentiti dalla legge - tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/1997, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 11 aprile 1997 |
Testo completo
9 1 9 3
EM REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11.04.1997
SENTENZA N. 575 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. CARLUCCI GIULIO
REGISTRO GENERALEConsigliere 1. Dott. LA GIOIA VITO
"I N. 45924/1996 2.Dott. MOCALI PIERO
" 3. Dott. SANTACROCE GIORGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 4.Dott. CANZIO GIOVANNI copia studio Richiesta ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 SENTENZA il 2.9 APR. 1997 sul ricorso proposto da : IL CANCELLIERE
n. il 06.08.1940 1) RT ANGELO
avverso sentenza del 25.01.1996
PRETORE di FELTRE
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COME CANCELLERIA
Richiesta coyly Studio
dal Sig. per dirix_ 3000. 1 16 11.00 68435661 CANCELLIERE
che ha concluso per il rigetto oil ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit difensor Avv. 23b 1.
TEAM89A P SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 luglio 1996, il ET di Belluno-Sezione distaccata di Feltre, mentre mandava assolto RT AN dal reato di cui all'art. 650 c.p.(inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità), lo condannava invece per il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) alla pena di lire 350.000 di ammenda più spese.
La responsabilità penale del SA in ordine a questo reato veniva fondato dal ET sull'accertata provenienza di esalazioni moleste provenienti dallo stabilimento MP, che svolge in Quero (BL) attività di produzione dei funghi di tipo champignon e di cui il SA è il rappresentante legale, per effetto dell'attività di carico e di sistemazione dello stallatico.
Avverso la sentenza il difensore del SA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in vari motivi.
Il ricorrente lamenta innanzitutto l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla seconda parte dell'art. 674 c.p., che contiene una riserva diretta a limitare la sfera di operatività della norma ai soli “casi non consentiti dalla legge”. Le emissioni della MP deriverebbero dall'esercizio di un'attività industriale e non eccederebbero i limiti della normale tollerabilità, come emergerebbe dalle conclusioni di una perizia collegiale disposta in un altro procedimento a carico del SA ed acquisita al presente procedimento.
Con il secondo motivo si denuncia una carenza della motivazione della sentenza, nella parte in cui non svolge una critica effettiva al metodo scientifico e al procedimento logico adottato dal periti e disatteso dal giudice, il quale peraltro, nel contestare l'attualità dei risultati raggiunti, avrebbe omesso di indicare i fattori modificativi della situazione di fatto intervenuta dopo gli accertamenti peritali.
Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della manifesta illogicità della motivazione della sentenza, là dove, dopo aver contestato le conclusioni peritali perché formulate con riferimento ad una situazione datata nel tempo (il periodo in cui la MP sospese temporaneamente la produzione a causa di problemi di mercato), afferma poi che le modalità dello scarico e della sistemazione dello stallatico (nonché di tutta la lavorazione) sono le stesse da vari anni.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio di correlazione fra sentenza ed accusa, evidenziando che nel capo di imputazione contestato e per ) 2
il quale è intervenuta condanna il fatto ascritto all'imputato viene descritto mediante י riferimento alla condotta riferita nel capo di imputazione relativo al reato di cui all'art. 650
c.p., dal quale il SA è stato assolto con formula piena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame dell'ultimo motivo di ricorso, che tocca una questione di ordine squisitamente processuale. Il ricorrente denuncia la modificazione del fatto contestato, dalla quale scaturirebbe la mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in quanto, dopo aver ipotizzato un nesso consequenziale tra due imputazioni prevedenti un'unica condotta nella fase di lavorazione dello stallatico, il ET è giunto ad opposte conclusioni, mandando assolto il
SA dal reato di cui all'art. 650 c.p. (capo a) e condannandolo invece per il reato di cui all'art. 674 c.p. (capo b).
Ora, a parte la considerazione spontanea che, così impostata, la questione comporterebbe un vizio logico della motivazione e non la denunciata violazione dell'art. 521
c.p.p., sta di fatto che il giudice di merito ha avvertito per primo la possibilità di una immutazione del fatto contestato, ma l'ha esclusa, osservando che il richiamo al capo a), al di là di ogni formalismo, consentiva di spiegare con quali modalità (lavorazione di materiale fecale) era stata posta in essere l'emissione di fumi o vapori molesti descritta nel capo b). Di qui il rapporto di stretta correlazione e consequenzialità tra i due fatti, essendo l'emissione di esalazioni moleste una conseguenza diretta ed immediata della lavorazione dello stallatico, a prescindere dal tempo della lavorazione (di giorno o di notte) e, quindi, dalla accertata insussistenza della violazione delle ordinanze sindacali.
Ad onta della imprecisione del riferimento al capo a), il fatto contestato è e resta quello della emissione di esalazioni moleste, esattamente indicato nell'imputazione sub b). E' fin troppo evidente che non ogni modificazione del fatto contestato determina la violazione del principio della immutabilità dell'accusa, ma solo quella che, apportando un rilevante mutamento degli elementi essenziali del fatto, crei incertezza sulla imputazione con concreto pregiudizio dei diritti della difesa. Ma tale violazione non sussiste quando, a fronte del mutamento di semplici modalità del fatto, l'imputato abbia avuto la possibilità di difendersi ed anzi si sia in realtà difeso in ordine al fatto che ha formato oggetto della condanna, rendendo spontanee dichiarazioni in merito, come si è verificato nel caso in esame. > Gli altri tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto, valorizzando sotto angolazioni diverse i risultati della relazione peritale acquisita agli atti in contrasto con le valutazioni operate dal giudice di merito, tendono a proporre in buona sostanza una rivalutazione del fatto in ordine alla attendibilità delle fonti di prova, prospettando un diverso, e per il ricorrente più favorevole, esame delle risultanze processuali, che è però precluso in sede di legittimità.
Compito della Corte di cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla attendibilità delle fonti di prova, ma di stabilire se questi abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, fornendo una risposta esauriente alle obiezioni mosse dalle parti, interpretando correttamente gli elementi di prova raccolti e applicando le regole della logica nell'argomentazione che lo ha condotto a scegliere determinate conclusioni anziché altre.
La previsione della seconda parte dell'art. 674 c.p., nel punire determinati comportamenti molesti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso “nei casi non consentiti dalla legge” comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni. Ciò è stato evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, che, con riferimento alla disciplina sull'inquinamento idrico ed atmosferico, dichiarando la non fondatezza della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 674 c.p. e 2 n. 7 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in riferimento agli artt. 32 comma 1 e 41 commi 1 e 2 Cost., ha avuto modo di precisare che il limite massimo di emissione inquinante consentito dalla legge non può mai superare quello assoluto ed indefettibile, rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive.
La difesa insiste sul rispetto del limite di tollerabilità delle emissioni della MP, richiamando le conclusioni cui sono pervenuti i periti assunti in sede di incidente probatorio in altro procedimento penale contro lo stesso imputato, sebbene sulla valenza probatoria di tali conclusioni il giudice di merito si sia soffermato diffusamente, precisando che le operazioni peritali si svolsero dall'estate 1992 alla primavera 1993 per evidenziare la non irrilevante distanza temporale del loro compimento dal fatto oggetto del presente procedimento (che è dell'agosto 1994, cioè di un anno e mezzo dopo) e per concludere che esse si riferiscono ad un periodo di tempo in cui la MP sospese l'attività produttiva. Due limiti che correttamente il ET definisce "intrinseci", perché afferenti ad un periodo di stasi della normale lavorazione dello stallatico che, con esclusione di questo lasso di tempo (circa un anno), si è sempre svolta con le identiche modalità moleste e oltre il limite della normale tollerabilità, come dimostrano le ripetute doglianze degli abitanti della zona (rifluite nelle deposizioni testimoniali rese in dibattimento da MP AU, CO RI, CO IN,
MO GI) e la circostanza che gli stessi periti, anche con riferimento al periodo di sospensione della lavorazione, non hanno esitato a cogliere questo aspetto, suggerendo una serie di accorgimenti per rimediarvi.
In questa ricostruzione, che è logica e aderente alle risultanze processuali, non si ravvisa alcuna contraddizione, essendo palese che, data la diversità dei periodi di tempo presi in considerazione, le conclusioni dei periti non possono che risultare irrimediabilmente datate e non possono essere, quindi, assunte come parametro di riferimento unitario della tollerabilità dell'attività svolta dal SA. Né il giudice è tenuto a motivare in dettaglio le ragioni della inattendibilità dei risultati dell'atto, addentrandosi nell'esame dei fattori modificativi della situazione di fatto oggetto degli accertamenti peritali, dovendo ritenersi adempiuto l'obbligo della motivazione attraverso il riferimento a dati di fatto sicuri e non controversi, come sono l'epoca e l'oggetto dell'eseguito accertamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 11 aprile 1997.
I CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSIT
IN CANCELLENA IL COLLABORATOR CANCELL 28 APR. 1997 Malonso IL COLLABO