Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di falso ideologico, non integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del direttore dei lavori che falsifichi, in concorso con il geometra dell'Ufficio tecnico comunale, i verbali di sopralluogo necessari per il conseguimento dell'autorizzazione di agibilità o abitabilità dell'immobile, attestandone falsamente la conformità alle previsioni progettuali, qualora egli sia stato incaricato, in qualità di professionista privato, di presiedere allo svolgimento delle opere, al fine dei necessari controlli sulla loro esecuzione a carico dell'appaltatore, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale compete solo al direttore dei lavori di un'opera pubblica che, per conto di una pubblica committenza, attesti l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2004, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/01/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 89
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 35092/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28.4.2003 da:
Avv. Michele Laforgia e Franco Ventarola, difensori di AN ST, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, del 28 marzo 2003.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Michele Laforgia che, nell'interesse del ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 7 marzo 2003, il G.I.P. del Tribunale di Foggia disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'ing. ST FA e del geom. LA TO, indagati, tra l'altro, per ipotesi di reato di falso ideologico in atto pubblico, di cui agli arti 110, 479, 61 n. 2 c.p. In particolare, i prevenuti - nella qualità, rispettivamente, di direttore dei lavori e di geometra dell'Ufficio Tecnico del Comune di Foggia - erano accusati, in concorso tra loro, di avere falsificato due verbali di sopralluogo del 28 e 29 luglio 2002, necessari per il conseguimento dell'autorizzazione di agibilità/abitabilità di due immobili (siti in Foggia, uno alla via T. Serra e l'altro alla via Gramsci), attestandone falsamente la conformità alle previsioni progettuali. Secondo l'impostazione accusatoria recepita dallo stesso G.I.P., il FA aveva agito quale concorrente morale, istigando o comunque rafforzando il proposito dell'esecutore materiale e, con riferimento al secondo sopralluogo, aveva anche sottoscritto il relativo verbale.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato, il Tribunale del riesame di Bari rigettava il ricorso, confermando l'ordinanza in questione. Il giudice di merito reputava che fosse pacifica ed incontestabile la qualità di pubblico ufficiale dei due indagati, così come ineccepibile la natura di atto pubblico dei due verbali di sopralluogo in atti;
considerava, inoltre, gravemente indiziario il contesto degli elementi a carico dei prevenuti, asseritamente comprovanti la falsa attestazione di conformità degli edifici (tra l'altro, informazioni testimoniali, riscontri documentali, certificati di collaudo delle ditte fornitrici di impianti tecnologici), autorizzando la conclusione che, al tempo dei sopralluoghi - uno dei quali peraltro recante la data di un giorno festivo - fosse già in atto la diversa destinazione d'uso impressa agli immobili, che, invece, erano stati progettati, il primo, come casa alloggio per anziani e, l'altro, come ufficio. E sulla scorta di tale compendio indiziario riteneva suffragata l'ipotesi del concorso dei due indagati che solo previo accordo tra loro potevano formare gli atti falsi in esame, essendo entrambi consapevoli dell'effettivo stato dei luoghi.
In ordine all'esigenze cautelari, poi, riteneva sussistente un concreto pericolo di recidivazione, desumibile sia dalle gravi modalità dei fatti (con condotte atte ad indurre in errore altri funzionari pubblici, incaricati di emettere il richiesto certificato di agibilità/abitabilità e favorire i costruttori interessati al rilascio di detta autorizzazione) sia dalla circostanza che i due indagati non fossero stati ne' sospesi ne' allontanati dalle rispettive funzioni, risultando solo il LA assegnato ad altro ufficio del Comune di Foggia, oltre al fatto che la condotta criminosa si era ripetuta per due volte in pochi giorni, a conferma della sua non occasionalità. Reputava, altresì, sussistente il pericolo di inquinamento probatorio, a fronte delle indagini in corso volte a chiarire anche i rapporti tra gli indagati ed i costruttori interessati alla vicenda, anche alla luce della documentazione loro sequestrata dopo l'emissione del titolo custodiate. 2. - Avverso l'anzidetta pronuncia i difensori dell'indagato FA hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base delle seguenti ragioni di censura. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) e c) in relazione agli artt. 110, 117, 479, c.p., 273, 274 e 275 del codice di rito, sul rilievo che erroneamente il giudice del riesame aveva attribuito al FA la qualità di pubblico ufficiale, considerato che egli era soltanto il direttore dei lavori, responsabile della mera conformità strutturale degli immobili rispetto alle previsioni progettuali e non certo della sua postuma destinazione. Segnalava, poi, la carenza di elementi a sostegno dell'ipotesi di un contributo concorsuale del professionista nel reato di falso attribuito al tecnico comunale, responsabile del procedimento amministrativo volto ad accertare l'agibilità degli immobili in questione.
Con la seconda censura, si duole della violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art. 274, lett. a) e c) del codice di rito, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi giustificativi dell'opportunità della misura custodiale.
La prima doglianza può ritenersi fondata soltanto per i riflessi meramente formali, relativi alla configurazione giuridica della fattispecie in esame, ma non già sul piano contenutistico. Pare, in effetti, erronea - in assenza di più puntuali specificazioni in ordine alla posizione del FA - l'attribuzione allo stesso della qualità di pubblico ufficiale soltanto in dipendenza del suo compito di direttore dei lavori. Ed infatti, se risulta pacificamente tale qualità in capo al coindagato LA, funzionario comunale dell'Ufficio tecnico incaricato di verificare l'agibilità delle opere in vista del rilascio della relativa certificazione, non è, invece, specificata la posizione del direttore dei lavori che, di norma, è un professionista privato incaricato dalla committenza di presiedere allo svolgimento delle opere, al fine dei necessari controlli sulla loro corretta esecuzione a cura dell'appaltatore. È certo, invece, che la qualifica di pubblico ufficiale compete al direttore dei lavori di un'opera pubblica che, per conto di una committenza pubblica, attesti l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati medesimi (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, 3.9.2001, n. 32888, rv. 219810). Di talché, in mancanza di più precise indicazioni, avrebbe dovuto ritenersi più corretta l'impostazione accusatoria recepita dal G.I.P. che ipotizzava a carico del FA il mero concorso morale, avendo istigato o, comunque, rafforzato il proposito del soggetto agente e, in un caso, (con riferimento alla sottoscrizione di uno dei due verbali di sopralluogo) anche partecipato all'azione delittuosa, come concorrente materiale. E, nonostante l'impegno dialettico della difesa, profuso anche all'odierna udienza, è incontrovertibile che, quanto meno, un siffatto coinvolgimento riguardasse pacificamente il FA, la cui presenza alle operazioni di sopralluogo era attestata in uno dei due verbali, mentre l'altro recava addirittura la sua sottoscrizione.
Pertanto, impregiudicato ogni più opportuno approfondimento in merito e rettificata, nei termini anzidetti, la qualificazione giuridica della fattispecie, risulta, comunque, indicato nel provvedimento in esame un quadro indiziario di sicura gravità in funzione della ritenuta falsità dei verbali di sopralluogo in questione.
3. - Per quanto riguarda la seconda censura, il provvedimento impugnato appare, in realtà, gravemente manchevole sul piano dell'individuazione delle esigenze cautelari. Risulta, infatti, tautologica la spiegazione del pericolo di recidiva in riferimento alle gravi modalità dei fatti e contraddittoria nella parte in cui segnala che i due indagati non risultavano sospesi ne' allontanati dalle rispettive funzioni, salvo, poi, osservare che il tecnico comunale era stato assegnato ad altro ufficio del Comune di Foggia (e dunque, in effetti, allontanato dall'esercizio proprio di quelle mansioni che avevano occasionato il reato in questione). Non si riesce, invero, ad intendere in che modo il rilievo possa valere anche per il FA, di cui non viene, neppure stavolta, specificato quale ruolo avesse (ammesso che lo abbia mai avuto) in seno alla Pubblica Amministrazione. Ed inoltre, non appare pertinente la motivazione nella parte in cui adduce, a sostegno dell'ipotizzato inquinamento probatorio, l'esigenza di estensione delle indagini anche nei confronti di altri soggetti eventualmente interessati alla vicenda (i costruttori degli edifici), sulla base della documentazione in sequestro, la cui acquisizione, peraltro, sembrerebbe - di per sè - contraddire il paventato pericolo di inquinamento probatorio.
4. - Per le ragioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame delle esigenze cautelari, che andrà condotto tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame in ordine alle esigenze cautelari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004