Sentenza 7 aprile 1994
Massime • 2
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di "molestia".
Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi "emissione" inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa, pur nell'osservanza degli standards di cui sopra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1994, n. 6598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6598 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1994 |
Testo completo
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6 M L
I TALIANA REPUB BLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IIIˆ PENALE Udienza pubblica del 7.4.1994Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Pietro Paolo GLINNI
Consigliere SENTENZA
1. Dott. Nicola MONACO
"2. " Paolino DELL'ANNO N. 905 113. " Amedeo POSTIGLIONE
"I4. 11 Francesco NOVARESE REGIS. GENER.
N. 37299/93 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE
US LIFE 2000, CANCELLERIAsul ricorso proposto da
--
Rilasc
ROZ ST ES n. a Torino il 23.12.1937 al
U761288 avverso la sentenza del Pretore di Torino del
CORTE CO PATUN 15.7.1993
Sila 2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
SET. 1994 80,
IL CANCELLIERI
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
CORTE SUPPER CASSAZEN Consigliere Dott. Amedeo Postiglione PIE UFF
studio Richiest
Ricebiute dal g
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- 2000 per aint L.
to Procuratore Generale dott. Carli ELLIERE
UFFICIO COPIE
for CECCHETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso Richiesta copla stu
6200 my. per diritti L.
1 966 1 SZ Udito il difensore Avv. Giovanni Tortorese
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Fatto e diritto
UFFICIO COPIE
Roz ST ES, titolare di una Richiesta copia studio dat Sig. EL fonderia, a seguito della denuncia di numerosi per diritti € 1.55
■ -20IT 2002 abitanti dell'area circostante che avevano lamenta-
IL CANCELLIERE to una serie di molestie e danni per fumi maleodo-
ranti, polveri fastidiose, rilevanti vibrazioni,
veniva condannato dal Pretore di Torino con senten-
CANCELLERIA. Za in data 15.7.1993 alla pena di 300 mila di
ammenda per il reato di cui all'art. 674 Codice
Penale (getto pericoloso di cose), alla pena di 400
mila di ammenda per il reato di cui all'art. 650 Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), alla pena di 1.500.000 di ammenda
25, per due violazioni al D.P.R. 203/88, art.
consistiti in una modifica sostanziale dell'impian- to senza autorizzazione e nella omessa denuncia delle emissioni dell'impianto di scambio termico delle acque di raffreddamento del forno fusore,
oltre che al risarcimento dei danni in sede civile alle persone danneggiate, costituitesi parti civi-
li.
2 Contro questa sentenz ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, sostenendo che l'art.
674 Codice Penale non può essere ritenuto sussi-
stente allorchè i valori limiti fissati dalle leggi di settore non siano stati superati, come nel caso di specie e non risulti, comunque, un concreto
pericolo per la salute delle persone.
Lamenta, inoltre, che l'oblazione, benchè
richiesta, non sia stata concessa.
Il ricorso è infondato.
La sentenza del Pretore di Torino, molto chiara ed articolata, appare conforme alla legge,
perchè adeguatamente e correttamente motivata, alla luce delle testimonianze delle persone offese,
delle altre disposizioni testimoniali, delle risul- tanze della perizia e di quelle dei documenti prodotti dal pubblico ministero.
La normativa introdotta con il D.P.R.
203/88, contenente norme in materia di qualità
dell'aria in relazione a specifici agenti inquinan-
ti, non ha abrogato la contravvenzione prevista nell'articolo 274 del codice penale, nè espressa-
mente, nè implicitamente e neppure ne condiziona la operatività in considerazione della diversità
dell'oggetto, dell'ambito di riferimento e delle
3 finalità.
Il D.P.R. 203/88 tutela dall'inquinamento l'aria quale risorsa naturale in sè e nei possibili effetti anche su risorse biologiche e beni materia-
li, mentre l'art, 674 codice penale tutela diretta-
mente ed esclusivamente la persona;
il D.P.R.
203/88 si riferisce tecnicamente solo a "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa proveniente da un impianto" industriale ° di pubblica utilità,
mentre l'art. 674 C.P. fa riferimento a concetti più generali quali "molestia", "cose atte ad offen- dere" od a "imbrattamenti", ossia a pregiudizi anche diversi dalle emissioni, compresi fenomeni quali vibrazioni, polveri, alterazioni dell'aspetto esteriore, che tocchino sempre le persone.
Nella espressione "nei casi non consentiti dalla legge" rientrano non solo le ipotesi espres-
samente vietate dalla legge (ad esempio il supera-
mento dei limiti tabellari ai fini della prevenzio-
ne dell'inquinamento), ma anche quelle non consen-
tite dall'art. 844 codice civile nei rapporti di vicinato o da Regolamenti locali o da specifiche prescrizioni poste dall'Autorità Amministrativa
nell'esercizio di un potere conferito dalla legge.
Nel caso di "molestia" (inteso il termine in senso lato) cagionata da emissioni industriali alle persone che abitino nelle vicinanze è del tutto compatibile il concorso del reato di cui
all'art. 674 C.P. non quelli previsti dalle norma-
tive di settore.
Il reato di cui all'art. 674 C.P., proprio perchè ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza ° meno degli standards legali all'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi "emissione"
inferiore agli standards, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione contenimento adeguate al progresso tecnologico
(come prescriveva ad esempio l'art. 20 legge 615/66
e come ribadito dal D.P.R. 203/88 (art. 2, lettera
7; art. 4 lettera d;
art. 12; art. 13; punto 3) si comprende perchè la giurisprudenza abbia ritenuto che anche un'attività industriale autorizzata possa dar luogo al reato di cui all'art. 674 C.P., ove molestie alle persone siano derivate dalla mancanza accorgimenti tecnici, possibili e di adeguati doverosi, pur se siano stati osservati gli stan-
dards fissati per la prevenzione dell'inquinamento, ma non le ulteriori prescrizioni dell'autorità
5 amministrativa. (Cass. Sez. 3327/87, Irollo;
Sez. I, 18.5.88, n. 5994, Leonardis;
Sez. VI,
79/74, Ceresa;
2321/92, Forti).
Nel caso di specie, appunto gli atti e la perizia hanno evidenziato che le prescrizioni del
Sindaco dirette a diminuire le emissioni di fumi maleodoranti, polveri fastidiose, rilevanti vibra-
zioni non furono osservate, cagionando appunto le molestie di cui all'art. 674 C.P., non solo non è
necessario che siano stati superati i limiti legali delle leggi di settore, (essendo sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni amministrative e del principio generale di adeguamento tecnologico alle esigenze di prevenzione) ma neppure è richie-
sta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone, in quanto l'art. 674 C.P. fa riferi-
mento al concetto più attenuato di "molestia". Nel caso di specie ricorrevano anche sicuramente rilevanti vibrazioni, estranee al
D.P.R. 203/88, ma rientranti in altra disciplina di
Settore (Decreto legislativo 277/91), per la quale questa Corte ha gia stabilito il principio della obbligatorietà della riduzione al minimo dei rischi da rumore, a prescindere dalla avvenuta osservanza dei valori limite (Cass. Sez. III, 18.3.1992, n. 599, Quaini). La richiesta di oblazione giustamente stata ignorata, perchè l'imputato non ne può bene-
ficiare, essendo recidivo reiterato specifico.
P. Q. M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di un milione alla Cassa Ammende.
Così deciso in Roma il 7.4.1994
IL PRESIDENTE
(Dr. Pietro Paolo Glinni)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Amedeo Postiglione)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-3 GIV 1994
·FECHAMORRORED OF DANCIA PROJE BLERIA I IA AL
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