Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1994, n. 6598
CASS
Sentenza 7 aprile 1994

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Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di "molestia".

Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi "emissione" inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa, pur nell'osservanza degli standards di cui sopra.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/1994, n. 6598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6598
    Data del deposito : 7 aprile 1994

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