Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1993, n. 781
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Sentenza 17 novembre 1993

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Il contenuto della norma di cui all'art. 674 cod. pen. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie "causalmente orientata" in cui la condotta - indifferentemente attiva od omissiva - conduce a provocare, "nei casi non consentiti dalla legge", emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma; poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve dedursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 cod. civ.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1993, n. 781
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 781
    Data del deposito : 17 novembre 1993

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