Sentenza 17 novembre 1993
Massime • 1
Il contenuto della norma di cui all'art. 674 cod. pen. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie "causalmente orientata" in cui la condotta - indifferentemente attiva od omissiva - conduce a provocare, "nei casi non consentiti dalla legge", emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma; poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve dedursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 cod. civ.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/1993, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1993 |
Testo completo
1 N 8 4
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 17.11.93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZSEZIONEte PENALE SENTENZA N.1150 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
a ll hills Presidente Dott.
Scofelliti Consigliere 1. Dott. Paola REGISTRO GENERALI
Raffaele Si Rollo N26168/93 2.
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Jueus Volute 3.
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Seiant Piovanna, wil 25.1-1366 to avverso la sentenza emesta dal in dedath 6 maggie 1833
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale St. Toscani che ha concluso per sun. con suivies
Udit i difensor Svolgimento del processo e considerazioni in diritto.
Pretore di
1996, 11 talla sentenza pronunciats il maggio responsabila contravvenzione di cui all'art.574 C.P.,' perché quale sestrico Con GI SC dichiarava Solonti in della pizzeria Muzil, convogliando verso cortile condominiale, tubi di scarico della caicale a metano 1 asterno detil nell'area comune mantenencio tale Fornelli. #versava alle persone. dei EL cappa sentenza pretorile molestia condotta anche dopo l'emissione della fumi atti a recare condanna in I° grado del 28.2.1992, data della sentenza".
la quale, l'imputata, a Cassazione Ha proposto ricorso mezzo del suo difensore, ha dedotto: per a) violazione di legge, sul rilievo che, mentre imputazione è contestata la violazione relativa all'arrecamento nel capo di di responsabilità stata di molestia. l'affermazione ritenuta per l'imbrattamento delle mural b) erronea applicazione dell'art.674 C.P., perchè il Pretore. sussistenza del reato è prodotte nei conto che. la tratti di emissioni per non aveva tenuto cassi non legge che dalla Perizis 31 fatta evolgere, necessaT 10 che consentiti dalla risultava che l'attività della Scionti stata regolarmente c) erronea applicazione della stessa norma sotto il profilo che autorizzata: non rientrano nelle sgradevoli le esalazioni meleodoranti.o dall'art.674 CC_P_ tutela penalmente apprestata possono soltanto costituire fonte di responsabilità civile.
Il ricorso merita accoglimento..
Il contenuto della norma contravvenzionale, di cui all'art.574 entrambe di pericolo,
C.P., comprende due ipotesi di reato, contestata alla
-quella fattigpecis casualmente orientata", cioè quali, la seconda delle attiva od omissiva, ricorrente descrive una indifferentemente cui nei casi non consentiti condotta. in la conduce al risultato di provocare, di vapore O di fumo, atti dalla legge" emissioni di gas, cagionare offesa, od imbrattamento, o molestia alle persone a quindi è sufficiente che sia dimostrata l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti Per la sussistenza del reato. presi in considerazione dalla norma. Poichè però. si richiede the tall effetti siano cagionati nel casi non consentita dalla legge, non sembra dubbio che il parametro di legalità sia da dedursi unicamente dalla disposizione a carattere privatierico, di cui all'art.844 C.C..
Neila motivazione dell'impugnata sentenza, manca, invece, qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali. nella fattispecie, deve ritenersi superata la soglia di legalita fissata dalla predetta disposizione. Nè a tanto può supplire il riferimento espresso al D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, giacchè -come stato evidenziato in ricorso la normativa portata da detto decreto non è conferente al caso di specie, perchè riguardante l'inquinamento atmosferico. La sentenza impugnata, quindi, annullata, com rinvio al v a
Pretore circondariale di SC, per nuova decisione che tenga conto del principio di diritto innanzi fissato.
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La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia. nuova decisione, al Pretore circondariale di SC.per
Roma, 17 novembre 1993
I Cons.Est Il Presidente
Marcello De Lill
DEPOSITATA
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