Articolo 3 della Legge 28 aprile 1983, n. 177
Articolo 2
Versione
29 maggio 1983
Art. 3.
L'intero ricavato delle vendite autorizzate in base ai precedenti articoli sara' iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 maggio 1983