CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 12768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12768 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CC DA, nato a [...] il [...]. avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale de La Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 20 luglio 2023, ore 16,00, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale de La Spezia ha convalidato il decreto del Questore della Provincia dna Spezia, emesso in data 17/07/2023 e notificato in data 18/07/2023, ore 16,00 a CC DA, con il quale si vietava al predetto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con previsione di obbligo di presentazione per la durata di anni sette. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Lorenzo Contucci, difensore di CC DA e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, l'omessa motivazione in merito alle censure difensive contenute Penale Sent. Sez. 3 Num. 12768 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 27/02/2024 ( nella memoria depositata ai sensi dell'art. 61 comma 2-bis/della legge n. 401 del 1989, nullità dell'ordinanza per violazione di diritto di difesa. Argomenta il ricorrente di avere depositato una memoria difensiva, entro le 48 ore dalla notificazione del provvedimento deRguestore„ al Giudice delle indagini preliminari con la quale si rappresentava l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza nell'adozione del provvedimento, l'insussistenza della pericolosità sociale e la mancata disapplicazione della recidiva amministrativa e che il Giudice, che nemmeno dava atto di averla ricevuta, aveva omesso di valutare la memoria limitandosi a convalidare il provvedimento del questore senza compiere alcuna valutazione delle questioni poste con la citata memoria. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso con cui si lamenta la violazione del cosiddetto "contraddittorio cartolare" che contraddistingue l'esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato. Va rammentato che Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla p.g., priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 0:1; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900 - 01). Ciò posto, risulta, nella specie che, pur essendo la memoria difensiva in oggetto stata tramessa via pec all'indirizzo gipgup.tribunale.laspezia(agiustiziacert.it, in data 20/07/2023, ore 14,43, la stessa, non è stata presa in esame dall'ordinanza di convalida redatta e depositata il 20/07/20231 ore 16,00. Tale evenienza determina una nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma in senso sostanziale come ribadito nella successiva pronuncia Sez. 2 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900, che ha ribadito l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia. Ne consegue che nell'ordinanza impugnata è mancata la valutazione delle deduzioni difensive da cui la nullità del provvedimento e ciò tanto più laddove, come nel caso in esame, la memoria difensiva argomentava in relazione alla mancanza dei requisiti del provvedimento impositivo della misura dell'obbligo di presentazione alla pg, che, di conseguenza, non risulta affrontata dal giudice della convalida. Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore de La Spezia del 17 luglio 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore de La Spezia Così deciso il 27/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 20 luglio 2023, ore 16,00, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale de La Spezia ha convalidato il decreto del Questore della Provincia dna Spezia, emesso in data 17/07/2023 e notificato in data 18/07/2023, ore 16,00 a CC DA, con il quale si vietava al predetto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con previsione di obbligo di presentazione per la durata di anni sette. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'avv. Lorenzo Contucci, difensore di CC DA e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, l'omessa motivazione in merito alle censure difensive contenute Penale Sent. Sez. 3 Num. 12768 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 27/02/2024 ( nella memoria depositata ai sensi dell'art. 61 comma 2-bis/della legge n. 401 del 1989, nullità dell'ordinanza per violazione di diritto di difesa. Argomenta il ricorrente di avere depositato una memoria difensiva, entro le 48 ore dalla notificazione del provvedimento deRguestore„ al Giudice delle indagini preliminari con la quale si rappresentava l'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza nell'adozione del provvedimento, l'insussistenza della pericolosità sociale e la mancata disapplicazione della recidiva amministrativa e che il Giudice, che nemmeno dava atto di averla ricevuta, aveva omesso di valutare la memoria limitandosi a convalidare il provvedimento del questore senza compiere alcuna valutazione delle questioni poste con la citata memoria. Chiede l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso con cui si lamenta la violazione del cosiddetto "contraddittorio cartolare" che contraddistingue l'esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato. Va rammentato che Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla p.g., priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 0:1; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900 - 01). Ciò posto, risulta, nella specie che, pur essendo la memoria difensiva in oggetto stata tramessa via pec all'indirizzo gipgup.tribunale.laspezia(agiustiziacert.it, in data 20/07/2023, ore 14,43, la stessa, non è stata presa in esame dall'ordinanza di convalida redatta e depositata il 20/07/20231 ore 16,00. Tale evenienza determina una nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma in senso sostanziale come ribadito nella successiva pronuncia Sez. 2 3, n. 2862 del 13/11/2014, Luraschi, Rv. 262900, che ha ribadito l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia. Ne consegue che nell'ordinanza impugnata è mancata la valutazione delle deduzioni difensive da cui la nullità del provvedimento e ciò tanto più laddove, come nel caso in esame, la memoria difensiva argomentava in relazione alla mancanza dei requisiti del provvedimento impositivo della misura dell'obbligo di presentazione alla pg, che, di conseguenza, non risulta affrontata dal giudice della convalida. Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Lupo, Rv. 281321 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore de La Spezia del 17 luglio 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore de La Spezia Così deciso il 27/02/2024