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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA- R.G. n. 7133/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...]
2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
15 Controparte_15
16 Controparte_16
17 Controparte_17
18 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Verbale di causa Udienza 17.01.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre
Dott. Giovanni Calasso 1
L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il Giudice CP_1 dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,25
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 7133/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 7133 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
[...] 2 CP_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
15 Controparte_15
16 Controparte_16
17 Controparte_17
18 Controparte_18
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_19
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai
Dott. Giovanni Calasso 3
procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 17.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 11.04.2024
1. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._1 Alameda do Vale 10, Vivendas do Vale, CEP 79150- 000, Maracaju, Brtasile,
2. , nato in [...] il [...], C.F. , residente in CP_2 C.F._2 Rua Alvaro Chaves 127, apto 702, Edificio Ametista, Centro, CEP 98700-000, Ijui, Brasile,
3. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_3
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._3 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
4. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residenti in Rua 14 de Julho 59, apto 1203, Edificio Mediterraneo, C.F._4 Centro, CEP 98700-00, Ijui, Brasile,
5. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._5 residente in Rua Antonio de Sa Leitao, 26, apto 602, Edificio Maria Satye, Bairro Boa
Viagem, CEP 51020-090, Recife, Brasile,
6. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_6 C.F._6 residente in [...]1880, Residencial Vivendas do Vale, CEP , C.F._7 Maracaju, Brasile,
7. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_7 C.F._8 che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
8. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_8
, residenti in [...] C.F._9
Cambarai, Maracaju, Brasile,
9. , nato in [...] il [...], C.F. , che Controparte_9 C.F._10 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori
10. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_10
, C.F._11 11. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residenti in [...]do Lago, 2731 – CEP 79150-000, Maracaju, C.F._12
Brasile,
12. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_12
, residente in [...]1880, Residencial Vivendas do C.F._13 Vale, CEP , Maracaju, Brasile, C.F._7
13. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_13 C.F._14 residente in [...]de Toledo, 1355, Enjoy Ibirapuera, apto 83, CEP 04039-33, San Paolo,
Brasile,
Dott. Giovanni Calasso 4
14. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_14
residente in [...]1880, Residencial Vivendas do C.F._15 Vale, CEP , Maracaju, Brasile, C.F._7
15. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_15
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._16 rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore 16. , nato in [...] il [...], C.F. Controparte_16 C.F._17 residenti in [...], 250, Jardim Guanabara, CEP 79150-000, Maracaju, Brasile,
17. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_17 C.F._18 residente in [...]do Vale 10, Vivendas do Vale, CEP 79150- 000, Maracaju, Brasile,
18. , nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_18 C.F._19 residente in [...]127, apto 702, Edificio Ametista, Centro, CEP 98700-000,
Ijui, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_19 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_19 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
3.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] il Persona_1
26/01/1869 ed emigrato in Brasile dive si sposava con la sig.ra il Persona_2
27/08/1888 senza mai naturalizzarsi;
- dalla predetta unione coniugale nasceva il 10/07/1895 il sig. che si univa in Controparte_7 matrimonio il 31/07/1922 con la sig.ra e dall'unione nascevano: Persona_3
• il 09/12/1926 il sig. che si sposava il 17/10//1953 con la sig.ra Parte_1 [...]
e procreavano: Pt_2
➢ il 15/02/1955 il sig. che si univa in matrimonio il 29/12/1979 CP_2 con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Controparte_18
✓ il 13/11/1981 il sig. che si sposava il Controparte_3
20/01/2012 con la sig.ra e dalla loro Parte_3 unione nasceva:
❖ il 20/11/2016 il sig. . Controparte_4
✓ il 23/11/1983 la sig.ra Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 5
• il 05/01/1944 il sig. che si univa in matrimonio il 05/01/1967 con la CP_1 sig.ra e dall'unione nascevano: Controparte_17
➢ il 28/02/1968 il sig. che si sposava il 14/07/1989 Controparte_6 con la sig.ra e procreavano: Persona_4
✓ il 02/01/1992 la sig.ra Controparte_12
✓ il 21/03/1997 la sig.ra Controparte_13
➢ il 19/12/1969 il sig. che si univa in matrimonio il Controparte_7
14/02/1992 con la sig.ra e dalla loro unione nascevano: Controparte_20
✓ il 09/01/1994 il sig. Controparte_14
✓ il 06/03/1996 il sig. che si sposava Controparte_15 l'08/05/2021 con la sig.ra e dalla Controparte_21 loro unione nasceva:
❖ il 14/10/2023 il sig. . Controparte_16
✓ il 26/11/2008 il sig. Controparte_8
➢ il 13/12/1979 il sig. il quale in data 18/01/2002 si univa Controparte_9 con la sig.ra e dall'unione nascevano: Parte_4
✓ il 19/05/2008 il sig. Controparte_11
✓ il 10/10/2014 la sig.ra Controparte_10
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
-ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912 la signora P_
, avendo sposato un cittadino italiano dalla nascita e per discendenza ),
[...] CP_1 aveva acquistato automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 22/04/1967;
-analogamente, la signora , avendo sposato un cittadino italiano dalla Controparte_18 nascita e per discendenza ( ), aveva acquistato automaticamente la cittadinanza CP_2 italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 29/12/1979.
.
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge.
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in
Dott. Giovanni Calasso 6
epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_19 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 il 26/01/1869
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per quanto concerne la signora ed , avendo sposato Controparte_17 Controparte_18 un cittadino italiano dalla nascita e per discendenza hanno acquistato automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto rispettivamente in data 22/04/1967 e in data 29/12/1979 ("Tempus regit actum" ). Invero, la normativa in materia di cittadinanza italiana oggi è costituita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal successivo Regolamento di esecuzione emanato con dPR 12 ottobre 1993, n. 572. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, il principale strumento legislativo in materia era costituito dalla Legge 13 giugno 1912, n. 555, con alcune innovazioni introdotte dalla Legge
21 aprile 1983, n. 123, e, successivamente, dalla legge 15 maggio 1986, n. 180: a queste normative bisogna ancora fare riferimento per i fatti, per gli avvenimenti verificatisi prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (16 agosto 1992). L'articolo 10 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, in particolare il secondo comma prevede che "La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine."
L'articolo 10 venne meno a seguito della decisione della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, che dichiarò l'illegittimità dell'articolo 10 della legge 13 giugno
1912, n. 555 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la cittadinanza straniera del
Dott. Giovanni Calasso 7
coniuge per effetto di matrimonio: tuttavia, la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava il secondo comma, che pertanto è rimasto vigente fino all'entrata in vigore della
Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In applicazione del suddetto principio e delle normative sopra richiamate, la moglie straniera di cittadino italiano, riconosciuto tale a titolo originario iure sanguinis, ha acquistato la cittadina italiana jure matrimonii, per effetto del matrimonio che gli stessi hanno contratto in data 18/12/1982 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, pro- tempore vigente. La decorrenza della cittadinanza è data dal giorno del matrimonio
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_19 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_19 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_19 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,25
Lecce-Venezia, 17.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
Dott. Giovanni Calasso 9