Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/03/2026, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Samuele Miedico, Federica Castello, con domicilio eletto presso lo studio Samuele Miedico in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determina del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- I reparto -SM-Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri n. -OMISSIS- del 5 giugno 2025 e notificato in data 12 giugno 2025 nella parte in cui è stata respinta la richiesta di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. n. 151 del 2001;
- laddove occorrer possa, la nota prot. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 avente ad “oggetto: preavviso di non accoglimento e S.M.I.”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 1° luglio 2025 e depositato in data 4 luglio 2025, l’odierna ricorrente ha impugnato la determinazione del 5 giugno 2025 (alla stessa notificata il 13 maggio 2025) recante il diniego reso dall’intimata Amministrazione sull’istanza di assegnazione temporanea presso l’indicata sede di destinazione ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento sulla base dei prospettati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, producendo una relazione difensiva sui fatti di causa corredata della relativa documentazione.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la proposta domanda cautelare.
4. Parte ricorrente ha poi presentato istanza ex art. 59 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione della concessa misura cautelare.
5. La resistente Amministrazione ha depositato documentazione, recante le successive determinazioni assunte all’esito del compiuto riesame conducente all’annullamento dell’atto reso oggetto di impugnativa e alla contestuale assegnazione temporanea dell’odierna ricorrente, ai sensi del citato articolo 42 bis d.lgs. n. 151/2001, presso l’individuata stazione carabinieri ubicata in provincia di Bari, per la durata di tre anni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
6. Parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al proposto incidente cautelare, ferma restando l’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 – già fissata con l’anzidetta ordinanza n. -OMISSIS- – ai fini della successiva trattazione nel merito del ricorso.
8. In vista della fissata udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato due memorie ex art. 73, co. 1, c.p.a., rappresentando da ultimo l’intervenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato ed insistendo al contempo per la condanna della resistente Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in ragione del principio di “soccombenza virtuale” alla luce del concreto andamento della vicenda processuale.
9. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito della discussione orale e vista anche la richiesta di passaggio in decisione versata in atti dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ravvisa nel caso di specie le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10.1. In proposito si evidenzia come la successiva determinazione ad opera dell’intimata Amministrazione, espressa nel provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30 settembre 2025 versato in atti dalla stessa Amministrazione (cfr. allegato n. 1 incluso nella produzione documentale del 7 ottobre 2025), rechi nel suo contenuto l’espresso riferimento al disposto annullamento dell’originario atto di diniego (oggetto di impugnativa nella presente sede), all’esito della rinnovata valutazione, e la contestuale assegnazione temporanea dell’odierna ricorrente, ai sensi del sopra citato art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2021, presso l’indicata stazione di Ruvo di Puglia, riconducibile all’ambito territoriale di destinazione individuato dall’interessata nel corpo dell’istanza presentata ai sensi dell’anzidetta normativa, nella specie coincidente con la “… sede di Bari o nelle zone immediatamente limitrofe ” (cfr. doc. n. 7 unito all’atto di ricorso secondo la numerazione riportata nel relativo foliario, nonché all. n. 1 incluso nella produzione documentale della resistente Amministrazione del 25 luglio 2025) – nella cui area territoriale risulta ubicata la residenza familiare – con la correlata precisazione ad opera dell’Amministrazione medesima (quanto all’efficacia sul piano temporale dell’assunta determinazione) circa l’immediata esecutività dell’atto stesso.
10.2. Alla luce delle evidenziate circostanze, si ritiene che l’anzidetto provvedimento del 30 settembre 2025 integri il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, co. 5, c.p.a.
11. Le spese di giudizio, seguendo il principio di soccombenza virtuale in ragione dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata – per effetto dell’operata rideterminazione da parte della resistente Amministrazione – successivamente all’instaurazione del presente giudizio e all’esito della relativa fase cautelare, vengono liquidate a carico della resistente Amministrazione nella misura individuata in dispositivo, con distrazione in favore del legale di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfetariamente nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità relative alla parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
RA LA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LA | NI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.