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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1138/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 59/2024 del Tribunale di VA, est.
Manzo, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Natale Rigano e dall'avv. Roberto Pepe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VA, Via Morazzone n. 5
appellante contro
, anche quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e n. iscrizione Registro delle Imprese di Torino n.
[...]
), rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e P.IVA_1
Maria Concetta Ulisano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Milano, corso Europa n. 13 appellata in data 4/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza n. 59/24 del Tribunale di VA, Giudice del Lavoro, pubblicata il 29/04/24 e non notificata, a definizione del giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare n.
401/19 che era stato introdotto da avanti il Tribunale di VA nei Parte_1
confronti di oggi così giudicare: CP_3 Controparte_4
In principalità:
Dichiarare nulla e/o inefficace e/o improcedibile e comunque annullare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dal trattamento economico di 5 gg. di servizio irrogata in data 8/02/19 nei confronti di per tutte le ragioni e le Parte_1 motivazioni di cui all'odierno atto di appello e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione in favore di delle somme equivalenti a 5 giorni di Parte_1
sospensione irrogati.
In ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite di primo grado in favore dell'appellante.
Con ulteriore condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del solo grado
d'appello in favore dell'Avv. Alessandro Natale Rigano e dell'Avv. Roberto Pepe dello
Studio che se ne dichiarano antistatari. Controparte_5
In via istruttoria, occorrendo, si ribadisce la richiesta istruttoria di prova per testi avanzata dalla in calce al ricorso”; Pt_1 per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte:
- previa ogni opportuna declaratoria, anche di inammissibilità, rigettare integralmente
l'appello della sig.ra , in quanto in ogni caso totalmente infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
e per l'effetto comunque confermare la sentenza impugnata.
pag. 2/13 - con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale il Tribunale di VA ha respinto il ricorso con cui
, impiegata assunta dall'allora nel 2013 ex art.7 della legge n. Parte_1 CP_6
68/1999 con mansioni di “addetta ai clienti/cassiera”, aveva impugnato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 irrogatale in data 4.02.19 per i fatti oggetto della contestazione disciplinare dell'11.1.2019 (contestazione prodotta al doc. 4 del fascicolo che di seguito per chiarezza si riproduce: “(…) Lei, CP_1
rientrata in servizio il 2.01.19 dopo una lunga assenza presso la Filiale di VA
Masnago, dove presta servizio dal 31.07.17, si è rifiutata di svolgere il servizio di cassa
(che ha sempre svolto sin dall'assunzione) e per la quale percepisce la relativa indennità contrattualmente prevista. Nonostante i continui e ripetuti inviti rivoltiLe dai colleghi della e Lombardia Ovest: Sig.ri e CP_7 Testimone_1
(Gestione e Sviluppo Risorse) Sig. Persona_1 Parte_2
(Responsabile della Filiale VA Masnago) e Sig.ra (Sostituto Parte_3
Responsabile della Filiale VA Masnago), Lei ha continuato a rifiutarsi di svolgere
l'attività di cassa”).
Il Tribunale ha disatteso le numerose eccezioni procedimentali sollevate dalla ricorrente, ed in particolare: ha escluso la genericità della contestazione;
ha reputato insussistente e comunque irrilevante il dedotto vizio di mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, anche considerata la natura delle condotte contestate;
ha escluso che l'azienda avesse violato l'obbligo procedimentale di sentire, a discolpa, la lavoratrice che ne aveva fatto richiesta, ricordando che in materia di sanzioni disciplinari deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro;
pag. 3/13 ha confutato la tesi per cui, prima di applicare la sanzione, l'azienda avrebbe dovuto attendere 20 giorni dalla sua irrogazione, richiamando l'art. 7 comma 6 legge n.
300/1970 e l'interpretazione datane dalla Suprema Corte.
Quanto alla sussistenza della condotta contestata, il Tribunale ha evidenziato che tutti i testi esaminati avevano confermato che, al rientro da una prolungata assenza per malattia- durata circa 180 giorni- e dopo che era stata trasferita presso una nuova filiale,
a cominciare dal 2.1.2019 e per più giorni- aveva rifiutato di svolgere le Parte_1
mansioni di cassiera, reputandole incompatibili con le proprie condizioni di salute che chiedeva fossero verificate dal medico competente.
Il primo giudice: richiamato l'art. 1460 c.c.; evidenziato che le mansioni assegnate alla lavoratrice non richiedevano sorveglianza sanitaria specifica;
rilevato che la richiesta di visita medica era stata effettuata dalla lavoratrice solo dopo il 2.1.2019
(data di rientro in servizio) e tra l'altro senza che l'istanza fosse corredata dalla necessaria documentazione medica;
ha reputato illegittima la decisione della dipendente di rifiutare di svolgere le proprie mansioni, senza nemmeno attendere le determinazioni del medico competente.
Considerate le circostanze del caso concreto, il Tribunale ha anche reputato proporzionata la misura della sanzione inflitta (5 giorni di sospensione su un massimo previsto di 10).
Respinto il ricorso, il Tribunale ha condannato a rifondere a Pt_1 [...]
le spese di lite del grado. CP_4
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, ha criticato la decisione di prime cure Pt_1
per avere il Tribunale violato l'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300/1970, erroneamente ritenendo non essenziale che il datore di lavoro sentisse personalmente la lavoratrice per rendere le sue giustificazioni nonostante l'espressa richiesta in tal senso formulata da quest'ultima.
Nella prospettiva dell'appello, il Tribunale non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta ed il dipanarsi dell'iter procedimentale che da esso emergeva.
Da tale documentazione risultava infatti che:
pag. 4/13 l'Istituto di credito aveva in un primo momento arbitrariamente “disconosciuto” il sindacato scelto dalla lavoratrice per farsi assistere in sede disciplinare (e cioè
l'Associazione Sindacale Autonoma 2013- ASA 2013), sindacato che già aveva inoltrato alla Banca comunicazioni in nome e per conto di e che la non Pt_1 CP_6
aveva inizialmente considerato come proprio interlocutore, pervicacemente indirizzando le proprie missive solo alla lavoratrice;
la con comunicazione del 25.1.2019 aveva dichiarato di essere disponibile CP_6
ad una audizione della lavoratrice purché detta audizione fosse eseguita negli uffici di entro il 31.1.2019; tuttavia, quando la lavoratrice aveva indicato due date, CP_7
entrambe anteriori al termine del 31.1.2019, l'Istituto di credito aveva ignorato detta manifestazione di disponibilità, irrogando la sanzione senza preventiva audizione della destinataria.
Ad avviso dell'appellante, la condotta della nella gestione dell'iter CP_6
disciplinare dimostrava la violazione dei principi di buona fede e correttezza che lo stesso primo giudice aveva richiamato in sentenza e che avrebbero dovuto improntare lo svolgimento del procedimento, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione del Parte_1
primo giudice per avere omesso di considerare che il datore di lavoro aveva violato la norma di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81 del 9/04/2008, relativa all'obbligo di sottoporre il dipendente a visita medica prima della ripresa del lavoro nel caso di rientro in servizio da un periodo di assenza per malattia superiore ai 60 giorni (ipotesi ricorrente nel caso di specie).
L'appellante ha evidenziato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare una serie di elementi di fatto che, se adeguatamente ponderati, avrebbero determinato una diversa decisione;
tra questi elementi la lavoratrice ha in particolare sottolineato: di appartenere ad una categoria protetta, in quanto affetta da disabilità; di non essere stata sottoposta a visita preassuntiva;
di non essere stata sottoposta alla doverosa visita medica alla ripresa del servizio dopo la lunga assenza per malattia;
pag. 5/13 di avere comunque formulato esplicita richiesta di essere sottoposta a visita dal medico competente- diversamente da quanto affermato dal primo giudice- sin dal dicembre 2018 (e quindi ben prima di riprendere servizio nel gennaio 2019); di non ritenere necessario che la richiesta della lavoratrice di essere sottoposta a visita fosse corredata da alcunché.
Con il terzo motivo di gravame la lavoratrice ha criticato la decisione di prime cure per avere disatteso il principio di necessaria proporzionalità tra gravità della condotta contestata e quella della sanzione disciplinare adottata.
Fermi i rilievi formulati con i precedenti motivi di gravame, ha Pt_1
osservato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il rifiuto opposto dalla lavoratrice al rientro in servizio non era un rifiuto alla prestazione di qualsivoglia attività lavorativa, ma all'adibizione a quelle mansioni implicanti il contatto con il pubblico che avrebbero determinato un aggravio della patologia di cui la lavoratrice era affetta.
Detta circostanza, se valutata alla luce del contesto di cui si era dato conto e dell'assenza di qualsivoglia precedente disciplinare a carico di , avrebbe Pt_1 giustificato quanto meno l'annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità.
Con il quarto motivo di gravame, ha infine lamentato l'erroneità della Pt_1
decisione di respingere la domanda della ricorrente di condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, condannando l'odierna appellante al pagamento delle stesse a favore dell'odierna appellata.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 23 gennaio 2025 Controparte_4 si è costituita per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza impugnata, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della tesi avversaria secondo cui risulterebbe essere stata violata dal datore di lavoro la norma che impone di sottoporre a visita medica il lavoratore che rientri da una assenza dovuta a malattia superiore a 60 giorni;
a dire pag. 6/13 dell'appellata, detta eccezione, oggetto del secondo motivo di appello, era nuova e non esaminabile nel merito.
All'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa è decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo motivo di appello è fondato, con la conseguenza che la sanzione conservativa irrogata deve essere annullata, per essere state violate le norme preposte a regolare lo svolgersi del procedimento disciplinare e – nello specifico- a garantire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore incolpato.
Come noto, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".
Premesso che è pacifico e documentato che la lavoratrice abbia chiesto alla società datrice di lavoro, anche tramite l'organizzazione sindacale che la rappresentava, di essere sentita personalmente, con l'assistenza del sindacato ASA 2013, il successivo iter disciplinare è stato così ricostruito dal primo giudice (senza che detta ricostruzione sia stata censurata in alcun modo dall'appellata): Contr
“La (allora) con comunicazione del 17.01.19 (doc. 15 ricorrente) informava la lavoratrice di essere disponibile a sentirla ex art. 7 L. 300/70 presso
l'Ufficio Risorse Umane di e con successiva e-mail (doc. 16 ricorrente) CP_7 fissava l'audizione per il giorno 21.01.19 ore 11:00.
A quel punto la dava riscontro chiedendo di poter effettuare Pt_1
l'incontro presso la DTL di VA (doc. 17 ricorrente).
Con successiva comunicazione del 18.1.2019 la società datrice di lavoro individuava, per l'incontro, quale termine ultimo quello del 31.1.2019, confermando la sede di ed informando la che restava in attesa di un suo riscontro CP_7 Pt_1
(…).
Soltanto con successiva e-mail del 24.1.2019 la ricorrente, sempre a mezzo sindacato, comunicava con il datore di lavoro individuando quali date per l'audizione
pag. 7/13 quella del 25 gennaio o quella del 28 gennaio, insistendo tuttavia per essere sentita presso la sede di VA (doc. 20 ricorrente).
A tale richiesta la banca odierna resistente dava riscontro ribadendo nuovamente la necessità che l'audizione orale avvenisse presso la sede di CP_7
invitando quindi ancora una volta la a rendere la propria disponibilità per Pt_1
essere sentita oralmente entro il 31.1.2019 (doc. 21 ricorrente).
Con successiva e-mail del 25.1.2019 la ricorrente, sempre a mezzo sindacato, si rendeva, da ultimo, disponibile ad un incontro al 28.1.2019 presso la sede di CP_7
(doc. 22 ricorrente).
L'interlocuzione quindi si fermava, posto che con e-mail del 29.01.19 la (allora) Contr anticipava alla lavoratrice l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa in questa sede impugnata (doc. 23 ricorrente)”.
Costituisce principio giurisprudenziale condiviso da questo Collegio quello secondo cui “deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro (Cass. n. 18462 del 29/08/2014). Ed ancora, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro;
tuttavia, ove il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto ad un differimento dell'incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelarle
(Cass. n. 7493/2011, Cass. n.9233/2015), dovendosi qui chiarire che la materia non può che essere regolata dai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 23528 del 16/10/2013), e che, non esistendo un diritto del lavoratore di essere sentito durante l'orario di lavoro, il suo rifiuto di essere ascoltato personalmente fuori dell'orario di lavoro, ove non risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nella specie neppure dedotta), risulta in contrasto col canone di cui all'art. 1375 c.c.” (così Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1350).
pag. 8/13 Nel caso di specie, tuttavia, non può non considerarsi che – pur non essendovi obbligata- la ancora con la propria comunicazione del 25.1.2019, rispondeva al CP_6 sindacato incaricato dalla lavoratrice con missiva del seguente tenore: “la ha CP_6
dato la massima disponibilità ad incontrare la signora in una data a scelta Pt_1
della stessa, ponendo soltanto la condizione che il termine fosse non superiore al
31.1.p.v., ben oltre pertanto al termine di legge per le giustificazioni. Rimane pertanto fermo che l'incontro dovrà avvenire a entro la predetta data” (cfr. doc. 21 CP_7
fascicolo appellante).
A tale comunicazione il sindacato cui aveva dato mandato replicava il Pt_1 giorno stesso, a distanza di poche ore, con mail nella quale tra l'altro scriveva: “al fine di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazioni siamo disponibili il giorno 28 gennaio alle ore 11 nella sede di (doc. 22 fascicolo appellante). CP_7
Mirabile, quindi, aderiva all'indicazione della sede proposta e proponeva una data - quella del 28.1.2019- che soddisfaceva la richiesta dell'istituto di credito di eseguire l'audizione entro il 31 gennaio 2019.
Detta comunicazione, però, non era seguita né dalla conferma dell'appuntamento, né dall'indicazione, da parte del datore di lavoro, di una data ed un orario alternativi, bensì dall'irrogazione della sanzione.
E' senz'altro vero, come stigmatizzato dal primo giudice, che il datore di lavoro non è tenuto ad accettare le “preferenze” di tempo e di luogo espresse dal lavoratore per la sua audizione, né a “concordare” luoghi e tempi dell'audizione.
E' pur vero tuttavia che qualora il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di audizione da parte della dipendente, liberamente indichi un termine “flessibile” per l'audizione medesima (“entro il 31.1.2019), ove intervenga da parte del lavoratore una proposta di data conforme alla richiesta formulata dallo stesso datore di lavoro il principio di buona fede e correttezza avrebbe imposto a quest'ultimo quantomeno di rispondere a detta indicazione, fornendo una data alternativa o quantomeno facendo presente che non era possibile alla Banca, data la ristrettezza dei tempi, procedere all'audizione della dipendente.
Al contrario, l'unica comunicazione intervenuta è quella del 29.1.2019 (doc. 23 appellante), nella quale la Banca, senza nulla dire circa la precedente manifestazione di pag. 9/13 disponibilità espressa dalla lavoratrice in data 25.1.2019, si è limitata a ribadire il termine del 31.1.2019 per l'audizione ed a preannunciare l'irrogazione della sanzione, puntualmente avvenuta.
Detta condotta si è tradotta, ad avviso del Collegio, in una menomazione del diritto di difesa dalla lavoratrice, che si è vista intimare una sanzione conservativa senza aver potuto rendere le proprie giustificazioni, nonostante la lavoratrice medesima avesse aderito alla richiesta della Banca (rispetto del termine del 31.1.2019).
Ad avviso del Collegio, detto vizio procedimentale di per sé comporta che, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione disciplinare debba essere annullata, con conseguente pronuncia dei richiesti provvedimenti restitutori.
Peraltro, va considerato che anche gli ulteriori profili di gravame, oggetto del secondo e del terzo motivo di appello, sono fondati (con il che l'annullamento della sanzione disciplinare trova ulteriori ragioni giustificatrice, ugualmente ed autonomamente idonee a fondare la decisione di questa Corte).
Sin dal primo grado di giudizio la lavoratrice ha giustificato il proprio rifiuto a svolgere
(non l'attività lavorativa tout court bensì) le mansioni di cassiera, al rientro da un lungo periodo di malattia, adducendo l'incompatibilità di tali mansioni con il proprio stato di salute.
La stessa lavoratrice ha sostenuto di avere fatto precedere detto rifiuto- esplicitato in data 2.1.2019, in occasione del rientro in servizio dalla malattia- dalla richiesta al datore di lavoro di essere sottoposta a visita dal medico competente.
L'avvenuta formulazione di detta richiesta è provata documentalmente e – diversamente da quanto affermato dal primo giudice- risale al 6 dicembre 2018, in data antecedente alla ripresa del servizio.
Dalla lettura del doc. 8 fascicolo appellante si evince infatti che il sindacato ASA, in
Cont nome e per conto della , sin dal 6.12.2018 ha inoltrato ad richiesta di Pt_1
“visita straordinaria presso il medico competente aziendale al fine di stabilire
l'idoneità allo svolgimento delle sue mansioni”.
Prima di rientrare in servizio, la lavoratrice aveva quindi chiesto al datore di lavoro di essere visitata dal medico competente, per rimettere a quest'ultimo la (doverosa) verifica della compatibilità tra lo stato di salute della dipendente - quest'ultima, tra pag. 10/13 l'altro, invalida civile e, per stessa ammissione della assente per malattia da CP_6
oltre 60 giorni ( cfr. punto 8 della memoria di costituzione di , punto 8 : Controparte_1
“… la sig.ra rimaneva assente per malattia continuativamente dalla metà di Pt_1
agosto 2018 fino al 16 dicembre 2018, per poi fruire di un periodo di ferie e riprendere
l'attività lavorativa solo in data 2 gennaio 2019”)- e le mansioni delle quali la stessa dipendente prospettava la dannosità in considerazione della sindrome della quale era affetta (sindrome ansioso depressiva e cefalea emicranica: doc. 7 fascicolo appellante).
Tuttavia, detta legittima sollecitazione della dipendente rimaneva priva di un tempestivo positivo riscontro (dato che la visita veniva fissata solo al termine del mese di febbraio
2019, dopo l'irrogazione della sanzione), e ciò del tutto irragionevolmente, sol che si consideri che- per un'assenza dal lavoro superiore a 60 giorni- il datore di lavoro avrebbe dovuto di sua iniziativa, ex art. 41, lett. e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 ratione temporis vigente, procedere a sottoporre a “visita medica precedente alla Pt_1
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”.
Non coglie nel segno l'eccezione dell'appellata, secondo cui la violazione dell'art. 41 lett. E- ter citato non potrebbe essere valutata in questa sede, stante la tardività dell'argomentazione difensiva sul punto introdotta dall'appellante.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la lavoratrice ha motivato il proprio rifiuto a svolgere le mansioni di cassiera/addetta allo sportello facendo riferimento al fatto che la aveva parimenti rifiutato di sottoporla alla pur richiesta visita medica di verifica CP_6 dell'idoneità a tali mansioni dopo il rientro dalla malattia.
Posto che è la stessa ad avere allegato, in fatto, che la malattia si era protratta per CP_6
ben più di 60 giorni, la valutazione dell'antigiuridicità della condotta datoriale di non sottoporre la dipendente a visita medica preventiva è operazione che la Corte deve effettuare innanzitutto alla stregua delle disposizioni normative all'epoca vigenti, pur se non esplicitamente citate dalle parti, secondo il noto principio jura novit curia.
Se si considera quindi che: il rifiuto della lavoratrice seguiva l'inadempimento della Banca all'obbligo di legge introdotto di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81/2008;
pag. 11/13 la lavoratrice, oltre a rientrare da un lungo periodo di malattia, è anche invalida civile (e tale condizione era nota alla Banca che l'aveva assunta ex lege n. 68/1999) e quindi soggetto la cui fragilità la Banca avrebbe dovuto considerare con particolare attenzione;
secondo l'id quoad plerumque accidit è plausibile che mansioni implicanti il contatto con il pubblico e la necessità di evadere con immediatezza richieste variegate potessero non essere compatibili con la sindrome ansioso depressiva e la cefalea emicranica di cui la lavoratrice era affetta;
la lavoratrice, pur non avendone l'onere, aveva anche chiesto l'esecuzione della visita preventiva;
sino al 2 gennaio 2019, la lavoratrice non aveva riportato sanzioni disciplinari;
non vi è stata adeguata offerta di prova, da parte dell' , dell'entità delle Pt_4
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal rifiuto della lavoratrice di adempiere alle proprie mansioni, né della impossibilità di collocarla in mansioni alternative in attesa delle necessarie verifiche mediche.
Tutto ciò considerato, valutati comparativamente i contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, l'inadempimento della lavoratrice risulta – se non addiritttura giustificato alla luce dell'inadempimento della all'obbligo di CP_6
sottoposizione della dipendente a visita medica- sicuramente non di gravità tale da giustificare la sanzione irrogata (5 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione), del tutto sproporzionata.
Anche
per questi motivi
, in riforma della sentenza n. 59/2024 del Tribunale di
VA, va annullata la sanzione disciplinare irrogata a in data 5 febbraio Parte_1
2019 e per l'effetto l'appellata va condannata alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esecuzione delle trattenute al saldo.
In applicazione del principio di soccombenza, va Controparte_1
condannata a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00
pag. 12/13 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il secondo grado di appello, con distrazione delle spese del grado d'appello a favore del difensore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 59/2024 del Tribunale di VA, annulla la sanzione disciplinare irrogata a in data 5 febbraio 2019 e per l'effetto condanna Parte_1
l'appellata alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esecuzione delle trattenute al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro
3.500,00 per il secondo grado di appello, con distrazione delle spese del grado d'appello a favore del difensore antistatario.
Milano, 4/02/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1138/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 59/2024 del Tribunale di VA, est.
Manzo, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Natale Rigano e dall'avv. Roberto Pepe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VA, Via Morazzone n. 5
appellante contro
, anche quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
(C.F. e n. iscrizione Registro delle Imprese di Torino n.
[...]
), rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e P.IVA_1
Maria Concetta Ulisano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Milano, corso Europa n. 13 appellata in data 4/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza n. 59/24 del Tribunale di VA, Giudice del Lavoro, pubblicata il 29/04/24 e non notificata, a definizione del giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare n.
401/19 che era stato introdotto da avanti il Tribunale di VA nei Parte_1
confronti di oggi così giudicare: CP_3 Controparte_4
In principalità:
Dichiarare nulla e/o inefficace e/o improcedibile e comunque annullare la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dal trattamento economico di 5 gg. di servizio irrogata in data 8/02/19 nei confronti di per tutte le ragioni e le Parte_1 motivazioni di cui all'odierno atto di appello e per l'effetto condannare l'appellata alla restituzione in favore di delle somme equivalenti a 5 giorni di Parte_1
sospensione irrogati.
In ogni caso con rifusione di spese e competenze di lite di primo grado in favore dell'appellante.
Con ulteriore condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite del solo grado
d'appello in favore dell'Avv. Alessandro Natale Rigano e dell'Avv. Roberto Pepe dello
Studio che se ne dichiarano antistatari. Controparte_5
In via istruttoria, occorrendo, si ribadisce la richiesta istruttoria di prova per testi avanzata dalla in calce al ricorso”; Pt_1 per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte:
- previa ogni opportuna declaratoria, anche di inammissibilità, rigettare integralmente
l'appello della sig.ra , in quanto in ogni caso totalmente infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
e per l'effetto comunque confermare la sentenza impugnata.
pag. 2/13 - con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale il Tribunale di VA ha respinto il ricorso con cui
, impiegata assunta dall'allora nel 2013 ex art.7 della legge n. Parte_1 CP_6
68/1999 con mansioni di “addetta ai clienti/cassiera”, aveva impugnato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5 irrogatale in data 4.02.19 per i fatti oggetto della contestazione disciplinare dell'11.1.2019 (contestazione prodotta al doc. 4 del fascicolo che di seguito per chiarezza si riproduce: “(…) Lei, CP_1
rientrata in servizio il 2.01.19 dopo una lunga assenza presso la Filiale di VA
Masnago, dove presta servizio dal 31.07.17, si è rifiutata di svolgere il servizio di cassa
(che ha sempre svolto sin dall'assunzione) e per la quale percepisce la relativa indennità contrattualmente prevista. Nonostante i continui e ripetuti inviti rivoltiLe dai colleghi della e Lombardia Ovest: Sig.ri e CP_7 Testimone_1
(Gestione e Sviluppo Risorse) Sig. Persona_1 Parte_2
(Responsabile della Filiale VA Masnago) e Sig.ra (Sostituto Parte_3
Responsabile della Filiale VA Masnago), Lei ha continuato a rifiutarsi di svolgere
l'attività di cassa”).
Il Tribunale ha disatteso le numerose eccezioni procedimentali sollevate dalla ricorrente, ed in particolare: ha escluso la genericità della contestazione;
ha reputato insussistente e comunque irrilevante il dedotto vizio di mancata affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, anche considerata la natura delle condotte contestate;
ha escluso che l'azienda avesse violato l'obbligo procedimentale di sentire, a discolpa, la lavoratrice che ne aveva fatto richiesta, ricordando che in materia di sanzioni disciplinari deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro;
pag. 3/13 ha confutato la tesi per cui, prima di applicare la sanzione, l'azienda avrebbe dovuto attendere 20 giorni dalla sua irrogazione, richiamando l'art. 7 comma 6 legge n.
300/1970 e l'interpretazione datane dalla Suprema Corte.
Quanto alla sussistenza della condotta contestata, il Tribunale ha evidenziato che tutti i testi esaminati avevano confermato che, al rientro da una prolungata assenza per malattia- durata circa 180 giorni- e dopo che era stata trasferita presso una nuova filiale,
a cominciare dal 2.1.2019 e per più giorni- aveva rifiutato di svolgere le Parte_1
mansioni di cassiera, reputandole incompatibili con le proprie condizioni di salute che chiedeva fossero verificate dal medico competente.
Il primo giudice: richiamato l'art. 1460 c.c.; evidenziato che le mansioni assegnate alla lavoratrice non richiedevano sorveglianza sanitaria specifica;
rilevato che la richiesta di visita medica era stata effettuata dalla lavoratrice solo dopo il 2.1.2019
(data di rientro in servizio) e tra l'altro senza che l'istanza fosse corredata dalla necessaria documentazione medica;
ha reputato illegittima la decisione della dipendente di rifiutare di svolgere le proprie mansioni, senza nemmeno attendere le determinazioni del medico competente.
Considerate le circostanze del caso concreto, il Tribunale ha anche reputato proporzionata la misura della sanzione inflitta (5 giorni di sospensione su un massimo previsto di 10).
Respinto il ricorso, il Tribunale ha condannato a rifondere a Pt_1 [...]
le spese di lite del grado. CP_4
Avverso la sentenza ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, ha criticato la decisione di prime cure Pt_1
per avere il Tribunale violato l'art. 7, commi secondo e terzo, della legge n. 300/1970, erroneamente ritenendo non essenziale che il datore di lavoro sentisse personalmente la lavoratrice per rendere le sue giustificazioni nonostante l'espressa richiesta in tal senso formulata da quest'ultima.
Nella prospettiva dell'appello, il Tribunale non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta ed il dipanarsi dell'iter procedimentale che da esso emergeva.
Da tale documentazione risultava infatti che:
pag. 4/13 l'Istituto di credito aveva in un primo momento arbitrariamente “disconosciuto” il sindacato scelto dalla lavoratrice per farsi assistere in sede disciplinare (e cioè
l'Associazione Sindacale Autonoma 2013- ASA 2013), sindacato che già aveva inoltrato alla Banca comunicazioni in nome e per conto di e che la non Pt_1 CP_6
aveva inizialmente considerato come proprio interlocutore, pervicacemente indirizzando le proprie missive solo alla lavoratrice;
la con comunicazione del 25.1.2019 aveva dichiarato di essere disponibile CP_6
ad una audizione della lavoratrice purché detta audizione fosse eseguita negli uffici di entro il 31.1.2019; tuttavia, quando la lavoratrice aveva indicato due date, CP_7
entrambe anteriori al termine del 31.1.2019, l'Istituto di credito aveva ignorato detta manifestazione di disponibilità, irrogando la sanzione senza preventiva audizione della destinataria.
Ad avviso dell'appellante, la condotta della nella gestione dell'iter CP_6
disciplinare dimostrava la violazione dei principi di buona fede e correttezza che lo stesso primo giudice aveva richiamato in sentenza e che avrebbero dovuto improntare lo svolgimento del procedimento, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione del Parte_1
primo giudice per avere omesso di considerare che il datore di lavoro aveva violato la norma di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81 del 9/04/2008, relativa all'obbligo di sottoporre il dipendente a visita medica prima della ripresa del lavoro nel caso di rientro in servizio da un periodo di assenza per malattia superiore ai 60 giorni (ipotesi ricorrente nel caso di specie).
L'appellante ha evidenziato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare una serie di elementi di fatto che, se adeguatamente ponderati, avrebbero determinato una diversa decisione;
tra questi elementi la lavoratrice ha in particolare sottolineato: di appartenere ad una categoria protetta, in quanto affetta da disabilità; di non essere stata sottoposta a visita preassuntiva;
di non essere stata sottoposta alla doverosa visita medica alla ripresa del servizio dopo la lunga assenza per malattia;
pag. 5/13 di avere comunque formulato esplicita richiesta di essere sottoposta a visita dal medico competente- diversamente da quanto affermato dal primo giudice- sin dal dicembre 2018 (e quindi ben prima di riprendere servizio nel gennaio 2019); di non ritenere necessario che la richiesta della lavoratrice di essere sottoposta a visita fosse corredata da alcunché.
Con il terzo motivo di gravame la lavoratrice ha criticato la decisione di prime cure per avere disatteso il principio di necessaria proporzionalità tra gravità della condotta contestata e quella della sanzione disciplinare adottata.
Fermi i rilievi formulati con i precedenti motivi di gravame, ha Pt_1
osservato che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che il rifiuto opposto dalla lavoratrice al rientro in servizio non era un rifiuto alla prestazione di qualsivoglia attività lavorativa, ma all'adibizione a quelle mansioni implicanti il contatto con il pubblico che avrebbero determinato un aggravio della patologia di cui la lavoratrice era affetta.
Detta circostanza, se valutata alla luce del contesto di cui si era dato conto e dell'assenza di qualsivoglia precedente disciplinare a carico di , avrebbe Pt_1 giustificato quanto meno l'annullamento della sanzione per difetto di proporzionalità.
Con il quarto motivo di gravame, ha infine lamentato l'erroneità della Pt_1
decisione di respingere la domanda della ricorrente di condanna della convenuta alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, condannando l'odierna appellante al pagamento delle stesse a favore dell'odierna appellata.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1
sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata in data 23 gennaio 2025 Controparte_4 si è costituita per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Nel difendere il percorso argomentativo della sentenza impugnata, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della tesi avversaria secondo cui risulterebbe essere stata violata dal datore di lavoro la norma che impone di sottoporre a visita medica il lavoratore che rientri da una assenza dovuta a malattia superiore a 60 giorni;
a dire pag. 6/13 dell'appellata, detta eccezione, oggetto del secondo motivo di appello, era nuova e non esaminabile nel merito.
All'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa è decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Il primo motivo di appello è fondato, con la conseguenza che la sanzione conservativa irrogata deve essere annullata, per essere state violate le norme preposte a regolare lo svolgersi del procedimento disciplinare e – nello specifico- a garantire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore incolpato.
Come noto, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevede che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato".
Premesso che è pacifico e documentato che la lavoratrice abbia chiesto alla società datrice di lavoro, anche tramite l'organizzazione sindacale che la rappresentava, di essere sentita personalmente, con l'assistenza del sindacato ASA 2013, il successivo iter disciplinare è stato così ricostruito dal primo giudice (senza che detta ricostruzione sia stata censurata in alcun modo dall'appellata): Contr
“La (allora) con comunicazione del 17.01.19 (doc. 15 ricorrente) informava la lavoratrice di essere disponibile a sentirla ex art. 7 L. 300/70 presso
l'Ufficio Risorse Umane di e con successiva e-mail (doc. 16 ricorrente) CP_7 fissava l'audizione per il giorno 21.01.19 ore 11:00.
A quel punto la dava riscontro chiedendo di poter effettuare Pt_1
l'incontro presso la DTL di VA (doc. 17 ricorrente).
Con successiva comunicazione del 18.1.2019 la società datrice di lavoro individuava, per l'incontro, quale termine ultimo quello del 31.1.2019, confermando la sede di ed informando la che restava in attesa di un suo riscontro CP_7 Pt_1
(…).
Soltanto con successiva e-mail del 24.1.2019 la ricorrente, sempre a mezzo sindacato, comunicava con il datore di lavoro individuando quali date per l'audizione
pag. 7/13 quella del 25 gennaio o quella del 28 gennaio, insistendo tuttavia per essere sentita presso la sede di VA (doc. 20 ricorrente).
A tale richiesta la banca odierna resistente dava riscontro ribadendo nuovamente la necessità che l'audizione orale avvenisse presso la sede di CP_7
invitando quindi ancora una volta la a rendere la propria disponibilità per Pt_1
essere sentita oralmente entro il 31.1.2019 (doc. 21 ricorrente).
Con successiva e-mail del 25.1.2019 la ricorrente, sempre a mezzo sindacato, si rendeva, da ultimo, disponibile ad un incontro al 28.1.2019 presso la sede di CP_7
(doc. 22 ricorrente).
L'interlocuzione quindi si fermava, posto che con e-mail del 29.01.19 la (allora) Contr anticipava alla lavoratrice l'irrogazione della sanzione disciplinare conservativa in questa sede impugnata (doc. 23 ricorrente)”.
Costituisce principio giurisprudenziale condiviso da questo Collegio quello secondo cui “deve escludersi che il lavoratore abbia diritto ad essere ascoltato a discolpa nel luogo dove svolge le proprie mansioni, e nel corso dell'orario di lavoro, non costituendo violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro (Cass. n. 18462 del 29/08/2014). Ed ancora, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, in caso di irrogazione di sanzione disciplinare, il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro;
tuttavia, ove il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto ad un differimento dell'incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelarle
(Cass. n. 7493/2011, Cass. n.9233/2015), dovendosi qui chiarire che la materia non può che essere regolata dai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 23528 del 16/10/2013), e che, non esistendo un diritto del lavoratore di essere sentito durante l'orario di lavoro, il suo rifiuto di essere ascoltato personalmente fuori dell'orario di lavoro, ove non risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (nella specie neppure dedotta), risulta in contrasto col canone di cui all'art. 1375 c.c.” (così Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1350).
pag. 8/13 Nel caso di specie, tuttavia, non può non considerarsi che – pur non essendovi obbligata- la ancora con la propria comunicazione del 25.1.2019, rispondeva al CP_6 sindacato incaricato dalla lavoratrice con missiva del seguente tenore: “la ha CP_6
dato la massima disponibilità ad incontrare la signora in una data a scelta Pt_1
della stessa, ponendo soltanto la condizione che il termine fosse non superiore al
31.1.p.v., ben oltre pertanto al termine di legge per le giustificazioni. Rimane pertanto fermo che l'incontro dovrà avvenire a entro la predetta data” (cfr. doc. 21 CP_7
fascicolo appellante).
A tale comunicazione il sindacato cui aveva dato mandato replicava il Pt_1 giorno stesso, a distanza di poche ore, con mail nella quale tra l'altro scriveva: “al fine di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazioni siamo disponibili il giorno 28 gennaio alle ore 11 nella sede di (doc. 22 fascicolo appellante). CP_7
Mirabile, quindi, aderiva all'indicazione della sede proposta e proponeva una data - quella del 28.1.2019- che soddisfaceva la richiesta dell'istituto di credito di eseguire l'audizione entro il 31 gennaio 2019.
Detta comunicazione, però, non era seguita né dalla conferma dell'appuntamento, né dall'indicazione, da parte del datore di lavoro, di una data ed un orario alternativi, bensì dall'irrogazione della sanzione.
E' senz'altro vero, come stigmatizzato dal primo giudice, che il datore di lavoro non è tenuto ad accettare le “preferenze” di tempo e di luogo espresse dal lavoratore per la sua audizione, né a “concordare” luoghi e tempi dell'audizione.
E' pur vero tuttavia che qualora il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di audizione da parte della dipendente, liberamente indichi un termine “flessibile” per l'audizione medesima (“entro il 31.1.2019), ove intervenga da parte del lavoratore una proposta di data conforme alla richiesta formulata dallo stesso datore di lavoro il principio di buona fede e correttezza avrebbe imposto a quest'ultimo quantomeno di rispondere a detta indicazione, fornendo una data alternativa o quantomeno facendo presente che non era possibile alla Banca, data la ristrettezza dei tempi, procedere all'audizione della dipendente.
Al contrario, l'unica comunicazione intervenuta è quella del 29.1.2019 (doc. 23 appellante), nella quale la Banca, senza nulla dire circa la precedente manifestazione di pag. 9/13 disponibilità espressa dalla lavoratrice in data 25.1.2019, si è limitata a ribadire il termine del 31.1.2019 per l'audizione ed a preannunciare l'irrogazione della sanzione, puntualmente avvenuta.
Detta condotta si è tradotta, ad avviso del Collegio, in una menomazione del diritto di difesa dalla lavoratrice, che si è vista intimare una sanzione conservativa senza aver potuto rendere le proprie giustificazioni, nonostante la lavoratrice medesima avesse aderito alla richiesta della Banca (rispetto del termine del 31.1.2019).
Ad avviso del Collegio, detto vizio procedimentale di per sé comporta che, in riforma della sentenza impugnata, la sanzione disciplinare debba essere annullata, con conseguente pronuncia dei richiesti provvedimenti restitutori.
Peraltro, va considerato che anche gli ulteriori profili di gravame, oggetto del secondo e del terzo motivo di appello, sono fondati (con il che l'annullamento della sanzione disciplinare trova ulteriori ragioni giustificatrice, ugualmente ed autonomamente idonee a fondare la decisione di questa Corte).
Sin dal primo grado di giudizio la lavoratrice ha giustificato il proprio rifiuto a svolgere
(non l'attività lavorativa tout court bensì) le mansioni di cassiera, al rientro da un lungo periodo di malattia, adducendo l'incompatibilità di tali mansioni con il proprio stato di salute.
La stessa lavoratrice ha sostenuto di avere fatto precedere detto rifiuto- esplicitato in data 2.1.2019, in occasione del rientro in servizio dalla malattia- dalla richiesta al datore di lavoro di essere sottoposta a visita dal medico competente.
L'avvenuta formulazione di detta richiesta è provata documentalmente e – diversamente da quanto affermato dal primo giudice- risale al 6 dicembre 2018, in data antecedente alla ripresa del servizio.
Dalla lettura del doc. 8 fascicolo appellante si evince infatti che il sindacato ASA, in
Cont nome e per conto della , sin dal 6.12.2018 ha inoltrato ad richiesta di Pt_1
“visita straordinaria presso il medico competente aziendale al fine di stabilire
l'idoneità allo svolgimento delle sue mansioni”.
Prima di rientrare in servizio, la lavoratrice aveva quindi chiesto al datore di lavoro di essere visitata dal medico competente, per rimettere a quest'ultimo la (doverosa) verifica della compatibilità tra lo stato di salute della dipendente - quest'ultima, tra pag. 10/13 l'altro, invalida civile e, per stessa ammissione della assente per malattia da CP_6
oltre 60 giorni ( cfr. punto 8 della memoria di costituzione di , punto 8 : Controparte_1
“… la sig.ra rimaneva assente per malattia continuativamente dalla metà di Pt_1
agosto 2018 fino al 16 dicembre 2018, per poi fruire di un periodo di ferie e riprendere
l'attività lavorativa solo in data 2 gennaio 2019”)- e le mansioni delle quali la stessa dipendente prospettava la dannosità in considerazione della sindrome della quale era affetta (sindrome ansioso depressiva e cefalea emicranica: doc. 7 fascicolo appellante).
Tuttavia, detta legittima sollecitazione della dipendente rimaneva priva di un tempestivo positivo riscontro (dato che la visita veniva fissata solo al termine del mese di febbraio
2019, dopo l'irrogazione della sanzione), e ciò del tutto irragionevolmente, sol che si consideri che- per un'assenza dal lavoro superiore a 60 giorni- il datore di lavoro avrebbe dovuto di sua iniziativa, ex art. 41, lett. e-ter) del d.lgs. n. 81/2008 ratione temporis vigente, procedere a sottoporre a “visita medica precedente alla Pt_1
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”.
Non coglie nel segno l'eccezione dell'appellata, secondo cui la violazione dell'art. 41 lett. E- ter citato non potrebbe essere valutata in questa sede, stante la tardività dell'argomentazione difensiva sul punto introdotta dall'appellante.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la lavoratrice ha motivato il proprio rifiuto a svolgere le mansioni di cassiera/addetta allo sportello facendo riferimento al fatto che la aveva parimenti rifiutato di sottoporla alla pur richiesta visita medica di verifica CP_6 dell'idoneità a tali mansioni dopo il rientro dalla malattia.
Posto che è la stessa ad avere allegato, in fatto, che la malattia si era protratta per CP_6
ben più di 60 giorni, la valutazione dell'antigiuridicità della condotta datoriale di non sottoporre la dipendente a visita medica preventiva è operazione che la Corte deve effettuare innanzitutto alla stregua delle disposizioni normative all'epoca vigenti, pur se non esplicitamente citate dalle parti, secondo il noto principio jura novit curia.
Se si considera quindi che: il rifiuto della lavoratrice seguiva l'inadempimento della Banca all'obbligo di legge introdotto di cui all'art. 41 d.lgs. n. 81/2008;
pag. 11/13 la lavoratrice, oltre a rientrare da un lungo periodo di malattia, è anche invalida civile (e tale condizione era nota alla Banca che l'aveva assunta ex lege n. 68/1999) e quindi soggetto la cui fragilità la Banca avrebbe dovuto considerare con particolare attenzione;
secondo l'id quoad plerumque accidit è plausibile che mansioni implicanti il contatto con il pubblico e la necessità di evadere con immediatezza richieste variegate potessero non essere compatibili con la sindrome ansioso depressiva e la cefalea emicranica di cui la lavoratrice era affetta;
la lavoratrice, pur non avendone l'onere, aveva anche chiesto l'esecuzione della visita preventiva;
sino al 2 gennaio 2019, la lavoratrice non aveva riportato sanzioni disciplinari;
non vi è stata adeguata offerta di prova, da parte dell' , dell'entità delle Pt_4
conseguenze pregiudizievoli derivanti dal rifiuto della lavoratrice di adempiere alle proprie mansioni, né della impossibilità di collocarla in mansioni alternative in attesa delle necessarie verifiche mediche.
Tutto ciò considerato, valutati comparativamente i contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, l'inadempimento della lavoratrice risulta – se non addiritttura giustificato alla luce dell'inadempimento della all'obbligo di CP_6
sottoposizione della dipendente a visita medica- sicuramente non di gravità tale da giustificare la sanzione irrogata (5 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione), del tutto sproporzionata.
Anche
per questi motivi
, in riforma della sentenza n. 59/2024 del Tribunale di
VA, va annullata la sanzione disciplinare irrogata a in data 5 febbraio Parte_1
2019 e per l'effetto l'appellata va condannata alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esecuzione delle trattenute al saldo.
In applicazione del principio di soccombenza, va Controparte_1
condannata a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00
pag. 12/13 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il secondo grado di appello, con distrazione delle spese del grado d'appello a favore del difensore antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 59/2024 del Tribunale di VA, annulla la sanzione disciplinare irrogata a in data 5 febbraio 2019 e per l'effetto condanna Parte_1
l'appellata alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'esecuzione delle trattenute al saldo;
condanna a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro
3.500,00 per il secondo grado di appello, con distrazione delle spese del grado d'appello a favore del difensore antistatario.
Milano, 4/02/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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