Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4560/2024 promosso da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BELLEI GIOVANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 07/11/2024;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, è nato in data [...] il figlio
[...]
C.F.: Parte_3 C.F._3
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/02/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 4
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori in ossequio a quanto Pt_3
disposto dall'art. 155 c.c., come novellato dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54, con collocazione prevalente presso la madre.
2) Le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro, tempestivamente, eventuali cambi di residenza.
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori in via condivisa;
essi assumeranno in comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla residenza abituale e alla salute del minore.
4) Le decisioni di questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ogni genitore autonomamente e più precisamente da quello con il quale il minore si troverà nel dato momento.
5) Il padre potrà avere il figlio con sé a Weekend alternati, con relativo pernottamento nella di lui residenza il sabato sera, con le seguenti modalità:
- Il primo weeekend il padre preleverà il figlio presso l'abitazione della madre il sabato verso le ore
9:00, e lo riaccompagnerà a casa della madre la domenica entro alle ore 20:00;
- Il secondo weekend di spettanza mensile, il padre preleverà il figlio presso l'abitazione della madre il sabato verso le ore 9:00, e lo riconsegnerà alla madre la domenica pomeriggio verso le ore 17:00 a metà strada dalle rispettive residenze (Mirandola).
6) Nelle giornate in cui il figlio sarà con il padre, sarà onere del padre provvedere agli incombenti relativi ai pranzi e/o cene, e all'igiene del minore.
7) Il minore resterà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, in un periodo da stabilirsi preventivamente con la madre entro il 30 maggio di ogni anno (anni dispari con prima scelta del padre e anni pari con prima scelta della madre); la madre avrà anch'essa diritto di trascorrere due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con il figlio. In questi periodi verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
8) Prima della partenza per periodi di vacanza con il figlio, i genitori sono tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui si recheranno così come è fatto obbligo ad entrambi i genitori di fornire sempre la reperibilità all'altro genitore nel caso dovesse essere contattato per qualsiasi necessità riguardante il minore.
9) Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà metà tempo con la madre e metà tempo con il padre, alternando la settimana di Natale fino alla mattina del 31 dicembre, con quella successiva a pagina 2 di 4 partire dal pomeriggio del 31 dicembre fino all'Epifania ed invertendole ogni anno, in modo che il figlio trascorra il giorno di Natale un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro.
10) Per il compleanno del figlio, dovrà essere consentito al genitore che non ha il minore presso di sé in quel momento, di partecipare ai festeggiamenti, salvo diverso accordo tra i genitori.
11) In riferimento all'assegno di mantenimento ordinario, il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre la somma di € 400,00 da corrispondersi mensilmente entro il giorno 20 di ogni mese, somma che, a partire dal 04.11.2025, e così a seguire, sarà oggetto di rivalutazione Istat.
12) Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre nella misura del 50% ciascuno, e i coniugi dichiarano espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena. Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 (o il primo giorno lavorativo successivo al 15) del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute. Le detrazioni fiscali inerenti alle suddette spese opereranno, come per legge, in ragione del 50% a favore di ciascun genitore.
13) Fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie di cui al punto che precede, le parti espressamente convengono che tutti i contributi economici eventualmente erogati a titolo di misure a sostegno del figlio a carico (a titolo esemplificato assegno unico) saranno percepiti nella misura del
50% tra i ricorrenti.
14) Ciascun genitore che abbia il figlio presso di sé, si obbliga a consentire giornalmente all'altro genitore almeno una videochiamata con il figlio della durata non inferiore di minuti 5, alla sera, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale criticità e/o problematica riguardante lo stato di salute del minore (es. febbre).
15) Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro genitore eventuali spostamenti extraprovinciali, ivi compreso il luogo in cui il figlio sarà ubicato in detti spostamenti, cosicché l'altro genitore sia tempestivamente informato.
16) I ricorrenti si obbligano reciprocamente ad agevolare i rapporti con il figlio minore, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali genitori e del diritto dello stesso di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori;
per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità i genitori si impegnano sin d'ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità nell'interesse preminente del minore, favorendo altresì un rapporto continuativo del bambino con il padre.
17) Le spese per l'assistenza legale con riferimento al presente ricorso saranno suddivise al 50% tra i genitori”.
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
MOLDOVA il 05/06/1973
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4