Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 22
Articolo 2
Versione
3 febbraio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004