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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2688/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Avvocato - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Paola - Salita San Francesco 87027 Paola CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Calabria - Localit'A' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1739/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199015408616000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di CS, all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Salerno, alla Regione Calabria e al Comune di Paola, l'Avv. Ricorrente_1, nato a Paola in [...] nascita_1, ivi residente alla Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Paola in Indirizzo_2 , c.f. CF_Rappresentante_1, in giudizio ex art. 86 c.p.c., in qualità di procuratore antistatario di Nominativo_1 (c.f. CF_1), proponeva appello avverso la sentenza n. 1739/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - Sez. n. VI nel giudizio con R.G. n. 3766/2020 depositata in data 04.04.2023, mai notificata
,
Allegava l'appellante che, in presenza della totale soccombenza dei resistenti, aveva errato il giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese e concludeva chiedendo, in riforma del capo impugnato, la condanna degli appellati alle spese del doppio grado del giudizio.
I resistenti non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
in relazione alla pronuncia sulle spese, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nei casi in cui non vi sia soccombenza reciproca, la Corte Tributaria, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, deve valutare la ricorrenza
… di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente … nella motivazione della sentenza ( così
Cass. 24365/2021); ha aggiunto la Suprema Corte: “ la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.11861/2022). ciò posto, occorre rilevare che la sentenza impugnata, dopo aver accolto integralmente il ricorso, ha compensato le spese del giudizio, senza motivare sulle ragioni di tale compensazione;
né dagli atti di causa emergono ragioni per la compensazione delle spese di tale giudizio;
inoltre dagli atti di causa risulta che l'appellante si è dichiarato distrattario delle spese relative al ricorrente.
In conclusione l'appello deve essere accolto e per l'effetto, per il giudizio di primo grado deve essere disposta:
1) La condanna della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
2) La condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cs e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 1.300,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
3) La condanna del Comune di Paola e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 250,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
4) La condanna di tutti gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Avv.Ricorrente_1 del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, pari ad €. 210,00
Infine le spese del presente giudizio;
queste, attese le ragioni dell'appello, non riguardanti attività e pretese delle parti, si compensano per metà tra le stesse e si liquidano per il resto, a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato Iva, cap e accessori di legge.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, per il giudizio di primo grado dispone: 1) La condanna della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
2) La condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cs e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 1.300,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
3) La condanna del Comune di Paola e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 250,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
4) La condanna di tutti gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Avv.Ricorrente_1 del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, pari ad €. 210,00
Compensa per metà tra le parti le spese del presente giudizio, liquidandole per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato Iva, cap e accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2688/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Avvocato - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Paola - Salita San Francesco 87027 Paola CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS elettivamente domiciliato presso Email_5
Regione Calabria - Localit'A' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1739/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 04/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199015408616000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di CS, all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Salerno, alla Regione Calabria e al Comune di Paola, l'Avv. Ricorrente_1, nato a Paola in [...] nascita_1, ivi residente alla Indirizzo_1 , elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Paola in Indirizzo_2 , c.f. CF_Rappresentante_1, in giudizio ex art. 86 c.p.c., in qualità di procuratore antistatario di Nominativo_1 (c.f. CF_1), proponeva appello avverso la sentenza n. 1739/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - Sez. n. VI nel giudizio con R.G. n. 3766/2020 depositata in data 04.04.2023, mai notificata
,
Allegava l'appellante che, in presenza della totale soccombenza dei resistenti, aveva errato il giudice di prime cure nel disporre la compensazione delle spese e concludeva chiedendo, in riforma del capo impugnato, la condanna degli appellati alle spese del doppio grado del giudizio.
I resistenti non si costituivano.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono;
in relazione alla pronuncia sulle spese, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nei casi in cui non vi sia soccombenza reciproca, la Corte Tributaria, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, deve valutare la ricorrenza
… di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente … nella motivazione della sentenza ( così
Cass. 24365/2021); ha aggiunto la Suprema Corte: “ la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.11861/2022). ciò posto, occorre rilevare che la sentenza impugnata, dopo aver accolto integralmente il ricorso, ha compensato le spese del giudizio, senza motivare sulle ragioni di tale compensazione;
né dagli atti di causa emergono ragioni per la compensazione delle spese di tale giudizio;
inoltre dagli atti di causa risulta che l'appellante si è dichiarato distrattario delle spese relative al ricorrente.
In conclusione l'appello deve essere accolto e per l'effetto, per il giudizio di primo grado deve essere disposta:
1) La condanna della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
2) La condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cs e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 1.300,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
3) La condanna del Comune di Paola e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 250,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
4) La condanna di tutti gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Avv.Ricorrente_1 del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, pari ad €. 210,00
Infine le spese del presente giudizio;
queste, attese le ragioni dell'appello, non riguardanti attività e pretese delle parti, si compensano per metà tra le stesse e si liquidano per il resto, a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato Iva, cap e accessori di legge.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, per il giudizio di primo grado dispone: 1) La condanna della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 700,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
2) La condanna dell'Agenzia delle Entrate di Cs e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 1.300,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
3) La condanna del Comune di Paola e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento in favore dell'Avv. Ricorrente_1 della somma di €. 250,00 per compenso professionale, oltre Iva, cpa e accessori.
4) La condanna di tutti gli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'Avv.Ricorrente_1 del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado, pari ad €. 210,00
Compensa per metà tra le parti le spese del presente giudizio, liquidandole per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato Iva, cap e accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)