Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 12982
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Sentenza 19 febbraio 2004

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Al fine del superamento, nei confronti di condannati per determinati reati, della condizione ostativa alla concessione di alcune misure alternative alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) stabilita dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è sufficiente l'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma occorre anche il requisito della sua effettiva collaborazione con la giustizia, alla quale sono equiparate la collaborazione impossibile e quella cd. "irrilevante". V. Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 1 marzo 1995 n. 68

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra fra i delitti, la condanna per i quali costituisce causa ostativa alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 12982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12982
    Data del deposito : 19 febbraio 2004

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