Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 2
Al fine del superamento, nei confronti di condannati per determinati reati, della condizione ostativa alla concessione di alcune misure alternative alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) stabilita dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non è sufficiente l'accertata recisione dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma occorre anche il requisito della sua effettiva collaborazione con la giustizia, alla quale sono equiparate la collaborazione impossibile e quella cd. "irrilevante". V. Corte cost., sentenze 27 luglio 1994 n. 357 e 1 marzo 1995 n. 68
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso rientra fra i delitti, la condanna per i quali costituisce causa ostativa alla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui all'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 12982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12982 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19.02.2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 968
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023892/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA MA IO N. IL 20/05/1950;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico DELEHAYE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 13.2.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da PA MA IO in riferimento alla condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza del 27.4.2001 per concorso esterno in associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis C.P., ostandovi il disposto di cui al primo comma dell'art.
4-bis Ordin. Penit. e facendo difetto il requisito della collaborazione, e respingeva l'istanza di liberazione anticipata, proposta dal medesimo relativamente al periodo di custodia cautelare, in quanto ricompreso nell'arco temporale di permanenza della condotta associativa. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, il LL, lamentando:
1) Erronea applicazione degli artt.
4-bis e 47 Ordin. Penit., sull'assunto che la misura alternativa richiesta poteva essere concessa anche prescindendo dal requisito della collaborazione, una volta accertata l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, e, comunque, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che nella fattispecie la prestazione della collaborazione era impossibile o irrilevante, dato che egli aveva aiutato l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti oggetto del processo a suo carico. In ogni caso, il concorso esterno in associazione mafiosa non era contemplato fra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari a norma del primo periodo del primo comma dell'art.
4- bis;
2) Illogicità della motivazione e violazione di legge, sul rilievo che l'affermazione, secondo cui l'attività criminosa era proseguita sino alla data della sentenza di primo grado, era basata su di una mera supposizione, atteso che egli, dopo la scarcerazione, era stato riassunto in servizio.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento. Ed invero, per quanto riguarda il primo motivo di gravame, va rilevato che, come esattamente ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza, pur dopo la modifica apportata con la legge n. 279/2002, il primo comma dell'art.
4-bis Ordin. Penit esclude dalla possibilità di fruire dei benefici penitenziali, ad eccezione della liberazione anticipata, i soggetti condannati per i reati indicati nella prima parte del comma sopra richiamato, a meno che non coesistano sia la condizione dell'accertata esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia quella della collaborazione con la giustizia.
Al requisito della collaborazione, in ottemperanza alle sentenze della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, è comunque equiparata la collaborazione cosiddetta "impossibile" per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, ovvero la collaborazione cosiddetta "irrilevante", sempre che, in quest'ultimo caso, sia stata applicata l'attenuante del risarcimento del danno, o quella della minima partecipazione al fatto o sia stato ravvisato il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.. Non è condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo cui il venir meno dei collegamenti con l'organizzazione criminosa di appartenenza può essere accertato e può consentire la concessione dei benefici penitenziari anche prescindendo dalla effettiva collaborazione, come se non fosse indispensabile la compresenza dei due requisiti sopra specificati (assenza di collegamenti e collaborazione). Ciò per la semplice ragione che, come osservato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 273 del 2001, citata dallo stesso ricorrente, nel contesto del primo periodo del primo comma dell'art.
4-bis O.P., la collaborazione assume la valenza di criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che però, a sua volta, "è condizione necessaria sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale", volendosi con ciò intendere che tale rottura non basta, di per sè, ai fini della ammissione ai benefici, occorrendo pur sempre anche il requisito della effettiva collaborazione, alla quale tuttavia è equiparata la collaborazione impossibile o irrilevante.
Per altro, non appare superfluo ricordare che questa Corte ha recentemente statuito che "In tema di benefici penitenziari, le sentenze della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 - pur avendo dichiarato incostituzionale l'art.
4-bis, comma primo, dell'ordinamento penitenziario (L. 26.7.1975 n. 354) nella parte in cui non prevedeva la possibilità di beneficio misure alternative per i condannati per il reato ex art. 416-bis C.P. - non hanno escluso perciò solo che, in assenza comunque di qualsiasi attività collaborativa del richiedente, debba essere costui in sede di istanza ad indicare le ragioni della asserita impossibilità a fornire detta collaborazione, rimettendo poi al giudicante l'onere di verificare quanto dallo stesso affermato e, in caso di rigetto dell'istanza, a motivare al riguardo. Il giudice di sorveglianza, una volta verificata l'inammissibilità dell'istanza per la mancanza del requisito della impossibilità di qualsiasi attività collaborativa, non è tenuto ad attivarsi di ufficio, pur in presenza dei suindicati pronunciamenti costituzionali, per verificare e valutare la sussistenza o meno di circostanze atte a consentire il superamento della mancata collaborazione oggettivamente sussistente, ostativa, in quanto tale, all'accoglimento dell'istanza già di per sè inammissibile per i motivi di cui sopra", (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 43226 del 6-12-2002, De MM). Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza ha spiegato che, pur essendoci spazi per un'utile e proficua collaborazione da parte del condannato, tale requisito fa totalmente difetto, avendo il LL sempre protestato la sua innocenza e la sua estraneità ai fatti contestatigli, ed essendosi egli limitato a riferire su vicende estranee al processo che lo riguardava.
Le contrarie apodittiche asserzioni del ricorrente circa la sua avvenuta collaborazione con la giustizia e la impossibilità, per lui, di offrire ulteriori utili indicazioni non possono essere prese in esame in questa sede per la loro evidente connotazione di merito. Trattasi infatti di affermazioni del tutto generiche e meramente assertive, che non danno la benché minima possibilità di un utile controllo delle medesime da parte di questa Corte.
Quanto alla tesi, secondo cui il concorso esterno in associazione mafiosa sarebbe un titolo di reato diverso da quello di cui all'art. 416-bis C.P. e non rientrerebbe, quindi fra i delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziali di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 44 bis O.P., appare sufficiente fare riferimento ai molteplici arresti giurisprudenziali di questa Corte, che ha più volte ribadito che il concorso eventuale nel delitto di cui all'art. 416-bis C.P. è una forma di partecipazione all'associazione criminosa, che realizza gli estremi della fattispecie delineata dal legislatore, e che, in tema di reati associativi, il concorso cosiddetto "esterno" nel reato di cui sopra è configurabile tutte le volte in cui la persona, anche se "priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce comunque un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, avente un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione" (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 22327 del 30-10- 2002, Carnevale;
Sez. 1^, sent. n. 3144 del 5-5-1997, Arfuso;
Sez. Un., sent. n. 16 del 5-10-1994, Demitry ecc). Per ciò che concerne, infine, le doglianze contenute nel secondo motivo di gravame, è ormai da considerare ius receptum che la permanenza nel reato associativo, in caso di contestazione "aperta", come è avvenuto nella vicenda in esame, cessa solo con la sentenza di primo grado che riconosca la responsabilità dell'imputato. Quando, come nella specie, la suddetta sentenza sia divenuta definitiva, si è in presenza di un accertamento, coperto dal giudicato, in base al quale il condannato è comunque da considerare un associato almeno sino alla data della relativa pronuncia. In altri termini, si ha una presunzione assoluta di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata fino alla data della sentenza di primo grado. Conseguentemente, non essendo ammessa una prova contraria nell'ambito del procedimento di sorveglianza, la sussistenza del legame associativo impedisce automaticamente la concessione di qualsiasi beneficio, ivi compresa la liberazione anticipata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato ed il ricorrente LL MM IO va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004