Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10496 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL OLO TAL4 04 96 /0 1 LA CORTE SUPREM SAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Ирагител danui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14399/98 Dott. Vittorio Presidente DUVA 16340/98 Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron.23114 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep.3556 Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. ConsigliereDott. Bruno DURANTE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.3000 il 01 AGO, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GI AV, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCO GI con studio 3000 in 19124 LA SPEZIA VIALE ITALIA 41/7, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente E345236
contro
TT NE, PAGANI SARA, SAI SPA;
intimati e sul 2° ricorso n° 16340/98 proposto da: SPA, in persona del legale rappresentante pro 2001 SAI 199 tempore Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata 1 in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA LI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO BERTOCCI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GI AV;
- intimato avversO la sentenza n. 378/97 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 19/03/97 e depositata il 03/06/97 (R.G. 1292/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
1 udito gli Avvocati Narc usEREÇU Francesco MARCHETTI (per delega Avv. M.GI); udito l'Avvocato AR TA LI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso, previa riunione dell'impugnazione, per il rigetto dei primi due motivi e l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso principale e per l'accoglimento del 1° motivo (limitatamente al calcolo degli interessi) e l'inammissibilità del 2° del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 RG DA convenne innanzi al tribunale di La Spezia Giannetti Giannetto, Pagani Sara, la società as- sicuratrice industriale (S.A.I.) per ottenerne la con- danna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesio- ni personali che asserì di avere riportato nell'investimento dell'autovettura, che lo trasportava, da parte di quella del Giannetti, condotta dalla Paga- ni, assicurata con la S.A.I.. Costituitisi in giudizio, in convenuti riconobbero Во роты che l'investimento si era verificato per colpa della Pagani;
previa istruzione della causa, il tribunale li condannò al risarcimento dei danni liquidati in com- plessive lire 14.650.580, oltre accessori. Su gravame dei soccombenti la corte di appello di Genova, con sentenza resa il 19.3.1997, ridusse la som- ma liquidata;
condannò il RG alla restituzione di quanto percepito in eccedenza;
compensò un terzo delle spese del grado, ponendo i rimanenti due terzi a carico degli appellanti. Per quanto ancora interessa quella corte ha utiliz- zato come utili parametri nella liquidazione del danno le tabelle in uso presso il tribunale di Genova con gli adattamenti occorrenti per la personalizzazione del ri- sarcimento;
ha ravvisato nel parziale accoglimento del gravame ragione idonea a giustificare la parziale com- 3 pensazione delle spese. Avverso tale sentenza il RG ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi%;B la S.A.I. ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, depositan- do memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. e, In sede di discussione la difesa del ricorrente principale ha rilevato che nell'atto di appello manca la procura e ha chiesto che sia assunta ogni conseguen- te pronuncia. La richiesta è infondata: dall'esame degli atti risulta che lapossibile per la natura del rilievo procura, conferita al difensore degli appellanti oltre che per il giudizio di primo grado per quello di appel- lo, è apposta in calce alla copia notificata della ci- tazione introduttiva. Con il primo motivo del ricorso principale, nel de- nunciarsi violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. 39/1977, nonché vizio di insufficienza e perplessità della motivazione, in sostanza si lamenta che la corte di merito 1) abbia affermato di adottare ai fini della dil liquidazione del danno biologico il sistema ✓ calcolo Romanl tabellare in uso presso il tribunale di Genova, ancor- 4 chè tale sistema sia agganciato al triplo della pensio- ne sociale, che secondo la più recente giurisprudenza è inutilizzabile ai detti fini;
2) non abbia fatto segui- re all'affermazione di principio la concreta applica- zione ed abbia corretto i risultati del calcolo compiu- to "all'in giù” invece che "all'in su", come avrebbe dovuto, tenuto conto della giovane età del danneggiato e di ogni altro rilevante elemento. Il motivo non può trovare accoglimento. Sulla base della considerazione che il danno biolo- gico è indipendente dal ruolo che gli attributi ed i requisiti biologici della persona sono in grado di svolgere sulla capacità di produrre reddito, rimanendo esclusivamente collegato al valore umano perduto, que- sta Corte ha costantemente escluso che il criterio in- dicato nell'art. 4 L. 39/1977 (triplo della pensione sociale) sia idoneo alla determinazione del danno bio- logico in quanto si riferisce alla diminuzione della Рошалит capacità di produzione del reddito personale, estraneo all'essenza di tale specie di danno (Cass. 11.11.1996, n. 9835; Cass. 18.2.1993, n. 2009; Cass. 14.5.1997, n. 4236; Cass. 24.2.1998, n. 1975). La natura del danno biologico consistente nella diminuzione o privazione di un valore personale non pa- trimoniale necessariamente influenza le tecniche di 5 liquidazione nel senso che, trattandosi di individuare il valore umano perduto, vanno impiegate tecniche ade- guate. E' stato affermato che la liquidazione del danno biologico, pur essenzialmente equitativa, implica l'impiego di parametri di riferimento in via di princi- pio uniformi per la generalità delle persone fisiche con adattamenti alle peculiarità del caso attraverso una personalizzazione quantitativa (con aumenti o dimi- nuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa), sicchè in questi limiti ammesso il ricorso a criteri predeterminati e standardizzati ( Cass. 25.5.2000, n. 6873; Cass. 22.5.2000, n. 6616). In questa linea di pensiero si è ritenuto che CO- stituisca valido criterio di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invali- Pan nutz dità, calcolato sulla base dei precedenti giudiziari, precisandosi che l'adozione di tale criterio è incensu- rabile in sede di legittimità, ove sorretta da motiva- zione congrua in ordine all'adeguamento del valore me- dio del punto alle peculiarità del caso (Cass. 11.8.2000, n. 10725; Cass. 16.9.1996, n. 8286; Cass. 13.4.1995, n. 4255). Niente impedisce di rapportare la liquidazione ad un criterio che sia agganciato al triplo della pensione 6 sociale, purchè il criterio rappresenti il punto di partenza di una completa valutazione delle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del leso, entità e natura della menomazione, ероса dell'evento lesivo, sua incidenza sulle attività del vivere quoti- diano), di tal che rimanga assorbito e superato nella decisione finale. Non merita, conseguentemente, censura la sentenza impugnata, la quale ha si utilizzato nella liquidazione del danno le tabelle in uso presso il tribunale di Ge- nova, ancorchè le medesime facciano riferimento, com'è noto, al triplo della pensione sociale, ma le ha adat- tate al caso concreto, tenendo presenti tutte le pecu- liarità rilevanti, e ha fornito congrua e logica moti- Binnen vazione al riguardo. Con il secondo motivo del ricorso principale si de- nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2043, 2059, 2056, 2057, 2058 C.C. in relazione agli artt. 1226, 1174, 1227 stesso codice, lamentandosi che la corte di merito abbia omesso di considerare l'entità e gravità delle lesioni, la durata della ma- lattia, la qualità dei postumi, l'età del danneggiato. Il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha tenuto conto nella liquidazione del danno biologico di tutti gli elementi, cui si riferisce la doglianza, 7 pervenendo a conclusione che per adeguatezza e corret- tezza di motivazione sfugge ad ogni censura. Con il terzo motivo delle stesso ricorso si denun- cia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., sostenendosi che, una volta accolto il ricor- SO, verrà meno la ragione (parziale accoglimento dell'appello) in contemplazione della quale sono state compensate parzialmente le spese. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto permane la ragione dell'operata compensazione. E, pertanto, il ricorso principale va rigettato;
quello incidentale è, invece, inammissibile in quanto non contiene l'esposizione dei fatti, che per pacifica giurisprudenza (ex plurimis Cass. 5.10.1998, n. 9862) ne costituisce imprescindibile requisito. Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il 31.1.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vitor's Tuva Вчино Ourant 8 IL CANCELLIERE C1 Glovanni GI tay Depositata in Cancelleria 10QT 250.000 1 A60, 2001 456T 60.000 oggi, lì - IL CANCELLIERE C1 TOT. 310000 Giovanni GI UFFICIO DELLE ENTRATE DOMA 2 6D C 2001 4 Registrato in al153809. 9.000 (lire trecento p. D (Doissa Meye r LIPPO) I Responsabile Serv iziori ( ACCKCHINI