Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 2
L'adesione del difensore alla astensione collettiva dalla partecipazione alle udienze, proclamata dagli organismi di categoria, non rileva quale causa di rinvio nei procedimenti in camera di consiglio diversi dall'udienza preliminare. (Fattispecie in tema di misure di prevenzione).
Nel procedimento di prevenzione, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2013, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI LO - Presidente - del 27/09/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1322
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO LO G. - Consigliere - N. 3310/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AO N. IL 07/02/1968;
avverso l'ordinanza n. 4/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona, con decreto del 20/26 settembre 2012, ha confermato quello emesso dal Tribunale di Pesaro il 6/4/2012, che applica a RE LO, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 4, 6 e 24 la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di Pesaro per anni cinque, nonché la misura patrimoniale della confisca di un immobile sito in Pesaro, intestato a AT UR, convivente del proposto.
2. La misure suddette sono state disposte a carico del RE perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto abitualmente dedito a traffici delittuosi, nonché soggetto che, per la condizione di vita, deve ritenersi che viva abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a) e b)), in considerazione dei suoi numerosissimi precedenti penali, anche gravi.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione il proposto personalmente e il suo difensore, avv. Umberto Levi, per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Il RE si duole, sotto un duplice profilo, della violazione delle norme poste a presidio del diritto di difesa (art. 178 cod. proc. pen.). Sotto un primo profilo lamenta che la Corte
d'appello abbia dato corso all'udienza del 20/9/2012 nonostante la comunicata astensione del difensore dalle udienze per la giornata suddetta, nell'ambito dell'agitazione proclamata dalla Giunta UCPI. Sotto un secondo profilo lamenta l'omessa notifica al codifensore, avv. Marco Ferri, dell'avviso d'udienza del 20-9-2012, nonostante la nomina avvenuta in epoca precedente (4/5/2012).
3.2. L'avv. Levi ricorre con tre motivi.
3.2.1. Col primo motivo rinnova le censure mosse dal proposto personalmente.
3.2.2. Col secondo si duole dell'applicazione della misura di prevenzione personale in assenza del requisito della attualità della pericolosità sociale. Sottolinea che il RE si è allontanato dal luogo di residenza proprio per recidere i legami con l'ambiente sociale in cui sono maturate le condotte delittuose che gli sono addebitate e contesta che sia incorso nelle violazioni specificate a pag. 5 dell'ordinanza applicativa della misura (frode nell'esercizio del commercio, falsità in scrittura privata, in titoli di credito e in testamento olografo). Rimanda, come aveva già fatto dinanzi al giudice di merito, alla documentazione inerente l'attività lavorativa intrapresa dal RE, prodotta a comprova del mutamento del suo stile di vita.
3.2.3. Col terzo si duole della motivazione - a suo giudizio apparente - resa dalla Corte in ordine all'applicazione della misura patrimoniale. Deduce che non è provata l'interposizione di persona e che sono stati pregiudicati i diritti dell'intestataria dell'immobile, a cui non è stata concessa la facoltà di intervenire nel procedimento. Contesta che gli argomenti utilizzati dal Tribunale e poi dalla Corte d'Appello per provare l'interposizione siano probanti (la pratica di mutuo concesso alla UR era contenuta in una cartella su cui era scritto il nome di RE e la rata mensile del mutuo veniva pagata da quest'ultimo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Esaminando preliminarmente i motivi in rito, sono senza pregio le censure relative alla trattazione in appello del procedimento in presenza di una dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore di fiducia. Questa Corte, invero, fin dalla fondamentale pronuncia delle S.U. n. 7551 dell'8-4-1998, ha chiarito, in una fattispecie del tutto sovrapponibile all'attuale (relativa ad adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello), che il disposto dell'art. 486 c.p.p., comma 5, a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. Tale insegnamento è stato ribadito, dopo l'abrogazione dell'art. 486 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 479 del 1999, da S.U., n. 31461 del 27/06/2006, per i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, ma con argomenti perfettamente estensibili al procedimento di prevenzione. In tali procedimenti, è stato argomentato, la previsione della necessità della presenza del difensore non implica che un suo pur legittimo impedimento a comparire debba dare luogo a un rinvio dell'udienza camerale, sicché non si configura la nullità ex art. 179 c.p.p. per il caso in cui detti procedimenti proseguano con la presenza di un difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia impedito. La Corte, nel ritenere inapplicabile "estensivamente" la disciplina relativa all'impedimento a comparire del difensore prevista per l'udienza preliminare dall'art. 420 ter c.p.p., ha ritenuto che quella, diversa, prevista per i procedimenti in questione, ispirata all'esigenza di assicurare celerità nell'applicazione del giudicato, non contrasta con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24), giacché l'effettività di tale diritto non deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere inevitabilmente regolamentato in modo identico, potendosi ammettere, in ragione della specificità del procedimento una disciplina diversificata, conseguendone così che la necessità della partecipazione del difensore ben possa essere soddisfatta anche con l'assistenza di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4; ne' contrasta con la disciplina posta dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare nell'art. 6, par. 3, lett. e), laddove si prevede il diritto dell'accusato di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta, giacché la Corte europea dei diritti dell'uomo lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo, e, a tal riguardo, idonea deve ritenersi la disciplina che garantisca comunque all'interessato, in caso di impedimento del difensore di fiducia, la presenza effettiva - cioè necessaria - di un sostituto, vuoi nominato dal giudice, vuoi dallo stesso difensore impedito. Su questa scia, numerosissime sono, pertanto, le sentenze di questa Corte, che hanno escluso l'esistenza di un obbligo di rinvio per impedimento del difensore nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare, ulteriormente precisando che tale obbligo non sussiste nemmeno allorquando la presenza del difensore sia prescritta come "necessaria"; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio (N. 2405 del 2000 Rv. 216036, N. 3529 del 2000 iv. 216254, N. 4885 del 2000 Rv. 216916, N. 41687 del 2001 Rv. 220041, N. 3(2955 del 2002 Rv. 222236, N. 33283 del 2002 Rv. 222497, N. 14866 del 2004 Rv. 227918, N. 17312 del 2004 Rv. 229647, N. 22308 del 2004 Rv. 228093. Da ultimo, proprio in tema di misure di prevenzione, vedi Cass., sez. 1, n. 43452 del 27/10/2011). Nè tale conclusione può essere sovvertita dall'inquadramento del rinvio chiesto dal difensore nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti, giacché, come ha chiarito questa Corte (sulla scia della sentenza della CC n. 171 del 1996), l'astensione dall'attività defensionale proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost. trattandosi invece di una "libertà" riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo (Cass. Pen., n. 46686 del 6/12/2011). Pertanto, l'astensione dalle udienze, essendo espressione di una libera scelta del difensore, non può fondare - fuori delle ipotesi legislativamente previste - un "diritto" (al rinvio) idoneo ad incidere sulla dinamica del processo. Va ribadito, perciò, in conclusione, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il "diritto al rinvio" per motivi di astensione sindacale non può avere effetto, nel procedimento penale, se non in quanto si traduca in un impedimento a comparire, secondo le scansioni e le condizioni previste dal codice di rito, e nei limiti in cui il suddetto "impedimento" sia legittimo e rilevante. Orientamento che è proprio non solo della Cassazione penale, ma anche di quella civile, per la quale lo sciopero degli avvocati determina un "impedimento allo svolgimento dell'udienza" (Cass. Civ., sez. 2, n. 11293 del 18/05/1993).
1.1. Non è fondata nemmeno l'ulteriore doglianza in rito, relativa al mancato avviso dell'udienza camerale d'appello al secondo difensore. Infatti, qualora l'imputato sia assistito da due difensori e per uno dei due si ometta la notifica dell'avviso di udienza, si verifica, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, una nullità di carattere generale e a regime intermedio (C, S.U., 25.6.1997, Gattellaro, in ANPP, 1997, 445; nonché C, Sez. 2, 2.6.2003, Scravaglieri, in Mass. Uff., 226538; C, Sez. 2, 27.2.2003, Miano, in Mass. Uff., 224637).
Questa Corte, poi, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha infine stabilito, con decisione che questo collegio condivide, che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della Deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (S.U., n. 22242 del 27/1/2011). Deduzione che, nella specie, non è intervenuta nel termine sopra specificato.
Nel caso di specie, oltretutto, è avvenuto che il proposto è stato assistito - pur non essendovene l'obbligo - da un difensore d'ufficio, che avrebbe potuto sollevare ritualmente l'eccezione, ma non l'ha fatto. Non ha pregio l'argomentazione del ricorrente, secondo cui il difensore nominato in udienza non avrebbe potuto rilevare l'omissione, stante la mole del procedimento, giacché la difficoltà di esaminare compiutamente l'incarto processuale poteva essere superata dalla richiesta di un termine per lo studio degli atti: richiesta che, stando alla prospettazione della stessa parte ricorrente, non è intervenuta. Infine, va ulteriormente rilevato quanto questa Corte ha avuto modo di precisare in tema di notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale: qualora l'impugnazione sia stata redatta e sottoscritta da uno solo dei difensori, non integra nullità l'omessa notifica all'altro difensore incaricato, in quanto la notifica dell'avviso ad entrambi i difensori di fiducia deve essere disposta allorquando la richiesta di riesame provenga dall'imputato, poiché, in tal caso, si presume la volontà dell'imputato di garantirsi una difesa articolata anche nel giudizio incidentale (C, Sez. 2, 27.10.1995, Andreini, in CP, 1997, 1792, 1057; C, Sez. 6, 25.10.1990, Galatolo, in Gì, 1992, 2, 255). Nel caso di specie l'appello contro il decreto del Tribunale fu proposto e firmato dall'unico difensore all'epoca nominato;
vale a dire, dall'avv. Umberto Levi (vedi impugnativa del 26/4/2010). Quindi, solo a lui andava notificato l'avviso in questione.
2. Anche i motivi in merito sono infondati. Premesso che contro il decreto applicativo delle misure di prevenzione è ammesso il ricorso in cassazione solo per violazione di legge - in cui è ricompresa la motivazione mancante o apparente -, la lettura del provvedimento rende palese che la Corte d'appello ha confermato il giudizio del Tribunale - in ordine all'esistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della misura - con motivazione ampia ed esaustiva, oltre che logica. Il giudizio sulla pericolosità sociale attuale è stato ricollegato, invero, a fatti e circostanze di rilievo penale, costituiti da una lunga sequela di procedimenti e condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché contro l'ordine pubblico (fino a reati di elevata espressione criminale, quale l'associazione mafiosa), iniziata nel 1983 e culminata nell'arresto, nel 2010, per bancarotta fraudolenta. A fronte di tale quadro, ritenuto, non senza ragione, altamente espressivo ed allarmante, il RE non ha contrapposto che l'iniziativa per il suo trasferimento in Germania e per l'avvio di una lecita attività lavorativa, provata, a suo giudizio, da documenti che i Giudici di merito hanno esaminato e ritenuto, con logica argomentazione, elusivi e strumentali, in quanto contraddittori tra loro e cadenzati sull'iter procedimentale del giudizio di prevenzione (e senza considerare che il secondo documento - che avrebbe dovuto provare l'esistenza di un rapporto di lavoro, come autista, con una ditta tedesca - non era nemmeno firmato). A tanto si aggiunga la considerazione -non espressa dalla Corte d'appello, ma sottesa alla ratio della decisione - che la pericolosità sociale non può dirsi venuta meno con l'avvio di un'attività di procacciatore d'affari (primo documento prodotto dall'interessato) nella zona di Pesaro, dati i precedenti penali per truffa esistenti a carico del proposto e assertivamente negati dal ricorrente.
A fronte di tale quadro non può che concludersi per l'inammissibilità del motivo, siccome rivolto a sollecitare - in contrasto con le regole del giudizio di legittimità e con i limiti del giudizio di prevenzione - un nuovo esame, da parte di questa Corte, della pericolosità sociale, su cui Tribunale e Corte d'appello si sono espressi con adeguata motivazione.
2.1. Infondato è anche il secondo motivo in merito (Il terzo dell'avv. Levi), attinente alla misura patrimoniale della confisca. Premesso che l'immobile è intestato alla compagna del RE, condizioni di legittimità del provvedimento ablativo sono: a) la prova che il bene, intestato a persona interposta, sia, in realtà, nella disponibilità del condannato;
b) che il condannato non sia in grado di giustificare la (legittima) provenienza del bene;
c) che il valore del bene sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal RE ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.
Ebbene, su tali condizioni la Corte di merito ha fornito puntuale ed esaustiva motivazione, in quanto:
- la disponibilità del bene in capo al RE è stata desunta dal rapporto di convivenza con la AT all'epoca dell'acquisto e dall'aver egli provveduto successivamente alla ristrutturazione dell'immobile, dall'essere di fatto dimorante nello stesso prima dell'arresto e dall'avere, poi, chiesto ed ottenuto di essere collocato in esso agli arresti domiciliari. Significativa, ai fini della riconducibilità al proposto dell'immobile, è stato ritenuto anche l'esborso, da parte sua, della quasi totalità della provvista necessaria all'acquisto, come dimostrato dal fatto che due dei tre assegni circolari versati prima della stipula del contratto definitivo, per l'importo complessivo di Euro 20.000, furono emessi dalla Ca.Ri.Fano e dalla Ca.RI.Pesaro con provvista proveniente dal conto n. 0296591 della Ca.Ri.Fano, alimentato con rimesse provenienti dal RE (il conto in questione, intestato formalmente alla AT, registrava consistenti movimentazioni di denaro afferenti alla Auto Italia srl, gestita di fatto dal RE). Inoltre, dal fatto che le rate (Euro 1.050 mensili) del mutuo contratto per l'acquisto (ammontante ad Euro 100.000) sono state pagate dal RE;
- circa la provenienza della provvista, indiscutibile è il fatto che lo stesso sia stato acquistato con denaro del proposto, come evidenziato al punto precedente;
- in ordine alla sproporzione tra il valore del bene (Euro 140.000) e le attività del RE, decisivo è il rilievo che quest'ultimo ha dichiarato redditi da lavoro dipendente, per il 2006 (anno di acquisto dell'appartamento), di Euro 16.000, mentre non ha mai prodotto dichiarazioni per il periodo antecedente e quello successivo, ne' è stato in grado di indicare fonti ulteriori di reddito in sede di applicazione della misura.
Trattasi, all'evidenza, di motivazione completa, che investe tutte le condizioni della misura, essendo state allegate circostanze che avallano concretamente l'ipotesi della discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene ed essendo stata vagliata la capacità economica del proposto all'epoca di acquisizione del bene, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale, evidenziando l'inadeguatezza della stessa in relazione all'acquisto effettuato. Addirittura conducente verso l'inammissibilità del motivo è, poi, l'ulteriore considerazione, fatta anche dal Pubblico Ministero concludente e condivisa da questa Corte, che il ricorrente non contesta la titolarità dell'immobile e la proprietà dello stesso, da lui ricondotte a AT UR, ne' si afferma titolare di un qualche diritto, di natura personale o reale, sul bene, e nemmeno accampa diritti derivanti da possesso o da intestazione fiduciaria. Egli, infatti, contesta che la donna sia un suo prestanome e si duole dell'assenza di prova in ordine all'interposizione di persona. Inoltre, al fine di corroborare la tesi della proprietà esclusiva in capo alla compagna, contesta la valenza dimostrativa della circostanza, relativa al mutuo, valorizzata dai giudici per provare la fittizietà dell'intestazione (il fatto, cioè, che la pratica di mutuo, concesso dalla Ca.Ri.Cesena, fosse contenuta in una cartella su cui era scritto il suo nome) e afferma che la somma di Euro 1.050, corrispondente alla rata di mutuo versata mensilmente, rappresentava il contributo mensile corrisposto alla compagna per il mantenimento del figlio. Il tutto al fine di dimostrare la sua estraneità all'acquisto e alla disponibilità del bene.
Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, Cass., 15474 del 20/1/2102, Rv 252811), secondo cui in tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assume interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal soggetto presunto interponente che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta unicamente a quest'ultimo, unico soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene. Nè lo stesso può ritenersi pregiudicato dalla misura, in quanto sempre titolare del diritto a rivendicare la proprietà del bene.
3. Consegue, per quanto esposto, che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o infondati. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014