Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06387/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6387 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Melissa Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento K10/-OMISSIS- di diniego di cittadinanza, emesso dal Ministero dell'Interno il 5.02.2020 e notificato al ricorrente in data 19.05.2020, con il quale veniva respinta la domanda di cittadinanza, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa ET CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 febbraio 2016.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda con d.m. 5 febbraio 2020, “ VISTO il rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Ravenna dal quale emerge che il richiedente in data 14.01.2012 è stato denunciato in stato di arresto per la violazione di cui all'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90 e per la detenzione abusiva di armi ”.
Il ricorrente insorge avverso il decreto di diniego adottato, con l’odierno strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell’art. 3 e dell'art. 6 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti;
2) Eccesso di potere: mancata valutazione degli elementi relativi alla compiuta integrazione nella comunità nazionale .
Si censura, segnatamente, l’operato della p.a., che ha respinto la negato la cittadinanza nonostante l’assenza di condanne e di procedimenti penali pendente a carico del richiedente e nonostante l’elevato livello di integrazione sociale all’interno della comunità nazionale raggiunto da questi.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ad avviso del Collegio, le censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio – che, in quanto, strettamente connesse, sono suscettibili di trattazione congiunta – con cui si contesta la correttezza dell’operato della p.a., devono essere disattese.
Il Collegio ritiene il provvedimento impugnato supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avendo l’Amministrazione valutato correttamente i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito dall'Autorità emanante.
Dalla lettura del provvedimento si evince infatti chiaramente che la p.a. ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, essendo emerso sul suo conto la seguente situazione penale:
“ VISTO il rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Ravenna dal quale emerge che il richiedente in data 14.01.2012 è stato denunciato in stato di arresto per la violazione di cui all'art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90 e per la detenzione abusiva di armi ”.
Quindi, nel corso dell’attività istruttoria condotta dalla p.a. nel corso del procedimento concessorio è emersa la riconducibilità all’interessato di violazioni in materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e porta d’armi, le quali, prescindendo dagli sviluppi sul piano penale, hanno finito non irragionevolmente per incidere in maniera negativa sul giudizio prognostico di idoneità dell’aspirante cittadino formulato dall’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, trattandosi di suscettibili di ledere beni giuridici fondamentali per l’ordinamento e temporalmente collocabili nel decennio antecedente la presentazione dell’istanza di cittadinanza, il c.d. “periodo di osservazione”.
Al riguardo, basti evidenziare che, a differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incidendo sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo, sottende una valutazione di opportunità caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella ponderazione dei fatti accertati e di ciascuno degli elementi acquisiti al procedimento.
Nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone (cfr. TAR Lazio, Sez V bis, n. 2944/2022).
E al riguardo, si può evidenziare che, nel caso che ci occupa, il comportamento contestato al richiedente, non contestato da questi e per il quale è stato denunciato in stato di arresto, rivela, per la gravità degli stessi e la prossimità al momento di presentazione della domanda, potenzialmente una non completa aderenza ai valori della comunità di cui si aspira a far parte in maniera definitiva, indipendentemente dai successivi sviluppi sul piano processuale penale.
In particolare, quanto alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope , la giurisprudenza in materia ha costantemente sottolineato la gravità dei reati di tal fatta in quanto pongono a rischio l'altrui incolumità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. Il quater, 15 aprile 2015, n. 5554 cfr, Tar Lazio, sez. I ter, n. 5708/2019; nonché, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022), oltre ad essere sintomatico di pericolosità sociale sul piano criminologico in ragione dei necessari contatti che si instaurano con i circuiti criminali della importazione, lavorazione e distribuzione illecita delle sostanze vietate, contiguità che si rileva ulteriormente criminogena secondo l’ id quod plerumque accidit . (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1532/2025, in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo). Le emergenze sociali e l’allarme che destano i reati in materia di stupefacenti nella comunità nazionale sono peraltro alla base del meccanismo espulsivo previsto dal legislatore in caso di condanna (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 7122/2019).
Peraltro, come già evidenziato, la condotta dell’interessato del 2012 ha assunto significatività anche in quanto inscrivibile nel c.d. “periodo di osservazione”, che coincide con il decennio antecedente l’istanza (presentata, nel caso di specie, nel 2016, nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salve le fattispecie di particolare gravità che possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico”, in quanto indicative di tendenze caratteriali, anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621 e 4623 del 2022, nonché, da ultimo, n. 11286/22, 11026/22)
In particolare, sull’importanza del periodo di osservazione il Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3216/2019 ha affermato: “ Il reato non può, inoltre, considerarsi risalente nel tempo essendo stato commesso durante il decennio antecedente l’emanazione del decreto di diniego, ossia all’interno di un arco temporale assunto dalla giurisprudenza prevalente quale adeguato periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione raggiunta dal richiedente la cittadinanza italiana ” [cfr. in termini Cons. Stato. I Sez. parere n. 192/2023: “ Priva di pregio, infine, appare la censura relativa alla risalenza nel tempo delle condanne …; al riguardo, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione che, anche recentemente, ha ribadito che la condanna riportata nel decennio antecedente non può ritenersi risalente (Sez. I, n. 1756/2022) ” e Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636 del 2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”]. Peraltro, si tenga conto che il decennio non rappresenta il periodo limite entro il quale l’Amministrazione può estendere l’indagine istruttoria.
Le condotte contestate al ricorrente dunque sono suscettibili di influenzare l’espressione di un giudizio complessivo sulla personalità dell’aspirante cittadino, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale si deve tenere conto di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti della condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
E, in questa prospettiva, è evidente che non assume portata dirimente l’assenza di conseguenze pregiudizievoli sul piano penale, visto che “ le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale a prescindere degli esiti processuali ”.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, rispetto a cui il ricorrente non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, è solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini, il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall'art. 4 co. 3 e 5 co 5 T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere il provvedimento impugnato immune dai vizi individuati con i motivi di censuri formulati dalla parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ZE, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
ET CE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET CE | AN ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.