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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2018 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 [...]
C.F. , e , C.D. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Mazzei (C.F. e Francesco Mazzei C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Montella (AV) alla via N. Clemente n. C.F._4
38/D;
ATTORI contro
C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.VA_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.VA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Meoli (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 in Avellino alla via Maffei n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 ultimi nella qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'invalidità dei contratti di conto corrente ordinario n.° 20326, c.c. anticipi n.° 1285467 e c.c. sbf n.°
1328319 e successive modifiche per mancata sottoscrizione da parte della
[...]
e, quindi, per violazione dell'art. 117 TUB;
conseguentemente, accertare Controparte_3
pagina 1 di 12 e dichiarare, in via principale, l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito (es. interessi, spese
, commissioni) e, in subordine, l'applicabilità nel rapporto di credito tra la
[...]
e la delle condizioni economiche previste dal codice civile e, in Controparte_3 Parte_1 ragione del tempo, dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto. 2) Accertare
e dichiarare la nullità e l'invalidità dei mutui di consolidamento indicati in premessa e delle aperture di credito accordate dalla alla per violazione dei Controparte_3 Parte_1 requisiti di forma previsti dall'art. 117 TUB, dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla Circolare della AN d'TA del 25 Luglio 2003 e, conseguentemente, accertare e dichiarare, in via principale,
l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito (es. interessi, spese , commissioni) e, in subordine,
l'applicabilità nel rapporto di credito tra la e la Controparte_3 Parte_1 delle condizioni economiche previste dal codice civile e, in ragione del tempo, dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto. 3) Accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità delle clausole dei contratti e successive modifiche che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli oneri del credito e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata del rapporto tra la e la 4) Accertare e Controparte_3 Parte_1 dichiarare la nullità, l'inesistenza/invalidità degli accordi tra la Controparte_3
e la che prevedono l'applicazione delle commissioni e, conseguentemente, accertare Parte_1
l'inapplicabilità di tali commissioni per tutta la durata del rapporto tra la Controparte_3
e la 5)Accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza/invalidità degli accordi tra
[...] Parte_1 la e la che prevedono l'applicazione delle spese Controparte_3 Parte_1 introdotte dalla nel corso del rapporto e, conseguentemente, Controparte_3 accertare l'inapplicabilità di tali spese per tutta la durata del rapporto tra la
[...]
e la 6) Accertare e dichiarare la nullità, Controparte_3 Parte_1
l'invalidità/inefficacia/inopponibilità della convenzione di interessi nonché delle variazioni delle condizioni economiche del credito operate dalla nel corso del Controparte_3 rapporto e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità della convenzione e delle variazioni per tutta la durata del rapporto tra la e la 7) Accertare la Controparte_3 Parte_1 misura del TEG con riferimento ai rapporti di c.c. e conti anticipi e sbf intercorsi tra la
[...]
e la per tutta la durata del rapporto di apertura del Controparte_3 Parte_1 credito in conto corrente e, in caso di superamento dei tassi soglia, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi e degli altri oneri del credito eccedenti il TEG, per violazione delle norme anti-usura recate dalla legge 108/1996 e dai decreti ministeriali determinativi delle soglie usurarie. 8) Accertare e dichiarare la nullità e/o la invalidità dei mutui di consolidamento indicati in pagina 2 di 12 premessa, ivi compreso quello ipotecario, e delle aperture di credito accordate nel corso degli anni per difetto di causa. 9) Accertare e dichiarare che le esposizioni debitorie di volta in volta ripianate con i mutui di consolidamento e con le aperture di credito erano, nella realtà, inesistenti, derivando dalla applicazione di anatocismo, interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri di vario genere non dovuti e, come tali, illegittimi;
10) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del mutuo ipotecario per notar oltre che per la già dedotta mancanza di causa, anche per il Per_1 superamento del taso di soglia e per quanto altro in merito evidenziato nella relazione di consulenza allegata;
11) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare che la banca non vanta alcun credito nei confronti degli attori e, meno che mai, quello esposto nella nota del 21/11/2017; 12) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono e previo integrale ricalcolo dei rapporti di conto corrente nn. 203206 – 1285467 e 1328319
e delle collegate aperture di credito via via accordate nel corso degli anni accertare e dichiarare che la è creditrice della banca della somma di € 57.812,52 o di quella, maggiore o minore, Parte_1 che, previa, occorrendo, consulenza tecnica di ufficio, risulterà dovuta, con gli interessi;
13) Per lo effetto condannare la convenuta per la causale che precede al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 57.812,52 o di quella, maggiore o minore, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
14) In accoglimento, in tutto o in parte delle conclusioni che precedono e previo integrale ricalcolo dei mutui di consolidamento, ivi compreso quello ipotecario, accertare e dichiarare che la
è creditrice della somma di € 31.078,64, così specificata: a) mutuo chirografario n.° 022- Parte_1
10068124 del 25/11/2009 € 3.488,64; b) mutuo chirografario n.° 021-10084021 del 25/05/2011 €
4.960,34; mutuo ipotecario per notar del 20/06/2012 Rep. 51102 € 22.629,35; 15) Per lo Per_1 effetto condannare la convenuta per la causale che precede al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 31.078,64 o di quella, maggiore o minore, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
16) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare che la banca, a causa delle illegittime e perduranti condotte poste in essere in danno della
e dei suoi fideiussori, nella gestione dei rapporti intrattenuti a far data dal 2002 Parte_1 all'attualità ha cagionato un gravissimo danno quantificabile nella somma complessiva di € 89.000,00, pari all'ammontare delle somme illegittimamente addebitate sul c.c. e sui mutui di consolidamento;
17)
Per lo effetto, condannare la banca al risarcimento di tutti i danni, nella somma di € 89.000,00 o in quella, anche minore, che ad istruttoria espletata risulterà dovuta;
18) Accertare e dichiarare la illegittimità del recesso, senza preavviso e senza giusta causa della Controparte_3 dai rapporti di conto corrente e di apertura di credito e dai rapporti di mutuo in essere, ivi
[...] compreso quello ipotecario, tra la e la e, Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 12 conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno, a Controparte_3 titolo sia contrattuale sia extracontrattuale, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 19) Accertare e dichiarare la illegittimità della attivazione della procedura di decadenza dal beneficio del termine come operata dalla banca, dando atto che al momento del recesso non sussistevano ragioni creditorie della banca idonee a giustificarlo. 20) Accertare l'illegittimità della segnalazione della e Parte_1 dei fideiussori sigg.ri e nella centrale rischi della AN d'TA da Parte_2 Parte_3 parte della e, conseguentemente, ordinare alla CP_3 Controparte_3 [...]
di procedere, senza dilazione o in un termine da fissarsi all'uopo, alla Controparte_3 cancellazione della segnalazione della e dei fideiussori nella predetta centrale rischi, Parte_1 nonché condannare al risarcimento del danno a titolo sia Controparte_3 contrattuale sia extracontrattuale, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ove si accertino eventuali ragioni creditorie della banca, operare, in ogni caso, la compensazione con il maggior credito vantato dagli attori, dichiarando, comunque, liberati dall'obbligo fideiussorio i sigg.ri e Parte_2 [...]
. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_3
Con la spiegata domanda giudiziale, la rappresentava, preliminarmente, di aver Parte_1 intrattenuto, con l'istituto di credito convenuto, i seguenti rapporti bancari: - conto corrente ordinario n.
203206; - conto corrente anticipi n. 1285467; - conto corrente sbf n. 1328318; - mutuo chirografario n.
022-10068124; - mutuo chirografario n. 021-10084021; - mutuo ipotecario del 20.06.2012, rep. n.
51102; contratti di apertura di credito datati 03.09.2008, 08.06.2009, 25.11.2009, 15.10.2010,
25.05.2011, 17.02.2012, 24.05.2012.
A sostegno dell'azione proposta, l'odierna società attrice ed i fideiussori eccepivano la nullità dei contratti di conto corrente per violazione dell'obbligo di forma scritta ed in quanto sottoscritti unicamente dal cliente e non dall'istituto di credito, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché la pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici ed, in ogni caso, superiori al c.d. tasso soglia, oltre che di interessi debitori, spese e commissioni non determinate per iscritto. Deducevano, peraltro, la nullità dei contratti di mutuo per assenza di causa, essendo destinati a ripianare posizioni debitorie inesistenti e per violazione della normativa antiusura, chiedendo la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi della AN d'TA, oltre alla condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni contrattuali ed extracontrattuali causati alle odierne parti attrici. Concludevano, dunque, per l'accoglimento della domanda, con accertamento e condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quando indebitamente percepito, vinte le spese di lite. pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la Controparte_4 prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per decorso del termine decennale previsto dalla normativa in materia;
nel merito, deduceva l'infondatezza di ogni avversa eccezione e deduzione formulata. Formulava, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, eccezione di compensazione con i crediti liquidi ed esigibili della banca, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario per notar del 20.6.2012, rep. 51101, rinegoziato con scrittura del 15.3.2014, Per_1 con esposizione residua, ad oggi, di € 130.753,76. Concludeva, in ogni caso, per il rigetto di ogni avvera domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperita l'istruttoria mediante una consulenza contabile, all'udienza del 25.05.2023, tenuta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con sentenza parziale n. 1469/2023, pubblicata il 03.10.2023, dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione della commissione di massimo scoperto contenute nel conto corrente ordinario n. 203206 e nel conto corrente anticipi n. 1285467, la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di chiamare il c.t.u. a rendere gli opportuni chiarimenti in relazione all'eccepita prescrizione per decorso del termine decennale previsto in materia ed all'usura originaria nei contratti di mutuo.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio integrativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.04.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla dedotta prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto istituto bancario, con riguardo alle rimesse regolate in conto corrente, occorre dare atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali che si sono susseguiti sul tema.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, invero, precisato che, per ripetere le eventuali somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, il dies a quo di decorrenza della prescrizione muti a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 29411/2020).
Nello specifico, nel caso in cui il correntista esegua un pagamento in favore della banca, il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data del singolo versamento.
pagina 5 di 12 Diversamente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento in favore della banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto.
I giudici di legittimità hanno operato un rinvio alla decisione delle Sezioni Unite, n. 24418/2010, la quale, pronunciandosi sulla prescrizione dell'indebito, ha compiuto la richiamata ripartizione tra rimesse solutorie, in relazione alle quali la prescrizione decorre dal momento del pagamento - quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento - e rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il dies a quo della prescrizione.
Successivamente è stato approfondito anche il tema del riparto dell'onere della prova, ed in materia è stato precisato come: “Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare
l'eccezione di prescrizione” (cfr. in termini Cassazione civile, ordinanza n. 21225/2022; Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 15895/2019: l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie; di recente, anche Cassazione Civile, ordinanza n. 3310/2024).
Dunque, se non vi è affidamento o le rimesse sono state effettuate in presenza di una esposizione maggiore del fido concesso (extrafido), le rimesse sono solutorie, il predetto termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti.
Ed invero, la natura solutoria fa riferimento ai versamenti effettuati al fine di rientrare da posizioni di
“scoperto” di conto corrente;
non potendo creare, tali versamenti, nuova disponibilità per il correntista, hanno l'unica funzione di estinguere o ripianare o ridurre un debito sorto nei confronti della AN.
Diversamente, le rimesse effettuate su un conto con saldo attivo, ovvero su un conto con saldo passivo ma assistito da fido o apertura di credito (entro la disponibilità del fido stesso), non hanno la funzione pagina 6 di 12 di estinzione di un debito ma semplicemente di normale operazione bancaria (per conti correnti attivi) oppure del ripristino eventuale del credito (fido) concesso dalla banca;
esse hanno natura ripristinatoria.
Ne deriva che se il conto corrente è a debito e non è assistito da apertura di credito la natura ripristinatoria della provvista deve generalmente essere esclusa, stante l'obbligo di restituzione di quanto utilizzato che fa capo al correntista (in tal senso, Tribunale di Mantova, 03.05.2014).
Il nominato CTU ha provveduto ad escludere i versamenti aventi natura solutoria rilevati in data antecedente al 06.02.2008 (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 06.02.2018), in quanto prescritti e, dunque, divenuti irripetibili per prescrizione.
Peraltro, si ritiene corretto l'operato del nominato consulente, laddove ha provveduto ad eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, determinando, in tal modo, il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento;
in altri termini, ha effettuato i ricalcoli considerando, per l'individuazione delle rimesse, il c.d. “saldo rettificato”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 9141/2020).
Occorre, dunque, come correttamente operato nel caso in lite, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria ovvero ripristinatoria (Tribunale di Treviso, 04.05.2021).
2. Sui contratti di mutuo
2.1. Sulla nullità del mutuo solutorio
La parte attrice deduce la nullità dei contratti di mutuo e di apertura del credito, essendo finalizzati a ripianare esposizioni fittizie ed inesistenti.
Al riguardo, occorre rilevare che, nel mutuo di scopo, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata in fase di conclusione del contratto, e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma pagina 7 di 12 mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (v. Cassazione civile, sentenza n. 20552/2020; di recente Cassazione Civile, ordinanza n.
15695/2024: Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale).
L'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.
È stato chiarito, con specifico riguardo all'eccezione formulata dalle odierne parti attrici, che “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cassazione Civile, sentenza n. 23149/2022).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale;
la Corte ha confermato che l'accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.
5841/2025).
In applicazione del principio esposto, l'eccezione di nullità va, dunque, disattesa.
Peraltro, non viene prevista, nel contratto di finanziamento, una clausola di risoluzione di diritto in caso di destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso.
Va, altresì, esclusa la lamentata nullità del contratto anche in riferimento all'omessa indicazione pagina 8 di 12 dell'ISC.
Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso analogicamente all'Isc, che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente.
Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB. Par Di conseguenza, si ritiene che la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell' , non influisca sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza.
Sul punto si richiamano alcuni precedenti conformi della giurisprudenza di merito: Tribunale di Roma Par sent. n. 121/2018, che afferma che l' non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TU e da ultimo, Tribunale Bologna,
9.1.2018, n. 34 citato da Tribunale Avellino 04.06.2018: L'errata indicazione dell'indice sintetico di costo previsto per i finanziamenti in generale, cosiddetto ISC, invece non dà luogo alla nullità delle clausole sugli interessi e sui costi del finanziamento stesso. Essa può dar luogo solo al risarcimento dei danni ove il mutuatario comprovi che dall'errata informazione abbia ricevuto dei danni.
Orbene, all'esito dei disposti accertamenti peritali, le somme espunte dall'importo di cui agli estratti conto della banca ammontano ad euro 5.069,37 (somma di quanto espunto per euro 56.05 a titolo di effetto anatocistico, euro 4.589,28 per la commissione di massimo scoperto, oltre ad euro € 424,04 per i tassi extrafido). È di chiara evidenza che gli importi espunti per addebiti non dovuti non eguagliano le somme oggetto di affidamenti e finanziamenti e dunque in presenza di una chiara esposizione debitoria,
a prescindere dalle rilevate poste illegittime.
2.2. Sulla pattuizione ed applicazione di tassi usurari
L'odierna società attrice deduce, altresì, la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento ai seguenti rapporti: - mutuo chirografario n. 022-10068124; - mutuo chirografario n. 021-10084021; - mutuo ipotecario del 20.06.2012, rep. n. 51102.
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con pagina 9 di 12 cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la AN d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Nelle more del presente giudizio, per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale pagina 10 di 12 residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, depositando la relazione integrativa ha effettuato un'analisi dell'usura tenendo conto erroneamente della commissione di estinzione anticipata.
Tuttavia, ha precisato che, nell'ipotesi inversa, ossia, escludendo la commissione di estinzione anticipata dalla verifica del rispetto del tasso pattuito rispetto al c.d. tasso soglia, non si verifica, per i rapporti in esame la fattispecie della c.d. usura originaria.
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va rigettata.
3. Sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti
Al fine di procedere alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in lite, si ritiene, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, esclusa la fattispecie dell'usura in riferimento ai rapporti di mutuo oggetto di disamina, di poter condividere i ricalcoli effettuati dal nominato CTU laddove ha precisato che “nel caso in cui non si ritenesse valida l'ipotesi dell'usura relativa ai mutui, che includeva la commissione di estinzione anticipata, il saldo a favore del correntista corrisponderebbe ad € 2.593,64”.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione di “qualsiasi debito della AN per ripetizione di indebito e\o da risarcimento, con i crediti liquidi ed esigibili della banca, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario di originari euro 155.000,00 concesso giusto atto per notar del Per_1 giorno 20.6.2012, rep. 51101, erogato in pari data come da quietanza in atto, poi rinegoziato giusta scrittura del giorno 15.3.2014, con esposizione residua, ad oggi, di € 130.753,76” formulata dall'istituto di credito, va accertato un debito residuo delle parti attrici pari ad € 128.160,12 (€
130.753,76- 2.593,64), con rigetto della domanda di pagamento formulata dall'attrice.
4. Sulla segnalazione in centrale rischi e sulla domanda di risarcimento del danno
Gli attori hanno poi contestato, in modo del tutto generico, l'illegittima segnalazione in centrale rischi bancaria, da parte dell'istituto di credito, senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia avvenuto, ritenendo che la stessa sia stata operata per un credito in realtà, insussistente.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, tale credito, in relazione ai rapporti di mutuo risulta accertato ed eccepito in compensazione, non essendo risultati i finanziamenti affetti da usura originaria e/o sopravvenuta. pagina 11 di 12 Deve, dunque, affermarsi la sostanziale legittimità della effettuata segnalazione rischio a revoca.
Inoltre, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per gli effetti, accerta e dichiara, in relazione al conto corrente n. 20326, un credito del correntista alla data del 30.11.2017 pari ad € 2.593,64;
2. Accoglie l'eccezione di compensazione spiegata dal convenuto istituto di credito in relazione alla somma suddetta, con conseguente rigetto di ogni domanda di pagamento avanzata da parte attrice;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
4. Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro.
AVELLINO, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1643/2018 promossa da:
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.VA_1 [...]
C.F. , e , C.D. , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Mazzei (C.F. e Francesco Mazzei C.F._3
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Montella (AV) alla via N. Clemente n. C.F._4
38/D;
ATTORI contro
C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.VA_2 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.VA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Meoli (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._5 in Avellino alla via Maffei n. 10;
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 ultimi nella qualità di fideiussori, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'invalidità dei contratti di conto corrente ordinario n.° 20326, c.c. anticipi n.° 1285467 e c.c. sbf n.°
1328319 e successive modifiche per mancata sottoscrizione da parte della
[...]
e, quindi, per violazione dell'art. 117 TUB;
conseguentemente, accertare Controparte_3
pagina 1 di 12 e dichiarare, in via principale, l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito (es. interessi, spese
, commissioni) e, in subordine, l'applicabilità nel rapporto di credito tra la
[...]
e la delle condizioni economiche previste dal codice civile e, in Controparte_3 Parte_1 ragione del tempo, dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto. 2) Accertare
e dichiarare la nullità e l'invalidità dei mutui di consolidamento indicati in premessa e delle aperture di credito accordate dalla alla per violazione dei Controparte_3 Parte_1 requisiti di forma previsti dall'art. 117 TUB, dalla Delibera CICR del 4 marzo 2003 e dalla Circolare della AN d'TA del 25 Luglio 2003 e, conseguentemente, accertare e dichiarare, in via principale,
l'assoluta inapplicabilità di alcun onere del credito (es. interessi, spese , commissioni) e, in subordine,
l'applicabilità nel rapporto di credito tra la e la Controparte_3 Parte_1 delle condizioni economiche previste dal codice civile e, in ragione del tempo, dall'art. 117 settimo comma TUB per tutta la durata di tale rapporto. 3) Accertare e dichiarare la nullità e l'invalidità delle clausole dei contratti e successive modifiche che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli oneri del credito e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale per tutta la durata del rapporto tra la e la 4) Accertare e Controparte_3 Parte_1 dichiarare la nullità, l'inesistenza/invalidità degli accordi tra la Controparte_3
e la che prevedono l'applicazione delle commissioni e, conseguentemente, accertare Parte_1
l'inapplicabilità di tali commissioni per tutta la durata del rapporto tra la Controparte_3
e la 5)Accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza/invalidità degli accordi tra
[...] Parte_1 la e la che prevedono l'applicazione delle spese Controparte_3 Parte_1 introdotte dalla nel corso del rapporto e, conseguentemente, Controparte_3 accertare l'inapplicabilità di tali spese per tutta la durata del rapporto tra la
[...]
e la 6) Accertare e dichiarare la nullità, Controparte_3 Parte_1
l'invalidità/inefficacia/inopponibilità della convenzione di interessi nonché delle variazioni delle condizioni economiche del credito operate dalla nel corso del Controparte_3 rapporto e, conseguentemente, accertare l'inapplicabilità della convenzione e delle variazioni per tutta la durata del rapporto tra la e la 7) Accertare la Controparte_3 Parte_1 misura del TEG con riferimento ai rapporti di c.c. e conti anticipi e sbf intercorsi tra la
[...]
e la per tutta la durata del rapporto di apertura del Controparte_3 Parte_1 credito in conto corrente e, in caso di superamento dei tassi soglia, accertare e dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi e degli altri oneri del credito eccedenti il TEG, per violazione delle norme anti-usura recate dalla legge 108/1996 e dai decreti ministeriali determinativi delle soglie usurarie. 8) Accertare e dichiarare la nullità e/o la invalidità dei mutui di consolidamento indicati in pagina 2 di 12 premessa, ivi compreso quello ipotecario, e delle aperture di credito accordate nel corso degli anni per difetto di causa. 9) Accertare e dichiarare che le esposizioni debitorie di volta in volta ripianate con i mutui di consolidamento e con le aperture di credito erano, nella realtà, inesistenti, derivando dalla applicazione di anatocismo, interessi ultralegali, spese, commissioni ed oneri di vario genere non dovuti e, come tali, illegittimi;
10) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del mutuo ipotecario per notar oltre che per la già dedotta mancanza di causa, anche per il Per_1 superamento del taso di soglia e per quanto altro in merito evidenziato nella relazione di consulenza allegata;
11) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare che la banca non vanta alcun credito nei confronti degli attori e, meno che mai, quello esposto nella nota del 21/11/2017; 12) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono e previo integrale ricalcolo dei rapporti di conto corrente nn. 203206 – 1285467 e 1328319
e delle collegate aperture di credito via via accordate nel corso degli anni accertare e dichiarare che la è creditrice della banca della somma di € 57.812,52 o di quella, maggiore o minore, Parte_1 che, previa, occorrendo, consulenza tecnica di ufficio, risulterà dovuta, con gli interessi;
13) Per lo effetto condannare la convenuta per la causale che precede al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 57.812,52 o di quella, maggiore o minore, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
14) In accoglimento, in tutto o in parte delle conclusioni che precedono e previo integrale ricalcolo dei mutui di consolidamento, ivi compreso quello ipotecario, accertare e dichiarare che la
è creditrice della somma di € 31.078,64, così specificata: a) mutuo chirografario n.° 022- Parte_1
10068124 del 25/11/2009 € 3.488,64; b) mutuo chirografario n.° 021-10084021 del 25/05/2011 €
4.960,34; mutuo ipotecario per notar del 20/06/2012 Rep. 51102 € 22.629,35; 15) Per lo Per_1 effetto condannare la convenuta per la causale che precede al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 31.078,64 o di quella, maggiore o minore, che, ad istruttoria espletata, risulterà dovuta;
16) In accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni che precedono, accertare e dichiarare che la banca, a causa delle illegittime e perduranti condotte poste in essere in danno della
e dei suoi fideiussori, nella gestione dei rapporti intrattenuti a far data dal 2002 Parte_1 all'attualità ha cagionato un gravissimo danno quantificabile nella somma complessiva di € 89.000,00, pari all'ammontare delle somme illegittimamente addebitate sul c.c. e sui mutui di consolidamento;
17)
Per lo effetto, condannare la banca al risarcimento di tutti i danni, nella somma di € 89.000,00 o in quella, anche minore, che ad istruttoria espletata risulterà dovuta;
18) Accertare e dichiarare la illegittimità del recesso, senza preavviso e senza giusta causa della Controparte_3 dai rapporti di conto corrente e di apertura di credito e dai rapporti di mutuo in essere, ivi
[...] compreso quello ipotecario, tra la e la e, Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 12 conseguentemente, condannare la al risarcimento del danno, a Controparte_3 titolo sia contrattuale sia extracontrattuale, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 19) Accertare e dichiarare la illegittimità della attivazione della procedura di decadenza dal beneficio del termine come operata dalla banca, dando atto che al momento del recesso non sussistevano ragioni creditorie della banca idonee a giustificarlo. 20) Accertare l'illegittimità della segnalazione della e Parte_1 dei fideiussori sigg.ri e nella centrale rischi della AN d'TA da Parte_2 Parte_3 parte della e, conseguentemente, ordinare alla CP_3 Controparte_3 [...]
di procedere, senza dilazione o in un termine da fissarsi all'uopo, alla Controparte_3 cancellazione della segnalazione della e dei fideiussori nella predetta centrale rischi, Parte_1 nonché condannare al risarcimento del danno a titolo sia Controparte_3 contrattuale sia extracontrattuale, in misura da determinarsi in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Ove si accertino eventuali ragioni creditorie della banca, operare, in ogni caso, la compensazione con il maggior credito vantato dagli attori, dichiarando, comunque, liberati dall'obbligo fideiussorio i sigg.ri e Parte_2 [...]
. Con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_3
Con la spiegata domanda giudiziale, la rappresentava, preliminarmente, di aver Parte_1 intrattenuto, con l'istituto di credito convenuto, i seguenti rapporti bancari: - conto corrente ordinario n.
203206; - conto corrente anticipi n. 1285467; - conto corrente sbf n. 1328318; - mutuo chirografario n.
022-10068124; - mutuo chirografario n. 021-10084021; - mutuo ipotecario del 20.06.2012, rep. n.
51102; contratti di apertura di credito datati 03.09.2008, 08.06.2009, 25.11.2009, 15.10.2010,
25.05.2011, 17.02.2012, 24.05.2012.
A sostegno dell'azione proposta, l'odierna società attrice ed i fideiussori eccepivano la nullità dei contratti di conto corrente per violazione dell'obbligo di forma scritta ed in quanto sottoscritti unicamente dal cliente e non dall'istituto di credito, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, nonché la pattuizione ed applicazione di interessi anatocistici ed, in ogni caso, superiori al c.d. tasso soglia, oltre che di interessi debitori, spese e commissioni non determinate per iscritto. Deducevano, peraltro, la nullità dei contratti di mutuo per assenza di causa, essendo destinati a ripianare posizioni debitorie inesistenti e per violazione della normativa antiusura, chiedendo la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi della AN d'TA, oltre alla condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni contrattuali ed extracontrattuali causati alle odierne parti attrici. Concludevano, dunque, per l'accoglimento della domanda, con accertamento e condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quando indebitamente percepito, vinte le spese di lite. pagina 4 di 12 Si costituiva in giudizio la , che eccepiva la Controparte_4 prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, per decorso del termine decennale previsto dalla normativa in materia;
nel merito, deduceva l'infondatezza di ogni avversa eccezione e deduzione formulata. Formulava, in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, eccezione di compensazione con i crediti liquidi ed esigibili della banca, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario per notar del 20.6.2012, rep. 51101, rinegoziato con scrittura del 15.3.2014, Per_1 con esposizione residua, ad oggi, di € 130.753,76. Concludeva, in ogni caso, per il rigetto di ogni avvera domanda, con vittoria di spese e compensi professionali.
Esperita l'istruttoria mediante una consulenza contabile, all'udienza del 25.05.2023, tenuta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
Con sentenza parziale n. 1469/2023, pubblicata il 03.10.2023, dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione della commissione di massimo scoperto contenute nel conto corrente ordinario n. 203206 e nel conto corrente anticipi n. 1285467, la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di chiamare il c.t.u. a rendere gli opportuni chiarimenti in relazione all'eccepita prescrizione per decorso del termine decennale previsto in materia ed all'usura originaria nei contratti di mutuo.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio integrativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.04.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla dedotta prescrizione
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto istituto bancario, con riguardo alle rimesse regolate in conto corrente, occorre dare atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali che si sono susseguiti sul tema.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, invero, precisato che, per ripetere le eventuali somme illegittimamente addebitate al cliente dalla banca, il dies a quo di decorrenza della prescrizione muti a seconda che le rimesse in conto corrente siano solutorie o ripristinatorie (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 29411/2020).
Nello specifico, nel caso in cui il correntista esegua un pagamento in favore della banca, il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione dell'indebito decorre dalla data del singolo versamento.
pagina 5 di 12 Diversamente, se il versamento ha natura ripristinatoria della provvista, ossia non vale come pagamento in favore della banca, la decorrenza è dalla chiusura del rapporto.
I giudici di legittimità hanno operato un rinvio alla decisione delle Sezioni Unite, n. 24418/2010, la quale, pronunciandosi sulla prescrizione dell'indebito, ha compiuto la richiamata ripartizione tra rimesse solutorie, in relazione alle quali la prescrizione decorre dal momento del pagamento - quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento - e rimesse ripristinatorie, per le quali la prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.
A seconda della natura della rimessa, quindi, muta il dies a quo della prescrizione.
Successivamente è stato approfondito anche il tema del riparto dell'onere della prova, ed in materia è stato precisato come: “Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare
l'eccezione di prescrizione” (cfr. in termini Cassazione civile, ordinanza n. 21225/2022; Cassazione
Civile, S.U., sentenza n. 15895/2019: l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie; di recente, anche Cassazione Civile, ordinanza n. 3310/2024).
Dunque, se non vi è affidamento o le rimesse sono state effettuate in presenza di una esposizione maggiore del fido concesso (extrafido), le rimesse sono solutorie, il predetto termine decennale decorre dalla data dei singoli pagamenti.
Ed invero, la natura solutoria fa riferimento ai versamenti effettuati al fine di rientrare da posizioni di
“scoperto” di conto corrente;
non potendo creare, tali versamenti, nuova disponibilità per il correntista, hanno l'unica funzione di estinguere o ripianare o ridurre un debito sorto nei confronti della AN.
Diversamente, le rimesse effettuate su un conto con saldo attivo, ovvero su un conto con saldo passivo ma assistito da fido o apertura di credito (entro la disponibilità del fido stesso), non hanno la funzione pagina 6 di 12 di estinzione di un debito ma semplicemente di normale operazione bancaria (per conti correnti attivi) oppure del ripristino eventuale del credito (fido) concesso dalla banca;
esse hanno natura ripristinatoria.
Ne deriva che se il conto corrente è a debito e non è assistito da apertura di credito la natura ripristinatoria della provvista deve generalmente essere esclusa, stante l'obbligo di restituzione di quanto utilizzato che fa capo al correntista (in tal senso, Tribunale di Mantova, 03.05.2014).
Il nominato CTU ha provveduto ad escludere i versamenti aventi natura solutoria rilevati in data antecedente al 06.02.2008 (tenuto conto della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 06.02.2018), in quanto prescritti e, dunque, divenuti irripetibili per prescrizione.
Peraltro, si ritiene corretto l'operato del nominato consulente, laddove ha provveduto ad eliminare tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, determinando, in tal modo, il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento;
in altri termini, ha effettuato i ricalcoli considerando, per l'individuazione delle rimesse, il c.d. “saldo rettificato”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cassazione Civile, ordinanza n. 9141/2020).
Occorre, dunque, come correttamente operato nel caso in lite, prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria ovvero ripristinatoria (Tribunale di Treviso, 04.05.2021).
2. Sui contratti di mutuo
2.1. Sulla nullità del mutuo solutorio
La parte attrice deduce la nullità dei contratti di mutuo e di apertura del credito, essendo finalizzati a ripianare esposizioni fittizie ed inesistenti.
Al riguardo, occorre rilevare che, nel mutuo di scopo, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata in fase di conclusione del contratto, e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma pagina 7 di 12 mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (v. Cassazione civile, sentenza n. 20552/2020; di recente Cassazione Civile, ordinanza n.
15695/2024: Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale).
L'elemento caratterizzante è dato dal fatto che una somma di danaro viene concessa al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale in tal modo entra a far parte del sinallagma contrattuale.
È stato chiarito, con specifico riguardo all'eccezione formulata dalle odierne parti attrici, che “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cassazione Civile, sentenza n. 23149/2022).
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale;
la Corte ha confermato che l'accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione, indipendentemente dall'eventuale utilizzo delle somme per estinguere debiti pregressi (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n.
5841/2025).
In applicazione del principio esposto, l'eccezione di nullità va, dunque, disattesa.
Peraltro, non viene prevista, nel contratto di finanziamento, una clausola di risoluzione di diritto in caso di destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso.
Va, altresì, esclusa la lamentata nullità del contratto anche in riferimento all'omessa indicazione pagina 8 di 12 dell'ISC.
Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e ciò non può essere esteso analogicamente all'Isc, che non è un tasso debitore, ma è solo un indice equivalente.
Analogamente, il comma 6 dell'art. 117 TUB sancisce la nullità delle sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB. Par Di conseguenza, si ritiene che la mancata, incompleta e non corretta indicazione dell' , non influisca sulla validità delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni economiche del contratto, ma unicamente in termini di buona fede nell'esecuzione del contratto per violazione degli obblighi di trasparenza.
Sul punto si richiamano alcuni precedenti conformi della giurisprudenza di merito: Tribunale di Roma Par sent. n. 121/2018, che afferma che l' non costituisce un tasso di interesse, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e, di conseguenza, la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TU e da ultimo, Tribunale Bologna,
9.1.2018, n. 34 citato da Tribunale Avellino 04.06.2018: L'errata indicazione dell'indice sintetico di costo previsto per i finanziamenti in generale, cosiddetto ISC, invece non dà luogo alla nullità delle clausole sugli interessi e sui costi del finanziamento stesso. Essa può dar luogo solo al risarcimento dei danni ove il mutuatario comprovi che dall'errata informazione abbia ricevuto dei danni.
Orbene, all'esito dei disposti accertamenti peritali, le somme espunte dall'importo di cui agli estratti conto della banca ammontano ad euro 5.069,37 (somma di quanto espunto per euro 56.05 a titolo di effetto anatocistico, euro 4.589,28 per la commissione di massimo scoperto, oltre ad euro € 424,04 per i tassi extrafido). È di chiara evidenza che gli importi espunti per addebiti non dovuti non eguagliano le somme oggetto di affidamenti e finanziamenti e dunque in presenza di una chiara esposizione debitoria,
a prescindere dalle rilevate poste illegittime.
2.2. Sulla pattuizione ed applicazione di tassi usurari
L'odierna società attrice deduce, altresì, la pattuizione ed applicazione di tassi usurari in riferimento ai seguenti rapporti: - mutuo chirografario n. 022-10068124; - mutuo chirografario n. 021-10084021; - mutuo ipotecario del 20.06.2012, rep. n. 51102.
Come già accennato, la legge n. 108/1996 ha modificato l'art. 644 c.p. in materia di usura, il quale prevede che il limite usurario del tasso di interesse si determina raffrontando il tasso fissato dai contraenti (T.E.G.M. tasso effettivo globale medio) al c.d. tasso soglia, la cui rilevazione è rimessa con pagina 9 di 12 cadenza trimestrale al Ministro del Tesoro, di concerto con la AN d'TA e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, l. n. 108/1996).
La norma prevede, altresì, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (cd. costo del finanziamento).
Nelle more del presente giudizio, per quel che concerne l'inclusione dei tassi di mora e degli ulteriori costi del finanziamento nel rilievo dell'usura, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, affermando il principio secondo cui anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
È stato, poi, chiarito che “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”… Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.
È stato, inoltre, definitivamente affermato che, in caso di verifica di effettivo superamento del limite di legge, debba trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente non debenza degli interessi moratori pattuiti, ferma restando la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Al contempo, ai fini dell'accertamento dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite, tenuto conto che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19597/2020).
Tuttavia, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di merito, “la penale per estinzione anticipata, non essendo collegata all'inadempimento (tanto che è prevista sul capitale pagina 10 di 12 residuo nella specie non calcolabile, in mancanza di estinzione), rimane voce che non rientra nelle soglie (si ricorda che la cassazione a sezioni unite collega all'usura i costi sostenuti in concreto per il contratto e quelli collegati all'inadempimento” (in tal senso, Tribunale di Avellino, sentenza n.
1372/2021).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, il nominato CTU, depositando la relazione integrativa ha effettuato un'analisi dell'usura tenendo conto erroneamente della commissione di estinzione anticipata.
Tuttavia, ha precisato che, nell'ipotesi inversa, ossia, escludendo la commissione di estinzione anticipata dalla verifica del rispetto del tasso pattuito rispetto al c.d. tasso soglia, non si verifica, per i rapporti in esame la fattispecie della c.d. usura originaria.
Di conseguenza, per le argomentazioni esposte, l'eccezione di usurarietà, per come formulata, va rigettata.
3. Sulla ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti
Al fine di procedere alla ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti in lite, si ritiene, alla luce dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, esclusa la fattispecie dell'usura in riferimento ai rapporti di mutuo oggetto di disamina, di poter condividere i ricalcoli effettuati dal nominato CTU laddove ha precisato che “nel caso in cui non si ritenesse valida l'ipotesi dell'usura relativa ai mutui, che includeva la commissione di estinzione anticipata, il saldo a favore del correntista corrisponderebbe ad € 2.593,64”.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di compensazione di “qualsiasi debito della AN per ripetizione di indebito e\o da risarcimento, con i crediti liquidi ed esigibili della banca, derivanti dal contratto di mutuo ipotecario di originari euro 155.000,00 concesso giusto atto per notar del Per_1 giorno 20.6.2012, rep. 51101, erogato in pari data come da quietanza in atto, poi rinegoziato giusta scrittura del giorno 15.3.2014, con esposizione residua, ad oggi, di € 130.753,76” formulata dall'istituto di credito, va accertato un debito residuo delle parti attrici pari ad € 128.160,12 (€
130.753,76- 2.593,64), con rigetto della domanda di pagamento formulata dall'attrice.
4. Sulla segnalazione in centrale rischi e sulla domanda di risarcimento del danno
Gli attori hanno poi contestato, in modo del tutto generico, l'illegittima segnalazione in centrale rischi bancaria, da parte dell'istituto di credito, senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia avvenuto, ritenendo che la stessa sia stata operata per un credito in realtà, insussistente.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, tale credito, in relazione ai rapporti di mutuo risulta accertato ed eccepito in compensazione, non essendo risultati i finanziamenti affetti da usura originaria e/o sopravvenuta. pagina 11 di 12 Deve, dunque, affermarsi la sostanziale legittimità della effettuata segnalazione rischio a revoca.
Inoltre, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante i mutamenti giurisprudenziali intervenuti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per gli effetti, accerta e dichiara, in relazione al conto corrente n. 20326, un credito del correntista alla data del 30.11.2017 pari ad € 2.593,64;
2. Accoglie l'eccezione di compensazione spiegata dal convenuto istituto di credito in relazione alla somma suddetta, con conseguente rigetto di ogni domanda di pagamento avanzata da parte attrice;
3. Compensa integralmente le spese di lite;
4. Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico delle parti in solido tra di loro.
AVELLINO, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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