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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7130/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TICOZZI MARCO
e
, Controparte_1
con l'avv. PASTRO FEDERICA
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 264/2025 pubblicata in data 25/02/2025 e passata in giudicato il 26/2/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 28/01/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/2023 tra i coniugi da
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_2 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto al n. 14, Parte I, Ufficio 1, Anno 2023, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAERANO DI SAN MARCO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro
2 genitore della nuova residenza. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2. La figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
stante la tenera età della bambina, le parti concordano che il sig. potrà vedere CP_1
la figlia con due visite a settimana della durata di mezz'ora circa ciascuna, dal lunedì al sabato, entro le ore 17.30, da comunicare almeno il giorno prima entro le 14.30. Gli incontri dovranno svolgersi alla presenza solo del padre e, se necessario, della madre e possibilmente fuori casa (brevi passeggiate, quando il meteo e la salute della bambina lo consentiranno); man mano che la bambina crescerà le parti concorderanno diverse e più ampie possibilità di vista, incluso il pernotto presso il padre.
3. Il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario della bambina di € 200,00 al mese con decorrenza dalla nascita della bambina;
l'Assegno
Unico verrà percepito interamente dalla madre, con impegno da parte di ambo i genitori a presentare l'ISEE. Laddove il sig. non presentasse la documentazione necessaria per fare richiesta di CP_1
Assegno unico, lo stesso dovrà versare ulteriori € 50,00 al mese ad integrazione del contributo al mantenimento. Le parti valuteranno la possibilità di percepire un aiuto economico dalla Romania
(stato di cui sono cittadini). Le somme eventualmente riscosse verranno utilizzate per provvedere alle spese straordinarie della bambina, che, per il resto, saranno suddivise al 50% tra i genitori, sulla base del protocollo del Tribunale di Treviso.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 7130/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. TICOZZI MARCO
e
, Controparte_1
con l'avv. PASTRO FEDERICA
c.f.: C.F._1
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 264/2025 pubblicata in data 25/02/2025 e passata in giudicato il 26/2/2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 28/01/2025 , data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/10/2023 tra i coniugi da
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_2 Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto al n. 14, Parte I, Ufficio 1, Anno 2023, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAERANO DI SAN MARCO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro
2 genitore della nuova residenza. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
2. La figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso la madre;
stante la tenera età della bambina, le parti concordano che il sig. potrà vedere CP_1
la figlia con due visite a settimana della durata di mezz'ora circa ciascuna, dal lunedì al sabato, entro le ore 17.30, da comunicare almeno il giorno prima entro le 14.30. Gli incontri dovranno svolgersi alla presenza solo del padre e, se necessario, della madre e possibilmente fuori casa (brevi passeggiate, quando il meteo e la salute della bambina lo consentiranno); man mano che la bambina crescerà le parti concorderanno diverse e più ampie possibilità di vista, incluso il pernotto presso il padre.
3. Il sig. verserà entro il 5 di ogni mese alla signora un contributo per il mantenimento CP_1 Pt_1
ordinario della bambina di € 200,00 al mese con decorrenza dalla nascita della bambina;
l'Assegno
Unico verrà percepito interamente dalla madre, con impegno da parte di ambo i genitori a presentare l'ISEE. Laddove il sig. non presentasse la documentazione necessaria per fare richiesta di CP_1
Assegno unico, lo stesso dovrà versare ulteriori € 50,00 al mese ad integrazione del contributo al mantenimento. Le parti valuteranno la possibilità di percepire un aiuto economico dalla Romania
(stato di cui sono cittadini). Le somme eventualmente riscosse verranno utilizzate per provvedere alle spese straordinarie della bambina, che, per il resto, saranno suddivise al 50% tra i genitori, sulla base del protocollo del Tribunale di Treviso.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 11/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
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