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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 404 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore sig. e, in qualità di fideiussori, (C.F. Parte_1 Parte_1
) e C.F. , elettivamente domiciliati in Cardito (NA), C.F._1 Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Biagio Riccio, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellanti
CONTRO (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Emanuela Musio, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Fioretti per procura generale del 29-10-2010 Notaio , Per_1
appellata
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 CP_3
cessionaria ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 dei crediti acquistati in blocco da da
[...] CP_4 CP_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giacinto di Donato, che la rappresenta e
[...]
difende in forza di procura generale del 7-05-2024 Notaio , Per_2
interveniente
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 10-10-2025 la causa è stata tenuta a decisione, con rinuncia dei difensori ai termini ex art. 190
c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte:
1) riformare la sentenza n. 151/2018, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Oristano ad esito del procedimento recante n.r.g. 1035/2014;
2) accertare che, ai fini del calcolo del costo globale del credito, non vanno soppesate le istruzioni della
Banca d'Italia, dovendosi tenere in debita considerazione tutte le remunerazioni e commissioni ai fini della determinazione del TEG, tra le quali decisiva e produttiva di usura è la commissione di massimo scoperto. Pertanto, inserire la commissione di massimo scoperto già nella determinazione dell'usurarietà originaria, per la quale vi è lesione dell'art. 644 c.p. e dunque sia il contratto del 2004
che i successivi affidamenti del 2012 sono entrambi caratterizzati da usura oggettiva;
3) rendere possibile nuova CTU, ex art. 356 c.p.c., al fine di ottenere un nuovo computo del TEG,
considerando la commissione di massimo scoperto e rigettare la domanda riconvenzionale della banca;
4) appurare che lo stesso ctu ha dichiarato nel corso della consulenza che “l'ammontare complessivo
degli interessi addebitati nei trimestri oltre soglia ammonta ad euro 29.313, 53, considerando i
trimestri a partire dal 30.06.2009 sino al 30.09.2014”, senza tuttavia rideterminare il saldo della riconvenzionale, che comunque va respinta;
5) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.;
6) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte:
1) in via preliminare, rigettare l'inibitoria invocata per la carenza dei presupposti di legge come esposto in narrativa;
2) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato il 23 aprile
2018 perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
151/2018 emessa dal Tribunale di Oristano;
3) in via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza impugnata, accertare il saldo del c/c n. 10210722 alla data del 31 ottobre 2014 nell'importo di €
51.173,78 a debito della correntista condannando, in solido, la Controparte_5
in persona del socio amministratore Signor ed i Signori e
[...] Parte_1 Parte_1
al pagamento del predetto importo, oltre gli interessi al tasso legale sino al soddisfo;
Parte_2
4) rigettare ogni contraria istanza, ivi compresa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea;
5) con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nell'interesse dell'interveniente: voglia la Corte
dichiarare l'estinzione del processo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 151/2018 il Tribunale di Oristano condannava in solido Controparte_5
e i soci e al pagamento in favore della della somma
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di euro 49.094,15 a titolo di saldo passivo del conto corrente intrattenuto dalla società e garantito da fideiussione dei soci, regolando le spese processuali secondo soccombenza.
Parte attrice allegava che: (i) a partire dal 2004 era sorto con la filiale n. 9426 di Oristano, un Controparte_1
rapporto di conto corrente distinto al n. 10210722; (ii) aveva incaricato lo studio della Blue Line Consulting
per verificare se tutte le operazioni della banca, in relazione al capitale prestato e agli interessi addebitati,
fossero conformi al dettato normativo;
(iv) dalla perizia redatta dal dott. era emerso che Persona_3
per tutta la durata del rapporto contrattuale la aveva violato le norme in materia di usura, di CP_1
anatocismo e applicazione dei tassi di interesse, superando altresì le soglie usurarie. Chiedeva quindi la rettifica del saldo e la condanna della banca al pagamento del saldo attivo a proprio favore, previa declaratori di nullità degli interessi debitori ultralegali, anatocistici e usurari, della commissione di massimo scoperto e dei costi applicati. In via subordinata, chiedeva la compensazione delle rispettive ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le domande attoree sul presupposto Controparte_1
della regolare applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca e dell'intervenuta pattuizione del tasso ultralegale e successive variazioni nonché di tutte le commissioni applicate;
sosteneva, inoltre, la natura autonoma delle fideiussioni prestate dai soci.
La convenuta proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito in proprio favore in misura pari ad euro 51.173,78 oltre interessi.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale della banca, condannando gli attori, in solido, al pagamento di euro 49.094,15, oltre interessi legali e spese di lite e respingendo ogni altra domanda.
Osservava il primo giudice che le parti avevano sottoscritto un rapporto di conto corrente n. 10210722 e due rapporti di apertura di credito, rispettivamente il 18-03-2004 di euro 50.000,00 e il 2-05-2012 di euro
25.000,00, nei quali era espressamente pattuita la misura degli interessi sia in ordine allo scoperto di conto corrente sia in ordine agli affidamenti;
parimenti erano state pattuite la c.m.s., la c.d.f. e la capitalizzazione degli interessi anatocistici in ottemperanza alla delibera CICR del 9-02-2000. Contestualmente erano state prestate da e due fideiussioni omnibus (ciascuna fino a concorrenza di euro Parte_1 Parte_2
162.500,00) a garanzia dei crediti derivanti dalle operazioni bancarie.
Quanto all'usura denunciata, il giudice di prime cure rilevava che non era stato fornito alcuno specifico e concreto elemento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della società debitrice, nel momento in cui erano stati concessi gli affidamenti richiesti, volto a dimostrare la sussistenza di un'usura di tipo soggettivo;
inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio emergeva che il TEG per ciascuno dei rapporti oggetto di contestazione era inferiore al limite previsto dalla legge mentre era superiore in alcuni trimestri successi alla pattuizione, con conseguente necessità di rettifica della misura delle competenze.
Avverso tale decisione hanno proposto appello la società e i fideiussori deducendo, quale Parte_1
unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p., per non avere il primo giudice considerato la c.m.s. nel calcolo del TEG, essenziale ai fini della verifica dell'usurarietà anche per i periodi antecedenti al
2009.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza Controparte_1
impugnata e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era riconosciuta rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, in contrasto con il principio dettato da
SS.UU con la sentenza n. 24675/2017.
Nelle more, con sentenza n. 2/2019 il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1 Pt_2
cfr. documento allegato dagli appellanti alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11-06-2021).
[...]
Con ordinanza 8-07-2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16-09-2025, regolarmente notificato alle altre parti, la società
ha dedotto che: (i) in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB e degli articoli 1, 4 e 7 comma 1 della Legge sulla Cartolarizzazione,
concluso il 24-06-2022, la aveva ceduto in favore di un portafoglio di crediti Controparte_1 CP_4
pecuniari comprensivi di capitale, interessi, spese e accessori, incluse le garanzie, vantati nei confronti degli obbligati individuabili in blocco;
(ii) successivamente, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco concluso il 26-02-2024, la ha acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_2 CP_4
comprensivi di capitale, interessi, spese e accessori e relative garanzie, con la conseguenza che essa è
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi già di titolarità della società cedente, compreso quello con la
(iii) il giudizio instaurato dalla Controparte_5 Controparte_5
e dai soci e nei confronti dell'originaria titolare del credito,
[...] Parte_1 Parte_2
è stato interrotto in data 08-07-2022 per fallimento della odierna appellante e non è stato Controparte_1
riassunto dalle parti interessate entro il termine perentorio previsto dalla legge;
(iv) la creditrice si è insinuata nel fallimento della società ed è stata ammessa con riserva in attesa della definizione del presente giudizio.
Tanto premesso, la è intervenuta nel presente giudizio, facendo proprie le difese già Controparte_2
avanzate dalla cedente ed eccependo la dichiarazione di estinzione del giudizio, considerando che le parti interessate non hanno riassunto il giudizio nel termine perentorio previsto ex lege.
L'eccezione di estinzione è fondata.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre
mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
2658/2019).
Nel caso di specie, alcuna delle parti ha riassunto il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione, pronunciata con ordinanza dell'8-07-2022. L'odierno processo deve pertanto essere dichiarato estinto, con ogni conseguenza di legge.
In mancanza di contestazioni sull'operatività dell'estinzione, le spese processuali del presente grado rimangono a carico di chi le ha anticipate a norma dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara estinto il procedimento in appello avente n. R.G. 404/2018, proposto da
[...]
e contro la Controparte_5 Parte_1 Parte_2
sentenza n. 151/2018 del Tribunale di Oristano;
2) pone definitivamente a carico di chi le ha anticipate le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Cagliari il 15-10-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Emanuela Cugusi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 404 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore sig. e, in qualità di fideiussori, (C.F. Parte_1 Parte_1
) e C.F. , elettivamente domiciliati in Cardito (NA), C.F._1 Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Biagio Riccio, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellanti
CONTRO (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Emanuela Musio, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Fioretti per procura generale del 29-10-2010 Notaio , Per_1
appellata
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 CP_3
cessionaria ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 dei crediti acquistati in blocco da da
[...] CP_4 CP_1
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Giacinto di Donato, che la rappresenta e
[...]
difende in forza di procura generale del 7-05-2024 Notaio , Per_2
interveniente
Oggetto: contratti bancari.
All'udienza del 10-10-2025 la causa è stata tenuta a decisione, con rinuncia dei difensori ai termini ex art. 190
c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte:
1) riformare la sentenza n. 151/2018, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Oristano ad esito del procedimento recante n.r.g. 1035/2014;
2) accertare che, ai fini del calcolo del costo globale del credito, non vanno soppesate le istruzioni della
Banca d'Italia, dovendosi tenere in debita considerazione tutte le remunerazioni e commissioni ai fini della determinazione del TEG, tra le quali decisiva e produttiva di usura è la commissione di massimo scoperto. Pertanto, inserire la commissione di massimo scoperto già nella determinazione dell'usurarietà originaria, per la quale vi è lesione dell'art. 644 c.p. e dunque sia il contratto del 2004
che i successivi affidamenti del 2012 sono entrambi caratterizzati da usura oggettiva;
3) rendere possibile nuova CTU, ex art. 356 c.p.c., al fine di ottenere un nuovo computo del TEG,
considerando la commissione di massimo scoperto e rigettare la domanda riconvenzionale della banca;
4) appurare che lo stesso ctu ha dichiarato nel corso della consulenza che “l'ammontare complessivo
degli interessi addebitati nei trimestri oltre soglia ammonta ad euro 29.313, 53, considerando i
trimestri a partire dal 30.06.2009 sino al 30.09.2014”, senza tuttavia rideterminare il saldo della riconvenzionale, che comunque va respinta;
5) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c.;
6) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte:
1) in via preliminare, rigettare l'inibitoria invocata per la carenza dei presupposti di legge come esposto in narrativa;
2) nel merito, in via principale rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato il 23 aprile
2018 perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza n.
151/2018 emessa dal Tribunale di Oristano;
3) in via incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza impugnata, accertare il saldo del c/c n. 10210722 alla data del 31 ottobre 2014 nell'importo di €
51.173,78 a debito della correntista condannando, in solido, la Controparte_5
in persona del socio amministratore Signor ed i Signori e
[...] Parte_1 Parte_1
al pagamento del predetto importo, oltre gli interessi al tasso legale sino al soddisfo;
Parte_2
4) rigettare ogni contraria istanza, ivi compresa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea;
5) con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nell'interesse dell'interveniente: voglia la Corte
dichiarare l'estinzione del processo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 151/2018 il Tribunale di Oristano condannava in solido Controparte_5
e i soci e al pagamento in favore della della somma
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_1
di euro 49.094,15 a titolo di saldo passivo del conto corrente intrattenuto dalla società e garantito da fideiussione dei soci, regolando le spese processuali secondo soccombenza.
Parte attrice allegava che: (i) a partire dal 2004 era sorto con la filiale n. 9426 di Oristano, un Controparte_1
rapporto di conto corrente distinto al n. 10210722; (ii) aveva incaricato lo studio della Blue Line Consulting
per verificare se tutte le operazioni della banca, in relazione al capitale prestato e agli interessi addebitati,
fossero conformi al dettato normativo;
(iv) dalla perizia redatta dal dott. era emerso che Persona_3
per tutta la durata del rapporto contrattuale la aveva violato le norme in materia di usura, di CP_1
anatocismo e applicazione dei tassi di interesse, superando altresì le soglie usurarie. Chiedeva quindi la rettifica del saldo e la condanna della banca al pagamento del saldo attivo a proprio favore, previa declaratori di nullità degli interessi debitori ultralegali, anatocistici e usurari, della commissione di massimo scoperto e dei costi applicati. In via subordinata, chiedeva la compensazione delle rispettive ragioni di credito.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le domande attoree sul presupposto Controparte_1
della regolare applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca e dell'intervenuta pattuizione del tasso ultralegale e successive variazioni nonché di tutte le commissioni applicate;
sosteneva, inoltre, la natura autonoma delle fideiussioni prestate dai soci.
La convenuta proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito in proprio favore in misura pari ad euro 51.173,78 oltre interessi.
Istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale della banca, condannando gli attori, in solido, al pagamento di euro 49.094,15, oltre interessi legali e spese di lite e respingendo ogni altra domanda.
Osservava il primo giudice che le parti avevano sottoscritto un rapporto di conto corrente n. 10210722 e due rapporti di apertura di credito, rispettivamente il 18-03-2004 di euro 50.000,00 e il 2-05-2012 di euro
25.000,00, nei quali era espressamente pattuita la misura degli interessi sia in ordine allo scoperto di conto corrente sia in ordine agli affidamenti;
parimenti erano state pattuite la c.m.s., la c.d.f. e la capitalizzazione degli interessi anatocistici in ottemperanza alla delibera CICR del 9-02-2000. Contestualmente erano state prestate da e due fideiussioni omnibus (ciascuna fino a concorrenza di euro Parte_1 Parte_2
162.500,00) a garanzia dei crediti derivanti dalle operazioni bancarie.
Quanto all'usura denunciata, il giudice di prime cure rilevava che non era stato fornito alcuno specifico e concreto elemento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della società debitrice, nel momento in cui erano stati concessi gli affidamenti richiesti, volto a dimostrare la sussistenza di un'usura di tipo soggettivo;
inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio emergeva che il TEG per ciascuno dei rapporti oggetto di contestazione era inferiore al limite previsto dalla legge mentre era superiore in alcuni trimestri successi alla pattuizione, con conseguente necessità di rettifica della misura delle competenze.
Avverso tale decisione hanno proposto appello la società e i fideiussori deducendo, quale Parte_1
unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p., per non avere il primo giudice considerato la c.m.s. nel calcolo del TEG, essenziale ai fini della verifica dell'usurarietà anche per i periodi antecedenti al
2009.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza Controparte_1
impugnata e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era riconosciuta rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, in contrasto con il principio dettato da
SS.UU con la sentenza n. 24675/2017.
Nelle more, con sentenza n. 2/2019 il Tribunale di Oristano ha dichiarato il fallimento della società
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1 Pt_2
cfr. documento allegato dagli appellanti alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11-06-2021).
[...]
Con ordinanza 8-07-2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 16-09-2025, regolarmente notificato alle altre parti, la società
ha dedotto che: (i) in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB e degli articoli 1, 4 e 7 comma 1 della Legge sulla Cartolarizzazione,
concluso il 24-06-2022, la aveva ceduto in favore di un portafoglio di crediti Controparte_1 CP_4
pecuniari comprensivi di capitale, interessi, spese e accessori, incluse le garanzie, vantati nei confronti degli obbligati individuabili in blocco;
(ii) successivamente, con contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco concluso il 26-02-2024, la ha acquistato da un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_2 CP_4
comprensivi di capitale, interessi, spese e accessori e relative garanzie, con la conseguenza che essa è
subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi già di titolarità della società cedente, compreso quello con la
(iii) il giudizio instaurato dalla Controparte_5 Controparte_5
e dai soci e nei confronti dell'originaria titolare del credito,
[...] Parte_1 Parte_2
è stato interrotto in data 08-07-2022 per fallimento della odierna appellante e non è stato Controparte_1
riassunto dalle parti interessate entro il termine perentorio previsto dalla legge;
(iv) la creditrice si è insinuata nel fallimento della società ed è stata ammessa con riserva in attesa della definizione del presente giudizio.
Tanto premesso, la è intervenuta nel presente giudizio, facendo proprie le difese già Controparte_2
avanzate dalla cedente ed eccependo la dichiarazione di estinzione del giudizio, considerando che le parti interessate non hanno riassunto il giudizio nel termine perentorio previsto ex lege.
L'eccezione di estinzione è fondata.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre
mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate (cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. n.
2658/2019).
Nel caso di specie, alcuna delle parti ha riassunto il processo entro il termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione di interruzione, pronunciata con ordinanza dell'8-07-2022. L'odierno processo deve pertanto essere dichiarato estinto, con ogni conseguenza di legge.
In mancanza di contestazioni sull'operatività dell'estinzione, le spese processuali del presente grado rimangono a carico di chi le ha anticipate a norma dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara estinto il procedimento in appello avente n. R.G. 404/2018, proposto da
[...]
e contro la Controparte_5 Parte_1 Parte_2
sentenza n. 151/2018 del Tribunale di Oristano;
2) pone definitivamente a carico di chi le ha anticipate le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Cagliari il 15-10-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu