Versione
15 settembre 2005
15 settembre 2005
Art. 43. Scadenza del contratto 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Commentario • 1
- 1. Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono…Redazione Fiscale · https://www.finanzaefisco.com/ · 26 aprile 2024 · 0.9909693
Per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 previsto che: le disposizioni concernenti il diritto al contraddittorio di cui all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima della medesima data (comma 1); ai predetti atti si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024 (comma 2); qualora l'Amministrazione finanziaria, prima dell'entrata in vigore del decreto n. 39/2024 (prima, cioè, del 30 marzo 2024), abbia comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis citato, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa …
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Giurisprudenza • 52
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/07/2026, n. 947Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2026 N. 00947/2026 REG.PROV.COLL. N. 01036/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fasani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi e Franco Tofacchi, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
- ordine di chiamata·
- art. 51 c.p.c.·
- commissione esaminatrice·
- motivazione del voto·
- concorso pubblico·
- art. 18 comma 6 regolamento concorsi·
- art. 15 comma 2 regolamento concorsi·
- giurisdizione amministrativa·
- incompatibilità·
- art. 12 DPR 487/94·
- prova orale·
- art. 52 c.p.c.·
- art. 10 comma 11 regolamento concorsi·
- art. 10 comma 5 regolamento concorsi·
- compensazione spese legali