Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2024, proposto da
Domenico De Angelis, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. 502/2023 dell’8/3/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nel ricorso n. 42/2022, notificata ex art. 475 c.p.c. il 13/6/2023 e passata in giudicato, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite, liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, in € 981,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 16 aprile 2024 l’Avv. Domenico De Angelis notificava all’Asp di Reggio Calabria ricorso in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per l’esecuzione della sentenza n. 502/2023 del Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro, meglio indicata in epigrafe, limitatamente alla statuizione concernente le spese di lite, distratte in suo favore, quale difensore antistatario del sig. DE IO, “ in complessivi €. 981,00 oltre spese documentate, ICA e CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge ”.
2. All’atto della costituzione, in data 18 aprile 2024, il ricorrente depositava nondimeno al fascicolo processuale un diverso ricorso, promosso contro la medesima Asp di Reggio Calabria, nella stessa veste di difensore distrattario, per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 378/2023, emessa in favore della sig.ra DI NA RI. Anche gli allegati al ricorso riguardavano tale diversa controversia (sentenza, attestazione del relativo passaggio in giudicato e notifica all’Amministrazione debitrice).
3. Rilevando profili di possibile irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, all’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025 il Collegio invitava, dunque, il ricorrente, con ordinanza ex art. 73, co. 3, c.p.a., a interloquire sull’anzidetta questione, assegnando il termine di sette giorni per il deposito di memorie (ordinanza n. 58 del 23.01.2025).
3.1. In data 23 gennaio 2025, nel rispetto del termine assegnato, il ricorrente depositava una breve memoria, riconducendo la discrasia rilevata ad un mero errore materiale nell’inserimento nel fascicolo telematico della ricevuta di consegna della notifica del ricorso riguardante un altro giudizio di ottemperanza e producendo contestualmente la prova della notifica in pari data (16.04.2024) del ricorso corrispondente a quello depositato (cioè il ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 378/2023), oltreché documentazione comprovante la rituale notifica del titolo portato ad esecuzione nei confronti dell’Asp (avendo inizialmente depositato il solo pdf della ricevuta di consegna e non il messaggio completo nel formato ‘eml.’).
4. Previa riconvocazione alla camera di consiglio del 4 febbraio 2025, la causa è stata, quindi, decisa.
5. Il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a..
5.1. Per come sopra esposto, dopo il passaggio in decisione della causa il Collegio ha rilevato la mancata corrispondenza dell’atto introduttivo depositato al fascicolo processuale con quello notificato all’amministrazione intimata in data 16.04.2024, risultando inserito nella sezione ‘notifiche’ del fascicolo telematico il ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 502/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro a definizione del giudizio, iscritto al n. R.G. 42/2022, promosso da DE IO, laddove, invece, il ricorso depositato, così come gli allegati, riguarda l’esecuzione della sentenza n. 378/2023 emessa dallo stesso Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del giudizio instaurato da DI NA RI, analogamente per la sola parte relativa alle spese distratte in favore del ricorrente, quale difensore antistatario.
Nell’ordinanza ex art. 73, co. 3, c.p.a. si è dato ancora atto “ che neppure dal modulo di deposito originale del ricorso è possibile trarre indicazioni utili per la puntuale individuazione dell’oggetto dell’azione esecutiva intrapresa, risultando indicato in sede di iscrizione a ruolo come ricorrente unicamente il procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis, senza tuttavia alcuno specifico riferimento alla sentenza portata ad esecuzione ”.
6. A fronte di tali rilievi, con la memoria ex art. 73, co. 3, c.p.a. il ricorrente si è limitato a segnalare che “ per mero errore materiale è stata inserita la consegna della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, contenente altro ricorso proposto nell’interesse del sig. DE IO, avente ad oggetto l’esecuzione di altra sentenza passata in giudicato, n. 502/2023 sempre resa dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro ”; deducendo, ancora, che “ sempre nella stessa data di notifica … veniva notificato il ricorso in ottemperanza quale procuratore antistatario della sig.ra DI NA RI, sempre all’Asp di Reggio Calabria, come si evince dal file originale che si produce unitamente alla presente nota ”.
Il ricorrente ha, inoltre, prodotto il “ deposito del file di consegna ed accettazione del ricorso introduttivo ”, invocando per l’effetto la sanatoria dell’“ errore materiale occorso ”, evincendo dal documento depositato “ che lo stesso giorno veniva effettuata la notifica del ricorso in ottemperanza, avente ad oggetto la sentenza della sig.ra DI NA RI n. 378/2023 Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro ”.
7. Tanto premesso, la tesi di parte ricorrente non è suscettibile di condivisione.
L’art. 45, co. 1, c.p.a. dispone che “ il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ”.
Nella vicenda in esame, per quanto sopra rilevato, risulta invero che dopo la notifica all’Asp del ricorso in ottemperanza per l’esecuzione - limitatamente alla statuizione riguardante le spese di lite - della sentenza n. 502/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, il ricorrente si sia costituito in relazione ad un diverso ricorso d’ottemperanza, riguardante tutt’altra vicenda processuale, depositando al fascicolo telematico gli allegati ad essa relativi.
La circostanza che anche tale diverso ricorso risulti promosso nella stessa veste di difensore distrattario contro la medesima parte debitrice non può certo assumere valenza sanante della costituzione in giudizio, che non può, invero, ritenersi validamente perfezionata, in quanto non sorretta dalla notifica dell’atto introduttivo.
Né, all’evidenza, può concordarsi con la prospettata commissione di un mero ‘errore materiale’ suscettibile di sanatoria, in via postuma, con la produzione della ricevuta di consegna della notifica all’Asp nella medesima data del ricorso corretto (cioè quello corrispondente a quello poi depositato), mancando del tutto nel fascicolo processuale indicazioni utili per la puntuale individuazione dell’oggetto dell’azione esecutiva intrapresa, risultando indicato nel modulo di deposito originale del ricorso come ‘ricorrente’ unicamente il procuratore antistatario avv. Domenico De Angelis, senza tuttavia alcuno specifico riferimento alla sentenza portata ad esecuzione.
La discrasia sussistente tra il ricorso depositato nella sezione “atti del fascicolo” e quello inserito nella sezione “notifiche” non può, dunque, ricondursi al paradigma concettuale dell’errore materiale, non potendo desumersi con certezza dall’esame del fascicolo processuale quale sia il titolo per il quale il ricorrente abbia inteso agire.
7.1. A ciò si aggiunga che il meccanismo processuale disciplinato dall’art. 73, co. 3, c.p.a. consente esclusivamente un contraddittorio differito su una specifica questione processuale, non potendo al contrario offrire la possibilità alle parti di produrre documenti per sanare i vizi evidenziati.
8. Per tali ragioni il ricorso va, dunque, conclusivamente, dichiarato irricevibile per la mancata corrispondenza del ricorso depositato con quello notificato.
9. In ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Asp intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2025 e 4 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO