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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 144 di RACL dell'anno 2021, proposta da
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Solarussa al vico Umbria, 12, C.F. , patrocinata in via CodiceFiscale_1
amministrativa dall'ente di Patronato SIAS, elettivamente domiciliata in Oristano alla via Eleonora, 14, presso lo studio dell'Avv. Antonio Roberto Fozzi, C.F.
[...]
n° fax 0783/78381, che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2 apposta in calce al presente atto. Ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 0783 78381 o via email all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( , sede di Oristano, domicilio elettivo in
[...] CP_2
Cagliari, Via Sonnino, 96, codice fiscale in persona del direttore P.IVA_1
1 regionale, nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti conferita con rogito del notaio in data 05/04/2016, Per_1
repertorio N. 12428, raccolta N. 6775, dagli Avv.ti Roberto Di Tucci (cod. fisc.
; p. cert. e Luigi Aragoni (cod. fisc. C.F._3 Email_2
; p. cert. , sia congiuntamente che C.F._4 Email_3
disgiuntamente,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Oristano, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l' , chiedendone la condanna CP_2 all'indennizzo del danno biologico derivato da malattia professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38, contestando la definizione sfavorevole del procedimento amministrativo promosso.
L' , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_2
infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, ribadendo la fondatezza degli accertamenti svolti in fase amministrativa dai propri funzionari.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 22 dicembre 2020 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
Il Tribunale, con sentenza n. 238 del 22-12-2020, ha rigettata la domanda proposta, aderendo alle conclusioni del CTU.
Propone appello la ricorrente, cui resiste l' con memoria. La controversia CP_2
è stata istruita con produzioni documentali e CTU ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
NEL MERITO :
2 – accertare e dichiarare che l'appellante, a causa e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta e delle lavorazioni eseguite ha contratto la malattia professionale per cui è causa, nello specifico ernie discali L5 – S1, con 9 protrusioni discali L3 – L4, L4 –
L5, con sofferenza neuroradicolare cronica, n° 511053292, subendo in ragione CP_2
della stessa una menomazione della propria integrità psicofisica pari o superiore al 6%, il tutto a far data dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa o, comunque, a far data dal momento che risulterà di giustizia all'esito del giudizio;
– condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle corrispondenti CP_2
prestazioni economiche così come previste dall'art. 13 D.lgs 38 del 2000, in conto capitale o in rendita tenuto conto del grado di menomazione accertato all'esito del giudizio, il tutto nei tempi, modalità e termini previsti dalla legge o, comunque, secondo quanto risulterà di giustizia all'esito della causa;
– condannare l' al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi di CP_2
giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dall'Ecc.ma Corte ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio.
Per l'appellato:
- dichiarare infondato l'avverso atto d'appello, per l'effetto, rigettandolo, nonché confermando in toto la Sentenza impugnata e mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, comprensive di ogni onere accessorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, da esaminare unitariamente, si lamenta che la sentenza abbia rigettato la domanda in quanto non si raggiungeva la soglia di indennizzabilità ed in quanto vi era stata un'insufficiente esposizione al rischio.
In realtà, la sentenza appellata afferma sì che non si sarebbe raggiunta la soglia di indennizzabilità, ma tale fatto è del tutto estraneo al processo, poiché nessun elemento al riguardo è contenuto negli atti. L'affermazione, poi, che non vi sarebbe stata una sufficiente esposizione al rischio non è contenuta né nella sentenza, né, pare, nella CTU redatta in primo grado, in cui pare che la ragione dell'esclusione della genesi
3 professionale venga ricondotta ad una patologia autonoma e congenita: la stenosi lombare e discopatia L5S1.
Le conclusioni particolarmente succinte del CTU, non specialista della materia,
e l'incertezza stessa sul contenuto effettivo della motivazione medico legale, hanno indotto questa Corte a rinnovare la CTU, affidandola a noto specialista ortopedico.
Quest'ultimo ha approfonditamente analizzato storia clinica ed esperienze lavorative, rilevando che la stessa aveva svolto l'attività lavorativa dal 1984 al 2011 alle dipendenze della casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano come operatrice sanitaria ausiliaria e successivamente con la qualifica di ausiliaria socio assistenziale ininterrottamente fino al 2018. Nel 2009 la prima comparsa della sintomatologia, secondo quanto riferito dalla ricorrente, a seguito del sollevamento di un peso, seguita da diverse attività terapeutiche, tutte indicate nella CTU.
Con la valutazione medico legale, si è riconosciuto che: ” alla data della presentazione della domanda amministrativa del 9-5-12 risultava affetta da: ernia discale del tratto lombare del rachide affetto da costituzionale stenosi.”
Il CTU ha poi affermato: “Nella stragrande maggioranza dei casi le ernie discali lombari sono suggestivamente ricollegabili all'attività lavorativa del soggetto ed è noto il ruolo dei traumi piccoli e ripetuti di natura essenzialmente professionale….”, per poi concludere:
“Le malattie della colonna vertebrale rappresentano una delle condizioni più frequenti nella popolazione attiva ed interessano quasi tutti i settori produttivi che comportino un lavoro ad elevato costo energetico o di notevole impegno ergonomico.
Certamente in questi settori va inquadrato il lavoro della Ricorrente ed attuale
Appellante, esposta a microtraumatismi, posizioni incongrue e sovraccarico funzionale del rachide lombare con esordio clinico intorno ai 47 anni e dopo 15 anni dall'inizio dell'attività lavorativa. Considerato il caso clinico del Ricorrente si impongono ulteriori precisazioni. Dall'anamnesi lavorativa si è rilevato che le prime manifestazioni della malattia verrebbero fatte risalire dalla Lavoratrice al 2009 cioè dopo quindici anni dall'inizio della sua attività lavorativa ed in coincidenza con un episodio di sollevamento di un peso. Tale momento professionale, quindi, si mostra in veste di semplice concausa ma è stata una concausa valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi.
4 Certamente la condizione di stenosi del canale lombare può aver amplificato l'estrinsecazione del quadro clinico dovuto ad una protrusione discale portando anche ad una scelta terapeutica più impegnativa quale la discectomia associata ad una decompressione e conseguente stabilizzazione.”
In termini di valutazione del danno, il CTU ha utilizzato la voce 213 delle tabelle di riferimento annesse al D.L. del 2000, valutando il danno nella misura del 12%.
Le conclusioni del CTU sono congruamente motivate in base a canoni della comune scienza medica, esenti da censure di ordine logico, e devono essere condivise.
Esse rispondono in modo convincente, inoltre, alle osservazioni del CT , CP_2 affermando: “nel caso in esame non siamo in presenza di disco artrosi ma di ERNIA
AL LO strumentalmente accertata. Da una più attenta lettura della relazione, il CT avrebbe potuto cogliere anche un'ulteriore e non trascurabile precisazione. La lavoratrice risultava già affetta da una congenita stenosi del canale spinale e l'ernia discale, con le sue evidenti menomazioni sensitivo motorie, ha potuto espletare una maggiore estrinsecazione sul piano clinico funzionale. Per maggiore chiarezza si rileva necessario sottolineare che l'attività lavorativa espletata ha svolto un ruolo di valida concausa di lesione e di menomazione…”
In conclusione, la sentenza appellata deve essere integralmente riformata e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura del
12%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto all'indennizzo in Parte_1
capitale pari al 12% per ernia discale del tratto lombare del rachide affetto da costituzionale stenosi, di origine professionale, dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione, con gli CP_2
interessi legali o la rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei limiti fissati dalla legge.
5 Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida nella misura CP_2 di €. 2.362,70 per il primo grado ed €. 2.037,90 per la presente fase del giudizio, oltre il
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del difensore dell'appellante.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, separatamente CP_2
liquidate.
Cagliari, 17-6-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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