Articolo 17 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 16
Versione
6 marzo 1996
Art. 17. 1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519 , 520 , 521 , 522 , 523 , 527 e 628 del codice penale , nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale " sono sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale , nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale ".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 36 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), cosi' come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale , nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale , e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare".
Entrata in vigore il 6 marzo 1996
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