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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. IA GI
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 38/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI IR e dall'avv. ESPOSITO ALDO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 08/01/2025 agiva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver prestato servizio, nella qualità di docente a tempo determinato, alle dipendenze del negli anni Controparte_1 scolastici indicati in ricorso.
Lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) e chiedeva, pertanto, la condanna del alla relativa Controparte_1 liquidazione.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notifica Controparte_1 del ricorso, e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato.
L'evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto dei lavoratori a tempo determinato al beneficio della c.d. "Carta docente" si è sviluppata a partire dalla fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022. In tale ordinanza, la Corte ha chiarito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi esclusivamente ai docenti di ruolo il beneficio della Carta docente, consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro annui finalizzato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. La Corte ha affermato che tale beneficio rientra tra le “condizioni di impiego” e che la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non può costituire ragione oggettiva per escludere i lavoratori a tempo determinato, laddove questi svolgano mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
La discriminazione, dunque, non trova giustificazione nel solo fatto della durata del rapporto, e il principio di parità di trattamento impone che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto alla Carta docente, ove si riscontri la comparabilità delle funzioni svolte.
Sulla scia di tale pronuncia, la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha recepito i principi eurounitari, affermando che la Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999.
La Cassazione ha sottolineato che il beneficio deve essere riconosciuto in misura piena, senza che rilevi l'omessa presentazione di una domanda in tal senso al , e che CP_1 la discriminazione subita dai docenti precari deve essere rimossa mediante l'attribuzione del medesimo importo e secondo le stesse modalità previste per i docenti di ruolo. La
Corte ha inoltre precisato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale, mentre l'azione risarcitoria, per chi sia fuoriuscito dal sistema scolastico, è soggetta al termine decennale.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito è rimasta divisa sulla spettanza della Carta docente ai supplenti di breve durata, ossia a coloro che abbiano svolto supplenze temporanee non riconducibili all'intera annualità didattica. Su questo punto è intervenuta la Corte di
Giustizia con la sentenza n. 268 del 3 luglio 2025, la quale ha affrontato il tema della legittimità della normativa nazionale, come interpretata dalla Cassazione, che riserva il beneficio della Carta docente ai docenti di ruolo e ai supplenti annuali, escludendo i supplenti di breve durata. La Corte ha ribadito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro osta a una normativa che, in assenza di ragioni oggettive, escluda dal beneficio i docenti a tempo determinato che svolgano supplenze di breve durata, qualora le funzioni svolte siano comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La Corte ha sottolineato che il solo fatto che l'attività non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce di per sé una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento. Ha inoltre evidenziato che la differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare necessaria a tal fine, e che le considerazioni di bilancio non possono giustificare una normativa che conduca a una discriminazione a danno dei lavoratori a tempo determinato. Infine, la Corte ha osservato che la normativa nazionale non applica il principio del pro rata temporis, dal momento che l'importo della Carta docente è fisso e non dipende dalla durata effettiva del servizio prestato.
In sintesi, il percorso giurisprudenziale ha condotto al riconoscimento del diritto alla
Carta docente per tutti i lavoratori a tempo determinato che svolgano funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, indipendentemente dalla durata dell'incarico, salvo che sussistano ragioni oggettive, specifiche e trasparenti, idonee a giustificare una differenza di trattamento. La mera temporaneità del rapporto o la durata ridotta della supplenza non possono, di per sé, costituire motivo di esclusione dal beneficio, che deve essere attribuito secondo criteri di parità e non discriminazione, in conformità ai principi sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale.
Pertanto, in conformità ai principi di non discriminazione e parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, la Carta docente deve essere riconosciuta a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla durata dell'incarico di supplenza e dell'orario settimanale svolto, ove sussista la comparabilità delle funzioni svolte rispetto ai docenti di ruolo.
Sotto tale ultimo aspetto, va osservato che la durata del rapporto di lavoro non incide minimamente sulla necessità, per il docente a tempo determinato, di provvedere ad una adeguata formazione, che costituisce un diritto-dovere fondamentale per tutto il personale docente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Escludere i supplenti di breve durata dal beneficio della Carta docente, in assenza di ragioni oggettive, si tradurrebbe in una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione e dalla giurisprudenza nazionale, che impongono il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra lavoratori comparabili. La circostanza poi che il docente a tempo determinato non abbia presentato richiesta per la Carta docente entro i termini non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto. In primo luogo, va osservato che il sistema di attribuzione della Carta docente, come disciplinato dalla normativa primaria e dai relativi decreti attuativi, non prevede alcun obbligo di istanza formale da parte del docente, né impone una decadenza per mancata richiesta. Il meccanismo di registrazione sulla piattaforma web, infatti, costituisce una mera modalità operativa per l'esercizio del diritto, ma non rappresenta una condizione costitutiva dello stesso.
In particolare, il sistema non consentiva al docente a tempo determinato di avanzare la richiesta, poiché il non riconosceva loro il diritto alla Carta Controparte_1 docente e, conseguentemente, non permetteva la registrazione sulla piattaforma dedicata. Tale impossibilità, derivante da una preclusione amministrativa e non da inerzia del lavoratore, esclude in radice la maturazione di qualsiasi decadenza. Non può, dunque, essere opposta al docente la mancata presentazione della domanda, trattandosi di una condizione non esigibile né prevista dal sistema, che di fatto impediva ai lavoratori a tempo determinato di esercitare il diritto loro spettante.
Ne consegue che il diritto alla Carta docente deve essere riconosciuto anche in assenza di una richiesta tempestiva, non potendo la decadenza operare in un contesto in cui il sistema stesso non consentiva l'accesso alla procedura di attribuzione. Tale conclusione
è conforme ai principi di effettività della tutela e di non discriminazione, nonché ai criteri di parità di trattamento sanciti dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, che impongono di rimuovere ogni ostacolo amministrativo o procedurale che abbia impedito al docente a tempo determinato di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Per tali ragioni, si accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio come docente alle dipendenze del - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 CP_1 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Il deve essere, dunque, condannato ad erogare a Controparte_1 parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della legge n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3- Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del . Esse vanno CP_1 liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della natura seriale della controversia. Si tratta, infatti, di una questione che si ripropone in modo uniforme in numerosi procedimenti, caratterizzati da analoghe circostanze di fatto e diritto, e che non presenta particolari complessità interpretative o istruttorie. La materia è stata ormai oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, sia a livello nazionale che eurounitario, e la soluzione del caso concreto si è risolta nell'applicazione di principi già affermati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione.
In tale contesto, l'attività difensiva richiesta alle parti si è limitata alla produzione della documentazione essenziale e alla esposizione di argomentazioni giuridiche già ampiamente trattate nei precedenti giurisprudenziali. Non si sono rese necessarie attività istruttorie complesse, né approfondimenti particolari, essendo la questione circoscritta all'accertamento di un diritto ormai riconosciuto in via generale. Va esclusa la fase istruttoria in considerazione della natura documentale della causa (cfr. Corte d'Appello di Messina n. 305/2025).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 38/2025 RG, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) condanna il ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto Controparte_1 di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma di euro
2.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 49,00 per spese ed in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14.11.2025
Il Giudice
IA GI NA