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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2626/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall' avv. PRINZO NICOLA – CodiceFiscale_2
ATTORI PRINCIPALI e CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' CP_1 CodiceFiscale_3 avv. SALCINA ANDREA ANTONIO – CONVENUTO PRINCIPALE e ATTORE IN
RICONVENZIONALE
OGGETTO: servitù di passaggio
CONCLUSIONI: come da note di p.c. in atti
I FATTI
1 Con atto di citazione notificato il 27.11.2020, i coniugi e Parte_1
hanno convenuto in giudizio per fare Parte_2 CP_1 accertare l' inesistenza sul proprio fondo sito in San Giorgio Albanese, località
Pantanello – Malfrancato, in catasto terreni al fg. 5 p.lla 18, di alcuna servitù di passaggio in favore del confinante fondo del predetto convenuto. Hanno dedotto: di aver acquistato il proprio terreno con atto pubblico di compravendita dell'
1.6.1987; di aver constatato che il da non più di undici anni>> percorre CP_1
con il trattore un tratto del terreno attoreo per raggiungere la via pubblica, sebbene questa sia raggiungibile da altro percorso;
che il tratto utilizzato indebitamente dal convenuto non è attraversato da alcuna strada ma è un mero tracciato creato dal solo passaggio del mezzo meccanico del convenuto medesimo;
che il procedimento di mediazione esperito non ha dato positivo esito stante la mancata comparizione del CP_1
1 2 , tempestivamente costituito, ha resistito alla domanda CP_1
adducendo: che il proprio fondo, acquistato con atto pubblico del 3.4.2012, era da lui già posseduto dal 1996 in virtù di contratto di fitto;
che egli da trenta anni ha percorso la che, dipartendosi dal suo fondo, attraversa per pochi metri il fondo attoreo, e ciò per raggiungere più celermente la strada pubblica;
che solo di recente gli attori si sono opposti al passaggio, posto che in precedenza esso convenuto nemmeno era a conoscenza che il tratto di strada in questione fosse compreso nella proprietà attorea. Tanto dedotto, ha altresì avanzato domanda riconvenzionale volta ad accertare il suo acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo.
3 Espletata l' istruttoria con l' interrogatorio formale delle parti e l' escussione dei testi indicati, la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 3.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a gg 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 L' actio negatoria servitutis proposta dai coniugi (art. 949 Parte_3
CC) è fondata.
E' bene precisare che il fondo del descritto nell' atto di acquisto del CP_1
3.4.2012 è riportato a catasto terreni del Comune di san Giorgio Albanese al fg. 5
p.lle 20 e 104 e al fg. 2 p.lle 754, 757, 760, 76, 295, 296 e 297.
Questione dirimente è la natura apparente o meno della servitù di passaggio in contestazione, atteso che, ove questa sia non apparente – come affermato dai coniugi – essa non è acquisibile per usucapione (art. 1061 Parte_3
CC).
Ebbene, quella che il definisce strada interpoderale> è in realtà un mero CP_1
tracciato lasciato dal passaggio di un mezzo meccanico. Il tracciato è visibile nella foto GOOGLE EARTH prodotta dal predetto convenuto (vedi allegato a comparsa di costituzione depositata il 4.3.2021): esso a malapena CP_2 si distingue dal resto dell' appezzamento di terreno (incolto) in cui si inserisce;
è notevolmente scosceso in direzione della pubblica via (tant' è che lo stesso e i testi escussi hanno riferito che il primo lo percorresse solo nella CP_1
direzione fondo MINISCI/pubblica via e non viceversa). Inoltre, il CP_1
definisce impropriamente strada interpoderale il tracciato in questione, atteso che la relazione tecnica a firma del geometra del 14.5.2021, Persona_1 prodotta dagli attori, riferisce che dalle planimetrie catastali non risulta l' esistenza
2 sui luoghi di causa di alcuna strada interpoderale ed inoltre che il tracciato non è riscontrabile nelle ortofoto anteriori al 2006.
5 Da quanto testé osservato consegue che la situazione di fatto non concreta una servitù apparente, posto che non sono ivi ravvisabili opere stabili che rendano incontestabile l' esistenza della servitù (< Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù>>: così Cass. Sez. VI^,
06/05/2021, n. 11834).
6 Inoltre, anche ove si volesse ritenere che la situazione di fatto concreti l' apparenza della servitù, tale apparenza si è verificata a partire da un tempo non anteriore all' anno 2006: di qui il mancato decorso del ventennio utile all' acquisto per usucapione.
7 L' accoglimento della domanda negatoria servitutis dei coniugi implica il rigetto della domanda riconvenzionale di Parte_3
usucapione del CP_1
8 Le spese seguono la soccombenza (valore della causa € 1.144,00)
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da Pt_1
e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_2 CP_1
a) In accoglimento della domanda principale e in rigetto della domanda riconvenzionale, accerta che il fondo di e Parte_1
non è gravato da servitù di passaggio in favore del Parte_2
fondo di (i due fondi sono descritti in parte motiva); CP_1
b) Ordina a di astenersi dal passaggio sul fondo dei CP_1
predetti e Parte_1 Parte_2
3 c) Condanna al pagamento delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 140,00 per spese vive e € 2.500,00 per compenso d' avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva;
con pagamento a favore dell' avv. Nicola Prinzo, procuratore distrattario.
Così deciso in Castrovillari, in data 06/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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