TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9036 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 296 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TEANO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell' avv. SEVERONI FEDERICA _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario avv.VENTURA FLAVIO , con elezione di CP_1
domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso N. RG 296/2025 depositato in data 03/01/2025 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il Parte_1 CP_1 diritto alla liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 13 l. n. 118/71 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi. Deduceva che con con verbale di v isita medica del 1.2.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e CP_1 che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' c he deduceva che l' avrebbe liquidato CP_1 CP_2 la prestazione. La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 18/09/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 296 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. TEANO Parte_1 C.F._1
ANTONIO e dell' avv. SEVERONI FEDERICA _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario avv.VENTURA FLAVIO , con elezione di CP_1
domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso N. RG 296/2025 depositato in data 03/01/2025 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il Parte_1 CP_1 diritto alla liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 13 l. n. 118/71 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi. Deduceva che con con verbale di v isita medica del 1.2.2024, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e CP_1 che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' c he deduceva che l' avrebbe liquidato CP_1 CP_2 la prestazione. La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta comunicazione della liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1.400,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 18/09/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini