Sentenza breve 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 29/12/2022, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02087/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2022, proposto da
PE BR, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefania Zacheo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
RICORSO AVVERSO DINIEGO DI PERMESSO DI COSTURIRE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha richiesto il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato avviando la relativa pratica edilizia, interessante l’area in Comune di Martina Franca, con destinazione Zona F2 - 2 agricola residenziale, sottoposta a vincolo paesaggistico.
Con nota protocollo AOO.1.07/03/2022.0015561 - P.E. 80/2015 del 07.03.2022, l’ente comunicava preavviso di diniego di permesso a costruire a causa dell’insussistenza del lotto minimo: “ vi sono i seguenti motivi che ostano all’accoglimento della Sua istanza dal punto di vista urbanistico-edilizio: Il terreno oggetto di intervento, a seguito dell’atto di transazione a rogito del Notaio Punzi di Martina Franca Rep. 8434 del 30.12.2020 è inferiore al lotto minimo di are 40.00 previsto dall’ art. 12 delle n.t.a. del P.R.G approvato con D.G.R. 1501/84 nonché come disciplinato dall’art. 51 lett. g) L.R. 56/80 che recita: per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate alle residenze … omissis … essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all’art. 846 del codice civile o diversamente definite in sede di piano regolatore ”.
Con osservazioni trasmesse nei dovuti termini il sig. BR rappresentava la sussistenza del lotto minimo: il ricorrente è titolare del diritto di proprietà del terreno indicato in catasto al foglio di mappa 152 p.lle 1076 (mq 1.862,00) – 1077 (mq 1.182) – 247 (mq 512,00) – 249 (mq 239,00), per una superficie complessiva pari a mq 3.795 posta in Zona F2 – 2 agricola residenziale, nonché dei diritti reali sulle particelle 1072 (mq 350,00) e 254,00 (mq 552,00), limitrofe e con stessa destinazione urbanistica, al sig. BR attributi rispettivamente con atto pubblico per notaio Arcangelo Rinaldi del 10.06.2008 e con atto per notaio Maria Carmela Punzi del 01.12.2020. Il ricorrente osservava che per effetto di tali atti si è costituito un vincolo tale per cui i terreni oggetto delle pattuizioni vengono posti durevolmente a servizio del terreno di proprietà del medesimo con creazione sull’area asservita di un vincolo permanente ed irrevocabile e con conseguente configurabilità del lotto minimo, pari a mq 4.000.
Con il provvedimento impugnato, comunicato in data 8 agosto 2022, il Comune di Martina Franca ribadiva quanto esposto nel preavviso di diniego e, richiamato e allegato il parere dell’Avvocatura comunale, negava il rilascio del permesso a costruire in ragione dell’insussistenza del lotto minimo.
Con ricorso notificato in data 31.10.2022 il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: 1) Eccesso di potere per omessa – insufficiente motivazione – violazione art. 3 l. 241/1990 – violazione art. 10 bis l. 241/1990; 2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – difetto di istruttoria – manifesta ingiustizia – violazione e falsa applicazione art. 12 N.T.A. P.R.G. Comune di Martina Franca approvato con d.c.c. 208 del 17.08.1974.
In data 12.12.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca per resistere al ricorso.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Il ricorso è infondato per i motivi appresso indicati.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce che non sussisterebbe una effettiva o comunque sufficiente motivazione del provvedimento che dia conto dell’istruttoria e delle osservazioni presentate con riferimento alla concretezza di tutti gli elementi che compongono la fattispecie.
Il motivo, oltre a essere generico, è privo di pregio.
Innanzi tutto, giova evidenziare che non ricorre alcuna violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, atteso che il Settore IV – SUE –SUAP ha inviato la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, cui il ricorrente ha replicato, producendo osservazioni con nota prot. n. 17787 del 17.03.2022.
Inoltre, il provvedimento impugnato rinvia alla motivazione, contenuta nell’allegato parere dell’Avvocatura comunale, che risulta congrua e perspicua.
Ivi si evidenzia, infatti, che la cessione di cubatura non è sufficiente a superare la mancanza del preliminare requisito di edificabilità, costituito dalla misura del “ lotto minimo ” edificatorio, pari a mq 4.000, così come disciplinato dall’art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, in relazione alle case di abitazione non a servizio dell’agricoltura. La motivazione richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale “ Il presupposto logico del c.d. “asservimento” (del fondo che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell’interesse della p.a. affinché sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell’area interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto … delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5496; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2003, n. 1172; Cons. Stato, sez, V, 11 aprile 1991, n. 530; Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 1987, n. 795) ” (così Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2022, n. 4417).
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che è possibile utilizzare la cessione di cubatura al fine di accrescere la superficie del lotto il cui regime urbanistico sia caratterizzato dall’indefettibile presenza del lotto minimo.
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.
Giova premettere che la cessione di cubatura ha trovato la propria specifica ragion d’essere in seguito all’introduzione: i) di limiti inderogabili di densità edilizia in base all’art. 17 della L. n. 765 del 1967 (che ha introdotto l’art. 41- quinquies della legge urbanistica n. 1150/1942); ii) degli standard edilizi di cui al D.M. n. 1444 del 1968.
Attraverso questo negozio giuridico, la capacità edificatoria viene incrementata con il trasferimento di diritti edificatori provenienti da un’altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti sono utilizzati dal fondo ricevente.
Il presupposto logico dell’asservimento va rinvenuto nell’indifferenza, ai fini del corretto sviluppo della densità edilizia, come configurato negli atti pianificatori, della materiale collocazione dei fabbricati, atteso che, per il rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria, assume esclusiva rilevanza il fatto che il rapporto tra area edificabile e volumetria realizzabile nella zona di riferimento resti nei limiti fissati dal piano, risultando neutra l’ubicazione degli edifici all’interno del comparto, fatto salvo, tra l’altro, il rispetto di eventuali prescrizioni sulla superficie minima dei lotti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2003, n. 1278; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n. 2488; Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2009, n. 4469; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2013, n. 4531; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2022, n. 4417).
Riepilogando i principi accolti dalla giurisprudenza amministrativa in tema di asservimento:
- i fondi da accorpare devono essere contigui, anche se non necessariamente adiacenti, potendo anche essere significativamente vicini;
- i fondi da accorpare devono avere la medesima destinazione urbanistica e deve sussistere il requisito della omogeneità dell’area da asservire rispetto a quella destinata alla edificazione;
- l’asservimento non può essere utilizzato per eludere le prescrizioni urbanistiche che impongono, in una determinata zona, una superficie minima dei lotti, ai fini della loro edificazione.
In definitiva, qualora sia vigente uno standard che non preveda semplicemente un rapporto medio area/volume per una determinata zona, ma preveda un dato indice di fabbricabilità rispetto ad un lotto minimo, in difetto del lotto minimo, la cessione di cubatura non può considerarsi ammissibile perché in contrasto con la normativa urbanistica.
Tale assunto si fonda sul presupposto in base al quale in nessun caso le previsioni degli strumenti urbanistici possono essere derogate attraverso atti negoziali posti in essere dai privati.
Pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO