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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2430/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 24/05/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BERTA SILVIA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. BOSCARINI GIANMATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dal ricorrente, delle difese e richieste avanzate dalla convenuta, rilevato che con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 08.05.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
i figli sono adulti ed autosufficienti economicamente;
i coniugi sono autosufficienti e rinunciano a richiedere l'un l'altro un assegno divorzile;
le questioni patrimoniali sono già state risolte tra le parti, che quindi non hanno più nulla a
pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, salvo per quanto riguarda l'obbligo ivi ribadito e
riconfermato in capo al sig. di accollarsi e in ogni caso tener indenne Parte_1
e man levata la sig.ra del pagamento di tutte le contravvenzioni, bolli, sanzioni Parte_2
e/o responsabilità di sorta o altro connessi agli autoveicoli nella disponibilità del medesimo
e/o che lo stesso aveva in disponibilità esclusiva anche negli anni passati benché
formalmente intestati alla signora e/o rispetto ai quali avesse a favore della CP_1
medesima dichiarato la perdita del possesso;
spese di lite relative al procedimento di separazione consensualizzato e del presente
divorzio compensate tra le parti.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 01.10.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/11/1973 da
[...]
e , trascritto al n. 83, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 CP_1 1973 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VALDOBIADENE alle seguenti condizioni:
1. Si dà atto che i figli sono adulti ed autosufficienti economicamente.
2. Si dà atto che i coniugi sono autosufficienti e rinunciano a richiedere l'un l'altro un assegno divorzile.
3. Si dà atto che le questioni patrimoniali sono già state risolte tra le parti, che quindi non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, salvo per quanto riguarda l'obbligo ivi ribadito e riconfermato in capo al sig. di accollarsi e in Parte_1
ogni caso tener indenne e man levata la sig.ra del pagamento di tutte le Parte_2
contravvenzioni, bolli, sanzioni e/o responsabilità di sorta o altro connessi agli autoveicoli nella disponibilità del medesimo e/o che lo stesso aveva in disponibilità esclusiva anche negli anni passati benché formalmente intestati alla signora e/o rispetto ai CP_1
quali avesse a favore della medesima dichiarato la perdita del possesso.
4. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani