Sentenza 17 maggio 2017
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; nè è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del "fumus commissi delicti", attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2017, n. 47313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47313 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2017 |
Testo completo
47313-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da 714 Sent. n.. Silvio Amoresano Presidente - sez. Vito Di Nicola CC 17/05/2017 - Relatore - Andrea Gentili R.G.N. 36754/2016 Enrico Mengoni Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da UA UE YO alias ME, nato in [...] il [...] Xu UE EN alias SO, nata in [...] il [...] UA XI IA alias DA, nato a [...] il [...] JI LE, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 15-07-2016 del tribunale della libertà di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. DEPOSITATA IN CANCELLENA 13 OTT 2017 IL CANCE LIBRE Luan RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Bologna ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da JI LE, annullando l'impugnato decreto limitatamente al sequestro dell'immobile, uso negozio, sito in Bologna alla via di Corticella, n. 35 con conseguente restituzione a UA UE YO (d'ora in poi UA ME) e confermando l'impugnato provvedimento di sequestro preventivo per equivalente con riguardo ai riesami proposti dal predetto ME, nel resto, da Xu UE EN (d'ora in poi Xu SO) e da UA XI IA (d'ora in poi UA DA). Per quanto qui interessa, ai predetti ricorrenti sono stati contestati, in via provvisoria e mediante lo strumento cautelare, i seguenti reati: XU SO e RU ME a) in relazione alla violazione di cui all'art. 110 e 81 cpv. cod. pen. e all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: i coniugi XU SO) e RU ME), quali soci ed amministratori di diritto della società "IL BOTTONE DI XU XU NG & C. Snc", nonché formali dipendenti va dell'azienda "LA NUOVA SARTORIA di PAN BIN & C. S.a.s. IN LIQUIDAZIONE", rispetto alla quale svolgevano il ruolo di amministratori di fatto;
per avere al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - indicato nelle dichiarazioni annuali dell'azienda "LA NUOVA SARTORIA di PAN BIN & C. S.a.s. IN LIQUIDAZIONE" relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi delle fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti presentando le seguenti dichiarazioni fraudolente: ⚫ la n. 13351629430 - 0000001 del 30/9/2013 - Mod. UNICO 2013 per l'anno d'imposta 2012, nella quale sono stati contabilizzati ed indicati in dichiarazione costi inesistenti per euro 2.166.385,00 (a seguito di rettifica per calcolo congruità Studi di Settore come da Mod. Unico 2013 quadro RG rigo 014) da cui derivava IRPEF evasa pari a euro 932.225,93 ed IVA evasa pari a euro 511.798,35; ⚫ la n. 18275341367 - 0000007 del 24/9/2014 - Mod. UNICO 2014 per l'anno d'imposta 2013, nella quale sono stati contabilizzati ed indicati in dichiarazione costi inesistenti per euro 228.636,00 da cui derivava IRPEF evasa pari a euro 103.507,57 ed IVA evasa pari a euro 45.913,56. Per un ammontare complessivo dell'imposta evasa pari ad Euro 1.035.733,50 per l'IRPEF ed euro 557.711,91 per l'IVA. In Bologna e Caiderara di Reno alle date sopra indicate e con accertamento ancora in corso per altre annualità; 2 XU UE EN (alias SO), RU UE YO (alias ME), RU XI IA (alias DA) e JI LE b) in relazione alla violazione di cui all'art. 110 e 81 cpv. cod. pen. e all'art. 11 del D.Lgs. nr. 74/2000, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, i coniugi XU SO e RU ME, quali amministratori di fatto dell'azienda "LA NUOVA SARTORIA di PAN BIN & C. S.a.s. IN LIQUIDAZIONE", al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sui valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (ed allo stato ancora in corso di accertamento e comunque già accertata per un ammontare complessivo dell'imposta evasa pari ad Euro 1.035.733,50 per l'IRPEF ed euro 557.711,91 per gli anni d'imposta 2012 e 2013), alienavano simulatamente o compivano altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva conseguente alla verifica fiscale avviata dal Il Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna a seguito della contabilizzazione ed utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti come ven indicato ai capi che precedono. Condotta in concreto consumata con le cessioni di beni propri da parte dei due coniugi in un periodo successivo alla notifica del processo verbale di constatazione redatto dai militari operanti in data 30.09.2015 nei confronti della società "LA NUOVA SARTORIA DI PAN BIN & C. Sas", a seguito di verifica fiscale in cui si segnalavano all'ufficio finanziario i coniugi XU SO e RU ME, quali amministratori di fatto ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 3, del DPR n. 600/73 per l'ipotesi di interposizione fittizia, in qualità di titolari effettivi;
ed in particolare: 1) con atto n. 3208 del 22/02/2016, Repertorio n. 455 del notaio Chiara Maria Florio di Bologna, XU SO cedeva la propria abitazione di residenza al figlio convivente RU DA al prezzo di euro 210.000,00 corrisposto mediante assegni tratti su CARISBO SpA;
conto corrente acceso in concomitanza dell'esecuzione dell'operazione immobiliare, con specifiche movimentazioni di accredito esclusivamente per la creazione della provvista mediante bonifici provenienti dalla Cina (pur risultando l'acquirente un mero ripetente e studente di scuola media superiore "privata" che da visura al sistema informatico Anagrafe Tributaria e CC1AA risulta non aver mai percepito alcun reddito); 2) con atto n. 1822 del 01/02/2016, Repertorio n. 426 del notaio Chiara Maria Florio di Bologna, l'indagato RU ME cedeva un immobile ad uso negozio (C/1), sito a Bologna, via di Corticella n. 35, alla cognata XU UE YO (sorella della moglie XU SO), al prezzo di euro 80.000,00 corrisposto mediante assegni tratti su CARISBO SpA;
conto corrente acceso in concomitanza 3 dell'esecuzione dell'operazione immobiliare, con specifiche movimentazioni di accredito esclusivamente per la creazione della provvista mediante bonifici ed erogazione di un prestito (pur avendo l'acquirente dichiarato redditi per l'anno precedente solo nella esigua misura di circa € 21.000 e risultando dalla complessiva attività investigativa quale mera prestanome dei citati coniugi XU RU negli affari economico-finanziari riconducibili alle società NUOVA ASOLA, JI HAIQING, R. CHINATOWN); 3) acquisto di un appartamento con annesso negozio, siti a Milano via Padova n. 228, al prezzo complessivo di euro 400.000,00 da parte della società "RJ di JI VI & C. Sas" attiva dal 12/10/2015 e rappresentata dal socio accomandatario JI LE e dal socio accomandante RU DA, (figlio di SO e ME nonché cugino del JI LE), a seguito dei vigenti patti sociali con "IL BOTTONE di XU UE EN & C. Snc" società con la quale condivide anche la medesima sede legale in Ardelato (BO), Centergross, e che aveva stipulato l'originario preliminare di acquisto in data 30/09/2015; prezzo corrisposto mediante utilizzo di conti correnti societari alimentati esclusivamente in va concomitanza dell'esecuzione dell'operazione immobiliare, con specifiche a movimentazioni di accredito mediante erogazione di un mutuo bancario per € 197.000,00 e bonifici/giroconti disposti dal socio accomandatario (quota 5%) JI LE a seguito di pregressi bonifici provenienti dalla Cina sui suoi de personali (pur avendo questi percepito nell'anno 2014 un reddito da lavoro dipendente per € 4.456,00 e nessun reddito nel precedente anno 2013, e risultando dalla complessiva attività investigativa quale mero prestanome dei citati coniugi XU RU negli affari economico-finanziari riconducibili alla società RJ di JI VI C. Sas). Condotte tutte finalizzate alla "formale spoliazione" dei beni intestati ai coniugi XU e RU anche compiendo atti fraudolenti sui beni oggetto d'acquisto come indicato sub 3), in quanto aggredibili dall'azione esecutiva diretta a recuperare il valore dell'imposta evasa nell'ambito della verifica fiscale suindicata, e comunque idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura erariale di riscossione coattiva. Fatti commessi in Bologna alle date sopra indicate.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza i ricorrenti hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. I ricorrenti Xu SO, UA DA e JI LE hanno articolato cinque motivi di impugnazione, corredati da successiva memoria. 4 2.1.1. Con il primo motivo, proposto nell'interesse di JI LE e coltivato con la successiva memoria, il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e l'assenza della motivazione in ordine al capo relativo al sequestro concesso nei confronti di JI LE ed eseguito nei confronti della società RJ di JI LE e c. s.a.s. e relativo alla ritenuta carenza dell'interesse ad impugnare, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della richiesta di riesame da lui proposta (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 322 e 591 stesso codice). Assume il ricorrente che il Tribunale della Libertà di Bologna ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse ad agire il riesame da lui proposto, nella qualità di indagato nel procedimento in oggetto nonché di legale rappresentante e socio accomandatario della società RJ di JI LE e c. sas (società nei cui confronti è stato eseguito il sequestro dell'immobile sito a Milano in via Padova, n. 228 e dell'autovettura Seat Ibiza tg. FC 922 FZ). Osserva che il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ad agire in sede di riesame per chiedere l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni in oggetto perché questi ultimi non erano di sua proprietà, bensì di proprietà della società da lui rappresentata. Non avendo agito in veste di legale rappresentante della società, ma in proprio, il suo riesame è stato ritenuto inammissibile. Obietta il ricorrente come l'assunto sia visibilmente erroneo e in contrasto con gli articoli 322 e 591 del codice di procedura penale perché egli, oltre ad essere indagato nel procedimento penale nel quale è stato disposto il sequestro oggetto di riesame, è anche la persona presso la quale le cose sono state sequestrate: il sequestro dei beni di proprietà della società RJ è stato infatti eseguito nei suoi confronti e a lui notificato, stante la sua qualità di legale rappresentante e amministratore della società. Egli, dunque, a norma dell'articolo 322 del codice di procedura penale, aveva una duplice legittimazione attiva a proporre la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro: in veste di indagato e in veste di persona presso la quale erano stati sequestrati i beni. Non solo, oltre ad una piena legittimazione ad agire, egli, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva anche un concreto e attuale interesse a proporre il gravame, avendo il Tribunale trascurato di considerare che il sequestro è stato concesso e disposto non nei confronti della società RJ, che nel dispositivo del decreto non compariva neppure tra i soggetti destinatari del sequestro, ma direttamente nei confronti del signor JI LE;
è, quindi, lui il soggetto attinto dal sequestro ed era lui il soggetto nei cui confronti il Gip del Tribunale di Bologna aveva disposto il vincolo. 5 Il fatto che la polizia giudiziaria avesse, in aperta violazione alla legge, eseguito il sequestro in modo erroneo andando a sequestrare beni di una società (RJ appunto) che non era né destinataria del sequestro, né indicata fra i soggetti nei cui confronti era stato disposto il vincolo, non eliminava, né faceva venir meno il diritto intangibile del ricorrente, in quanto destinatario del sequestro, di proporre riesame avverso il decreto per vedersi annullato un sequestro disposto direttamente nei suoi confronti e che potrebbe essere eseguito in ogni momento sul suo patrimonio personale. In ogni caso, osserva il ricorrente che l'interesse ad agire sussisteva non solo perché destinatario del sequestro ma anche in quanto indagato nel procedimento in cui era stato disposto il sequestro. Questa sua posizione, infatti, gli attribuisce un autonomo e ulteriore interesse a promuovere il gravame, che è indipendente dal fatto che i beni siano di sua proprietà o sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi, tanto sul rilievo che la decisione sul provvedimento cautelare sarebbe oggettivamente suscettibile di influenzare il corso del procedimento per i presupposti che ne stanno a fondamento, specie nel ven caso in cui, con il riesame proposto, venga censurata la sussistenza del fumus del reato (com'è accaduto con il riesame proposto dal sig. JI LE). L'eventuale revoca del titolo cautelare in sede di riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può infatti portare all'indagato un'utilità concreta e immediata in quanto fa venir meno l'impianto probatorio implicante un giudizio di "probabile responsabilità"; e questa conseguenza sarebbe da sola sufficiente a integrare quell'utilità concreta che, in generale, fa sorgere in capo ad ogni persona sottoposta ad indagine, l'interesse a proporre richiesta di riesame avverso un provvedimento ablativo. Inoltre il sequestro non determina conseguenze sfavorevoli solo per la società ma colpisce in modo diretto e immediato lo stesso JI LE, il quale ne subisce le conseguenze sfavorevoli, sia in proprio che in qualità di socio accomandatario della società. Egli è infatti, come ha ricordato lo stesso Tribunale e come risulta dalla visura societaria in atti, anche socio accomandatario della società RJ. E dagli atti risulta anche che l'immobile sequestrato di Milano, di proprietà della società, è stato acquistato grazie ad un mutuo ipotecario stipulato dalla società e garantito personalmente dal sig. JI LE, con la specificazione che l'attualità e la concretezza dell'interesse a proporre il gravame avverso il decreto di sequestro si ricava anche dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli che potrebbero incidere sul signor JI LE rispetto al mutuo ipotecario contratto con la banca per l'acquisto dell'immobile di Milano, posto che il sequestro preventivo è uno di quei provvedimenti che determina, per il debitore, la decadenza del beneficio del termine;
la banca, a seguito del sequestro, potrà certamente chiedere alla società e a tutti i soggetti solidalmente obbligati (e dunque anche al socio accomandatario JI LE e al sig. 6 JI LE in proprio) il pagamento immediato del capitale mutuato. Una situazione che inevitabilmente determinerà un danno patrimoniale direttamente in capo al ricorrente. Non solo: come risulta dagli atti di indagine, l'immobile di Milano e l'autovettura sono gli unici beni della società RJ sicché, con il sequestro, la società non è più in condizione di operare;
e questo significa che ad essere direttamente danneggiato dal sequestro non sarà solo la società, ma in modo diretto e immediato, anche il socio JI LE, che non potrà conseguire utili e vedrà drasticamente diminuire il valore della propria quota sociale, e quindi del proprio investimento. Con la memoria depositata, il ricorrente, oltre a ribadire le censure in precedenza riassunte e ad indicare gli orientamenti giurisprudenziali che com convaliderebbero le sue prospettazioni, ha chiesto, in presenza anche di orientamenti giurisprudenziali di legittimità contrari, la rimessione della n va questione alle Sezioni Unite.
2.1.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di Xu SO, ma comune a UA ME, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine al capo relativo al sequestro concesso nei confronti dei coniugi Xu e UA relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus del reato previsto dall'articolo 2 decreto legislativo n. 74 del 2000 e alla ritenuta sussistenza della qualità di amministratori di fatto dei coniugi Xu e UA nella Nuova Sartoria di Pan Bin e c. sas (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 321 del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale). La ricorrente sostiene che il sequestro disposto nei suoi confronti e del marito UA OM poggia sul presupposto che costoro fossero gli amministratori di fatto della società Nuova Sartoria di Pan Bin e c. s.a.s., e quindi che le evasioni fiscali riferibili a questa società fossero attribuibili anche ai coniugi. Sulla base di questo presupposto, il Tribunale del Riesame ha ritenuto non credibile che la signora Xu potesse limitarsi a svolgere il ruolo d'impiegata presso le società che hanno preso in affitto l'azienda di proprietà della società"Il " Bottone snc, di proprietà e gestita dai coniugi;
ha ritenuto che questi affitti d'azienda fossero un "evidente espediente per continuare a gestire il medesimo tipo di attività, apparentemente incaricando di singole lavorazioni società effimere create ad hoc e gestite da prestanome compiacenti (spesso parenti) al fine di poter contabilizzare fatture per operazioni inesistenti"; ed ha ritenuto che i contratti prodotti dalla difesa, che dimostravano la natura dei rapporti intercorrenti fra la società "Il Bottone" e le società affittuarie, non facevano che "confermare la pratica ormai avvalorata che permetteva alla coppia di gestire di fatto la medesima attività, formalmente esercitata da multiforme diverse piccole 7 società susseguentisi nel tempo;
nessun altra utilità è ravvisabile nè dimostrata in questa pratica, incomprensibile se non finalizzata al ricavo di benefici fiscali e di altro tipo in capo ai gestori di fatto”. Ad avviso della ricorrente, le argomentazioni del Tribunale per dimostrare che i coniugi svolgessero un ruolo gestorio nelle società affittuarie sarebbero apodittiche, indimostrate e totalmente sganciate dalle risultanze processuali, né sostenibili invocando massime di esperienza.
2.1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano il capo relativo al sequestro concesso nei loro confronti in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato previsto dall' art. 11 decreto legislativo n. 74 del 2000, eccependo l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione agli articoli 321 del codice di procedura penale, 110, 322-ter del codice penale, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 606, comma ven 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Sostengono che, per l'accusa, i ricorrenti avrebbero coscientemente e consapevolmente aiutato i coniugi Xu e UA a sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte in relazione alla verifica fiscale in corso: il sig. UA DA, acquistando la casa della madre;
la signora Xu UE YO (non ricorrente) acquistando il negozio del cognato UA;
e il sig. JI LE acquistando, con la società RJ, l'immobile di Milano, per il quale, la società "I/ Bottone" dei coniugi Xu e UA, aveva versato una caparra di € 100.000 in sede di stipula del preliminare. Con il riesame i ricorrenti avevano contestato la sussistenza del fumus del reato ex articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 attribuito ai tre soggetti che avevano acquistato i beni, osservando che nel decreto che dispone il sequestro non c'era nessuna motivazione al riguardo, e che neanche degli atti di indagine si potevano ricavare elementi probatori, anche solo sul piano indiziario, per dimostrare l'assunto accusatorio. Il Tribunale di Bologna, nel confermare il sequestro, avrebbe totalmente omesso di motivare sulla sussistenza del fumus rispetto al sig. JI LE, avendo ritenuto inammissibile il ricorso da lui presentato, e rispetto ai coniugi Xu e UA. Tale vizio motivazionale sarebbe tanto più grave se si considera che lo stesso Tribunale ha ritenuto pienamente lecita e legittima una delle tre compravendite, l'acquisto del negozio da parte della sig.ra Xu UE YO, annullando il relativo sequestro, con la conseguenza che sarebbe stato necessario un più doveroso approfondimento sulla sussistenza del fumus perché, non con l'annullamento del sequestro sul negozio, veniva oggettivamente indebolito l'impianto accusatorio sul fumus del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000. 8 2.1.4. Con il quarto motivo UA DA e JI LE deducono l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione con riferimento alla sequestro eseguito nei loro confronti per un ammontare superiore al profitto ipotizzabile con riferimento alla violazione dell'articolo 11 decreto legislativo n. 74 del 2000 per la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale in relazione agli articoli 125 e 321 stesso codice nonché 322-ter del codice penale e 11 decreto legislativo n. 74 del 2000). Affermano che-nel decreto che ha disposto il sequestro - l'ammontare dei beni sequestrabili è stato quantificato in euro € 1.593.445, 41 ma tale importo, se può ritenersi corretto con riferimento al profitto del reato di cui all'art. 2 decreto legislativo n. 74 del 2000, non lo è invece se si fa riferimento al profitto dell'altro reato contestato, l'articolo 11 dello stesso decreto, e quindi se si fa riferimento ai beni sequestrabili alle persone che non sono indagate per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ma, esclusivamente, per il delitto di concorso nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e van cioè a UA DA e JI LE. Ad avviso dei ricorrenti, nei confronti di questi due indagati potevano tutt'al più essere sequestrati beni per un ammontare non superiore al profitto ricavabile dal reato loro contestato, posto che, rispetto al delitto di sottrazione fraudolenta agli obblighi di imposta, è pacifico che il profitto del reato non va individuato nell'ammontare dell'imposta evasa (parametro che può riguardare semmai gli eventuali delitti di evasione fiscale a monte commessi), quanto invece nel valore dei beni sottratti all'esecuzione fiscale, essendo questo più propriamente l'oggetto della condotta incriminata. Osservano i ricorrenti che la questione del mancato rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura era stata oggetto di specifica doglianza con il riesame e il Tribunale l'ha respinta con una motivazione apparente, senza neppure affrontare tutte le problematiche sollevate con detta questione in seno al riesame, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge denunciato (anche sotto il profilo, secondo i ricorrenti, dell'omessa motivazione o della motivazione apparente).
2.1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono dell'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine al capo relativo al sequestro disposto nei loro confronti in assenza del requisito del pericolum in mora (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 125 e 321 stesso codice nonché 322-ter del codice penale e 11 decreto legislativo n. 74 del 2000). Sostengono che è stato disposto il sequestro senza alcuna motivazione sulla sussistenza dell'altro requisito fondamentale per la concessione del sequestro: il pericolo cautelare.
2.2. UA ME articola quattro motivi di impugnazione.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità dolendosi dell'omessa trasmissione al Tribunale del Riesame degli atti posti a fondamento del decreto di sequestro impugnato con conseguente violazione del diritto alla difesa (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 324, terzo comma, stesso codice). Osserva il ricorrente come fosse stata eccepita l'omessa trasmissione di una serie di documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza mediante l'attività di accertamento fiscale e posti a fondamento della richiesta cautelare. Il tribunale del riesame, pur rilevando la fondatezza, in fatto, della doglianza, aveva però sostenuto che il fascicolo processuale trasmesso al tribunale era composto da ven copiosa documentazione necessaria e sufficiente per costituire il fondamento dell'ipotesi accusatoria. A tale proposito, obietta il ricorrente come non fosse in discussione la possibilità da parte del tribunale di valutare l'esistenza dei presupposti cautelari ricorrendo alla cosiddetta "prova di resistenza" ma il fatto che il ricorso a tale valutazione in tanto era possibile se ed in quanto fosse stato ritualmente instaurato il contraddittorio cartolare tra l'accusa, che aveva fondato la misura su determinate e specifiche risultanze documentali,, richiamate nel provvedimento impugnato e il ricorrente, ritenuto leso da un provvedimento cautelare che tuttavia aveva utilizzato tale documentazione, la quale perciò non poteva essere pretermessa all'esame della difesa e che neppure, di regola, poteva essere sottratta alla base cognitiva del tribunale del riesame.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione agli articoli 321 del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale con riferimento al profilo del fumus commissi delicti in ordine alla contestazione afferente al reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione agli articoli 321 del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale con riferimento al profilo del fumus commissi delicti in ordine alla contestazione afferente al reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). 10 2.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione con riferimento al profilo del periculum (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
3. Il procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, sul rilievo che, con riferimento al ricorrente JI LE, la legittimazione a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare reale è collegata ad un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. E nel caso di specie, il sequestro è stato eseguito nei confronti della società Rj di cui il ricorrente era legale rappresentante, sicché l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente in proprio. Con riferimento ai ricorrenti XU UEfeng, RU XI IA e RU UE YO, il procuratore Generale ha osservato che essi ripropongono le medesime censure sollevate nel procedimento di riesame e motivatamente disattese, derivando da ciò l'inammissibilità dei ricorsi. vch CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da JI LE è inammissibile, mentre quelli proposti da XU UEfeng e RU XI IA sono infondati. È invece fondato, sulla base del primo motivo che assorbe gli altri, il ricorso di RU UE YO.
2. Quanto al ricorso proposto da JI LE, il Collegio cautelare ha chiarito come i beni sequestrati, costituiti da un appartamento sito in Milano e dall'autovettura Seat Ibiza, appartenessero alla società RJ di JI LE C. s.a.s., della quale il ricorrente era legale rappresentante, quale socio accomandatario. Da ciò il tribunale ha tratto argomento per ritenere la mancanza, in capo all'indagato, dell'interesse ad agire in sede di riesame per chiedere l'annullamento del sequestro e la restituzione dei beni in vinculis, non essendo questi di sua proprietà bensì della società da lui rappresentata, persona giuridica distinta. Avendo egli agito in proprio con la richiesta di riesame, e non in veste di legale rappresentate della società, il tribunale cautelare è giunto alla conclusione di ritenere inammissibile la richiesta di riesame per carenza di interesse a proporre il gravame, sul rilievo che l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, è quello volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo: poiché anche in caso di accoglimento 11 delle prospettazioni difensive, í beni andrebbero restituiti alla società RJ e non già al ricorrente, con la conseguenza che manca l'interesse al gravame non avendo l'indagato proposto il ricorso in qualità di legale rappresentante della RJ. Quest'ultimo aspetto, circa il fatto che il ricorso sia stato presentato dal ricorrente in proprio e non quale rappresentante della società, non è controverso ma il ricorrente obietta che l'interesse al riesame sarebbe comunque desumibile dalla sua qualità di indagato (argumenta ex articolo 322 cod. proc. pen.); dal fatto che l'accoglimento delle doglianze in punto di fumus criminis, potendo determinare la revoca del titolo cautelare in sede di riesame per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, comporterebbe per lui un'utilità concreta e immediata, venendo meno l'impianto probatorio implicante un giudizio di "probabile responsabilità" e questa conseguenza sarebbe da sola sufficiente a integrare quell'utilità concreta che, in generale, fa sorgere in capo ad ogni persona sottoposta ad indagine, l'interesse a proporre richiesta di riesame avverso un provvedimento ablativo;
dal fatto che il sequestro non determina conseguenze sfavorevoli solo per la società ma colpisce in modo diretto e ven immediato lo stesso ricorrente (socio accomandatario della società stessa nonché garante dell'immobile sequestrato alla "RJ") sicché l'attualità e la concretezza dell'interesse a proporre il gravame avverso il decreto di sequestro si ricaverebbe anche dalle conseguenze sfavorevoli per il patrimonio personale, atteso che, con il sequestro, la società non sarebbe più in condizione di operare con conseguente danno diretto e immediato del socio accomandatario il quale, non potendo conseguire utili, vedrebbe drasticamente diminuire il valore della propria quota sociale, e quindi del proprio investimento.
2.1. La questione sollevata richiede, per le sue implicazioni, alcuni necessari chiarimenti. L'articolo 322 cod. proc. pen., in tema di riesame dei provvedimenti cautelari reali, prevede che "contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324". In conformità al condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al previgente articolo 343-bis cod. proc. pen. del 1930 (Sez. 3, n. 470 del 07/03/1986, Pascucci, Rv. 172572), deve ritenersi, sulla base della pressoché omologa formulazione delle corrispondenti disposizioni processuali (l'articolo 343-bis cod. proc. pen. del 1930, da un lato, e l'articolo 322 cod. proc. pen. vigente, dall'altro), che, nell'indicazione dei soggetti legittimati, "la persona che avrebbe diritto alla ... restituzione" non si pone in posizione alternativa rispetto agli altri soggetti indicati, ma costituisce una espressione sintetica riferibile a tutti i soggetti legittimati alla restituzione 12 (argumenta ex articolo 323 cod. proc. pen.), sicché l'imputato e l'indagato, in quanto tali, non possono chiedere il riesame in base ad un loro preteso interesse, ma solo in quanto provino di aver diritto alla restituzione del bene della vita che sia stato oggetto del vincolo imposto a seguito dell'emanazione di un provvedimento cautelare reale.
2.2. Da ciò consegue, in primo luogo, che l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va pertanto individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412). va In secondo luogo, occorre, affinché il provvedimento sia riesaminabile, che il decreto di sequestro abbia disposto il vincolo sul bene della vita (determinato o determinabile e/o appartenente ad un soggetto determinato o determinabile) del quale si intende ottenere la restituzione con la richiesta di riesame, perché se il provvedimento cautelare reale non ha disposto in tal senso e la cosa sia stata ugualmente sequestrata sottoponendosi a vincolo beni che il decreto di sequestro escluderebbe di apprendere, in quanto in esso non ricompresi, lo scollamento tra il comando giuridico contenuto nel decreto di sequestro e la sua esecuzione non investe un vizio genetico del provvedimento cautelare, quanto la sua esecuzione, ed il rimedio, in tali casi, sta nel chiedere da parte di chi abbia un diritto sul bene il dissequestro al pubblico ministero e non nel proporre istanza di riesame, perché non si tratta di attaccare un vizio genetico del provvedimento cautelare ma di un errore commesso nella fase esecutiva di esso e il tribunale del riesame, nel chiudere la fase rescindente per dar vita a quella rescissoria, fasi che il mezzo di impugnazione entrambe richiede, non potrebbe mai annullare o riformare un provvedimento che non abbia ordinato il sequestro di un bene che l'impugnante pretende venga restituito dal tribunale, censurando un provvedimento che non l'ha disposto.
2.3. Quindi, l'articolo 322 del codice di procedura penale implica che i soggetti legittimati ("l'imputato ed il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione") possano conseguire, a seguito del riesame, la restituzione del bene e che quest'ultimo, ontologicamente o in quanto appartenente ad un determinato soggetto, sia effettivamente stato sottoposto a vincolo con il provvedimento cautelare reale che si impugna. Nel caso in esame, entrambi i presupposti sono risultati mancanti. 13 L'indagato, pur ricompreso tra i soggetti abilitati al riesame dall'articolo 322 del codice di procedura penale, non aveva, come egli stesso ammette, alcun diritto alla restituzione delle cose in sequestro che, per di più, il decreto impugnato non aveva disposto a carico della società RJ di JI LE C. s.a.s. Quest'ultimo dato non è controverso, avendo lo stesso ricorrente affermato che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il sequestro è stato concesso e disposto non nei confronti della società "RJ", che nel dispositivo del decreto non compariva neppure tra i soggetti destinatari del sequestro, ma direttamente nei confronti del signor JI LE. Ciò posto, neppure è ipotizzabile, come reclama il ricorrente, che l'interesse dell'indagato possa essere sostenuto sulla base delle ripercussioni derivanti dalla disarticolazione, in sede di impugnazione cautelare, del fumus delicti, avendo la Corte di cassazione affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, van Rv. 270132). La ragione di ciò risiede principalmente nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Sulla base delle precedenti considerazioni, non susssitendo gli estremi per rimettere la questione alle Sezioni unite, consegue che la decisione del tribunale cautelare non merita le censure che le sono mosse, derivando da ciò l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma con esonero dal pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non ravvisando Collegio responsabilità nella proposizione dell'impugnazione, essendo stata dichiarata una causa d'inammissibilità a seguito di un articolato e complesso esame di una questione di diritto.
3. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati quanto alla denunciata violazione della legge penale ed inammissibili quanto alla pretesa mancanza della motivazione. Il tribunale cautelare, con motivazione più che adeguata, ha affermato come gli elementi d'indagine avessero indicato che la veste di rappresentante 14 legale della Nuova Sartoria di Pan Bin & C. s.a.s., fosse ricoperta solo formalmente da "Pan Bin", soggetto (indagato non ricorrente) che non presentava la capacità oggettiva per gestire la menzionata società, mentre è apparso che chi gestiva i rapporti, i conti, le attività fossero i coniugi UA ME e Xu SO. Dalle dichiarazioni Modello Unico della società per gli anni 2012 e 2013 è emersa, secondo il tribunale, l'indicazione di elementi passivi fittizi, costituiti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto le fatture emesse dalle ditte individuali ON DR di IU UO e ON HO di Lu YU sono risultate in realtà coprire operazioni fittizie. Le due ditte individuali menzionate infatti risultavano inesistenti poiché presso le sedi rispettivamente dichiarate non vi era mai stata alcuna attività commerciale e i titolari di esse sono risultati irreperibili sul territorio nazionale. Quindi, i due coniugi (SO e ME) esercitavano - quali gestori di fatto della società La Nuova Sartoria di Pan Bin 84 C. s.a.s. - l'attività commerciale di confezioni abbigliamento, rivestendo la carica di legali rappresentanti della van società "Il Bottone", coinvolgendo una molteplicità di società create ad hoc, che si susseguivano cronologicamente con durata di pochi mesi, tutte facenti capo alla coppia di coniugi e dedite all'attività di confezionamento dei capi di abbigliamento, senza tuttavia presentare mai nel corso degli anni dichiarazioni dei redditi. Tale dinamica d'azione è emersa, cone si evince dal testo del provvedimento impugnato, dalle indagini (in particolare dalla informativa finale) e dalle dichiarazioni rese da alcuni soggetti a conoscenza dei fatti, implicati a vario titolo nell'attività di confezionamento dei capi di abbigliamento di cui si occupavano le società, e dal personale dello studio contabile Marzocchi, di cui si serviva la società. I testimoni escussi a sommarie informazioni hanno riferito del ruolo gestionale di Xu UE EN (SO), la quale col marito ME si occupava dei rapporti coi clienti e fornitori, si rapportava allo studio contabile, agli istituti di credito, si dedicava alla compilazione di fatture e documenti. Per quanto riguarda il fumus del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, anch'esso è risultato, ad avviso del tribunale, confermato a livello indiziario. Invero dopo la verifica fiscale a cui è stata sottoposta la società "La Nuova Sartoria di Pan Bin & C. s.a.s.", i due coniugi hanno intrapreso una serie di vendite di beni immobili chiaramente fittizie, onde evitare che i loro beni fossero aggrediti dal fisco. La fittizietà delle operazioni è emersa, per quanto riguarda la vendita di un proprio appartamento al figlio convivente UA XI IA, studente, dall'accensione, in favore del predetto e in contemporanea con la compravendita, di un conto corrente bancario con provvista creata tramite bonifici provenienti dalla Cina, quindi difficilmente tracciabili;
quanto poi alla vendita relativa 15 all'immobile in Milano, ceduto alla società R.J di JI LE & C. s.a.s,., di cui era socio accomandatario JI LE, nipote della coppia, e socio accomandante UA XI IA, figlio della coppia, mentre la sede della società in accomandita RJ era la stessa dove aveva sede la società "Il Bottone" di Xu UE EN, è emerso che la provvista, pervenuta sul conto corrente della società RJ per l'operazione, risultava provenire in parte da un mutuo e in parte da bonifici provenienti dalla Cina, ed alcuni blocchetti di assegni intestati al conto corrente di tale società già firmati in bianco da JI LE, sono stati trovati e sequestrati presso l'abitazione della coppia Xu UE EN (SO) e UA UE YO (ME). Da ciò consegue, da un lato, l'esistenza indubbia del fumus criminis con riferimento ad entrambi i reati oggetto della provvisoria contestazione e, dall'altro, l'esistenza di una articolata motivazione sull'attività gestoria svolta dalla ricorrente ulteriormente motivata dal fatto che le dichiarazioni rese da IR CH, DA GR e RO ON (aff. 187 e ss. e 291) hanno smentito, secondo il tribunale cautelare, in modo decisivo che vi fossero altri soggetti che gestivano tale società, diversi dai coniugi SO e ME. ven Infatti, secondo il tribunale, la documentazione prodotta attestante il susseguirsi di numerosissime società gestite da soggetti di etnia cinese, con varia denominazione e che restavano in vita per circa un anno, ha dimostrato solo l'apparente legittimità con cui i coniugi, nella veste di legali rappresentati de "Il Bottone snc", effettuavano contratti di affitto di azienda, o associazioni in partecipazione, o formazione di società in cui essi figuravano come dipendenti, quale evidente espediente per continuare a gestire il medesimo tipo di attività, apparentemente incaricando di singole lavorazioni società effimere create ad hoc e gestite da prestanomi compiacenti (spesso parenti), al fine di poter contabilizzare fatture per operazioni inesistenti. La stessa sequela di contratti prodotti dalla difesa non avrebbe fatto altro che confermare la pratica ormai avvalorata che permetteva alla coppia di gestire di fatto la medesima attività, formalmente esercitata da multiformi diverse piccole società che si sono susseguite nel tempo con una tecnica incomprensibile se non finalizzata al ricavo di benefici fiscali e di altro tipo in capo ai gestori di fatto, come peraltro emerso con evidenza dalle intercettazioni secondo cui la gestione dell'attività era affidata ai coniugi e che il patrimonio era stato dagli stessi fittiziamente dismesso per evitare che fosse aggredito dal fisco (v. da pag. 12 a pag. 17 dell'ordinanza impugnata). Va allora ricordato che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, perché, nei gravami interposti avverso le ordinanze cautelari reali, l'articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale espressamente ammette, a differenza dell'articolo 311, 16 comma 1, del codice di procedura penale, per le impugnazioni avverso le ordinanze cautelari personali, il riesame o l'appello esclusivamente per "violazione di legge", dovendo intendersi con tale locuzione gli "errores in iudicando" o quelli "in procedendo", con esclusione, quindi, dei vizi della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), fatta eccezione per il vizio di mancanza assoluta della motivazione e cioè di quel vizio così radicale da comportare la nullità del provvedimento impugnato, vizio che ricorre solo quando l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento gravato sia del tutto mancante o comunque apparente perché assolutamente privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), così da rientrare nel vizio di violazione di legge di cui all'articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 125, comma 3, del codice di procedura penale). Sebbene apoditticamente si affermi nel ricorso la mancanza o l'apparenza della motivazione, è di tutta evidenza come l'ordinanza impugnata possieda, con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso (secondo e terzo) un autonomo, logico, solido ed adeguato apparato argomentativo che rende inammissibile i motivi articolati sotto il profilo del difetto di motivazione.
4. Ad analogo approdo deve pervenirsi per il quarto motivo di ricorso, con la specificazione che il tribunale cautelare non ha posto in discussione e neppure ha disatteso il principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, Trust, Rv. 265036; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, Chiarolanza, Rv. 262754; Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850) ma ha affermato che le condotte previste rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 11 D.L.vo n. 74 del 2000 sono, nel caso di specie, tra loro collegate e che il sequestro per equivalente, con riferimento al valore dei beni, trova spiegazione in relazione alla fattispecie di reato prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi, nell'ipotesi accusatoria, di beni nella disponibilità effettiva dei coniugi, benché in uso (l'autovettura) e intestati (il conto corrente) al figlio, il quale è studente, convivente con i genitori, e non esercente alcuna attività lavorativa. 17 In ogni caso, il sequestro dei beni è stato effettuato ipotizzandosi e dimostrandosi, a livello indiziario, la vendita fittizia di essi da parte di Xu SO e UA ME, cosicché il simulato trasferimento rende il bene, secondo il corretto convincimento del tribunale, sicuramente profitto del reato, e, come tale, confiscabile a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in continuità normativa con l'articolo 1, comma 143, D.lgs. n. 244 del 2007. Ferme queste considerazioni, UA DA (quanto a JI LE, il ricorso è stato ritenuto inammissibile e, quanto a Xu SO, la stessa risponde anche del reato ex articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000) neppure ha dimostrato di essere stato, al di là del sequestro dei beni fittiziamente intestati, attinto da vincoli che abbiano superato il valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma e neppure può affermarsi che il dispositivo del decreto di sequestro preventivo autorizzi il sequestro per equivalente di un profitto diverso e superiore, essendo stato disposto, in parte qua, il vincolo proprio "con riferimento al profitto del reato dell'art.11 del D.L.vo nr.74/2000, procurato mediante le cessioni fittizie (di cui ven sopra)".
5. Il quinto motivo è manifestamente infondato perché il sequestro preventivo funzionale alla confisca costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo cd. impeditivo, consistendo la particolarità di tale mezzo cautelare reale nel fatto che, per l'applicabilità di esso, non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta - per il caso, come nella specie, di confisca obbligatoria il presupposto della confiscabilità della cosa o del corrispondente valore, senza che abbia rilievo la pericolosità sociale dell'agente. Ciò che si richiede ma solo - nel caso di confisca facoltativa è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (Sez. 6, n. 151 del 19/01/1994, Pompei, Rv. 198258). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dele spese processuali. 18 6. E' invece fondato il primo motivo del ricorso proposto da UA ME che, in quanto pregiudiziale, assorbe gli altri. Il tribunale cautelare, come si evince dal testo del provvedimento impugnato (pag. 16) ha dato atto del fatto che la difesa ha eccepito la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame della documentazione sequestrata presso lo studio contabile Marzocchi, presso le ditte di connazionali cinesi e presso gli stessi indagati, superando l'eccezione affermando che il fascicolo processuale trasmesso al Tribunale era composto da copiosa documentazione (verbali di s.i.t., fatture, ecc.) necessaria e sufficiente per costituire il fondamento della ipotesi accusatoria. In altri termini, il tribunale ha ritenuto, pur essendo stati gli atti, di cui la difesa ha eccepito la mancanza, posti a fondamento della richiesta cautelare (pag. 6 e ss. richiesta del pubblico ministero) ed utilizzati dal giudice per le indagini preliminari per emettere il decreto di sequestro preventivo (pag. 4 e ss. del decreto del Gip), di non acquisirli perché gli atti a disposizione e trasmessi s l erano sufficienti per decidere l'istanza di riesame. e b n Sul punto la doglianza del ricorrente è allora fondata giacché, in materia di a v riesame delle misure cautelari reali, non è in discussione la possibilità da parte del tribunale del riesame di valutare l'esistenza dei presupposti cautelari, ricorrendo alla cosiddetta "prova di resistenza", quanto il fatto che il ricorso a tale valutazione in tanto deve ritenersi possibile se ed in quanto sia stato ritualmente instaurato il contraddittorio cartolare tra l'accusa, che ha fondato la misura su determinati e specifici atti, richiamati dal provvedimento cautelare impugnato, ed il titolare del diritto di libertà che si ritenga leso da un provvedimento cautelare che tali atti abbia utilizzato e che non possono perciò essere pretermessi alla difesa qualora ne abbia eccepito la mancanza, evitando qualsiasi sanatoria del vizio, e che neppure, di regola, possono essere sottratti alla base cognitiva del tribunale cautelare, che può d'ufficio acquisirli. Una volta che il contraddittorio sia stato assicurato ed il diritto di difesa salvaguardato il tribunale del riesame, nel caso in cui singoli atti siano invalidi o inutilizzabili, può legittimamente fondare il proprio convincimento su quelli utili a sua disposizione, ma non può pervenire ad un'equa decisione cautelare senza che gli atti posti dall'accusa a fondamento del provvedimento impugnato siano trasmessi o pervenuti, a seguito di esplicita richiesta difensiva in tal senso, al tribunale della libertà.. Nel procedimento di impugnazione cautelare personale il difetto di trasmissione è espressamente sanzionato con l'inefficacia della misura ed è consolidato l'orientamento espresso da questa Corte (con le Sezioni Unite Ivanov e Cavalli) per il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la 19 trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581) Nell'affermare siffatto principio, le Sezioni Unite Cavalli hanno significativamente aggiunto che, "escluso che la integrazione degli atti - se pretesa dal tribunale del riesame - possa essere qualificata come esplicazione di potestà istruttoria (potestà che il predetto collegio certamente non detiene ...), trattandosi, viceversa, di semplice completamento della base cognitiva sulla quale fu emesso il provvedimento impugnato e sulla quale, dunque, si deve esercitare (anche) la cognizione del decidente, investito della richiesta di riesame, non può che giungersi alla conclusione che il detto termine [ossia il termine di dieci giorni nel quale deve intervenire la decisione del tribunale del riesame a pena di inefficacia del titolo cautelare reale, n.d.r.] decorra dal momento in cui la predetta trasmissione possa ritenersi completa. Il provvedimento di acquisizione degli atti è meramente strumentale alla decisione, van la quale deve necessariamente essere resa sulla base di un compendio documentale completo (...). Va da sé infatti che la possibilità per il tribunale di disporre eventuali integrazioni degli atti, nei limiti derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione, rappresenta il logico corollario della non perentorietà del termine di trasmissione degli atti. Invero, poiché il tribunale può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti posti a sostegno della misura, il collegio, con provvedimento volto all'adempimento di un dovere funzionale (il cui esercizio è necessario e strumentale alla definizione del procedimento incidentale), può e deve disporre l'acquisizione degli atti mancanti, la cui trasmissione tardiva non può comportare la caducazione della misura". Ammessa dunque la trasmissione frazionata degli atti e stabilito che solo dalla loro completa trasmissione decorre il termine entro il quale deve intervenire la decisione de libertate, deve ritenersi superato il principio, cui implicitamente si è in sostanza ispirato il tribunale cautelare, espresso in precedenza dalle Sezioni Unite Ivanov secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239699). L'omessa trasmissione degli atti posti a fondamento di una misura cautelare reale è infatti causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio (art. 178 20 lett. c) cod. proc. pen.), perché determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame, svincolato nella specie dalla presentazione dei motivi, e perciò preclude e comunque limita un'efficace difesa, sottraendo anche al giudice cautelare il materiale cognitivo utilizzato per pronunciarsi su una misura cautelare. Nel caso in esame, poi, la nullità non poteva neppure dirsi sanata, in quanto tempestivamente eccepita, ed il tribunale del riesame ha dato atto della formulata doglianza eppure ha contraddittoriamente deciso di non richiedere all'autorità giudiziaria competente la trasmissione degli atti mancanti e, a ragione, reclamati dalla difesa. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto già affermato da questa sezione secondo il quale, in tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione ad opera del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura (Sez. 3, n. 36531 del 12/05/2015, Moro, Rv. 264871). Consegue l'annullamento con rinvio in parte qua dell'impugnata ordinanza per nuovo esame circa la posizione del ricorrente UA UE YO, alias ME, previa acquisizione degli atti mancanti. I restanti motivi risultano, all'evidenza, assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a UA UE YO con rinvio al tribunale di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di JI LE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi di Xu UE EN e UA XI IA e condanna i predetti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano To c'es IL CANCELLIERE Ju... Mariani 21