Sentenza 17 marzo 2017
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2017, n. 22231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22231 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2017 |
Testo completo
2223 1- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 352 Dott. Paolo Antonio BRUNO Presidente- Sent. n. sez. Dott. Antonio SETTEMBRE - Consigliere - -CC 17/3/2017 Dott. Paolo MICHELI R.G.N. 29977/2016 Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI Consigliere Relatore - Dott. Irene SCORDAMAGLIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: LT LA OB, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 13/6/2016 del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
1 А udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Birritteri, il quale ha richiesto venga dichiarato inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'istanza di riesame proposta da LT LA OB avverso il decreto di sequestro preventivo de beni ceduti dalla Belvedere s.p.a. alla BGS s.r.l. ed alla Galileo Costruzioni s.r.I., operazioni per le quali il LT è indagato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nella sua qualità di amministratore della Belvedere s.p.a., dichiarata fallita.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge, eccependo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indagato, ancorchè non titolare del diritto alla restituzione dei beni oggetto della cautela reale, sarebbe in ogni caso interessato al riesame del provvedimento di sequestro e che, comunque, il suo interesse nel caso di specie andava identificato in quello ad una pronunzia favorevole sulle censure proposte in merito alla sussistenza del fumus commissi delicti in grado di influenzare il procedimento principale. Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore violazione di legge in riferimento al difetto assoluto di motivazione in merito alle considerazioni difensive concernenti l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Contrariamente a quanto dimostra di ritenere il ricorrente, l'orientamento di questa Corte si è oramai consolidato da diversi anni nel senso per cui l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex multis Sez. 3, n. 9947 del 20 gennaio 2016, Piances, Rv. 266713; Sez. 3, n. 35072 del 12 aprile 2016, Held, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20 aprile 2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 2 del 12 marzo 2015, Cavallini Rv. 263756; Sez. 1, n. 7292/14 del 12 dicembre 2013, Lesto, Rv. 259412). -2.1 Tale principio che va qui ribadito ed al quale correttamente si è richiamato il Tribunale trova il suo fondamento nel necessario coordinamento che l'art. 322 c.p.p. deve avere con le disposizioni generali in materia di impugnazioni per definizione applicabili anche a quelle cautelari e segnatamente con quelle di cui all'art. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) c.p.p. In tal senso il citato art. 322 elenca i soggetti legittimati (tra cui l'imputato, al quale va equiparato l'indagato ai sensi dell'art. 61 c.p.p.) a promuovere il riesame avverso il decreto di sequestro, selezionandoli in ragione dell'astratto interesse che questi possono vantare al gravame. Ma è poi necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, che ai sensi del quarto comma dell'art. 568 c.p.p. il soggetto legittimato vanti anche un concreto interesse alla sua proposizione. Interesse che non può che coincidere con il risultato pratico cui è rivolto il rimedio processuale è cioè il recupero della piena disponibilità del bene assoggettato alla cautela reale. Né, come obiettato dal ricorrente, il suddetto interesse potrebbe identificarsi con quello ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine alla eccepita insussistenza del fumus commissi delicti, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel procedimento principale, stante l'autonomia dell'incidente cautelare. Correttamente, dunque, nel caso di specie - in cui il difetto di alcun diritto dell'indagato sui beni oggetto di sequestro non è in discussione e comunque non è contestato con il ricorso il Tribunale ha ritenuto inammissibile la - richiesta di riesame proposta dal LT in quanto privo dell'interesse specifico all'impugnazione di cui si tratta. Manifestamente infondate, infine, risultano anche le censure svolte con il secondo motivo, atteso che i giudici del riesame nell'applicare gli illustrati principi hanno implicitamente confutato le prospettazioni difensive di per sé incompatibili con gli stessi e ciò a tacere del fatto che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità (anche sotto il profilo della violazione di legge) è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione;
Sez. Un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro duemila alla cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio Bruno Luca Pistorelli ad 08 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO 4