Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 36531
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Sentenza 12 maggio 2015

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In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il principio affermato discende dall'ammissibilità di una trasmissione frazionata degli atti, e dalla inoperatività della sanzione dell'inefficacia della misura cautelare reale per la violazione del termine di cinque giorni, fissato per i provvedimenti cautelari personali dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 36531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36531
    Data del deposito : 12 maggio 2015

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