Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
In tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l'emissione della misura. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il principio affermato discende dall'ammissibilità di una trasmissione frazionata degli atti, e dalla inoperatività della sanzione dell'inefficacia della misura cautelare reale per la violazione del termine di cinque giorni, fissato per i provvedimenti cautelari personali dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 36531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36531 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
365 3 1/ 1 5 31 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Saverio Felice Mannino Presidente - Sent. n. 1040. sez. Lorenzo Orilia CC 12/05/2015 Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 51695/2014 Andrea Gentili NC Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO NC, nato a [...] il [...] GL UC, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 17-01-2013 del tribunale della libertà di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto Cardino che ha concluso per il rigetto del ricorso moro e l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso GL;
Udito per i ricorrenti gli avvocati Giovanni Gentilini ed Angelo Maiolino che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. NC MO e UC GL ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Vicenza ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale di Bassano del Grappa con riferimento ai reati previsti dagli articoli 2 e 8 decreto legislativo 10 marzo 2000 numero 74. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza i ricorrenti, con separati ricorsi tramite i rispettivi difensori, sollevano tre motivi di gravame ciascuno, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione. NC MO ha presentato anche motivi nuovi.
2.1. Quest'ultimo con il primo motivo di gravame deduce l'inosservanza di norme processuali con riferimento alla trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame e al conseguente violazione del diritto di difesa, che aveva infatti rilevato come l'unico atto di indagine trasmesso dal vas pubblico ministero, che avesse ad oggetto la persona di NC MO o che facesse anche solo riferimento a quest'ultimo, fossero le dichiarazioni, con chiamata in correità del coindagato NE GI. Il tribunale di Vicenza non ha potuto smentire tale dato oggettivo (mancanza dei verbali di perquisizione e sequestro, delle intercettazioni telefoniche, degli accessi bancari, delle sommarie informazioni testimoniali, degli interrogatori, degli esiti di riscontri investigativi della Guardia di Finanza). Tuttavia i giudici del riesame, pur ritenendo fondata la doglianza difensiva in ordine alla incompletezza degli atti, hanno affermato di potersi pronunciare "sulla sussistenza della necessaria concreta ricorrenza del fatto". La violazione della norma processuale, osserva il ricorrente, con conseguente violazione assoluta del diritto di difesa, avrebbe dovuto invece essere ritenuta preliminarmente insuperabile. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza delle norme processuali che dettano le regole di giudizio per la valutazione della prova cautelare con riferimento alla valutazione della chiamata di correo. Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali con riferimento al fumus commissi delicti. Con i motivi nuovi approfondisce e si diffonde sulla censura relativa alla dedotta violazione di legge con riferimento all'omessa trasmissione degli atti assunti dal tribunale cautelare a fondamento del provvedimento impugnato, dolendosi sul punto anche dell'assoluta carenza di motivazione;
aggiunge ulteriori rilievi al secondo motivo di ricorso circa la dedotta violazione di legge con riferimento all'articolo 192, comma 2, codice di procedura penale;
eccepisce 2 nuovamente la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione con riferimento al sequestro per equivalente alla somma di € 300.000; lamenta con riferimento all'erronea applicazione della legge penale difetto assoluto di motivazione in ordine alla circostanza che il sequestro ha interessato disponibilità giacenti sui conti correnti intestati alla persona giuridica in violazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza Gubert;
deduce infine violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale cautelare non si è avveduto che la confisca di valore, in vista della quale era stato disposto il sequestro preventivo, non poteva trovare applicazione nel caso di specie avendo lo stesso tribunale affermato che le somme costituivano quantificazione del profitto del reato non essendo dunque in discussione che il vincolo preventivo fosse stato finalizzato alla confisca di somme equivalenti al profitto e non al prezzo del reato. Ma se così fosse, il sequestro per equivalente del profitto del reato non era consentito posto che solo con la legge n. 190 del 2013 l'art. 322 ter cod. pen. al va prezzo del reato è stato aggiunta la confisca anche del profitto.
2.2. UC GL con il primo motivo lamenta violazione della legge processuale e difetto assoluto di motivazione in relazione al mancato inoltro al tribunale del riesame di una nota della Guardia di Finanza, su cui espressamente si fondava uno dei termini essenziali del provvedimento di sequestro (concreta entità del relativo valore, pari al profitto ricavato dal reo). Con un secondo motivo deduce violazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato e alle regole di giudizio adottate per la valutazione di esse degli ai fini cautelari. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge penale con riferimento al reato contestato (articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000) nonché della disposizione che regola il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in tema di reati tributari (legge 244 del 2007) e infine di quelle che disciplinano la responsabilità delle persone giuridiche (decreto legislativo 231 del 2001). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di gravame proposto da NC MO è fondato ed assorbe gli altri.
2. Il tribunale del riesame, quanto all'eccezione relativa alla incompletezza degli atti trasmessi e pervenuti per il giudizio cautelare di impugnazione, ha ritenuto fondato, per come si evince dal testo del provvedimento impugnato, il motivo di gravame dal momento che nel corpo della motivazione del decreto di 3 sequestro impugnato si faceva specifico riferimento a comunicazioni di notizie di reato ed altri atti (specie l'interrogatorio dello Ziggiotto) che non erano presenti nel fascicolo pervenuto al tribunale del riesame;
il quale ha tuttavia sostenuto, rinunciando ad integrare la base cognitiva propria, che è fatta salva, in ogni la valutazione da parte del Collegio cautelare degli atti effettivamente caso, pervenuti, con la conseguente possibilità di affermare la sussistenza dei presupposti cautelari anche in base al solo esame degli atti, quantunque parziali, trasmessi e pervenuti. Esaminati i quali, il tribunale ha rigettato l'istanza di riesame. Sul punto la doglianza del ricorrente è allora fondata giacché, in materia di riesame delle misure cautelari reali, non è in discussione la possibilità da parte del tribunale del riesame di valutare l'esistenza dei presupposti cautelari, ricorrendo alla cosiddetta "prova di resistenza", quanto il fatto che il ricorso a tale valutazione in tanto deve ritenersi possibile se ed in quanto sia stato ritualmente instaurato il contraddittorio cartolare tra l'accusa, che ha fondato la vee misura su determinati e specifici atti, richiamati dal provvedimento cautelare impugnato, ed il titolare del diritto di libertà che si ritenga leso da un provvedimento cautelare che tali atti abbia utilizzato e che non possono perciò essere pretermessi alla difesa qualora ne abbia eccepito la mancanza, evitando qualsiasi sanatoria del vizio, e che neppure, di regola, possono essere sottratti alla base cognitiva del tribunale cautelare, che può d'ufficio acquisirli. Una volta che il contraddittorio sia stato assicurato ed il diritto di difesa salvaguardato il tribunale del riesame, nel caso in cui singoli atti siano invalidi o inutilizzabili, può legittimamente fondare il proprio convincimento su quelli utili a sua disposizione, ma non può pervenire ad un'equa decisione cautelare senza che gli atti posti dall'accusa a fondamento del provvedimento impugnato siano trasmessi o pervenuti, a seguito di esplicita richiesta difensiva in tal senso, al tribunale della libertà. Nel procedimento di impugnazione cautelare personale il difetto di trasmissione è espressamente sanzionato con l'inefficacia della misura ed è consolidato l'orientamento espresso da questa Corte (con le Sezioni Unite Ivanov e Cavalli) per il quale nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581) Nell'affermare siffatto principio, le Sezioni Unite, Cavalli, hanno significativamente aggiunto che, "escluso che la integrazione degli atti se pretesa dal tribunale del riesame-possa essere qualificata come esplicazione di potestà istruttoria (potestà che il predetto collegio certamente non detiene ...), trattandosi, viceversa, di semplice completamento della base cognitiva sulla quale fu emesso il provvedimento impugnato e sulla quale, dunque, si deve esercitare (anche) la cognizione del decidente, investito della richiesta di riesame, non può che giungersi alla conclusione che il detto termine [ossia il termine di dieci giorni nel quale deve intervenire la decisione del tribunale del riesame a pena di inefficacia del titolo cautelare reale, n.d.r.] decorra dal momento in cui la predetta trasmissione possa ritenersi completa. Il provvedimento di acquisizione degli atti è meramente strumentale alla decisione, la quale deve necessariamente essere resa sulla base di un compendio documentale completo (...). Va da sé infatti che la possibilità per il tribunale di disporre eventuali integrazioni degli atti, nei limiti derivanti dall'effetto devolutivo dell'impugnazione, rappresenta il logico corollario della non perentorietà del termine di trasmissione degli atti. Invero, poiché il tribunale può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti posti a sostegno della misura, il ve collegio, con provvedimento volto all'adempimento di un dovere funzionale (il cui esercizio è necessario e strumentale alla definizione del procedimento incidentale), può e deve disporre l'acquisizione degli atti mancanti, la cui trasmissione tardiva non può comportare la caducazione della misura”. Ammessa dunque la trasmissione frazionata degli atti e stabilito che solo dalla loro completa trasmissione decorre il termine entro il quale deve intervenire la decisione de libertate, deve ritenersi superato il principio, cui si è in sostanza ispirato il tribunale cautelare, espresso in precedenza dalle Sezioni Unite Ivanov secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi in ogni caso valutare il grado di rilevanza degli elementi che difettano, ponendoli a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239699). L'omessa trasmissione degli atti posti a fondamento di una misura cautelare reale è infatti causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), perché determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame, svincolato nella specie dalla presentazione dei motivi, e perciò preclude e comunque limita un'efficace difesa, sottraendo anche al giudice cautelare il materiale cognitivo utilizzato per emettere una misura cautelare. Nel caso in esame, poi, la nullità non poteva neppure dirsi sanata, in quanto tempestivamente eccepita, ed il tribunale del riesame ha persino ritenuto 5 fondata la doglianza eppure ha contraddittoriamente deciso invece di richiedere all'autorità giudiziaria competente la trasmissione degli atti mancanti e, a ragione, reclamati dalla difesa.
3. Anche il terzo motivo, all'evidenza pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, presentato dal GL nella qualità di legale rappresentante della Project Form s.r.l., è fondato. Il ricorrente, a ragione, si duole del fatto che il vincolo sia stato disposto nei confronti della società della quale egli è legale rappresentante ed unico socio. Ciò ha consentito al tribunale del riesame di argomentare che siffatta qualifica rende concreta la possibilità che l'indagato disponga, in modo pieno ed incondizionato, dell'immobile di proprietà della persona giuridica, con la conseguenza che la disponibilità del bene in capo all'indagato renderebbe applicabile il sequestro preventivo per equivalente di un bene appartenente ad una società. Siccome i reati tributari non sono ricompresi nella lista di quelli che vch consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica, va ricordato che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). Ne consegue che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni intestati a una persona giuridica, soltanto quando sia dimostrato che l'ente costituisce lo schermo fittizio delle attività e delle disponibilità dell'amministratore resosi autore del reato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259102). L'omessa dimostrazione della natura fittizia della persona giuridica comporta, come nella specie, un vizio radicale della motivazione non essendo sostenibile che la disponibilità del bene da parte dell'amministratore di una persona giuridica, che abbia nell'interesse di questa commesso un reato tributario, equivalga a comprovare che, per ciò stesso, l'ente sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.
4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al tribunale della libertà di Vicenza che provvederà, previa acquisizione degli atti, a nuovo esame 6 dell'impugnazione cautelare proposta da NC MO, ponendo eventualmente rimedio al vizio di motivazione in relazione al vincolo che ha attinto il bene intestato alla Project Form s.r.l. verificando se detta società costituisca o meno uno schermo attraverso il quale UC GL abbia agito come effettivo titolare dei beni.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Vicenza. Così deciso il 12/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino Сараибли h'io Cware DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 0 SET 2015 7