Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione attiva di soggetto indagato del reato di trasferimento fraudolento di valori che aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo di beni di cui affermava l'altruità).
Commentario • 1
- 1. Sequestro: può essere esteso alle quote societarie appartenenti a persona estranea al reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
La massima Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 17/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 03/03/2022), n.7629 Fatto 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 405
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 37515/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NG ZI N. IL 14/06/1963;
avverso l'ordinanza n. 183/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 10/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 10 giugno 2013 dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la richiesta di riesame proposta da TO IC, indagato ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, avverso il decreto di sequestro preventivo della discoteca "Villa Giuditta di TO SC emesso dal GIP dello stesso tribunale il 17.5.2013. A sostegno della decisione il tribunale osservava che il TO non era titolare "dell'impresa sottoposta a sequestro", intestata alla figlia TO ES, di guisa che non risultava individuabile un interesse concreto ed attuale dell'istante in relazione al provvedimento richiesto in quanto, se accolta la relativa domanda, alcun effetto positivo si sarebbe realizzato nella sua sfera giuridica. A sostegno della tesi il tribunale richiamava il disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 4. 2. Ricorre avverso detto provvedimento TO IC, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 322 c.p.p., comma 1 e art. 568 c.p.p., commi 3 e 4, in particolare osservando: il tribunale è pervenuto all'impugnata declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione ad causam sul presupposto che l'indagato non può vantare diritti soggettivi ovvero una relazione di fatto giuridicamente tutelabile sulla cosa sequestrata;
l'assunto decisorio è palesemente in violazione di legge;
è infatti lo stesso art. 322 c.p.p. a stabilire la piena legittimazione dell'imputato ovvero dell'indagato a proporre riesame in relazione a provvedimento di sequestro preventivo ancorché non titolare delle cose in sequestro ovvero persona diversa dall'avente diritto alla restituzione;
il tribunale ha erroneamente interpretato il concetto di interesse ad agire, limitandolo a quello di chi ha diritto alla restituzione in quanto proprietario ovvero possessore del bene;
siffatta lettura è in contrasto con la nozione desumibile dalla lettura dell'art. 568 c.p.p., comma 4, il quale riconosce un interesse più ampio, quello processuale alla rimozione del vincolo impugnato in relazione al reato contestato ed al rapporto tra provvedimento cautelare e procedimento principale;
nel caso in esame il ricorrente è indagato per il delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e L. n. 203 del 1991, art. 7 per aver "attribuito fittiziamente al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali a TO ES la titolarità della ditta Villa Giuditta"; palese pertanto l'interesse del ricorrente a dimostrare che TO ES è proprietaria reale e non fittizia del bene in sequestro, circostanza questa che priverebbe di fondamento l'accusa penale dalla quale è chiamato a difendersi;
la motivazione impugnata contrasta con la lezione interpretativa di cui a Cass., sez. 2, n. 32977/2011.
3. Il ricorso è infondato.
Come già illustrato in narrativa, i beni sequestrati sono intestati a terzi ed, in particolare a ES ES, figlia dell'indagato, e sulla base di tale dato fattuale e giuridico il Tribunale, preliminarmente, ha ritenuto il ricorrente carente di interesse ad impugnare il provvedimento per cui è causa, a tal fine richiamando la lezione ermeneutica svolta da Cass. 13037/2009, riv. 243554. Orbene, tale conclusione giuridica deve considerarsi coerente con le norme in materia.
Non ignora certo il Collegio l'orientamento, più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui "in tema di sequestro preventivo, l'indagato è sempre legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento, indipendentemente dal fatto che i beni sottoposti a vincolo siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi", ma ritiene il Collegio di aderire a diverso orientamento, ancora di recente affermato da questa stessa Corte, secondo il quale, "l'imputato o l'indagato - che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro - intanto può impugnare, in quanto vanti un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame". Quanto al primo orientamento, va precisato che esso si fonda sulla lettera degli artt. 322 e 322 bis c.p.p., e sul principio generale espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 3, dai quali si desumerebbe che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
In sostanza, l'espresso richiamo, tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, dell'imputato (rectius: indagato) contenuto nelle richiamate disposizioni normative avrebbe l'effetto giuridico di legittimare la persona sottoposta a indagini a proporre l'impugnazione (Cass. sez. 6A, 29 ottobre 1992 n 3366; sez. 3A, 6/3/1996 n 1052, riv. 204990; id. 1/2/2005 n. 10049, riv. 230853; sez. 4A, 20 aprile 2005 n 21724; Cass., Sez. 2, 14/06/2011, n. 32977;
Cass., Sez. 4A, 20/04/2005, n. 21724, rv. 231374) non senza considerare che il presupposto del sequestro preventivo, nella ipotesi di cui al D.L. n. 306 del 1992, artt. 12 quinquies e 12 sexies, è da ravvisarsi nella circostanza che la persona sottoposta a indagini, secondo l'impostazione accusatoria, è quella che ha, pur sempre, il potere di disposizione sul bene. Quanto al secondo orientamento, ritenuto preferibile - come detto - dal Collegio (Cass. Sez. 3A, 27 gennaio 2010 n 10977; Cass. sez. 1A n 36038/2005; Cass. Sez. 6A, n. 41682/700 8, riv. 241921) va rilevato che l'interesse necessario per proporre impugnazione non può essere riscontrato con riferimento ad un qualsivoglia risultato, ma esso deve corrispondere allo schema tipizzato dall'ordinamento con l'impugnazione o con la richiesta di riesame;
con specifico riferimento al riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, l'interesse va individuato pertanto nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro giacché questo il risultato direttamente contemplato dalla norma procedimentale.
Ne consegue con riferimento alla richiesta di riesame, che chi è astrattamente legittimato ad esprimere tale rimedio processuale, non è necessariamente la persona che ha diritto a rientrare in possesso delle cose sequestrate (cps. Cass., sez. 2, 28 maggio 2008 - CED 240631).
E, del resto, l'interesse della persona sottoposta alle indagini ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo non si configura, nella fattispecie in esame, come diretto e concreto, in quanto volto cioè alla restituzione del bene, ma semplicemente come indiretto, perché finalizzato a porre in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto addebitato, profili estranei allo schema restitutorio della richiesta di riesame del sequestro in parola (Cass. Sez. 4A 21724 del 20 aprile 2005). Ed, è, appunto, quanto puntualmente dedotto dalla difesa nei motivi di ricorso:
presupposto del sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, è infatti il delitto di trasferimento fraudolento di valori,
previsto del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Il sequestro riguarda pertanto beni che si assumono solo formalmente di terzi, ma che nell'ipotesi accusatoria sarebbero riconducibili alla signoria dell'indagato. Il ricorrente ha quindi un interesse meramente indiretto all'impugnazione dappoiché con la stessa viene ribadita l'altruità dei beni, il cui dissequestro giammai riverberebbe effetti nella sua sfera giuridica.
4. Il ricorso va, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014