Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 2
In tema di uso legittimo delle armi ex art. 53 cod. pen., la fuga del soggetto nei cui confronti il pubblico ufficiale è tenuto ad adempiere al dovere d'ufficio, elemento non rientrante tra quelli tipici della fattispecie, non può escludere in assoluto l'esistenza della scriminante, essendo necessario procedere alla valutazione delle modalità con le quali la fuga stessa è realizzata e dovendosi ritenere che, quando tali modalità siano tali da porre a repentaglio l'incolumità di terze persone, l'uso delle armi, opportunamente graduato secondo le esigenze del caso e sempre nell'ambito della proporzione, è legittimo, sempre che non sia possibile un altro mezzo di coazione di pari efficacia ma meno rischioso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la fuga posta in essere da sconosciuti intercettati dai Carabinieri, dopo un iniziale tentativo di speronamento dell'autoveicolo di servizio, non sia configurabile come mera resistenza passiva, ma, per la elevata velocità del veicolo fuggitivo e per i rischi causati agli utenti della strada, costituisca resistenza da vincere e legittimi pertanto l'uso delle armi, diretto agli pneumatici del veicolo inseguito, quale unico mezzo per arrestarne la corsa).
In tema di eccesso colposo nella scriminante dell'uso legittimo delle armi prevista dall'art. 53 cod. pen., una volta ritenuto legittimo, nel rispetto del requisito della proporzione, l'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale, il rischio del verificarsi di un evento più grave non voluto non può essere posto a carico del medesimo, in quanto la prevedibilità di tale evento è intrinsecamente collegata alla componente di rischio insito nell'uso dell'arma da fuoco, unica in dotazione del pubblico ufficiale, e il suddetto rischio potrebbe essere scongiurato solo rinunziando all'uso dell'arma, normativamente autorizzato.(Fattispecie in cui, riconosciuto legittimo l'uso delle armi da parte dei Carabinieri che avevano mirato alle ruote per fermare un'auto in fuga, è stato escluso che essi potessero rispondere ex art. 55 cod. pen. della morte non voluta di due degli occupanti dell'autovettura).
Commentari • 2
- 1. Sull'uso legittimo delle armiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
- 2. Uso legittimo delle armi da parte delle forze di polizia in caso di fugaAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 9 luglio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2000, n. 9961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9961 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MAURO D. LOSAPIO Presidente del 07/06/2000
1. Dott. BENITO R. DE GRAZIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. PAOLO SEPE Consigliere N. 1342
3. Dott. FRANCESCO MARZANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI FEDERICO Consigliere N. 44313/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
TE AT nato il [...] in [...];
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30 aprile 1998. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano. Udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Dott. Cedrangolo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Taormina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte rileva.
1. Il 30 aprile 1998 la Corte di Appello di Roma confermò la sentenza resa il 27 febbraio 1997 dal G.I.P. della Pretura di Roma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, BR AT, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato, con i benefici di legge, a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 589 c.p. (commesso il 15 ottobre 1994), nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, alle quali veniva accordata una provvisionale provvisoriamente esecutiva.
2. Dalla sentenza impugnata risulta che il 15 ottobre 1994 l'imputato, brigadiere dei Carabinieri, si trovava, unitamente ad un commilitone che fungeva da autista, a bordo di un'auto (tipo Alfa Romeo 155) in servizio di istituto;
i due militari notarono un autoveicolo tipo Fiat Panda fermo al centro della Via Laurentina, in Roma, con due persone a bordo, le quali, alla vista dei militari, si davano a precipitosa fuga cercando scampo nell'interno del parcheggio di un supermercato. All'intimazione di ALT dei Carabinieri, il conducente della Panda rispondeva aumentando la velocità e puntando contro la macchina dei militari, che erano costretti a frenare per evitare io scontro. Iniziò, così, l'inseguimento lungo quella via;
l'autovettura fuggitiva tentò di sottrarsi all'inseguimento creando situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
in particolare, sempre secondo la sentenza in rassegna, rasentò alcune persone che sostavano presso una fermata dell'ATAC, costringendole, per evitare l'investimento, a spostarsi vicino ad una rete di recinzione della via. A tal punto, il BR, tenuto conto della pericolosità della situazione che stava creandosi e interpretando l'atteggiamento del passeggero della Panda, che agitava le braccia in direzione dell'auto di servizio in modo tale da far sospettare che fosse in procinto di fare uso di armi, imbracciò la mitraglietta in dotazione ed aprì il fuoco mirando verso le ruote posteriori dell'autovettura dei fuggitivi, esplodendo cinque colpi. Solo a questo punto l'autovettura colpita si arrestò; si constatò che entrambi gli occupanti, tali EK DO e EK NO, erano stati feriti;
il primo giunse cadavere in ospedale. L'autovettura, che risultò provento di furto commesso il giorno precedente, presentava, come emerse a seguito di consulenza tecnica, tre fori alla carrozzeria, due dei quali ad un'altezza l'uno di cm. 76,9 e l'altro di cm. 89,9.
3. La Corte territoriale, nella scia della decisione di primo grado affermativa della penale responsabilità dell'odierno ricorrente, ha ritenuto di non poter riconoscere l'esimente di cui all'art. 53 c.p., giacché essa richiede che sia posta in essere una resistenza attiva, non ravvisabile nei riguardi di chi si sottrae con la fuga alla intimazione di ALT, salve le particolari disposizioni di legge in materia di contrabbando, passaggio abusivo di frontiere, custodia di detenuti. Nella specie, secondo la Corte a qua, "pur essendo stato posta in essere all'inizio dell'inseguimento [...] una resistenza attiva per la violenza esercitato al momento dell'intimazione di ALT, puntando l'auto Panda in velocità in direzione della macchina dei militari, l'uso delle armi è stato posto in essere in un momento successivo, secondo le stesse dichiarazioni del brig. BR, per la supposizione che i due inseguiti potessero dare inizio ad un'azione di fuoco, supposizione che non ha trovato fondamento in dati concreti, ma [in] un equivoco atteggiamento della persona che era a fianco del conducente della Panda per quell'agitare le braccia fuori del finestrino all'indirizzo dei Carabinieri". Nè, si aggiunge, potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi putativa dell'uso legittimo di armi posto che l'errore nel quale il prevenuto sarebbe caduto poteva concernere l'applicabilità della disposizione di legge e, pertanto, si risolverebbe in ignoranza inescusabile della legge penale, in nessun caso giustificabile.
Secondo la decisione impugnata, l'atteggiamento del passeggero dell'autovettura inseguita non avrebbe potuto condurre alla supposizione, peraltro, del tutto soggettiva, di un imminente uso di armi, mentre la circostanza che fosse posta in pericolo l'incolumità di passanti e di utenti della strada in genere sarebbe potuta venire in evidenzia nell'ambito della esimente di cui all'art. 54 c.p.; ma questa presupporrebbe 1'esigenza di evitare il pericolo di un danno grave alla persona di natura cogente ed imperiosa che non lascia altra scelta all'agente se non quella di ledere l'altrui diritto, circostanze, queste, che non sono ravvisabili con giudizio ex ante nel fatto in esame, poiché i militari ben potevano ricorrere ad altri mezzi per fermare la corsa pericolosa della macchina inseguita, chiamando ad esempio per via radio altre auto del comando di appartenenza".
Infine, sotto l'aspetto soggettivo, la decisione impugnata ha dato atto delle perizia posta dal prevenuto nell'uso dell'arma, ma ha ritenuto che la deviazione della traiettoria dei colpi, considerato la velocità delle autovetture e la probabilità di sobbalzi e contraccolpi per manovre imprevedibili dell'auto Panda, è circostanza che doveva essere prevista.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo due motivi di annullamento.
4.1. Con la prima censura si denunciano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., per avere l'impugnata sentenza escluso l'applicazione delle invocate esimenti sostenendo la decisione con un argomentare manifestamente illogico e viziato da errata interpretazione delle norme penali sostanziali.
In particolare, il deducente, dopo avere richiamato i diversi indirizzi seguiti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della norma di cui all'art. 53 c.p. in ipotesi di fuga non riconducibile al concetto di resistenza c.d. "attiva", come accadrebbe nella fuga per evitare la cattura, giudica più corretta quella interpretazione della norma de qua che, sulla base del dato testuale (che non distingue fra resistenza attiva e passiva), pervenga alla conclusione di legittimità dell'uso del potere coercitivo di fronte ad ogni condotta finalizzata a contrastare l'intervento dell'autorità, dovendosi, correttamente, spostare l'attenzione sul giudizio di proporzionalità fra il mezzo di coazione impiegato e la tipologia di resistenza opposta unitamente alla considerazione dei beni potenzialmente in conflitto. Sostanzialmente, secondo il deducente, la legittimità del ricorso al mezzo coercitivo deve essere valutata nella concretezza del caso, in relazione alle modalità di comportamento di chi si oppone al pubblico ufficiale pur fuggendo.
Nel caso di specie, il Giudice del merito, a fronte di una fattispecie, correttamente ricostruita, di violenta opposizione, avrebbe illogicamente argomentato nell'escludere la sussistenza della esimente invocata dalla difesa.
Anche sull'applicabilità della esimente in discorso e di quella di cui all'art. 54 c.p., sotto il profilo della putatività, il Giudice censurato avrebbe fallito, pur avendo dato otto che le modalita della fuga sin dall'inizio avevano concretato un continuo e grave pericolo per l'incolumità dei terzi, in particolare di quelle persone che sostavano presso una fermata dell'ATAC, e pur avendo rilevato la pregressa reazione violenta degli occupanti dell'utilitaria, legittimamente idonea a fondare la convinzione che i medesimi potessero essere armati, e pronti ad eventualmente aprire il fuoco.
4.2. Con un secondo motivo si denunziano i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p., a riguardo del regime sanzionatorio, per la definizione del quale non sarebbero state prese in considerazione circostanze dedotte con l'appello ed idonee a giustificare la riduzione della pena al minimo.
5. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di cui appresso, con assorbimento del secondo. Quanto alla porzione di eventi che riguarda direttamente la decisone del ricorso, va rilevato che il Giudice del merito ha accertato, in linea di fatto:
- che i due occupanti l'autovettura Panda si sottrassero all'ordine di ALT dirigendo il veicolo contro l'automezzo di servizio costringendo i Carabinieri a fermarsi e lasciare spazio;
- che i predetti, fattosi così strada, iniziarono una rocambolesca fuga con l'automezzo lanciato a forte velocità nel traffico cittadino e su una strada molto frequentata;
- che così agendo i fuggitivi creavano pericoli gravi per la incolumità degli utenti della strada;
- che l'imputato usò l'arma non per colpire gli occupanti l'autovettura ma per bloccare la corsa del mezzo mediante danneggiamento delle gomme delle ruote;
- che il prevenuto dimostrò perizia nell'uso dell'arma; tuttavia, un improvviso sobbalzo del veicolo inseguitore comportò lo spostamento della traiettoria di alcuni colpi il cui tramite, più in alto del voluto, raggiunse l'abitacolo dell'autovettura Panda, con le conseguenze di cui sopra.
Posto così l'accertamento in fatto, non modificabile o rimovibile in sede di legittimità, deve essere esaminato se il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione della fattispecie esonerativa di responsabilità di cui all'art. 53 c.p., invocata dal ricorrente e dal giudice del merito, benché considerata, scartata per carenza del requisito della "resistenza" (... vincere una resistenza). Per quanto il discorso giustificativo fornito dalla sentenza censurata appaia alquanto contraddittorio, là dove fa commistione tra la scriminante di cui si sta parlando e quella di cui all'art. 54 c.p., ritenendo talune circostanze riferibili alla seconda benché
evidenziabili come predicato della resistenza da vincere, pare abbastanza chiaro come quel giudice abbia inteso seguire quell'indirizzo giurisprudenziale (e anche della meno recente dottrina) secondo il quale quando taluno si dia alla fuga per sottrarsi alla cattura non può il pubblico ufficiale inseguitore fare lecitamente uso delle armi perché la fuga non costituisce "resistenza attiva".
6. Questa impostazione ermeneutica non può essere condivisa. Esattamente si osserva dal ricorrente (e dalla più recente prevalente dottrina) che il distinguo tra resistenza attiva e resistenza passiva è elemento spurio e contraddittorio, in un primo tempo introdotto, da dottrina e giurisprudenza, nel contesto teorico, ma implicito, della norma piuttosto per superare la mancato specificazione testuale nella descrizione della fattispecie del requisito della proporzionalità tra mezzo adottato per adempiere il dovere (uso di armi o altro mezzo di coazione fisica) e possibili e prevedibili effetti della condotta di adempimento del dovere (comparazione tra gli interessi in conflitto); ferma la circostanza che il pubblico ufficiale si trovi in situazione in cui deve adempiere al dovere di ufficio, senza che gli sia riconosciuto, come in caso di legittima difesa o di stato di necessità, un'opzione di rinuncia o di commodus discessus. E, infatti, una parte della dottrina, in passato, aveva escluso che dovesse ricercarsi nell'applicazione della disposizione, un rapporto di proporzionalità compensando la mancanza con il distinguo nell'ambito del concetto di resistenza. Ma, invero, il pubblico ufficiale ha il dovere di fermare il fuggitivo e non potrebbe pianamente rassegnarsi alla desistenza dall'inseguimento.
Peraltro, a ben guardare, il distinguo tra resistenza attiva e resistenza passiva pare si risolva in una contraddizione testuale, posto che la resistenza attiva altro non è che violenza, sicché dovrebbe più correttamente e logicamente farsi rientrare della prima ipotesi normativa;
resistere a una violenza strumentale al porre ostacolo all'adempimento del dovere di ufficio.
7. Ma, fermando l'attenzione all'ipotesi di fuga, come subcategoria della resistenza passiva (talmente in prevalenza viene catalogata), va, intanto, rilevato, come peraltro lo stesso Giudice dell'appello evidenzia sia pure senza trarne le debite conseguenze, che quelle decisioni della Corte, che negano legittimità all'uso di armi da fuoco nei riguardi del fuggitivo, in genere hanno cura di circoscrivere l'operatività della limitazione alla fuga per sottrarsi alla cattura (cfr.: Sez. I, 28 gennaio 1991, Caporaso, CED n. 187588; Sez. IV, 15 settembre 1986, Rigano, ivi, n. 173717);
cioè, in una situazione di fatto in cui l'ufficiale di polizia conosce la ragione della fuga.
Quando ciò non sia percepibile;
quando la fuga avvenga fuori di ogni controllo e conoscenza da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, non sembra corretto sostenere che, in ogni caso, la fuga sia finalizzata solo alla sottrazione alla cattura, vale a dire a conservare lo stato di libertà, potendo essa, invece, trovare ragione, ad esempio, nell'esigenza di occultare un reato già commesso (liberarsi del cadavere), o di conseguirne il prodotto o il profitto (trasporto della refurtiva o trasferimento dell'ostaggio), ovvero nella finalità di eseguire un reato già programmato costringendo l'inseguitore a desistere e facendogli così perdere le tracce di sè.
Questa riflessione, da un canto, porta alla conferma dell'arbitrarietà dell'introduzione, tra gli elementi tipici della fattispecie in esame, di uno restrittivo o condizionante inespresso (non certo in sintonia con la prescrizione dell'art. 25 comma 2 Cost., quanto a tipicità della norma penale, posto che la disposizione esonerativa si risolve in una affermazione di libertà), quale quello per cui la resistenza da vincere non possa consistere nella fuga del soggetto nei riguardi del quale l'agente ha il dovere di adempire il mandato d'ufficio; dall'altro canto, evidenzia l'esigenza sistematica e logica di ritenere implicito il requisito della proporzione tra mezzo adoperato e risultato da ottenere, id est, adempimento del dovere. Se il soggetto fugge a piedi;
se, dopo essere stato controllato, si allontani con il veicolo per sottrarsi alla contestazione di una contravvenzione, è corretto ritenere che non sussista proporzione tra l'uso, sempre pericoloso e dalle conseguenze non bene prevedibili, dell'arma da fuoco e l'esigenza di fermare il fuggitivo, sia pure nell'ineludibilità dell'adempimento del dovere.
8. Perciò, le modalità con cui la fuga venga posta in essere debbono entrare a far parte delle componenti del rapporto di proporzionalità, perché anche chi fugge a piedi può adottare modalità che rendano attuale e cogente l'esigenza di adempiere il dovere di fermare il fuggitivo ed impedire l'esposizione di terzi a rischi non previsti dalla legge.
Ne segue che il giudizio sul rapporto di proporzione tra [rischio dell']uso delle armi e contenuto della condotta (del fuggitivo in ipotesi de qua) che comporta la necessità dell'uso nell'adempimento del dovere d'ufficio, svela un altro essenziale elemento valutativo:
cioè, la modalità con la quale la fuga è realizzata.
Invero, sotto questo aspetto non può trascurarsi di considerare, fermo il dovere di non abbandonare l'inseguimento, la modalità con la quale la fuga è attuata, venendo in rilievo non solo, e non tanto, quelle modalità che comportino (o possano comportare) la perdita delle tracce del fuggitivo (il che implicherebbe, se prevedibile, l'abbandono dell'inseguimento), ma, su tutto, i pericoli e i rischi che quelle specifiche modalità di fuga facciano sorgere e mantengono attuali nei riguardi di altri soggetti estranei alla condotta illecita.
Come non sarebbe legittimo fare uso delle armi per vincere la resistenza del sequestratore che si faccia scudo del corpo del catturato, se sussiste il rischio di uccidere quest'ultimo (cfr.:
Sez. IV, 5 maggio 1991, Fisco, CED. n. 187986); similmente, nell'ipotesi inverso, quando la fuga, per le sue stesse modalità di attuazione, crei e faccia permanere consistenti rischi per terzi ignari, sorge il dovere di usare le armi, se non sia disponibile altro meno rischioso mezzo di coazione di pari efficacia. Qui il giudizio sul regolamento del conflitto di interessi (in senso sostanziale), sul quale deve essere misurato il rapporto di proporzione, oppone il diritto di ogni persona a non affrontare rischio (poniamo, l'utente della strada di circolare liberamente sulle pubbliche aree senza pericolo di morte), e l'esigenza di libertà di chi per sua determinazione fugge creando le premesse del rischio di vita per sè medesimo. In mezzo a questo conflitto sta il pubblico ufficiale che deve adempiere al duplice dovere d'ufficio di fermare il fuggitivo e di tutelare l'incolumità di chi venga a trovarsi sulla strada dell'altro; la regola cui egli deve attenersi è dettata dalla legge.
Non appare congruo, rispetto alla evidenziata situazione, trasferire la considerazione sul rischio dei passanti, dei terzi in genere, nell'area di operatività della fattispecie di cui all'art. 54 c.p., perché i termini di valutazione delle due fattispecie esonerative sono diversi: qui il chiunque che, fermo ogni altro elemento, esercita la facoltà di rendersi attivo per salvare sè od altri dal pericolo attuale di danno grave, da altri (incolpevole, non il fuggitivo) causato;
là, il dovere del pubblico ufficiale di respingere una violenza o di vincere una resistenza che, per come viene attuata, si risolve in una violenza di fatto, seppure nei riguardi di altri soggetti. E come se si volesse sostenere che il pubblico ufficiale abbia solo facoltà e non dovere di tutelare l'incolumità dei cittadini, come un quisquis de populo. Resta, dunque, assodato che nella valutazione delle componenti gli interessi in conflitto, da porre in rapporto di proporzione, deve entrare anche quella del rischio addossato a terzi estranei al confronto pubblico ufficiale - soggetto in fuga, potendosi ritenere che la fuga con modalità tali da porre a repentaglio l'incolumità di terzi fuoriesca dello schema della resistenza passiva inerte ed anzi inclini verso una forma di violenza (da vincere), seppure posta in essere non nei confronti del pubblico ufficiale ma di altri soggetti.
9. Dalla disamina sin qui condotta scaturiscono due importanti corollari.
L'evidenziata esigenza di proporzione coinvolge e regola il giudizio sia sul se, in una data situazione, sia legittimo, o no, l'uso delle armi, sia sulla gradazione d'impiego dell'arma. Per quanto la disposizione in esame consenta di giustificare anche l'uccisione del soggetto autore della violenza - da respingere - o della resistenza - da vincere - (cfr.: Sez. IV, 5 maggio 1991, Fisco, cit.), tuttavia, deve ritenersi regola di condotta imprescindibile quella di graduare l'uso dell'arma secondo le esigenze specifiche del caso e sempre nell'ambito di proporzione: potrà essere sufficiente sparare in aria (uso intimidadorio e di coazione psichica), oppure ai lati del soggetto agente pur sempre con intenti persuasivi;
oppure, sparare alle gomme delle ruote del veicolo onde bloccarne la fuga, e così via, potendosi ammettere quale davvero extrema ratio quella della mira al corpo, giustificabile solo ove il conflitto riguardi interessi di valore assoluto. Ma, com'è chiaro, è sempre il criterio della proporzione che deve guidare il pubblico ufficiale al quale si chiede, senza che debba rinunziare all'adempimento del dovere di ufficio, di conseguire lo scopo con il minor sacrificio del contrapposto interesse.
Poi, una volta pervenuti a giudizio di legittimità dell'uso delle armi e verificato il rispetto dell'essenziale prerequisito della proporzione, nei termini sopra discussi, il rischio del verificarsi di un evento non voluto, più grave, rispetto a quello perseguito dall'agente, non può essere posto a carico del pubblico ufficiale. Invero, il colpevole errore valutativo, implicante responsabilità penale ex art. 55 c.p., può riguardare (esclusa l'ipotesi di inescusabile ignoranza della legge penale), il limite imposto dalla necessità (di respingere la violenza o vincere la resistenza), vale a dire il se in quella data situazione fosse, o no, legittimo ricorrere all'uso delle armi. Ma se il giudizio è di legittimità dell'uso, l'errore sconta una componente di rischio proprio all'uso delle armi, a nulla rilevando l'eventuale prevedibilità dell'evento diverso, posto che l'uso di un arma da fuoco (unica arma in dotazione del pubblico ufficiale, essendo pacifico che egli è autorizzato a fare uso solo delle armi fornitegli da corpo di appartenenza) sconta sempre una componente di rischio: la prevedibilità è in sè e può essere scongiurato solo rinunziando all'uso dell'arma. In caso diverso, si avrebbe l'assurdo che l'agente sarebbe legittimato ad usare l'arma ma a proprio rischio, anche quando abbia riposto la massima cura e dimostrato sicura perizia.
10. Conclusivamente, dunque, in tema di scriminante dell'uso legittimo delle armi, ex art. 53 c.p., la fuga non può essere ritenuto requisito generale impediente l'uso delle armi, la legittimità del quale deve essere, misurata piuttosto sul requisito della necessità, il quale di per sè evoca un giudizio di proporzionalità tra interessi in conflitto, e cioè tra [rischio] di danno al fuggitivo o a terzi, seppure per questi in prospettiva diversa, e contenuto del dovere d'ufficio da adempiere in relazione alla specifica data situazione nella quale il pubblico ufficiale è chiamato ad adempire, in modo indeclinabile, il dovere del suo ufficio.
Peraltro, pur non essendo esplicitamente previsto dalla norma, il giudizio di proporzionalità deve riguardare non solo la legittimità dell'uso delle armi, ma anche la graduazione nell'uso, poiché non sempre e comunque destinatario degli effetti dell'uso delle armi può - o deve - essere il soggetto che oppone violenza o resistenza, rientrando nel concetto di proporzione anche l'uso persuasivo o intimidatorio dell'arma o la direzione dei colpi verso cose o mezzi di cui tale soggetto si avvale per realizzare la condotta da reprimere.
Infine, il (ischio di evento diverso e più grave rispetto a quello voluto dall'agente nella situazione di legittimo uso delle armi non va posto a carico del pubblico ufficiale che abbia operato nell'ambito della previsione legislativa con diligenza e perizia. 10. Venendo al caso di specie, facendo applicazione delle regole sopra enunciate, fermo l'accertamento in fatto, va rilevato che nella fattispecie accertata sussistono tutti i requisiti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 53 c.p.. Invero, la fuga posta in essere dagli sconosciuti intercettati dai Carabinieri, pur dopo l'iniziale tentativo di speronamento dell'autoveicolo di servizio, non è catalogabile come mera resistenza passiva (il contestatore che si sdraia sulla strada e rimane inerte all'ordine di allontanarsi) ma, sia per la elevata velocità del veicolo, sia per i rischi portati agli utenti della strada, rientra nel concetto di resistenza da vincere e, pertanto, fu legittimo l'uso delle armi quale unico mezzo in quel momento a disposizione idoneo a fermare la corsa del veicolo, vale a dire lo sgonfiamento delle gomme delle ruote.
Non è assistita da corretta logica la considerazione del Giudice del merito secondo il quale i rischi fatti correre agli utenti della strada potrebbero essere considerati nell'ambito della scriminante dello stato di necessità, perché opera un salto logico poco comprensibile, posto che si discute proprio sul se nel concetto di necessità (di vincere una resistenza) debba o possa entrare la componente rischi creati a danno di terzi.
Neppure la notazione di scarsezza di necessità del ricorso all'uso delle armi per la possibilità di chiedere l'intervento di altri equipaggi di polizia, appare congrua e logica - e perciò è censurabile ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. -, perché non si comprende come i rischi per l'incolumità degli utenti della strada potessero essere azzerati o solo minimizzati dal fatto che l'automobile dei fuggitivi venisse inseguita da una o da più pattuglie;
ne' si comprende quale sarebbe dovuto essere la condotta del prevenuto nel tempo, non certo breve, di attesa sino all'intervento di altre pattuglie: se desistere dall'inseguimento, oppure continuare mantenendo attivi i rischi che si dovevano scongiurare.
11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullato senza rinvio perché il fatto addebitato al ricorrente non costituisce reato per essere giustificato ex art. 53 c.p., per avere fatto legittimo uso delle armi.
P.T.M.
la Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. A N N U L L A
senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato per uso legittimo delle armi.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2000