Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.
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Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale Massima Giurisprudenziale: Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Decisione: Sentenza n. 47827/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice …
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Leggi di più… - 4. Nel reato di sottrazione fraudolenta il profitto consiste nel depauperamento patrimonialeAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 febbraio 2018
Ai fini dl reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore. Massima: Il concetto di profitto del reato va identificato, ai fini della confisca, nel depauperamento patrimoniale finalizzato a precludere all'Amministrazione finanziaria la realizzazione del proprio credito a causa della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 codice civile. Osservazioni. La Suprema Corte chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l'elemento materiale del reato di sottrazione fraudolenta, ma occorre accertare, e dimostrare, …
Leggi di più… - 5. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposteAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 10214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10214 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 22/01/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 150
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 29091/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IC, n. a Villa Literno il 30/09/1966;
LA AR, n. a Villa Literno il 14/11/1972;
LA IN, n. a Villa Literno il 29/05/1969;
PP IA, n. a Napoli il 12/06/1973;
LL IA, n. a Villa Literno il 25/12/1976;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia in data 22/04/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. S. Manna, che si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. LA IC, AR e IN hanno proposto ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia con cui è stata rigettata la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto su beni immobili e somme di denaro relativamente al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 11, addebitato ai suddetti. Ulteriore ricorso hanno proposto sempre nei confronti del medesimo decreto PP IA e LL IA.
2. Con il primo ricorso LA IC, AR e IN lamentano, con un primo motivo, la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2, e art. 322 ter c.p.p., con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore dei beni;
il Tribunale non ha infatti in alcun modo accertato, come gli incombeva (non essendo imposto agli indagati di argomentare sulla sproporzione), il valore dei beni da aggredire;
di questi, inoltre, solo alcuni sono stati specificamente individuati mentre, per gli altri, si è fatto generico riferimento a tutti gli immobili riconducibili agli indagati ed individuati nella fase esecutiva.
2.1. Con un secondo motivo si deduce la violazione di legge lamentando che la misura è stata emessa sino alla concorrenza del debito pari ad Euro 1.450.772,49, quale importo che, riferendosi alla sommatoria di quanto dovuto all'Erario a partire dall'anno 2005 sino al 2009, appare comprensivo di quanto dovuto anche per le omissioni anteriori all'anno 2008, quale anno di entrata in vigore della legge finanziaria che ha consentito il sequestro per equivalente;
lamenta la non condivisibilità di quanto argomentato dall'ordinanza impugnata secondo cui il reato ipotizzato non riguarderebbe condotte di evasione o di omissione ma di alienazione simulata o fraudolenta realizzata al fine di sottrarsi al pagamento di imposte già accertate, senza considerare l'impossibilità di disporre la confisca per condotte comunque consumate anteriormente al 1 gennaio 2008, come anche riconosciuto a seguito della ordinanza interpretativa di rigetto n. 97 del 2009 della Corte costituzionale. Anche ad opinare diversamente la misura dovrebbe avere comunque ad oggetto solo i beni trasferiti con gli atti notarili del 2008 e 2009, escludendo ogni altra proprietà. Di qui la necessità di disporre l'annullamento della misura e in subordine l'annullamento parziale per tutti i beni trasferiti precedentemente all'anno 2008.
3. Con il secondo ricorso PP IA, moglie di LA IC, e LL IA, moglie di LA AR, premesso che ciascuno degli appartamenti sequestrati alle stesse ricorrenti, evidentemente ritenuti riconducibili ai mariti, sono stati acquistati, in regime di separazione dei beni, dalle esponenti rispettivamente nel maggio 2002 e febbraio 2004 e pagati mediante risorse proprie e finanziamento garantito da mutuo, lamentano con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, lett. a), come sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. g, essendo stato il sequestro disposto su immobile costituente prima casa ed escludendo tale norma l'espropriazione ove il bene rappresenti l'unico immobile di proprietà del debitore ove adibito a uso abitativo e residenza anagrafica;
sul punto richiamano pronuncia della Corte di cassazione n. 15416 del 2014 implicitamente adesiva a tale assunto;
del resto, la norma non ha introdotto un mero divieto di azione esclusivamente nei confronti del concessionario pubblico ma ha introdotto una limitazione legata alla natura del credito erariale, bilanciando l'interesse pubblico a conseguire il gettito con la necessità di evitare situazioni di disagio sociale per gli intestatari di un unico immobile. In definitiva non rileva, come invece preteso dall'ordinanza impugnata, che nella specie sia la Procura della Repubblica ad agire e non invece il concessionario pubblico Equitalia.
3.1. Con un secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 322 ter c.p.p., comma 1, che subordina la confisca alla condizione che la cosa non appartenga a persona estranea al reato;
nella specie è dimostrato per tabulas che i due immobili vennero acquistati dalle ricorrenti dieci anni prima rispetto alla data di consumazione del preteso reato. L'ordinanza impugnata, nel ritenere che le capacità reddituali delle mogli degli indagati fossero insufficienti a consentire di affrontare le spese per l'acquisto degli immobili e che quindi fosse ovvio dedurne che il pagamento delle rate del mutuo fosse stato eseguito dai rispettivi mariti, ha omesso di rilevare la mancata allegazione di alcun elemento utile a dimostrare l'intestazione fittizia e ha riconnesso al concetto di disponibilità un mero uso concreto in luogo della necessaria disponibilità in senso giuridico. Lamentano inoltre come nella specie sia totalmente mancante il nesso finalistico tra l'apparente intestazione e la finalità distrattiva nel senso che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione dello stesso in capo al condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo del ricorso presentato dai LA è fondato.
Va premesso che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca (Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439); si è anche aggiunto, ancor più specificamente, che spetta al giudice che, in sede di riesame, proceda alla conferma del sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore del profitto del reato, il compito di valutare l'effettiva equivalenza tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'entità del suddetto profitto (Sez. 6, n. 19051 del 10/01/2013, Curatela fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l., Rv. 255256). Nella specie l'ordinanza impugnata, investita della doglianza relativa alla eccessività delle somme oggetto di sequestro rispetto al profitto dei reati, dopo avere premesso che il profitto del reato di cui all'art. 11 cit. deve essere individuato in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, potendo consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario, ha parametrato il profitto dei reati addebitati agli importi dell'evasione, rispettivamente individuati in Euro 588.347,29 quanto al reato sub 1) e in Euro 862.425,00 quanto al reato sub 2). Ciò posto, va però osservato che la condotta del reato di cui all'art. 11 cit. consiste nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
ne consegue che il profitto di detto reato deve essere individuato non già nell'importo delle imposte non pagate, essendo quest'ultimo, semmai, il profitto delle ben diverse condotte di evasione, eventualmente commesse in precedenza ed integranti illecito penale in presenza dei requisiti di legge, bensì nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisca per il recupero delle somme evase ed oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma;
tale concetto è stato, del resto, già affermato da questa Corte, allorquando, con la sentenza di Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv.251077, non massimata sul punto, precisandosi che oggetto giuridico del reato non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, si è anche specificato che il profitto deve ritenersi costituito dalla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi;
e, nel medesimo senso, si sono, successivamente, pronunciate anche Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, non massimata sul punto, e Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013, Abrusci, Rv. 256850. Sicché l'affermazione di cui alla sentenza Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480 (poi ripresa da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255036), secondo cui il profitto del reato di cui all'art. 11 cit. sarebbe rappresentato da qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione dell'illecito potendo dunque lo stesso consistere anche in un risparmio di spesa, va, evidentemente, interpretata con riferimento appunto al risparmio derivante dalla predetta riduzione patrimoniale e non nel senso che debba aversi riguardo al risparmio derivante dalla omessa dichiarazione o dal mancato versamento dell'imposta. Ne consegue che, alla luce di tale principio, il profitto avrebbe dovuto essere individuato nel valore dei beni trasferiti di cui alle pagg. 2 e ss. dell'ordinanza ad esso parametrando poi il valore dei beni sequestrati.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato;
se è ben vero che, per costante indirizzo di questa Corte, non può farsi applicazione retroattiva della disposizione che prevede la confisca, e conseguentemente del sequestro preventivo, "per equivalente" in riferimento ai reati tributari di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in ragione della natura eminentemente sanzionatoria dell'indicata misura ablatoria (tra le altre, Sez. U, n. n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255036; Sez. 2, n. 28685 del 05/06/2008, P.M. in proc. Chinaglia, Rv. 241111), nella specie, tuttavia, al fine di ritenere rispettato il principio del divieto di retroattività questione, va considerata, per le stesse ragioni già enunciate sopra, unicamente la data di commissione degli addebiti dell'art. 11 cit. e non già la data delle condotte di evasione. Sotto questo profilo, allora, non risulta dall'ordinanza, ne' i ricorrenti, al di là della generica richiesta dell'annullamento parziale per tutti i beni trasferiti precedentemente all'anno 2008, hanno specificato alcunché di diverso, che i trasferimenti dei beni in oggetto siano anteriori alla data del 01/01/2008 quale data di entrata in vigore della suddetta norma. Inoltre, poiché il principio di irretroattività di cui si è appena detto attiene al momento di commissione della condotta e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento, ben può il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avere ad oggetto beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, (da ultimo, Sez. 5, n. 25490 del 28/05/2014, Runci, Rv. 259184).
6. Quanto al ricorso di PP IA e LL IA, con riguardo al primo motivo, relativo all'impossibilità di fare luogo al sequestro degli appartamenti in questione, costituenti "prima casa", in virtù dell'invocata applicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, lett. a), come sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, art. 52, comma 1, lett. g, va rammentato che questa Corte ha già affermato che le limitazioni previste dall'art. 76, si applicano alla fattispecie dell'espropriazione da parte dell'erario in conseguenza di inadempimento delle obbligazioni tributarie, che ha natura strettamente ripristinatoria, e non alla diversa fattispecie della confisca per equivalente, che ha invece natura sanzionatoria (Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti, non massimata).
In ogni caso, e pregiudizialmente, ogni questione appare comunque preclusa dal fatto che, per dettato testuale della norma stessa, non deve darsi corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà "del debitore" sia adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente, mentre, nella specie, incontestabilmente, il debito tributario sussiste non nei confronti di PP IA e LL IA ma nei confronti dei LA.
Quanto poi al secondo motivo, va ricordato che il ricorso per cassazione nei confronti di ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile anche quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Ì iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, in tal caso integrandosi la violazione dell'art. 125 c.p.p. (tra le altre, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Sotto tale profilo, allora, non può dirsi che la motivazione adottata dal provvedimento impugnato con riguardo alla affermata disponibilità dei due immobili in capo agli indagati sia meramente apparente o incomprensibile avendo l'ordinanza posto in rilievo l'insufficienza della capacità reddituale delle mogli a far fronte all'acquisto dei beni con conseguente logica deduzione in ordine ad un esborso di somme posto in essere da parte degli indagati stessi senza che nel ricorso vengano invocate circostanze, come ad esempio un atto di donazione, idonee a porre nel nulla l'equivalenza logica tra esborso delle somme e titolarità effettiva.
7. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame in ordine al profilo, comunque coinvolgente tutti i ricorrenti, della commisurazione del valore dei beni sequestrati al profitto, non potendo procedere questa Corte, attesi i risvolti fattuali insiti nell'operazione, alla individuazione di detto valore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015