Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Neanche dopo l'entrata in vigore della legge n. 332 del 1995, che ha modificato l'art. 369 cod. proc. pen., la perquisizione e il sequestro devono essere preceduti dall'informazione di garanzia, che va effettuata, se mai, ad atti compiuti e non prima, ne' simultaneamente all'una o all'altro che sono atti da eseguire a sorpresa, al fine di garantire la genuinità dei loro risultati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 20.05.1998
1.Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 2937
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 00746/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LI MI n. il 21.06.1946
avverso ordinanza del 25.11.1997 TRIB.MILITARE di CAGLIARI sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. VITTORIO GARINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto di sequestro emesso il 4.11.1997 dal Procuratore Militare di Cagliari nel confronti di LI MI, indagato dei reati di procacciamento aggravato di notizie di carattere riservato (artt.93 e 47 n.2 c.p.m.p.) e di concorso in violata consegna pluriaggravata (artt. 120, commi 1 e 2, 47 n.2 c.p.m.p.), il predetto LI proponeva, ai sensi dell'art.324 c.p.p., istanza di riesame, che il Tribunale Militare di Cagliari rigetta con ordinanza del 25.11.1997. Disattendendo le osservazioni proposte dalla difesa, il predetto Tribunale osservava:
- che non sussisteva la violazione dell'art. 165 c.p.p. - dedotta sotto il profilo che la perquisizione era stata effettuata senza la presenza di un difensore, senza il previo invito a nominarne uno di fiducia e, in mancanza, senza la nomina di un difensore d'ufficio - in quanto le operazioni di sequestro erano state delegate dal Procuratore Militare ad ufficiali di P.G. e questi ultimi, in una occasione non avevano potuto rivolgere l'invito all'indagato perché egli non era presente e in un'altra lo avevano ritualmente avvertito della facoltà di nominare un difensore;
- che non era ravvisabile la violazione dell'art.369 c.p.p. posto che il decreto di sequestro poteva considerarsi sostitutivo della informazione di garanzia, in quanto conteneva gli elementi essenziali di essa,
- che gli ufficiali delegati, due Capi di 1^ Classe in servizio presso la Guardia Costiera di La Maddalena, rivestivano indubbiamente la qualifica di ufficiali di P.G., in quanto facevano parte del Nucleo di Polizia Giudiziaria istituito presso la Guardia Costiera alle dipendenze della Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Tempio Pausania, ed erano stati espressamente delegati a compiere l'atto di cui sopra al sensi del terzo comma dell'art.58 e del terzo comma dell'art.247 c.p.p., - che non risultava fondato l'assunto dell'indagato secondo cui fra i documenti sottoposti a sequestro non vi fosse alcun documento riservato.
Contro l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, riproponendo in questa sede le doglianze già prospettate al tribunale, e cioè:
a) violazione dell'art365 c.p.p. sotto il profilo che il decreto di sequestro, con cui erano stati delegati due ufficiali della Guardia Costiera, avrebbe dovuto contenere, a pena di nullità, l'invito a farsi assistere da un difensore di fiducia e la nomina, nel caso in cui l'interessato non vi avesse provveduto, di un difensore d'ufficio, per altro il P.M. aveva indebitamente proceduto alla convalida del sequestro come se si fosse trattato di un sequestro d'urgenza ex art.354 c.p.p.;
b) violazione dell'art.3369 c.p.p., in quanto il decreto di sequestro non poteva essere considerato sostitutivo dell'avviso di garanzia, perché mancava della indicazione del luogo e della data del fatto, oltre che del formale invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore,
c) violazione degli artt.301 c.p.m.p., 55 e 57 c.p.p. e norme collegate, non rivestendo i due ufficiali, delegati ad effettuare le operazioni di sequestro, la qualità di ufficiali di P.G., in quanto non rientranti in nessuna delle categorie indicate nell'art.301 c.p.m.p. e nell'art. 1235 Cod.Nav., e non potendo gli stessi acquisire tale qualità solo in virtù della delega ricevuta;
d) violazione dell'art.253, 2^ comma c.p.p. e carenza di motivazione in ordine alla asserita presenza- fra gli atti sequestrati, di documenti riservati.
Nessuna delle doglianze prospettate è fondata ed il ricorso va quindi respinto.
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.365 c.p.p. perché il decreto di sequestro avrebbe dovuto contenere l'invito, diretto all'interessato, a farsi assistere da un difensore di fiducia e la nomina di un difensore d'ufficio per il caso in cui l'indagato non vi avesse provveduto.
La norma di cui sopra è invocata a sproposito. Essa, infatti, non riguarda affatto i requisiti di validità del decreto che dispone il sequestro, per i quali provvede invece la norma di cui all'art.253 c.p.p., che non risulta in alcun modo violata, ma prevede l'obbligo del pubblico ministero, che proceda al compimento di atti di perquisizione o sequestro, di chiedere alla persona sottoposta ad indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, di designarne uno d'ufficio. È ovvio che, qualora il P.M. abbia delegato degli ufficiali di P.G. a procedere alla perquisizione o al sequestro, agli ufficiali delegati spettano i medesimi doveri di cui sopra. Ma, qualora il P.M. si sia avvalso della facoltà di delegga, nessuna norma gli impone di inserire nel decreto di sequestro anche l'invito a nominare un difensore. Una cosa è la richiesta, da rivolgere personalmente all'indagato, volta a conoscere se è assistito da un difensore, prevista dal citato art.365, e che mira a dar modo al difensore, che sia prontamente reperibile, di assistere alle operazioni di perquisizioni e sequestro, mentre altra cosa è l'invito a nominarne uno, che è imposto da diverse disposizioni di legge in vista del compimento di atti cui il difensore ha diritto di assistere, come, ad esempio, nel casi di cui agli artt.63, 364, 369 ecc.
Nel caso di specie gli ufficiali delegati hanno proceduto a due perquisizioni. Una alle ore 14 del 5.11.1997 nel domicilio di via privata Da Passano in presenza della moglie dell'indagato, ZZ NA. Alla stessa, in applicazione della norma di cui all'art.250 c.p., è stato regolarmente dato l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, atto che, come riconosce lo stesso ricorrente, è diverso dall'invito a nominare un difensore di fiducia. che non spettava alla predetta ZZ, dato che esso spetta all'indagato, e solo nel caso in cui egli sia presente alle operazioni.
L'altra perquisizione risulta effettuata alle ore 17 del medesimo giorno nel domicilio di via Principe Amedeo n.44, questa volta alla presenza dell'indagato LI CH. A quest'ultimo, in ossequio alla disposizione di cui all'art.365 c.p.p., è stato dato regolarmente l'invito a nominare un difensore, tant'è che l'indagato ha dichiarato di avervi già provveduto.
Nessuna irregolarità è pertanto ravvisabile nella specie e i dubbi e le perplessità avanzate dal ricorrente non hanno alcun fondamento. Che poi il P.M. abbia proceduto alla convalida dell'atto di sequestro, che era stato disposto dal medesimo organo, come se si fosse trattato di sequestro d'urgenza ex art.354 c.p.p., non influisce minimamente sulla validità dell'atto stesso.
2. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta violazione dell'art.369 c.p.p. sotto il profilo che, non contenendo il decreto di sequestro l'indicazione del luogo e della data del fatto costituente reato, ne' l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, esso non poteva considerarsi sostitutivo dell'avviso di garanzia.
Anche questa censura nasce da un equivoco.
La perquisizione e il sequestro non richiedono il previo invio della informazione di garanzia, neppure dopo la modifica dell'art.369 c.p.p. ad opera della legge n.332 del 1995. Ciò per la evidente ragione che, per le caratteristiche essenziali delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti da eseguire a sorpresa onde garantire la genuinità dei loro risultati, di essi non va data notizia prima della loro esecuzione, anche se è prevista la facoltà per il difensore, eventualmente già nominato o nominato all'istante, di assistervi, qualora presente o prontamente reperibile, non potendosi tuttavia sospendere o bloccare le operazioni in attesa del suo eventuale arrivo (v.art.249c.p.p richiamato dall'art.365). La norma di cui all'art.369, pur novellata, non legittima la interpretazione secondo cui l'informazione di garanzia sarebbe indispensabile nei confronti della persona nei cui riguardi la perquisizione e il sequestro siano disposti.
Essa va effettuata, semmai occorra, ad atti compiuti e non prima ne simultaneamente. per cui non si pone neanche un problema di equipollenza del decreto che dispone il sequestro rispetto all'informazione di garanzia e, nel caso in esame, la problematica circa la necessità dell'avviso di garanzia, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non assume rilevanza determinante al fine di verificare la validità degli atti di perquisizione e sequestro e, di riflesso, la eventuale nullità dell'ordinanza impugnata. (In tal senso, v.Cass., Sez.III, sent. n. 2889 del 13.10.1997, Di Stefano;
Sez. II, sent.n. 4154 del 18.4.1996, Senzio;
Sez.V, sent. n. 373 del 15.3.1995, Madrigano). La norme in esame tendono infatti a bilanciare l'interesse della persona ad una sollecita conoscenza dell'indagine che la riguarda, unitamente alla connessa facoltà di nominare un difensore, con l'esigenza di efficacia dell'attività di ricerca e conservazione del materiale probatorio.
Per altro, nella specie, non risulta in alcun modo violato il diritto di difesa, in quanto all'indagato venne immediatamente notificato il decreto di sequestro e venne messo in condizione di esercitare pienamente il diritto di cui sopra attraverso l'avviso che gli venne rivolto personalmente dagli agenti operanti al momento dell'inizio delle operazioni di perquisizione.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt.301 c.p.m.p., 55 e 57 c.p.p. sul rilievo che i due ufficiali delegati non rivestivano la qualità di ufficiali di P.G., trattandosi di sottufficiali della Capitaneria di Porlo di La Maddalena e, quindi, non rientranti in nessuna delle categorie indicate nell'art. 1235 Cod. Nav.- Anche tale doglianza è infondata.
Invero, risulta dall'ordinanza impugnata che i due predetti sottufficiali con provvedimento del Pretore di Tempio Pausania erano stati formalmente inseriti, in quanto appartenenti alla guardia costiera, nel nucleo di polizia giudiziaria alle dipendenze, funzionale e gerarchica, dal Procuratore della Repubblica. Conseguentemente, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla estensione della loro competenza, gli stessi avevano perduto la connotazione specifica del corpo di appartenenza per assumere, a tutti gli effetti, quella di ufficiali di P.G. Ciò si desume abbastanza agevolmente sia dalla disposizione di cui alla lett.c) dell'art.56 c.p.p., richiamato dall'art.12 Disp. Att. stesso codice, sia da quella di cui all'art.59 c.p.p., laddove prevede, fra l'altro, che gli ufficiali e gli agenti di P.G. sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati dall'autorità giudiziaria.
Dal contenuto di tali norme, lette nel loro complesso, non può non dedursi che, anche se i comandanti e (gli ufficiali del corpo delle capitanerie di corpo sono normalmente ufficiali di polizia giudiziaria riguardo ai reati previsti dal codice della navigazione e riguardo ai reati comuni commessi nel porto se mancano uffici di pubblica sicurezza, tuttavia, quando gli stessi siano, come nella specie, organicamente inseriti nei nuclei di P.G. alle dirette dipendenze del Procuratore della Repubblica, gli stessi assumono a tutti gli effetti le funzioni di ufficiali di P.G., di essi l'autorità giudiziaria può disporre per affidare loro i compiti previsti dalla legge e gli stessi sono tenuti ad attenersi alle disposizioni loro impartite a norma degli artt.58 e 59 c.p.p.
4. Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa alla asserita carenza motivazionale in ordine alla presenza, fra gli atti sequestrati, di atti riservati, è fin troppo evidente che si tratta di questione strettamente attinente al merito, non censurabile in sede di leggittimità.
Non appare tuttavia superfluo osservare che, comunque, la presenza o meno di atti riservati fra i documenti sottoposti a sequestro doveva costituire specifico oggetto di valutazione da parte degli organi inquirenti, e tale valutazione non poteva essere fatta se non dopo il loro esame a seguito della loro diretta apprensione mediante il sequestro. Non ha senso, quindi, porre ex ante una questione del genere, per di più come influente sulla validità del sequestro;
nè, tanto meno, può avanzarsi in questa sede la pretesa che "i documenti andavano analiticamente indicati" e che "per ciascuno di essi andava adeguatamente motivata la sia pur ipotetica ed astratta riferibilità al reato" per il quale si procedeva. Operazione che va fatta. all'evidenza, in un momento successivo allorché l'esame dei documenti sarà stato completato e quando, in sede di esame di eventuale richiesta di dissequestro, si tratterà di distinguere gli atti non più interessanti ai fini delle indagini da quelli rilevanti ai fini del giudizio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1998