Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
0 5844/ 02 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 17669/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 17163 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- Spanò 1. Dott. Alberto Guglielmucci 2. " Corrado -Consigliere- Ud. 5.02.2002 -Rel. Consigliere- 3. " Alessandro De Renzis 4. Giuseppe Cellerino -Consigliere- -Consigliere- 5. Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA GI RA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis 15 Ungaretti 24, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrini, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso Ricorrente
CONTRO
LINEA AEROPORTUALE SOLE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Salvatore Boccardo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio 34 presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli, che la rappresenta e difende separatamente ed unitamente all'Avv. 544 2 Marina Marinoni del foro di Venezia per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 6/99 del Tribunale del Lavoro di Venezia del 14.1.1999/14.6.1999 nella causa iscritta al n. 201 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.2.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Guido Romanelli per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 20.6.1997, EB ON conveni- va in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Venezia la S.p.A. Linea Aeroportuale Sole chiedendo che venisse accertato il pro- prio diritto a svolgere le mansioni di barista a tempo pieno dal mese di giugno 1995, con la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. La ricorrente esponeva: -di lavorare alle dipendenze della conve- nuta dal 22.12.1992 con contratto a tempo parziale (24 ore set- timanali); di avere chiesto di passare ad orario pieno (40 ore- settimanali) con lettera del 23.8.1994 e in occasione dell'incontro con la datrice di lavoro del 24.7.1995; -che nell'anno 1995 la datrice di lavoro aveva assunto NO Boni- vento con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con 3 mansioni di barista di V livello, e ciò in violazione dell'art. 53 del CCNL turismo, il quale stabilisce la priorità, nel passaggio dal tempo parziale a quello pieno a tempo indeterminato, a favo- re dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assun- zioni per le medesime mansioni. La società convenuta costituendosi eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda per essere intervenuta una tran- sazione tra le parti in data 24.7.1995, nel merito contestava le avverse deduzioni ed argomentazioni chiedendo il rigetto della domanda. All'esito l'adito Pretore con sentenza depositata il 27.7.1998 re- spingeva la domanda della ricorrente con compensazione delle spese. Tale decisione, impugnata con appello principale della ON e con appello incidentale da parte della Linea Aeroportuale Sole, veniva confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza del 14.1.1999/11.6.1999 con compensazione delle spese del grado. Il Tribunale osservava, con riguardo all'appello incidentale sul punto dell'asserita erroneità della decisione pretorile circa l'assenza di una causa transattiva nell'accordo del 24.7.1995, che tale accordo non aveva comportato per la lavoratrice, né espli- citamente né implicitamente, alcuna rinuncia alla propria pretesa complessiva, essendo l'intesa circoscritta ad alcuni determinati periodi di lavoro. Lo stesso giudice di appello rilevava, quanto all'appello princi- pale, che il principio di priorità stabilito a favore dei lavoratori a tempo parziale “deve abdicare di fronte all'interesse del lavora- tore a tempo determinato di vedere trasformato il proprio rap- porto in tempo indeterminato", dovendo prevalere, tra le due esigenze, la seconda, intesa a limitare lo stato di disoccupazione. Orbene il Tribunale, in applicazione dell'esposto principio al ca- so di specie, riteneva che il lavoratore IV fosse stato as- sunto ben prima della richiesta da parte della ON del pas- saggio al lavoro a tempo pieno e che solo successivamente a detta richiesta, a seguito delle dimissioni del lavoratore sosti- tuito, la datrice di lavoro avesse trasformato il rapporto del Bo- nivento in rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale aggiungeva che nel caso di specie tutto era avvenuto senza soluzioni di continuità e con la conservazione delle stesse mansioni da parte del IV, sicché il passaggio subito dal rapporto di lavoro di quest'ultimo non avrebbe potuto essere qualificato come una novazione. Il Tribunale, infine, riteneva che correttamente il primo giudice non avesse dato ingresso alle prove richieste dalla ricorrente ri- guardanti successive assunzioni rispetto a quella del IV, essendo il ricorso fondato unicamente con riferimento all'assunzione del IV. La ON ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. La Linea Aeroportuale Sole resiste con controricorso. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984, dell'art. 53 del CCNL turismo, degli artt. 112, 116 C.P.C. e dell'art. 2697 Cod. Civ., nonché vizi di motivazione sul punto della mancata soluzione di continuità del rapporto di lavoro e quindi sul carat- tere di novità dell'assunzione a tempo indeterminato del Boni- vento, avvenuta il 30.6.1995, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. La ricorrente in particolare censura l'impugnata sentenza soste- nendo che l'esistenza di un precedente rapporto di lavoro a ter- mine è priva di importanza, perché il IV è stato assunto a tempo indeterminato solo dopo dieci mesi dopo la richiesta di es- sa ON di aumentare il proprio orario di lavoro. La ON aggiunge che un contratto di lavoro a tempo deter- minato non rileva ai fini della realizzazione del presupposto contemplato dall'art.
5- comma 3 bis- della legge n. 863 del 1984 e dell'art. 53 del CCNL;
che l'assunzione a termine in sostitu- zione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro non modifica il numero di ore lavorative nella mansione né aumenta l'organico aziendale;
che la fattispecie pre- vista dalle dette norme si realizza con la costituzione di un ordi- nario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Precisa che nel caso di specie tale situazione si è verificata il 6 30.6.1995, quando la resistente e il IV hanno concordato una nuova assunzione a tempo indeterminato, del tutto autonoma ed eventuale rispetto al contratto a termine, sicché il Tribunale in modo errato ha affermato, ad avviso della ricorrente, l'inesistenza di una novazione nel rapporto di lavoro. La ricorrente coglie altresì una contraddizione nella sentenza im- pugnata, la quale da un lato si dilunga a costruire le ragioni della preferenza da accordarsi al lavoratore a tempo determinato di vedere trasformato il proprio rapporto in tempo indeterminato, dall'altro lato non spiega le ragioni dell'asserita continuità del rapporto del IV riconoscendo che, in mancanza della stessa, la domanda di essa ON andrebbe accolta. Le articolate e dettagliate censure in precedenza riferite non hanno pregio e vanno disattese. Il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie il principio di prio- rità, previsto dall'art. 53 del CCNL, del lavoratore a tempo par- ziale ad ottenere il passaggio al tempo pieno rispetto ad even- tuali nuove assunzioni per le stesse mansioni, dovesse abdicare di fronte all'interesse del lavoratore a tempo determinato di vedere trasformato il proprio rapporto in tempo indeterminato. L'intepretazione adottata di tale disposizione adottata poggia su una motivazione esente da vizi logici e giuridici, tanto più che la ricorrente non ha indicato quali regole di ermeneutica sarebbero state violate dal giudice di appello (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 10581 del 25 settembre 1999; sentenza n. 5996 7 del 16 giugno 1998; sentenza n. 714 del 24 gennaio 1997). In linea di fatto lo stesso Tribunale con valutazione adeguata- mente motivata, e quindi non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che il IV era stato assunto a tempo determi- nato il [...], ben prima che la ON presentasse la do- manda (23.8.1994) di trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno. Il medesimo Tribunale ha altresì ritenuto che il passaggio subito dal rapporto di lavoro del IV non potesse essere qualifi- cato in termini di novazione, essendo rimasto invariato il rap- porto, fatta eccezione per il termine. Anche questa valutazione è fondata su accertamento in fatto adeguatamente motivato con la spiegazione delle ragioni addotte, sicché non può essere censu- rata in questa sede. La ricorrente con lo stesso primo motivo deduce che la sua do- manda avrebbe dovuto essere accolta sotto il diverso profilo di altre assunzioni di personale, oltre quella del IV, effet- tuate dalla società resistente dopo la domanda di essa ON di passaggio dal tempo parziale a quello pieno. Al riguardo si osserva che correttamente i giudici di merito han- no ritenuto di non prendere in considerazione tale profilo, in quanto con il ricorso introduttivo era stata denunciata unica- mente la violazione dell'art. 53 CCNL sul turismo con riferi- mento alla assunzione del IV, sicché non avrebbe potuto essere ampliata la materia del contendere sulla base di una emen- 8 datio libelli non autorizzata, tanto più che non si era verificata accettazione del contraddittorio su tale punto. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984, degli artt. 112, 113, 115 e 116 C.P.C. e dell'art. 2697 Cod. Civ., nonché vizi di motivazione sul punto del fatto costitutivo della domanda della lavoratrice (rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno), in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. La ricorrente in particolare rileva che in alcuni periodi lavorò a tempo pieno sulla base di accordo scritto con la società resi- stente, si duole pertanto del fatto che i giudici di merito abbiano omesso di valutare tale circostanza e per l'effetto abbiano re- spinto la domanda attrice, pur ritenendo infondata l'unica ecce- zione di inefficacia di tale fatto. La censura è infondata, atteso che, come già si è detto, con il ri- corso introduttivo venne denunciata la violazione dell'art. 53 CCNL unicamente in relazione all'assunzione del IV e il profilo in esame è del tutto nuovo, poggiando su una diversa ed autonoma causa petendi non riconducibile all'originaria pro- spettazione. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 5 febbraio 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente HarAlberta Alessancho De Sensij eille A 0 3 1 S I 3 S . D 5 A SideCe T , T . R O , A L N A A ' L S L T E O 3 L S B E P 7 O - S D P 8 I - I M N S I 1 G 1 N O A E D S E A I E D G T A E G N , E O E O L T S R T E T I A S R I L I G L D E E R O D