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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30596 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/11/2021, la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 08/06 2020 del Tribunale di Modena di condanna di OL AN OR e di AN NA alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed € 800,00 di multa ciascuno per due reati di ricettazione, commessi in concorso tra loro, di, rispettivamente, un'autovettura e una carta di circolazione tedesca. Secondo i capi d'imputazione, tali reati erano stati contestati ai due imputati, in concorso anche con SA NZ (che è stato poi assolto dal Tribunale di Modena perché il fatto non costituisce reato): a) quello di ricettazione di un'autovettura (capo A dell'imputazione), «per avere NZ SA acquistato o comunque ricevuto da OR OL Penale Sent. Sez. 2 Num. 30596 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/04/2023 AN e NA AN, che a loro volta avevano acquistato o ricevuto da ignoti (o comunque da un soggetto indicato come "Nico" non identificato) l'autovettura Land Rover modello Range Rover tg. EY282MP contraddistinta dal telaio SALWA2KF7FA522043 di proprietà di Albaleasing SpA, provento del furto perpetrato da ignoti il 12.01.16 in pregiudizio di Alberto Ribolla, consapevoli dell'illecita provenienza in quanto risultavano applicate: a) sul telaio originale una placca in alluminio recante il numero di telaio SALWA2KF2FA527473; b) la targa contraffatta tedesca OF CP2805.; accertato in Vignola il 01.09.16»; b) quello di ricettazione della carta di circolazione tedesca (capo B dell'imputazione), «per aver acquistato o comunque ricevuto una carta di circolazione tedesca 1267747784 provento di furto di un lotto di documenti in bianco e di adesivi da applicare alla targa posteriore perpetrato da ignoti la notte tra il 06 e il 07.12.2013 in pregiudizio della motorizzazione [di] Wùrzburg; accertato in Vignola il 01.09.16». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna hanno proposto ricorsi per cassazione, per i tramite dei propri rispettivi difensori e con distinti atti, OL AN OR e AN NA. 3. Il ricorso di OL AN OR è articolato in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen., la violazione dell'art. 107 dello stesso codice, in quanto egli, «pur avendo nella fase delle indagini nominato quale proprio difensore di fiducia l'avv. Antonio IA [...] e pur avendo eletto domicilio, ex art. 161 c.p.p., presso lo studio del proprio legale è stato successivamente difeso dal difensore d'ufficio nonostante dagli atti non emerga la comunicazione all'imputato di tale rinuncia, dovuta ai sensi dell'art 107 co. 1 c.p.p.». Il ricorrente, premesso che nel corso delle indagini preliminari era stato difeso dal proprio difensore di fiducia avv. Antonio IA, presso il quale aveva eletto domicilio e in presenza del quale aveva reso interrogatorio, e che nel giudizio di primo grado era stato difeso dall'avv. NI IE (quale difensore d'ufficio), lamenta che i giudici di merito non abbiano rilevato che «[d]all'incartamento processuale [...] non emerge[va] alcuna comunicazione con cui si portava a conoscenza del OR (libero e residente in [...]) dell'interruzione del rapporto fiduciario con il proprio legale», come sarebbe invece prescritto dall'art. 107, comma 1, cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la totale mancanza della motivazione «con riferimento alla richiesta assolutoria relativamente al capo B) dell'imputazione» che aveva formulato con il proprio atto di appello, atteso che, con riguardo a tale capo d'imputazione, relativo alla contestazione della ricettazione della carta di 2 circolazione tedesca, «il giudice del gravame L.] non spende in sentenza alcuna parola». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante che, «al contrario, il giudice di prime cure [le avesse] concess[e] al coimputato NA, nonostante fosse gravato da recidiva qualificata e la sua posizione nella vicenda risult[asse] ben più gravata». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non gli abbia concesso le circostanze attenuanti generiche nonostante avesse riconosciuto il suo «ruolo subordinato rispetto al NA» e il contributo da lui dato all'accertamento dei fatti (avendo egli «sostanzialmente ammesso l'addebito e chiamato in correità il NA»), sicché le predette circostanze attenuanti gli sarebbero state negate «solo perché il Pubblico Ministero ha omesso di contestargli la recidiva (contesta invece al NA)». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione «con riferimento all'omessa indicazione del calcolo utilizzato nel determinare l'aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), limitandosi il giudicante ad indicare direttamente l'entità della pena finale già comprensiva dell'aumento ex art. 81 cpv. c.p., non consentendo di recepire il criterio adoperato». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna, nel determinare la pena inflittagli, avrebbe «indicato direttamente la sanzione finale già comprensiva dell'aumento per la continuazione», ciò che «non consente di recepire il metodo utilizzato dal giudice e la correttezza dello stesso», e non avrebbe calcolato e motivato l'aumento di pena per il reato satellite. 4. Il ricorso di AN NA è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con «riguardo all'applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 648 c.p.» per avere la Corte d'appello di Bologna confermato la propria responsabilità per i reati contestatigli «in assenza di idoneo apparato argomentativo riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato», nonché, sempre in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «[t]ravisamento della prova (artt. 110, 648 c.p. [...])». Il ricorrente rappresenta in proposito come: a) l'agente di polizia giudiziaria BE EL avesse dichiarato che l'automobile presentava danni nella parte anteriore sinistra, senza essere in grado di dire se essa fosse funzionante o no, e 3 il NZ avesse dichiarato che l'automobile non era marciante, e come tale «versione fornita da NZ, e sulla base della quale lo stesso veniva assolto, è quella successivamente resa dal NA», con la conseguenza che l'asserzione della Corte d'appello di Bologna secondo cui il sinistro che avrebbe interessato l'automobile sarebbe stato «inventa[to]» costituirebbe «un concreto travisamento della prova dibattimentale»; b) anche il contenuto dell'intercettata conversazione RIT 416/16, n. 1340, tra lo stesso NA e il coimputato OR sarebbe stato travisato, atteso che «la stessa appare idonea a rappresentare quanto riferito in sede di interrogatorio ma non, come rilevato in sentenza, a fornire una versione differente in interrogatorio», atteso che «risulta evidente come la versione [del NA] rimanga sempre la stessa e che la telefonata intercettata non sia di certo idonea a concordare una versione differente, rendendo quanto prospettato dal giudice di prime cure, dato assunto quale parametro di verificazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, del tutto difforme dall'emergenza processuale in sé»; c) quanto all'affermazione della Corte d'appello di Bologna secondo cui «dalle inequivoche dichiarazioni rese non solo dal NZ, ma anche da quelle del complice OR, dettagliatamente riportate nella sentenza impugnata, emerga come anche il NA abbia partecipato alla ricezione dell'auto e della carta di circolazione rubate e poi consegnate al NZ», «tale dato non emerge non solo dalle dichiarazioni del NZ e del coimputato OR ma non emerge neppure dalla sentenza di primo grado, che ricostruisce il dolo eventuale sulla base di differente argomentazione [...]. In alcun modo ritiene il Giudice di prime cure che il NA abbia partecipato alla ricezione del veicolo ovvero della carta di circolazione». 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. «61 -bis», 69 e 133 cod. pen., per «[e]ccessività della pena inflitta e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante. Mancato adeguamento della pena al fatto», nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'«[a]ssenza totale della motivazione». Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Bologna non abbia ritenuto la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva, rappresentando in proposito che la stessa Corte d'appello «non dava conto delle argomentazioni a sostegno di una siffatta scelta, limitandosi ad affermare la corretta contestazione della recidiva (in realtà non contestata) nei confronti del NA». Il ricorrente lamenta poi che la Corte d'appello di Bologna non avrebbe «motiva[to] in alcun modo, nemmeno implicitamente, rispetto alla correttezza del trattamento sanzionatorio». 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OL AN OR. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti processuali risulta che, nel corso dell'udienza del 14 novembre 2018, il giudice monocratico del Tribunale di Modena dichiarò l'abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia dell'imputato avv. Antonio IA - in quanto questi, pur avendo ricevuto la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, non si era mai presentato alle udienze e non aveva nominato un sostituto - sicché si era proceduto alla designazione di un difensore d'ufficio, nella persona dell'avv. NI IE, la quale aveva successivamente assistito il OR. Ciò appurato in punto di fatto processuale, si deve anzitutto ribadire che la norma di cui all'art. 28 disp. att. cod. proc. pen., che prevede che «[i]l nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia», non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità, con la conseguenza che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina era finalizzata (Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Matei, Rv. 233540-01. In senso analogo: Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Lleshi, Rv. 275511-01; Sez. 6, n. 03/06/2010, Attene, Rv. 248036-01). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la nomina del difensore d'ufficio non richiede la previa comunicazione alla parte (Sez. 1, n. 8099 del 04/02/2010, Sbandi, Rv. 246238-01; Sez. 5, n. 31399 del 27/04/2004, Panariti, Rv. 229969-01). Quanto, poi, all'invocato art. 107 cod. proc. pen., esso prevede piuttosto che il difensore comunichi subito all'autorità procedente e all'imputato la mancata accettazione dell'incarico conferitogli o la rinuncia allo stesso. Si deve peraltro osservare come il ricorrente, avendo ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio, fosse pienamente consapevole della pendenza del processo. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La motivazione dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bologna si riferisce infatti espressamente alla ricettazione non solo dell'automobile ma anche della carta di circolazione («il OR si è perfettamente reso conto che l'auto e la carta di circolazione erano di provenienza furtiva») e, comunque, le argomentazioni della stessa sentenza si riferiscono chiaramente, sul piano logico- giuridico, anche alla carta di circolazione, atteso anche il fatto che la ricettazione 5 della stessa era strettamente connessa a quella dell'automobile, cui il menzionato documento "accedeva". 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). La Corte di cassazione ha anche statuito che il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo, da un lato, rilevato l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e, dall'altro lato, ritenuto decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento costituito dai precedenti penali, anche gravi, specifici e infraquinquennali, dell'imputato. 6 Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di Modena, confermata dalla Corte d'appello di Bologna: a) anzitutto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha distinto la pena base per il reato di cui al capo A) dell'imputazione (due anni di reclusione ed C 516,00 di multa) e l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (tre mesi di reclusione ed C 284,00, come immediatamente si ricava sottraendo dalla pena finale di 2 anni e tre mesi di reclusione ed C 800,00 di multa la menzionata pena per il reato di cui al capo A dell'imputazione); b) in secondo luogo, ha applicato, a titolo di aumento per la continuazione per il reato di ricettazione della carta di circolazione di cui al capo B) dell'imputazione, un aumento assolutamente esiguo (come si è detto, di tre mesi di reclusione ed C 284,00 di multa), con la conseguenza che, nel calcolare tale incremento sanzionatorio, non era tenuto a rendere una motivazione specifica, atteso che si doveva ritenere in radice escluso ogni abuso del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). 2. Il ricorso di AN NA. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del NA per i due delitti di ricettazione a lui attribuiti e, in particolare, la sussistenza dell'elemento psicologico di tali delitti, sulla base sia delle dichiarazioni rese dal coimputato OR sia, soprattutto, del contenuto dell'intercettata conversazione RIT 416/16, n. 1340, tra lo stesso OR e il NA, dal quale era emerso che fu proprio quest'ultimo a dare indicazioni al primo in ordine alla versione dei fatti da fornire agli inquirenti in ordine al possesso dei beni di provenienza furtiva, versione che prevedeva anche l'"invenzione" di un inesistente sinistro stradale che avrebbe coinvolto l'automobile. Tale motivazione appare costituire un'argomentazione non contraddittoria né illogica della consapevolezza del NA in ordine alla provenienza furtiva dei beni da lui acquistati o ricevuti e, in quanto tale, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sollecitare una diversa interpretazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, e, particolarmente, alla menzionata conversazione telefonica, senza indicare dei veri e propri travisamenti della stessa - segnatamente, che i giudici di merito ne 7 abbiano indicato il contenuto in modo difforme da quello reale - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il NA nulla aveva dedotto con riguardo né al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva né al trattamento sanzionatorio, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Bologna non ha motivato in ordine a tali questioni e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bologna ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo, da un lato, rilevato l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e, dall'altro lato, ritenuto decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento costituito dai precedenti penali, anche gravi, specifici e infraquinquennali, dell'imputato. 6 Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di Modena, confermata dalla Corte d'appello di Bologna: a) anzitutto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha distinto la pena base per il reato di cui al capo A) dell'imputazione (due anni di reclusione ed C 516,00 di multa) e l'aumento per la continuazione per il reato di cui al capo B) dell'imputazione (tre mesi di reclusione ed C 284,00, come immediatamente si ricava sottraendo dalla pena finale di 2 anni e tre mesi di reclusione ed C 800,00 di multa la menzionata pena per il reato di cui al capo A dell'imputazione); b) in secondo luogo, ha applicato, a titolo di aumento per la continuazione per il reato di ricettazione della carta di circolazione di cui al capo B) dell'imputazione, un aumento assolutamente esiguo (come si è detto, di tre mesi di reclusione ed C 284,00 di multa), con la conseguenza che, nel calcolare tale incremento sanzionatorio, non era tenuto a rendere una motivazione specifica, atteso che si doveva ritenere in radice escluso ogni abuso del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). 2. Il ricorso di AN NA. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del NA per i due delitti di ricettazione a lui attribuiti e, in particolare, la sussistenza dell'elemento psicologico di tali delitti, sulla base sia delle dichiarazioni rese dal coimputato OR sia, soprattutto, del contenuto dell'intercettata conversazione RIT 416/16, n. 1340, tra lo stesso OR e il NA, dal quale era emerso che fu proprio quest'ultimo a dare indicazioni al primo in ordine alla versione dei fatti da fornire agli inquirenti in ordine al possesso dei beni di provenienza furtiva, versione che prevedeva anche l'"invenzione" di un inesistente sinistro stradale che avrebbe coinvolto l'automobile. Tale motivazione appare costituire un'argomentazione non contraddittoria né illogica della consapevolezza del NA in ordine alla provenienza furtiva dei beni da lui acquistati o ricevuti e, in quanto tale, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sollecitare una diversa interpretazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, e, particolarmente, alla menzionata conversazione telefonica, senza indicare dei veri e propri travisamenti della stessa - segnatamente, che i giudici di merito ne 7 abbiano indicato il contenuto in modo difforme da quello reale - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il NA nulla aveva dedotto con riguardo né al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva né al trattamento sanzionatorio, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Bologna non ha motivato in ordine a tali questioni e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/04/2023.