Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In tema di difesa dell'imputato, la comunicazione con la quale entrambi i difensori di fiducia dell'imputato comunicano al giudice la dismissione del mandato impone la nomina di un difensore di ufficio il quale, una volta officiato, rimane insostituibile, salvi i casi indicati dall'art. 97 cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che non è previsto l'obbligo di previa comunicazione alla parte, non operando il disposto dell'art. 85 cod. proc. civ., secondo cui non producono effetto la revoca o la rinuncia alla procura, sino a quando il difensore non sia sostituito dall'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 31399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31399 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 710
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 032678/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI MO N. IL 26/09/1940;
avverso SENTENZA del 22/11/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro G. che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Torino in data 22.11.2002, in riforma di quella del Gip tribunale di Torino 18.10.1997, riduceva la pena inflitta a NA SI ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il solo reato p. e p. dagli artt. 216, 223, 219 l.f. (fatti di bancarotta fraudolenta).
Il ricorrente allega violazione art. 161 c.p.p. per irrituale notifica del decreto di citazione e dell'avviso di deposito della sentenza presso l'avv. Contu, nominato d'ufficio, per essere venuti meno - per dismissione - i due difensori di fiducia (avv. Suara ed avv. Mencobello).
Sostiene che la dismissione rimane inoperante sino a quando non venga portata a conoscenza del cliente, poiché non è contemplato dalla legge l'abbandono.
Ne conseguirebbe che, in mancanza di tale dimostrazione, il difensore di fiducia rimaneva e quello d'ufficio doveva considerarsi solo un sostituto per l'udienza; l'avviso di deposito andava fatto al difensore di fiducia.
In mancanza dell'avviso, il termine per il ricorso non sarebbe decorso e la sentenza non sarebbe passata in giudicato. Chiede che venga cassato il passaggio in giudicato della sentenza, indicato nella data del 10.01.2003.
Ritiene questa corte di dover dichiarare inammissibile il ricorso, per manifesta infondatezza.
Invero, risulta dagli atti che il 14.03.2002 era pervenuto nella Cancelleria della corte d'appello un atto a firma dei due difensori di fiducia, con cui veniva riferita la dismissione del mandato. Va subito ricordato che il difensore, nominato d'ufficio all'imputato che ne sia rimasto privo, è equiparato nel nuovo codice a tutti gli effetti a quello di fiducia e rimane insostituibile sino alla dispensa o alla nomina fiduciaria (Cass. Sez. 2^, 28.09.93, n. 3418, Calvanese;
Cass. Sez. 5^, 19.02.96, n. 3058, Derbari). Ne consegue che il difensore di ufficio, al pari di quello di fiducia, non può essere sostituito se non per situazioni espressamente previste dal legislatore e, pertanto, la mancata citazione del difensore d'ufficio (al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 97 c.p.p. di mancato reperimento, mancata comparizione e abbandono della difesa) determina la nullità assoluta. Nella specifica ipotesi della notificazione, questa Corte ha ribadito la nullità della notifica dell'estratto contumaciale effettuata al difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato ed a quest'ultimo sostituito al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 art. 97 c.p.p. (Cass. Sez Un. 10.09.2003 n. 35402, Mainente). Da tutto questo deriva la necessità di precisare che nessuna norma del codice di rito prevede che la dismissione non sia operante sino a quando non venga portata a conoscenza della parte.
Va affermato piuttosto, al contrario, che la dismissione resa nota al giudice procedente impone la nomina di un difensore dì ufficio e che quest'ultimo, una volta nominato, debba rimanere insostituibile, salvo i casi indicati dall'art. 97 c.p.p.. Il ricorso fa riferimento al contenuto di una specifica disposizione del processo civile (art. 85 c.p.c.) contemplante la mancanza di effetto della revoca o rinuncia alla procura sino a quando il difensore non sia sostituito.
Appare ovvia la diversità della ratio nei diversi sistemi processuali, in considerazione dell'interesse preminente - in quello penale - al diritto costituzionalmente garantito alla difesa di chi ne rimane privo.
Il ricorrente procede, inoltre, ad una non corretta applicazione della giurisprudenza sopra indicata che si riferisce alla sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, non al caso di specie attinente proprio alla sua indispensabile designazione per venir meno della difesa fiduciaria.
Per concludere l'avviso di deposito è stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio originariamente nominato ed il termine del ricorso è scaduto abbondantemente.
Nè può farsi riferimento alla restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.), soggetta a decadenza temporale, poiché manca ogni riferimento alla prova che la non effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare non sia imputabile a colpa del ricorrente, ovvero che l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla sua conoscenza.
Non si verte neppure (nonostante sia stato chiesto l'annullamento del passaggio in giudicato della sentenza) in un'ipotesi che consenta al giudice dell'impugnazione di sospendere l'esecuzione ex art. 670 co. 2 ultima parte c.p.p., poiché il ricorso sarebbe inammissibile anche per mancanza di motivi che ineriscano al contenuto sostanziale della sentenza d'appello.
Alla dichiarazione di inammissibilità deve conseguire la condanna alle spese processuali ed al versamento della sanzione civile ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma dei euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004