Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 31399
CASS
Sentenza 27 aprile 2004

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In tema di difesa dell'imputato, la comunicazione con la quale entrambi i difensori di fiducia dell'imputato comunicano al giudice la dismissione del mandato impone la nomina di un difensore di ufficio il quale, una volta officiato, rimane insostituibile, salvi i casi indicati dall'art. 97 cod. proc. pen. (La Corte ha precisato che non è previsto l'obbligo di previa comunicazione alla parte, non operando il disposto dell'art. 85 cod. proc. civ., secondo cui non producono effetto la revoca o la rinuncia alla procura, sino a quando il difensore non sia sostituito dall'interessato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 31399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31399
    Data del deposito : 27 aprile 2004

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