Sentenza 4 febbraio 2010
Massime • 1
La rinuncia al mandato da parte del difensore opera immediatamente, con conseguente obbligo del giudice, cui sia pervenuta la notizia, di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2010, n. 8099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8099 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/02/2010
Dott. ZAMPETTI TO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 364
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 26553/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ER N. IL 08/10/1958;
avverso l'ordinanza n. 30150/2007 TRIB.SEZ.DIST. di ANZIO, del 08/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI TO;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 08.06.2009 il Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di ND TO tesa ad ottenere declaratoria di non passaggio in giudicato, e quindi l'inesecutività, della sentenza emessa a suo carico in data 12.02.2008 per dedotta irritualità della notifica dell'estratto contumaciale. Rilevava invero il predetto giudice come l'estratto contumaciale fosse stato correttamente notificato all'imputato con deposito alla Casa Comunale, posto che le informative eseguite assumevano solo la momentanea assenza del notificando e non la sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato. Quanto poi all'avviso di deposito della stessa sentenza al difensore, rilevava il Tribunale come tale avviso fosse stato notificato correttamente al difensore d'ufficio (Avv. F. Frasca) che aveva concretamente svolto le difese dell'imputato nell'ultima udienza, ed anche a quello di fiducia (Avv. M. Fagiolo) ancorché costui avesse rinunciato al mandato, rinuncia che però non risultava essere stata comunicata all'imputato.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo: -nessun rilievo poteva avere l'avviso notificato all'Avv. Fagiolo, non più difensore di esso ricorrente da quando era stato nominato un difensore d'ufficio (nella persona dell'Avv. I. Conte); -nessun rilievo poteva avere l'avviso all'Avv. Frasca, nominato solo in sostituzione dell'avvocato d'ufficio titolare, ex art. 97 c.p.p., comma 4; -in definitiva era mancato l'avviso di deposito sentenza all'unico difensore titolare, l'Avv. I. Conte;
-si chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni consequenziale provvedimento.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
In ordine, invero, al tema sollevato con l'impugnazione, limitato all'avviso di deposito della sentenza al difensore, occorre fare riferimento all'insegnamento di questa Corte di legittimità, espresso nella sua più alta sede nomofilattica: cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 22 in data 11.11.1994, Rv. 199398, Nicoletti, la cui massima, sul punto che qui interessa, così recita: "il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessala la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue finzioni non richiedendo la legge, proprio per l'immutabilità delle difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamene dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulta titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore d'ufficio". Tale autorevole indirizzo giurisprudenziale è rimasto poi immutato: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 49244 in data 06.10.2004, Rv. 230297, Rrokaj (la cui massima recita: "il difensore d'ufficio originariamente nominato, ancorché sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all'udienza, resta titolare della difesa ed è, pertanto, l'unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell'imputatò": nella specie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione); e, conformi, Cass. Pen. Sez. 4, n. 12638 in data 10.02.2005, Rv. 231324, Ennejmy;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 13745 in data 13.03.2007, Rv. 236440, Mille;
ecc.
Ciò posto, va rilevato come la rinuncia al mandato da parte del precedente difensore di fiducia operi immediatamente, con conseguente obbligo del giudice di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio non appena ricevutane notizia (come risulta nel concreto essere avvenuto), senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 5, n. 31399 in data 27.04.2004, Rv. 229969, Panariti). In definitiva, nella presente vicenda processuale, risulta non essere stato effettuato il dovuto avviso al difensore d'ufficio titolare della difesa, l'Avv. Illuminata Conte, posto che risulta -anche in base a quanto dedotto- che l'Avv. Frasca fu nominato solo quale sostituto, ex art. 97 c.p.p., comma 4, della predetta, difensore titolare. Si impone pertanto annullamento dell'impugnata ordinanza per violazione della legge processuale, con rinvio al giudice a quo che, nel nuovo esame dell'istanza, verifichi l'esecutività della sentenza alla luce del principio di diritto qui stabilito e disponga di conseguenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010