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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2362/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2362 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cassino, via Lombardia n. 18, presso lo studio dell'Avv. FASILI
LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ARIGNI, 6 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. MONTANELLI LUIGI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a d.i..
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 392/23 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1
1.400,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione.
1 N. 2362/2023 R.G.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 6.6.2023, Parte_1
proponeva opposizione, con atto di citazione depositato in data 21.7.2023, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che il Tribunale revocasse il decreto opposto.
Si costituiva , chiedendo preliminarmente disporsi il mutamento del rito Controparte_1
in locatizio e nel merito il rigetto.
Con ordinanza del 10.1.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto il mutamento del rito in locatizio.
Espletata la mediazione, in corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Tanto premesso, deve essere dichiarata senz'altro la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione per effetto di accordo tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
392/2023 del Tribunale di Cassino;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2362 del ruolo generale per l'anno 2023, discussa e decisa, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cassino, via Lombardia n. 18, presso lo studio dell'Avv. FASILI
LAURA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
ARIGNI, 6 03043 CASSINO, presso lo studio dell'Avv. MONTANELLI LUIGI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a d.i..
CONCLUSIONI: come da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, chiedeva ed otteneva decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 392/23 nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1
1.400,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione.
1 N. 2362/2023 R.G.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 6.6.2023, Parte_1
proponeva opposizione, con atto di citazione depositato in data 21.7.2023, con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva che il Tribunale revocasse il decreto opposto.
Si costituiva , chiedendo preliminarmente disporsi il mutamento del rito Controparte_1
in locatizio e nel merito il rigetto.
Con ordinanza del 10.1.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione e disposto il mutamento del rito in locatizio.
Espletata la mediazione, in corso di causa le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Tanto premesso, deve essere dichiarata senz'altro la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento del credito oggetto di ingiunzione per effetto di accordo tra le parti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
392/2023 del Tribunale di Cassino;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino il 5 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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