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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 6137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6137 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente per
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 CodiceFiscale_1
individuale con P. VA n. , elettivamente domiciliato in Grosseto alla Via Aquileia n. 8 presso gli P.IVA_1
avv.ti Francesca Fommei (C.F: ) e (C.F: ) da CodiceFiscale_2 Parte_2 CodiceFiscale_3
cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. VA Controparte_1 Parte_3
), nonché dei soci illimitatamente responsabili e proc. n. P.IVA_2 Parte_3 Controparte_2
129/2013 del Tribunale di Nola, in persona del Curatore fallimentare dr. rappresentato e difeso CP_3
dall'avv. Maria Gonippo (C.F. ) in forza di autorizzazione all'azione resa dal G.D. in CodiceFiscale_4
data 23.06.2021 e giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATI
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e per tutti i
motivi di cui in narrativa, in accoglimento dell'appello proposto dal sig. ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 615/2021, emessa dal Tribunale Civile di Nola, I Sezione Civile…il giorno 30.03.2021 e comunicata
via pec in data 31.03.2021 (R.G. 6916/2014), notificata in data 31.03.2021…accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dal sig. alla Curatela del Fallimento Parte_1 Parte_4
(P. VA ) nonché dei soci illimitatamente responsabili, sig.ri e
[...] P.IVA_2 Parte_3
, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 981/2014 emesso dal Tribunale di Nola;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande, eccezioni e/o
istanze proposte nei confronti del sig. , siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto, Parte_1
oltreché non provate. Ordinarsi, ai sensi dell'art. 347 ultimo comma c.p.c. al Cancelliere la trasmissione del
fascicolo d'ufficio di primo grado, previa acquisizione dell'originale dei documenti versati in atti dalla difesa
del e custoditi presso la cassaforte del Tribunale di Nola come da provvedimento del 24.11.2015 del Parte_1
G.I…Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “L'Avv. Gonippo…nell'interesse di parte appellata, si riporta a tutti i propri atti
difensivi, alla documentazione versata in atti, insistendo per l'integrale rigetto dell'appello e condanna del Sig.
alla refusione di spese di lite. In particolare, l'avv. Gonippo, ad integrazione delle note Controparte_4
depositate per la scorsa udienza del 25.10.2024, impugna e contesta nuovamente la documentazione ex adverso
depositata in quanto inammissibile, tardiva ed irrituale, avvenuta, peraltro, ben oltre qualsiasi termine
istruttorio previsto dal codice di rito. L'avv. Gonippo dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su
domande nuove e/o eccezioni e/o documentazione nuova e/o diversa rispetto a quella già acquisita sia nel corso
del giudizio di primo grado che nel presente giudizio di gravame, essendo già ben cristallizzato il thema
decidendum ac probandum del presente giudizio;
nella fattispecie, inoltre, sussiste una palese violazione
dell'art. 345 comma 3 c.p.c. a mente del quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado
per causa ad essa non imputabile”. L'avversa produzione documentale, invero, non costituisce documento
nuovo e/o di formazione successiva allo scadere dei termini della fase istruttoria di primo grado, atteso che
trattasi di estratti dei conti correnti relativi al periodo 2011-2013, addirittura antecedenti la domanda
pagina 2 di 18 monitoria, che il Sig. ben avrebbe potuto ottenere e produrre già nel corso del giudizio di prime cure. Parte_1
Né vi è prova e/o giustificazione di una impossibilità oggettiva per il di chiedere ed ottenere gli Parte_1
estratti del conto corrente tardivamente prodotti. Si chiede, pertanto, espungersi dal fascicolo di ufficio della
documentazione prodotta dall'appellante solo in data 24/10/2024 (i.e. relazione dr. e dei relativi allegati) Per_1
rigettando l'avversa richiesta di ammissione, per tutte le ragioni innanzi anticipate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. del 05.05.2014 la Curatela del Fallimento
[...]
ha chiesto al Tribunale di Nola di ingiungere a il Controparte_5 Parte_1
pagamento della somma di € 89.681,83 portata dalla fattura n. 01 del 06.02.2013, oltre interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, emessa a saldo dei lavori edili svolti dalla società in bonis in favore del destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
A sostegno della pretesa azionata in via monitoria la Curatela fallimentare ha dedotto che con contratto di appalto stipulato il 03.05.2010 , titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Grosseto, Parte_1
commissionava alla l'edificazione, sul terreno di proprietà del committente, di un Parte_4
fabbricato in esecuzione del progetto approvato dal Comune di Grosseto e degli elaborati esecutivi prodotti dalla
Direzione dei Lavori.
All'art. 3 di tale contratto le parti indicavano in € 220.000,00 l'importo presuntivo dei lavori, appaltati a misura, “fatta salva l'esatta quantificazione che risulterà sulla scorta dello stato finale dei lavori, da
determinarsi secondo i prezzi di capitolato che, approvati e sottoscritti dalle parti, vengono allegati al presente
atto sotto le lettere A e B”. All'art. 11 era inoltre previsto che il prezzo pattuito sarebbe stato versato mediante anticipazione, a inizio lavori, di una somma pari al 10% del corrispettivo preventivato e, successivamente, per stati di avanzamento mensili. Con certificato di fine lavori a firma del geom. direttore dei lavori CP_6
incaricato dal , che veniva depositato presso i competenti uffici del Comune di Grosseto in data Parte_1
26.06.2012, si era poi comunicata l'avvenuta ultimazione delle opere di cui al contratto di appalto nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel progetto originario nel relativo permesso a costruire.
L'impresa appaltatrice, all'epoca ancora in bonis, aveva a questo punto emesso la fattura n. 01 del
06.02.2013 per l'importo di € 89.681,83 comprensiva di I.V.A. al 4%, documento regolarmente registrato in contabilità, indicando quale causale “chiusura lavori per l'annesso agricolo e civile abitazione”.
pagina 3 di 18 La , con sentenza n. 129/2013 del 21.11.2013, era poi stata dichiarata fallita Parte_4
per cui la Curatela, con raccomandata a.r. recapitata il 31.12.2013, aveva sollecitato il pagamento del residuo debito al che si era tuttavia rifiutato di adempiere lamentando la mancata ultimazione dei lavori da Parte_1
parte della società appaltatrice e trasmettendo al mittente copia di una pretesa “scrittura privata integrativa al contratto di appalto”, priva di data certa ex art. 2704 c.c., con cui le parti originarie avrebbero regolato in data
22.10.2012 i reciproci rapporti di dare/avere a saldo delle lavorazioni effettuate.
Tanto premesso la curatela fallimentare, adducendo l'inopponibilità alla massa dei creditori di tale scrittura e l'assenza di prova tanto del pagamento del saldo dei lavori quanto del loro mancato completamento,
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 981/2014 del 10.06.2014 che, notificato al , è stato da lui Parte_1
tempestivamente opposto eccependo in via preliminare: a) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova scritta;
b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 12 del contratto di appalto;
c) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nola e la devoluzione della controversia al Tribunale di Grosseto.
Nel merito l'opponente ha poi dedotto di aver versato alla , tra assegni bancari e Parte_4
contanti, un importo di gran lunga superiore a quello previsto dall'art. 3 del contratto ma che, ciò nonostante, i lavori non erano stati conclusi per cui, in data 22.10.2012, le parti avevano sottoscritto una scrittura privata integrativa del contratto di appalto, predisposta dal direttore dei lavori geom. , da cui si evinceva che CP_6
la dichiarazione di fine lavori del giugno 2012 non era veritiera e con la quale l'appaltatore si impegnava ad ultimare gli stessi dietro versamento della somma a saldo di € 20.000,00 di cui € 10.000,00 da corrispondere entro il 26.10.2012 ed i restanti € 10.000,00 entro il 30.04.2013 a condizione che le opere venissero ultimate entro e non oltre il 15.11.2012.
Nonostante il versamento a mezzo di assegno bancario della prima rata, i lavori non erano stati tuttavia ultimati. Eccependo l'inadempimento dell'impresa appaltatrice ex art. 1460 c.c., per non avere portato a termine le opere oggetto della commessa, l'opponente ha quindi spiegato domanda riconvenzionale chiedendo al tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. con condanna della controparte al risarcimento del danno patito a causa del suo comportamento inadempiente da liquidare in € 40.000,00.
Instauratosi il contraddittorio, la Curatela fallimentare ha contrastato le eccezioni preliminari formulate dall'opponente; ha negato la valenza probatoria delle matrici di assegni e delle copie dei titoli prodotti dal pagina 4 di 18 , essendo gli stessi privi di data certa e mancando la prova del loro incasso;
ha disconosciuto la Parte_1
conformità all'originale della scrittura integrativa del contratto di appalto ed ha ribadito l'inopponibilità al fallimento, per mancanza di data certa, tanto di tale scrittura quanto di una dichiarazione a firma del geom.
prodotta da controparte, con cui questi dichiarava di aver predisposto, su incarico delle parti, la CP_6
suddetta scrittura integrativa, sia con riferimento alla determinazione del credito residuo dell'appaltatore sia con riferimento alle modalità di pagamento, assistendo alla consegna al sig. di un assegno bancario Parte_3
di € 10.000,00.
Il ha infine contrastato la spiegata eccezione di inadempimento, essendovi prova documentale CP_1
dell'ultimazione dei lavori, ed ha eccepito l'improcedibilità ex art. 52 L.F. della domanda riconvenzionale.
Con ordinanza del 26.03.2015 il tribunale adito ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed ha assegnato alle parti i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Alla
successiva udienza l'opponente ha quindi prodotto l'originale della scrittura integrativa del contratto di appalto e della correlata dichiarazione del geom. La causa è stata quindi istruita raccogliendo l'interrogatorio CP_6
formale deferito al ed espletando solo in parte la prova testimoniale richiesta dall'opponente stante il Parte_1
decesso di due dei testi indicati, tra cui il geom. . CP_6
La controversia è stata quindi decisa con sentenza n. 615/2021, pubblicata il 31.03.2021 e notificata il
02.04.2021, la quale, disattese le eccezioni preliminari formulate dal e dichiarata l'inammissibilità Parte_1
della riconvenzionale da lui proposta, ha deciso nel merito della causa rigettando l'opposizione e condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite avversarie con la seguente motivazione:
“…Nel caso di specie, trattandosi, del preteso adempimento di un'obbligazione contrattuale è principio
pacifico che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Ebbene, l'odierna opposta ha
depositato documentazione idonea ad attestare il credito per cui è causa tra cui: il contratto di appalto del
03.05.2010 sottoscritto dal committente e mai disconosciuto nonché il capitolato di accompagnamento al
contratto e la comunicazione di fine lavori nel cantiere di proprietà depositata in data 26.06.2012 dal Parte_1
CP_ direttore dei lavori, geom. incaricato dal committente, con espressa menzione della relativa esecuzione in
pagina 5 di 18 conformità alle indicazioni del progetto allegato al permesso di costruire n. 2009/2710 del 17.11.2009,
espressamente richiamato nel contratto di appalto, nonché, alle sue varianti n. 2010/1391 del 22.06.2010 e
2010/2710…
A fronte di tale documentazione e delle deduzioni di parte opposta, l'odierno opponente, lungi dal
disconoscere il rapporto con la controparte, ha dedotto l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto, oltre
alla incompletezza ed erroneità dei lavori eseguiti. La documentazione depositata dal e volta a Parte_1
provare l'avvenuto adempimento della propria obbligazione di pagamento non appare, tuttavia, idonea agli
invocati fini.
L'opponente eccepisce di aver corrisposto all'appaltatrice una somma addirittura maggiore di quella
dovuta e, in particolare, l'avvenuta corresponsione in favore della società in bonis della complessiva somma di
€ 242.703,00.
Il sostegno probatorio a tali asserzioni è, tuttavia, costituito dalla mera copia fotostatica di assegni
bancari tempestivamente disconosciuti dalla Curatela e dei quali non è stato in alcun modo provato l'incasso
né, a monte, la relativa autenticità, mancando di attestazione di conformità.
Così, come del tutto inidonea a fondare la spiegata opposizione, deve ritenersi l'affermazione per la quale
il avrebbe provveduto ad effettuare esborsi “a nero” direttamente in favore dei dipendenti della Parte_1
società perché continuassero i lavori. Simili pagamenti, infatti, proprio perché non rintracciabili né
documentati, non sono opponibili nei confronti della procedura fallimentare, oltre a non essere stati né provati
né quantificati dal medesimo opponente.
Di alcun pregio appare poi la scrittura privata del 22.10.2012 depositata da parte opponente e volta a
provare una rimodulazione degli impegni assunti con controparte, la quale è stata tempestivamente contestata e
disconosciuta dalla parte opposta. In particolare, nella suddetta scrittura, si legge che le parti si
accordavano, a definizione della contabilità e dei relativi obblighi, per il pagamento di un saldo pari ad €
20.000,00 di cui € 10.000,00 da corrispondere entro e non oltre il 26.10.2012 ed i restanti € 10.000,00 da
corrispondere, previa verifica delle opere realizzate da parte del direttore dei lavori, entro e non oltre il
30.04.2013, a condizione dell'effettiva fine dei lavori entro e non oltre il 15.11.12.
Ebbene, come noto, al Curatore fallimentare che agisca a tutela della compagine creditoria non possono
essere opposte scritture private intercorse tra il fallito e qualsivoglia creditore se non abbiano data certa
pagina 6 di 18 riscontrabile o ove la scrittura privata sia stata registrata o sia stata riprodotta in atti pubblici o siano
intervenuti fatti idonei a stabilire l'anteriorità della formazione del documento.
Il Curatore, infatti, nella sua funzione di mero gestore del patrimonio del fallito, deve considerarsi terzo
rispetto a costui, e ciò anche con riferimento alle scritture private prodotte dalla controparte e la cui
sottoscrizione appaia riferibile al fallito medesimo. Nel caso di specie, la suindicata scrittura è rimasta priva di
riscontri validi, dovendo ritenersi parimenti inopponibili al , ai sensi degli artt. 2704 c.c. e 45 l. f., le CP_1
dichiarazioni scritte (v. doc. 16 e 17 di parte opponente) rese da e , entrambi CP_6 Persona_2
deceduti nelle more del presente giudizio, prima di essere escussi come testi.
La dichiarazione scritta, apparentemente riferibile a quale direttore dei lavori, appare, tra CP_6
CP_ l'altro, smentita dal certificato di fine lavori, redatto dal medesimo geom. in data 26.06.2012, all'esito di
un procedimento amministrativo, depositato da parte opposta e mai validamente contestato e/o impugnato dalla
parte opponente, nel quale l'indicato geometra dichiarava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 25.06.2012,
precisando che la relativa esecuzione era avvenuta in conformità alle indicazioni del progetto allegato al
permesso di costruire di cui al protocollo n. 150407 del 17.11.2009, espressamente richiamato nel contratto di
appalto, nonché, alle sue varianti n. 2010/1391 del 22.06.2010 e 2010/2710 ( ved. all. 4 prod. della Curatela).
Né di alcun pregio appare la tardiva ed apodittica affermazione dell'opponente per la quale l'impresa
oggi fallita avrebbe dato atto che la redazione del verbale di chiusura lavori “era funzionale alla sola
erogazione del mutuo contratto dal con MPS, rimanendo di fatto ineseguite tutta una serie di opere” Parte_1
(cfr. 8 comparsa conclusionale art. 190 di parte opponente), la quale non risulta né documentata né altrimenti
provata. La stessa, piuttosto, risulta smentita dal medesimo opponente laddove, in sede di interrogatorio
formale, reso all'udienza del 22.11.2016, alla domanda “vero è che i lavori per i quali la Curatela richiede il
pagamento del saldo prezzo sono regolarmente ultimati in data 25.06.2012” rispondeva: “è vero” dichiarando
poi che sono stati pagati con assegno, senza però ulteriori specificazioni.
D'altra parte, neppure si comprende per quale ragione la parte committente, la quale assume che “alla
data del 30.01.2011 i lavori non risultavano ancora conclusi nonostante gli accordi raggiunti e ciò sebbene il
avesse già versato alla ditta somme di denaro di molto superiori a quelle previste nell'art. 11 del Parte_1
contratto di appalto”, successivamente si impegnasse a corrispondere ulteriori 20.000,00 con la predetta
scrittura privata.
pagina 7 di 18 Né a comprovare la suddetta scrittura e, più in generale, la spiegata opposizione, viene in ausilio la prova
orale. In particolare, quanto alla prova delegata dinanzi al Tribunale di Grosseto, ammessa dal Tribunale di
Nola con provvedimento del 21.09.2017, nel relativo verbale di udienza del 16.01.2018 presso il Giudice
delegato alla relativa assunzione, si legge che il teste, dichiarava: “Si è vero sono stato Testimone_1
presente ad almeno tre incontri (tra il e in relazione ai lavori di Parte_1 Parte_3
ristrutturazione del fabbricato di proprietà del posto in Grosseto)”; “è vero, ho partecipato alla Parte_1
trattativa (tra e all'esito della quale gli stessi concordarono di Parte_1 Parte_3
sottoscrivere la scrittura privata del 22.10.2012) e confermo che fu redatta la scrittura che mi si mostra nello
CP_ studio del geometra , “…Fu una trattativa che si sviluppò in almeno tre incontri, non ricordo se sono stato
presente quando la scrittura fu firmata”.
Le dichiarazioni rese dal teste appaiono generiche, risultando prive di qualsivoglia riferimento temporale
in relazione ai dedotti incontri propedeutici alla redazione della scrittura, né può ritenersi provato che la
relativa conclusione e sottoscrizione dalle parti avvenne innanzi al teste, il quale, infatti, non ricorda la relativa
circostanza. Le relative dichiarazioni, inoltre, risultano in parte smentite dall'interrogatorio formale reso
dall'opponente, il quale, confermando l'avvenuta ultimazione dei lavori alla data del 25.06.2012, rende poco
credibile l'avvenuta sottoscrizione della indicata scrittura privata in data 22.10.2012, condizionata alla fine dei
lavori, i quali, alla luce di quanto dichiarato dall'interrogando e di quanto emerso dalle risultanze documentali
(vedi comunicazione di fine lavori), deve ritenersi fossero già stati ultimati.
Di alcun ausilio al riguardo appaiono poi le generiche dichiarazioni del teste , escusso Testimone_2
all'udienza del 22.11.2016, il quale dichiarava di svolgere la professione di elettricista e di essere stato pagato
in relazione alla fattura emessa nei confronti del . Parte_1
In definitiva, alla luce del complessivo reso istruttorio del giudizio, deve ritenersi che l'opponente non
abbia né provato di avere corrisposto alla impresa appaltatrice il quantum concordato nel contratto oggetto di
causa, né la rimodulazione del proprio debito in virtù della citata scrittura privata la quale, per tutto quanto
sopra, non può considerarsi opponibile al ...”. CP_1
Neppure può, infine, ritenersi fondato l'eccepito inadempimento della impresa appaltatrice invocato da
ai sensi dell'art. 1460 c.c. Parte_1
L'opponente deduce che “la pretesa creditoria della curatela della società è, inoltre, destituita di
pagina 8 di 18 fondamento anche in ragione del fatto che i lavori effettivamente commissionati dal furono mal Parte_1
eseguiti, presentando numerosi vizi e difetti”. I riferiti vizi e difetti appaiono solo genericamente dedotti ma non
supportati da alcun valido riscontro probatorio (es. perizia tecnica giurata), nonché, addirittura smentiti dal
CP_ certificato di fine lavori del 26.06.2012, a firma del Geom. dal quale non si desume alcun inadempimento
e/o irregolarità e, soprattutto, dal medesimo , il quale, in sede di interrogatorio formale, Parte_1
alla domanda “vero è che nel corso dei lavori appaltati dal sig. alla società oggi fallita, il Parte_1
committente giammai ha fatto rilevare e/o segnalato e/o contestato espressamente la corretta esecuzione dei
lavori” rispondeva: “si” e sul capo C3 della memoria di parte opposta (“vero è che i lavori per i quali la
Curatela richiede il pagamento del saldo prezzo sono stati regolarmente ultimati in data 25.06.2012?”)
rispondeva: “è vero, e confermo che sono stati pagati con assegno”.
Le dichiarazioni dell'interrogando valgono a smentire la difesa dallo stesso portata avanti nel presente
giudizio, laddove, a mezzo del relativo procuratore, nega la avvenuta conclusioni dei lavori in data 25.06.2012
ed eccepisce il carattere viziato degli stessi. Né, infine, possono trovare accoglimento le ulteriori censure
formulate dall'opponente, né per quanto concerne la corresponsione di importi superiori al dovuto in
applicazione dell'iva al 10% piuttosto che al 4%, né in relazione ad un danno da ritardo nella consegna dei
lavori. Quanto alla prima censura, la stessa si palesa del tutto generica, non avendo l'opponente neppure
indicato la somma che assume di avere versato in eccedenza a titolo di iva.
Parimenti dicasi per la seconda censura la quale appare a sua volta generica, nonché contraddittoria,
atteso che, da una parte, il committente si duole della mancata conclusione dei lavori nel termine convenuto
nella scrittura privata del 22.10.2012, (nella quale le parti prevedevano come termine il 15.11.2012) ma
dall'altra lo stesso committente, come detto, in sede di interrogatorio formale dichiarava che i lavori
terminavano in data 25.06.2012, come poi comprovato dalla dichiarazione di fine lavori depositata al CP_7
dal direttore degli stessi...”
§§§§§§
Con atto notificato il 29.04.2021 ed iscritto a ruolo il 07.05.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla, previa sospensione della sua provvisoria esecutività, in accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
alla Curatela del Fallimento società Parte_1 Parte_4
pagina 9 di 18 (P.IVA ) nonché dei soci illimitatamente responsabili, sigg.ri e P.IVA_2 Parte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
981/2014 emesso dal Tribunale di Nola;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande, eccezioni e/o istanze proposte
nei confronti del sig. , siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate. Parte_1
Ordinarsi, ai sensi dell'art. 347 ultimo comma c.p.c. al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'ufficio di
primo grado previa acquisizione dell'originale dei documenti versati in atti dalla difesa del e Parte_1
custoditi presso la cassaforte del Tribunale di Nola come da provvedimento del 24.11.2015 del G.I. con vittoria
di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 29.07.2021 si è costituita la curatela fallimentare resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensiva, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.10.2024, poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. In allegato a tali note l'appellante ha prodotto una perizia stragiudiziale redatta su suo incarico da un commercialista sulla base di estratti conto relativi agli anni dal 2010
al 2013, rilasciatigli dalle banche MPS e BCC, da cui risulterebbe che tutti gli assegni prodotti a riprova dei pagamenti sono stati regolarmente addebitati nei propri conti correnti, deducendo che detta produzione non sarebbe tardiva trattandosi di documenti di formazione sopravvenuta. All'acquisizione di tali documenti si è
opposta la curatela fallimentare assumendone la tardività.
La causa è stata quindi rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
In via del tutto preliminare va dato atto dell'inutilizzabilità in funzione decisoria degli estratti conto bancari prodotti dall'appellante in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il
27.10.2024. A giusta ragione la curatela fallimentare ha infatti sostenuto che tale produzione viola palesemente il disposto dell'art. 345 comma 3 c.p.c. secondo cui, in appello, “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non
possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel
giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
pagina 10 di 18 Quelli di cui si discorre non sono infatti documenti di formazione successiva allo scadere dei termini assegnati in primo grado ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di estratti conto bancari relativi al periodo
2010-2013 che si sono formati addirittura prima del deposito del ricorso per ingiunzione e che il ben Parte_1
avrebbe potuto richiedere e produrre già nel corso del giudizio di primo grado non essendovi prova di una sua impossibilità oggettiva di ottenere in tempo tale documentazione.
In altri termini gli estratti conto non sono dei documenti di formazione sopravvenuta ma è semplicemente la loro richiesta ad essere stata effettuata in ritardo dall'appellante risalendo le annotazioni contenute nei conti correnti bancari del al periodo 2010-2013. Parte_1
Senza tener conto di tale produzione tardiva occorre dunque esaminare il proposto gravame con cui l'appellante lamenta, in primo luogo, l'omessa e/o erronea valutazione della documentazione bancaria prodotta in prime cure.
Deduce in particolare il di aver prodotto, in allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
la copia di assegni bancari e di matrici di assegni attestanti pagamenti effettuati in favore della
[...]
e rispetto ai quali la curatela fallimentare non ha effettuato alcun valido Parte_4
disconoscimento. Successivamente, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6, l'opponente aveva poi depositato copia scannerizzata delle richieste di documentazione bancaria rivolte ex art. 119 T.U.B. alla Banca
BCC ed alla Banca Monte dei Paschi di Siena nonché delle risposte fornite da tali Istituti di credito e delle copie fronte-retro degli assegni ottenute sempre da BCC e da MPS.
A fronte della produzione di tali documenti, la Curatela del Fallimento si era limitata a contestare la conformità agli originali di quelli individuati dai numeri 15, 21 e 51, ossia delle richieste rivolte agli Istituti di
Credito e delle comunicazioni con cui questi ultimi avevano inviato all'appellante gli assegni bancari richiesti,
assumendo che esse fossero delle copie scansionate e non piuttosto gli originali.
Si trattava, pertanto, di una contestazione relativa alla sola conformità tra copia e originale ex art. 2719
c.c. mentre nessuna contestazione veniva mossa dalla odierna appellata con riferimento agli altri documenti depositati, ossia agli assegni emessi ed alla scrittura integrativa dell'appalto del 22.10.2012. L'opponente, per superare tale contestazione, aveva peraltro prodotto i documenti originali, i quali venivano depositati nella cassaforte del Tribunale di Nola. A fronte del deposito dei documenti in originale, la parte opposta non aveva poi formulato alcuna contestazione per cui il giudice doveva tenerne conto ai fini della decisione.
pagina 11 di 18 Tutta la documentazione bancaria prodotta in primo grado era dunque idonea a fornire prova dei pagamenti effettuati dal in favore della ditta fallita. Parte_1
Il Tribunale, incorrendo in un evidente errore di valutazione, aveva invece ritenuto che tutti i documenti prodotti dall'opponente fossero stati disconosciuti dalla Curatela del Fallimento e non aveva considerato che le copie fotostatiche degli assegni bancari, ovvero la prova principe del pagamento effettuato dal , non Parte_1
erano mai stati contestati neppure ai soli fini dell'art. 2719 c.c.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. A tal proposito giova anzitutto evidenziare che i pagamenti rilevanti in funzione della decisione da assumere sono esclusivamente quelli effettuati dopo l'emissione del s.a.l. n. 7, firmato dal direttore dei lavori geom. , nominato dallo stesso committente CP_6
, e sulla cui scorta l'impresa appaltatrice ha emesso la fattura n. 1 del 06.02.2013 - per € Parte_1
98.681,83 - azionata in via monitoria e recante la dicitura “Chiusura lavori per l'annesso agricolo e civile
abitazione”.
Quello in esame non è infatti un appalto stipulato “a corpo” bensì “a misura” il che significa che il prezzo non è pattuito in un importo fisso ed immodificabile ma è solo presuntivamente individuato, indicando le sole unità di misura sulla cui scorta va determinato (prezzi al metro quadro, al metro lineare, etc.), con la conseguenza che i lavori eseguiti vengono di volta in volta contabilizzati dal D.L., con le cadenze stabilite,
individuando il credito maturato dall'appaltatore in relazione alle singole partite via via realizzate. La quasi totalità degli assegni indicati nell'atto di opposizione, recando date anteriori a quella della fattura emessa a fronte
Pt_ del s.a.l. , non può di conseguenza fornire prova del pagamento anche a prescindere da quanto correttamente eccepito dal fallimento, in comparsa di risposta, circa il fatto che dalle copie dei titoli non è possibile “desumere
il preteso adempimento mancando la prova del successivo incasso da parte del creditore”.
In tema di appalto il pagamento dell'opera, in mancanza dei necessari chiarimenti quanto all'effettivo incasso dei titoli da parte del creditore, non può infatti ritenersi comprovato in base alla produzione di una serie di assegni emessi dal committente a favore dell'appaltatore, trattandosi di circostanza che, nella sua assoluta genericità, risulta del tutto inidonea tanto ad assurgere a prova di qualsiasi pagamento, quanto, e “a fortiori”, a far ricadere sull'appaltatore l'onere di provare una diversa imputazione dei titoli stessi (cfr. così cass. n.
21908/2019).
pagina 12 di 18 Ciò in quanto, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica solo con la riscossione della somma portata dal titolo dovendosi la sua consegna ritenersi effettuata,
sempre se provata, “pro solvendo” e non “pro soluto”. Ne consegue che, non potendosi utilizzare in funzione decisoria gli estratti conto bancari tardivamente prodotti dall'appellante solo in sede di gravame a dimostrazione del dedotto incasso dei titoli, la prova del pagamento non può ritenersi in alcun modo raggiunta.
Ad abundantiam va infine evidenziato come le pessime scannerizzazioni delle copie degli assegni prodotte in via telematica dall'appellante nemmeno consentono di individuare, nella maggior parte dei casi, la loro data di emissione, che risulta “tagliata”, e di poter di conseguenza valorizzare le richieste di copie dei titoli rivolte dal alle proprie banche, e le risposte fornite da MPS e da BCC, effettuando le relative correlazioni. Parte_1
Anche gli originali di tali richieste e risposte, come pure degli altri documenti in originale che l'appellante deduce di aver prodotto in primo grado, chiedendone la custodia nella cassaforte del Tribunale di Nola, non sono infine visionabili da questa Corte benché fosse certamente onere del curarne il ritiro e la produzione in Parte_1
questa sede. Qualora al momento della decisione della causa in secondo grado non siano presenti i documenti già
prodotti in primo grado, su cui la parte basa le proprie difese, il giudice d'appello può infatti decidere la causa nel merito, se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione decisoria, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di richiederne e autorizzarne la ricostruzione (cfr. così cass. 6645/2024).
§§§§§§
Con i due successivi motivi di gravame l'appellante lamenta l'omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riguardo alla scrittura privata integrativa del contratto di appalto recante la data del
22.10.2012.
Ciò in quanto il Tribunale di Nola ha ritenuto che tale documento non fosse idoneo a dimostrare una
“rimodulazione degli impegni assunti con controparte” sostenendo da un lato che detta scrittura sarebbe stata validamente disconosciuta dall'opposta e, dall'altro, che essa sarebbe inopponibile alla Curatela Fallimentare
essendo priva di data certa e non avendo ottenuto un valido riscontro dagli ulteriori elementi probatori acquisiti.
Quest'ultimo riferimento, prosegue l'appellante, attiene da un lato alle dichiarazioni scritte rese dal D.L.
e da , entrambi deceduti prima della loro escussione come testi, le quali sono state CP_6 Persona_2
ritenute a loro volta non opponibili al , e d'altro lato alle prove orali (interrogatorio formale e prova CP_1
pagina 13 di 18 testimoniale delegata) raccolte nel corso del giudizio.
Il punctum dolens della questione si risolverebbe, pertanto, nello stabilire se la scrittura privata in questione, costituente a tutti gli effetti un nuovo accordo tra le parti, possa ritenersi opponibile alla procedura fallimentare dal momento che la censura avente ad oggetto la non conformità della copia all'originale doveva ritenersi superata dalla produzione in giudizio della scrittura originale, avvenuta all'udienza del 15.11.2015
senza ulteriori contestazioni.
L'appellante passa quindi ad evidenziare come, a mente dell'art. 2704 c.c., ciò che deve valutarsi ai fini dell'opponibilità ai terzi della scrittura privata è la certezza della sua data e non la già certezza del suo contenuto.
In particolare la prova della data certa, idonea a superare la regola di inopponibilità ai terzi, può essere fornita con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva in quanto l'art. 2704 c.c. non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo le allegazioni delle parti, a dimostrare la data della sua redazione.
Nel caso di specie la prova che il documento in questione si è formato in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento della società , secondo l'appellante, sarebbe stata fornita e si Parte_4
concretizzerebbe nei seguenti elementi: a) la produzione di corrispondenza anteriore alla dichiarazione di fallimento intercorsa tra le parti ed in cui il faceva menzione della scrittura privata integrativa del Parte_1
contratto di appalto e della data della sua sottoscrizione ( doc. n. 11 e 12 allegati all'atto di opposizione); b) la produzione di copia dell'assegno bancario menzionato nella scrittura privata integrativa ed emesso in occasione della sua redazione;
c) le risultanze della prova delegata svolta innanzi al Tribunale di Grosseto dove veniva escusso il teste il quale confermava che tra il e l' era stata Testimone_1 Parte_1 Parte_4
raggiunta un'intesa a definizione del rapporto nascente dal contratto, consacrata in una scrittura privata alla cui redazione provvedeva il geom. e riconosceva detta scrittura in quella mostrata in sede di CP_6
svolgimento della prova.
Tale materiale probatorio non veniva in alcun modo valutato dal Tribunale di Nola nemmeno per spiegare le ragioni della sua inidoneità a comprovare l'opponibilità della scrittura alla Curatela del Fallimento.
Se, invece, il giudice di prime cure avesse considerato che vi era prova della data certa della scrittura, tale da renderla opponibile alla Curatela, avrebbe dovuto attribuire alla scrittura integrativa il valore che essa pagina 14 di 18 oggettivamente aveva e cioè quello di un fatto estintivo e/o modificativo dell'obbligazione di pagamento azionata con il ricorso per ingiunzione.
Il Tribunale di Nola avrebbe, inoltre, malamente valutato le risultanze delle prove orali a partire dalle dichiarazioni rese dal teste che venivano erroneamente ritenute generiche e prive di adeguati riferimenti Tes_1
temporali.
Il teste escusso all'udienza del 16.01.2018, aveva infatti confermato di aver assistito alla Testimone_1
trattativa tra i sig.ri e , all'esito della quale gli stessi concordavano di Parte_1 Parte_3
sottoscrivere la scrittura privata del 22.10.2012 che lo stesso teste aveva riconosciuto.
Ancor più macroscopico era infine l'error iudicandi in cui il tribunale era incorso facendo assurgere le risultanze dell'interrogatorio formale reso dal all'udienza del 22.11.2016 a fattori dirimenti del Parte_1
proprio convincimento. Nell'impugnata pronuncia si legge, infatti, che il , alla domanda “vero è che i Parte_1
lavori per i quali la Curatela richiede il pagamento del saldo prezzo sono regolarmente ultimati in data
25.06.2012” aveva risposto “è vero” dichiarando, poi, che essi venivano regolarmente pagati con assegno. Lo
stesso opponente, confermando che i lavori venivano regolarmente ultimati il 25.06.2012, rendeva dunque poco credibile l'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata in data 22.10.2012 poiché essa era condizionata alla fine delle opere che, tuttavia, per ammissione in sede di interrogatorio, risultavano già ultimate.
Sempre in sentenza è inoltre scritto che il , in sede di interrogatorio formale, alla domanda Parte_1
“Vero è che nel corso dei lavori appaltati dal sig. alla società oggi fallita, il committente giammai ha Parte_1
fatto rilevare e/o segnalato e/o contestato espressamente la corretta esecuzione dei lavori?” rispondeva: “Si” e che l'interrogato “sul capo C3 della memoria di parte opposta (“Vero è che i lavori per i quali la Curatela
richiede il pagamento del saldo prezzo sono stati regolarmente ultimati in data 25.06.2012?”) rispondeva: “ E'
vero, e confermo che sono stati pagati con assegno”.
Da tali dichiarazioni il giudice di Nola concludeva, nella propria sentenza, affermando che le dichiarazioni confessorie del : “valgono a smentire la difesa dallo stesso portata avanti nel presente giudizio, Parte_1
laddove, a mezzo del relativo procuratore nega la avvenuta conclusione dei lavori in data 25.06.2012 ed
eccepisce il carattere viziato degli stessi”.
Tutto ciò era tuttavia frutto di un grossolano errore tale da inficiare l'intera pronuncia. L'interrogatorio formale del , con l'ordinanza resa in data 23.11.2015, era stato infatti ammesso sui capitoli B1 e B2 Parte_1
pagina 15 di 18 della memoria istruttoria della curatela fallimentare mentre quelli indicati in sentenza ed utilizzati dal giudice ai fini della decisione erano i capi C1 e C3 della medesima memoria i quali, tuttavia, erano i capitoli relativi alla prova testimoniale articolata dalla curatela opposta ed ammessi dal G.I. col provvedimento del 23.11.2015.
Il Tribunale di Nola aveva dunque fondato il proprio convincimento su dichiarazioni a cui non può
riconoscersi alcun valore confessorio poiché rese su capi diversi da quelli richiesti ed ammessi per l'interrogatorio formale della parte.
§§§§§§
Anche tali censure non possono essere condivise. Costituisce, infatti, un principio pacifico che le formalità relative alla deduzione, all'ammissione ed all'assunzione delle prove, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione,
a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all'udienza.
Nel caso in cui, invece, detta parte sia stata presente all'assunzione della prova ed abbia assistito all'atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove anche esistente, deve considerarsi sanata (cfr. tra tante cass. n. 24292/2016 e cass. n. 8531/2003).
Di tale principio occorre fare applicazione nella fattispecie in esame. Se è infatti vero che, con ordinanza del 24.11.2015, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dalla Curatela fallimentare a Parte_1
sui capi B1) e B2) della memoria istruttoria depositata il 02.07.2015, altrettanto vero è che,
[...]
nell'udienza di assunzione del mezzo istruttorio, tenutasi il 22.11.2016 in presenza di entrambe le parti, il
è stato interrogato sui capi C1) e C3) della suddetta memoria (relativi alla prova testimoniale) senza Parte_1
che le parti formulassero alcuna obiezione o rilievo né in quella sede né nell'udienza successiva.
La nullità si è pertanto sanata con la conseguenza che non può negarsi valenza confessoria alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal il quale, in quella sede, ha risposto affermativamente Parte_1
sia al capo C1 (vero è che nel corso dei lavori appaltati dal Sig. alla società oggi fallita, il Parte_1
committente giammai ha fatto rilevare e/o segnalato e/o contestato espressamente la corretta esecuzione dei
lavori) che al capo C3 (vero è che i lavori per i quali la Curatela richiede il pagamento sono regolarmente
ultimati in data 25/06/2012).
Erra, inoltre, l'appellante allorché afferma che le dichiarazioni rese dal teste valgono a Testimone_1
pagina 16 di 18 comprovare la sottoscrizione in epoca anteriore al fallimento della della scrittura privata Parte_4
datata 22.10.2012 con cui l'impresa in bonis e il concordavano il pagamento a saldo dei lavori della Parte_1
somma di € 20.000,00 di cui € 10.000,00 subordinatamente al completamento delle opere entro il 30.04.2013.
Detto teste, pur avendo riferito di aver partecipato ad una trattativa tra committente e appaltatore in cui veniva redatta la scrittura privata in contestazione, ha infatti dichiarato testualmente: “Fu una trattativa che si
sviluppò in almeno tre incontri, non ricordo se sono stato presente quando la scrittura fu firmata”.
Non vi è dunque prova dell'epoca di effettiva formazione di tale scrittura né la prova della sua sottoscrizione in epoca anteriore al fallimento può trarsi dal fatto che in due raccomandate datate 31.01.2013 e
13.03.2013, redatte da un legale per conto del ed indirizzate alla , si faccia Parte_1 Parte_4
menzione di un “accordo integrativo del 22.10.12” al fine di lamentare “la mancata ultimazione dei lavori e
delle opere commissionatevi entro i termini stabiliti dal contratto”.
Rettamente il giudice di primo grado ha infatti evidenziato come, alla luce di quanto confessato dal circa il fatto che i lavori furono regolarmente ultimati in data 25.06.2012 e della presenza in atti di un Parte_1
certificato di fine lavori depositato presso il Comune di Grosseto il 26.06.2012 e con cui il D.L. CP_6
attesta la loro ultimazione in data 25.06.2012, risulta ben poco credibile l'avvenuta sottoscrizione in data
22.10.2012 di una scrittura privata con cui l'appaltatore, pur avendo un credito di € 89.681,83 documentato da si accordava per il pagamento a saldo di € 20.000,00 peraltro subordinatamente alla conclusione Pt_6
dell'intervento entro il 15.11.2012. Non è infine vero che nella scrittura privata in questione si faccia menzione di un assegno bancario emesso ed incassato in epoca corrispondente a quella indicata nella scrittura e da cui potrebbe evincersi l'epoca di conclusione dell'accordo.
In essa si parla, infatti, genericamente di un versamento di € 10.000,00 da effettuare “entro e non oltre il
26.10.2012” senza riferimento alcuno ad un assegno bancario, al suo numero ed alla banca di emissione.
L'appello va dunque rigettato in quanto il curatore fallimentare, terzo rispetto al documento in questione, non è
tenuto a disconoscere formalmente la scrittura a firma del fallito prodotta contro di lui essendo sufficiente che essa sia priva di data certa ai fini della sua inopponibilità alla massa.
Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
pagina 17 di 18 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 615/2021 Parte_1
pubblicata il 31.03.2021 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dal
[...]
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi Controparte_8
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_9
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