Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 04 656 /0 1 REMA DI CASSAZIONELA CORT. S SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.6454/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Consigliere Cron. 9914 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano EVANGELISTA Cons. Relatore Ud. 05/02/01 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE persona del Presidente, legale rappresentante, domic.to per diritti L. 3.000 12.9. MAR. 2001 in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. IL CANCELLIERE Giovanni Mulas e Carlo De Angelis, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
contro
EM RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 72, presso l'avv. Sergio Di Lollo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 185/97, pronunziata il 13.11.97 (in causa n. 131/97 r.g.) e 597 que depositata il 16.12.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5/02/2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Pulli per delega dell'avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Parma l'assicurato indicato in epigrafe chiedeva che 1'INPS fosse condannato a corrispondergli la pensione di anzianità senza obbligo di corrispondere la somma richiesta da detto Istituto ex art. 24 della 1. 17.10.67 n. 977, a titolo di rivalsa per compensare la carenza di contribuzione afferente al periodo in cui egli aveva lavorato in agricoltura prima di compiere il quattordicesimo anno di età. Accolta la domanda dal Pretore, proponeva appello 1'INPS ribadendo il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste a titolo di rivalsa. Il Tribunale rigettava il gravame. Il giudice di merito rilevava che l'assicurato era stato avviato al lavoro quale componente di famiglia coltivatrice prima di compiere il 14° anno di età e come tale aveva goduto ош del versamento dei contributi agricoli. Infatti, finchè fu in vigore, la legge 26.10.57 n. 1047 - l'assicurazione invalidità e vecchiaia nell'estendere ai coltivatori diretti - consentì che gli accertamenti ai fini della contribuzione fossero effettuati alla data del 31 dicembre di ogni anno, di modo che il minore risultava assoggettato a contribuzione per l'intero anno ove nel corso dello stesso avesse superato i 14 anni. La norma costituiva una eccezione alle disposizioni sull'età minima in quanto consentiva l'instaurazione del rapporto previdenziale e la contribuzione per l'intero anno in cui il minore aveva compiuto i 14 anni. Quanto alla l. 977/67, il cui articolo 3 fissa l'età di 14 anni per il lavoro agricolo, il Tribunale rilevava come la norma stabilisca che i fanciulli di qualsiasi età adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, nonostante l'impossibilità di instaurare un valido rapporto assicurativo, hanno comunque diritto alle prestazioni previdenziali, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del datore per l'importo complessivo delle prestazioni erogate al minore, detratti i contributi omessi. Non essendosi tale evenienza verificata nel caso он di specie ed essendo stata, anzi, legittimamente corrisposta la contribuzione per il periodo antecedente il compimento del 14° anno, non poteva procedersi a rivalsa, dato che la stessa postula, oltre la violazione del requisito dell'età minima, anche l'inadempimento dell'obbligo contributivo, in ossequio alla funzione della norma dell'art. 24 che, 2126 c.c., svolge richiamandosi al disposto dell'art. una funzione non solo sanzionatoria, ma anche recuperatoria nei confronti del datore di lavoro. Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS, cui risponde con controricorso e memoria l'assicurato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso 1'INPS deduce violazione del combinato disposto dell'art. 2 della 1. 4.4.52 n. 218 e degli artt. 4 e 5 della 1. 26.10.57 n. 1047, della 1. 9.1.63 n. 9, dell'art. 12 della 1. 22.7.66 n. 613 e degli artt. 1 e 24 della 1. 17.10.67 n. 977. Rileva l'Istituto ricorrente che le leggi 1047/57 e 977/67 non hanno tra di loro alcun collegamento, essendo destinate a regolare, la prima, i rapporti assicurativo-previdenziali dei lavoratori autonomi ed associati e, la seconda, la tutela del lavoro subordinato di fanciulli ed adolescenti. L'avviamento del minore infraquattordicenne è, comunque, fatto illecito (art. 3 della 1. 977/67) e, pertanto, nonostante il versamento dei contributi ai sensi della 1. 1047, non consente la nascita di un valido rapporto assicurativo. L'unico modo per conciliare l'impossibilità di assicurazione con l'esigenza sociale di protezione assicurativa del rapporto è, dunque, il diritto di rivalsa dell'istituto } di assicurazione, il quale è chiamato a subire un onere previdenziale scaturito da un fatto illecito. Il ricorso è infondato. La tesi che l'INPS intende dimostrare è che per il periodo antecedente il compimento del 14° anno di età, il ricorrente, in quanto minore, non avrebbe potuto essere assicurato e che il versamento della contribuzione avvenne, pertanto, in violazione di legge. Tale tesi, tuttavia, in relazione alla fattispecie in esame è priva di supporto normativo. Ripercorrendo l'iter argomentativo già delineato da questa Corte nel rigettare il ricorso dell'Istituto in cause di contenuto analogo (sentenza 8.9.99 n. 9532, 6371 ed a numerose conforme alla precedente 22.6. 99 n. altre), può osservarsi quanto segue. L'art. 2 della 1. 4.4.52 n. 218, nel sostituire gli artt. 6-8-9-12-13 del r.d.l. 14.4.39 n. 636, conv. nella 1. 6.7.39 n. 1272, fissa le categorie degli От assicurati e le misure dei contributi dovuti per ciascuna categoria. La tabella B, allegata a detto regio decreto e sostituita dalla legge del 1952, disciplina l'assicurazione per «giornalieri agricoli, ... uomini, donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18». Tale previsione è riferita ai giornalieri agricoli, ovvero, ad una categoria di subordinati, come non possono essere lavoratori qualificati i lavoratori autonomi che compongono quali coltivatori diretti, la famiglia colonica, che costituisce un organismo economico a base associativa formato da tutti quei soggetti che, pur non essendo in regime di convivenza, siano legati da parentela о affinità con il coltivatore e risultino associati nella coltivazione del fondo (cfr. ex multis, Cass.
2.8.95 n. 8444, 4.2.93 n. 1382). La materia dell'obbligo contributivo dei componenti della famiglia colonica è regolata dagli artt. 3 e 5 della 1. 26.10.57 n. 1047, che estende l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e, in particolare dal C. 1 dell'art 5, che fa esclusivo riferimento al nucleo familiare, nell'ambito del quale sono ripartite le giornate lavorative. In particolare, il C. 5, di detto art. Дм stabilisce che gli accreditamenti sono effettuati sulla base della composizione della famiglia colonica quale risultante al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Da ciò deriva che il minore componente della famiglia, ove in detto anno compia il quattordicesimo anno di età, otterrà l'accreditamento dei contributi anche per il periodo ricadente nell'annualità in considerazione antecedente al raggiungimento di quell'età. Infatti, secondo la univoca lettura della disposizione, l'appartenenza all'impresa familiare il giorno 31 dicembre determina il diritto a partecipare al riparto dei contributi per l'intero anno, non rilevando quando il componente, per compimento dell'età minima ovvero per matrimonio, abbia fatto ingresso nella famiglia. Simmetricamente, invece, non ha diritto all'accredito colui che, in qualsiasi momento antecedente a quella data, abbia lasciato l'impresa familiare. Si tratta di una norma coerente con una gestione estremamente semplice dell'assicurazione, come confermato dal criterio del riparto dei contributi, collegato solamente al ruolo della famiglia coltivatrice e non all'effettivo apporto lavorativo del componente. Parte ricorrente, in ogni caso, non indica disposizioni di legge che richiedano esplicitamente il requisito dell'età minima per la costituzione del он 7 rapporto assicurativo per detti coltivatori diretti. In particolare non è rilevante l'art. 4, C. 1, della 1. 1047. Esso, statuendo che la misura dei contributi base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla 1. 218/52, non fissa in modo chiaro ed univoco il suindicato requisito di età minima, limitandosi, invece, a ritenere applicabile la tabella solo per quanto riguarda la misura dei contributi. Essendo incontestato agli atti che l'assicurato possa vantare contribuzione maturata prima del raggiungimento del 14° anno nel regime della 1. 1047 deve ritenersi che tale contribuzione sia legittimamente accreditata in mancanza di esplicito divieto. Privo di fondamento è il richiamo alla 1. 17.10.67 n. 977, in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il cui art. 3, C. 2, estende al lavoro agricolo il limite minimo di età di 14 anni. L'articolo 24 di detta legge stabilisce che «i fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie» (c. 1), e che «gli istituti assicuratori hanno diritto di Qu esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi» (c. 2). Da queste norme emerge che la legge, per un'ovvia esigenza di tutela, assicura comunque le prestazioni al minore, anche se adibito al lavoro in violazione delle norme sull'età minima, tanto se la contribuzione non sia stata versata, tanto se lo sia stata (nel qual caso, in termini generali e prescindendo dal caso di specie, il versamento sarebbe illegittimo). L'azione di rivalsa viene esercitata comunque per l'importo complessivo delle prestazioni, con detrazione del solo importo dei contributi omessi. Tale azione, tuttavia, è subordinata alla precisa condizione che ci sia stata adibizione al lavoro in violazione del requisito dell'età minima. Nel caso di specie, invece, rispettato il requisito dell'età minima e sussiste legittima contribuzione. Come sopra evidenziato, infatti, la famiglia coltivatrice costituisce un particolare organismo economico a carattere associativo, che si svolge secondo uno schema legale diverso da quello del lavoro subordinato, nella quale il rapporto assicurativo è validamente instaurato, alle condizioni qu sopra evidenziate, anche per i partecipanti minori di 14 anni. Inoltre, come già rilevato, il momento della maturazione dei contributi era antecedente all'entrata in vigore della legge che estendeva il divieto di lavoro al di sotto del 14° anche all'agricoltura. Non è, pertanto, esperibile la rivalsa per tre 1 la mancanza, all'epoca, del divieto di motivi: per lavoro in agricoltura per gli infraquattordicenni, per la mancanza di un datore di lavoro in senso proprio, per la piena legittimità del rapporto assicurativo. In ogni caso, la rivalsa troverebbe ragione solo in una di ingiustificata applicazione retroattiva della norma detto art. 24, essendo la fattispecie interessata già concretata all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 3 5 . N 0 1 3 . 7 T - R 8 977/67. - A A ' 1 S L S 1 L A E T E D , I G I A D S S , G E N E O P E L L S S L I Il ricorso, pertanto, è infondato e deve I O A N essere B A L G I L O O D E T A D T A I D T R E S I , O D O P R O M rigettato. Le spese seguono la soccombenza. T I S I A G D E R E T N E S E
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in £22.000, oltre £ 2.500.000 bell per onorari con distrazione a favore dell'avv. Di IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Lollo. 29 MAR. 2001 A M E oggi, Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 R P U S Vulin. M un. IL CANCELLIERAElle D R Il Presidente O G Il Consigliere estensore Gioran tham mome 10