Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/1998, n. 6049
CASS
Sentenza 2 aprile 1998

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L'art. 4 dell'Accordo C.E.E.-Svizzera del 19 dicembre 1992 che abolisce i dazi doganali, si limita a stabilire che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale, attribuendo contemporaneamente allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. Pertanto l'importazione clandestina di argento dal territorio elvetico configura il reato di evasione dall'I.V.A. all'importazione, costituendo questa un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/1998, n. 6049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6049
    Data del deposito : 2 aprile 1998

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