Sentenza 2 aprile 1998
Massime • 1
L'art. 4 dell'Accordo C.E.E.-Svizzera del 19 dicembre 1992 che abolisce i dazi doganali, si limita a stabilire che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale, attribuendo contemporaneamente allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. Pertanto l'importazione clandestina di argento dal territorio elvetico configura il reato di evasione dall'I.V.A. all'importazione, costituendo questa un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/04/1998, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott Umberto PAPADIA Presidente del 2.04.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 1182
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo RA " N. 41018/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN LO, n. a Teglio il 20/06/1962;
avverso la sentenza 11.6.1997 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1.10.1993 il Tribunale di Como affermava la penale responsabilità di OS LO in ordine ai reati di cui:
- agli artt.25, 282, 292 e 296 D.P.R. n.43/1973 (per avere introdotto nel territorio dello Stato Kg. 749 di argento in grani, nascosti nel doppio fondo del bagagliaio di un furgoncino da lui condotto, in frode ai diritti di confine - acc. in Como, al casello autostradale di Grondate, il 10.10.1991);
- agli artt. 1 e 70 del D.P.R. n.633/1972 (per avere evaso la relativa I.V.A. sull'importazione) e, riconosciuto il concorso formale tra i reati, tenuto conto della recidiva contestata, negate le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti dell'imputato (uno anche specifico) e delle modalità del fatto, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione e lire 100milioni di multa, con la confisca del materiale in sequestro.
Sul gravame dell'imputato la Corte di Appello di Milano, con sentenza 11.6.1997, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva il OS dall'imputazione di contrabbando doganale, "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", sul rilievo che l'appellante con il suo furgone proveniva dalla VI e che l'argento importato da quel Paese nel territorio italiano va esente dal pagamento dei diritti di confine in virtù dell'Accordo stipulato tra la VI e la OM OP (trattasi dell'Accordo del 19 dicembre 1972, i cui termini sono stati ampiamente approfonditi da questa III Sezione della Corte Suprema con la sentenza 13.4.1994, ric.Antoci ed altri). Confermava, invece, l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di mancato pagamento dell'I.V.A. all'importazione e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, determinava la relativa pena in lire 80milioni di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, eccependo:
a) erronea interpretazione ed applicazione dell'art.70 del D.P.R. n.633/1972, poiché l'evasione dell'I.V.A. all'importazione costituirebbe mero illecito amministrativo;
b) inconfigurabilità, in ogni caso - tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass., Sez. III, 4.7.1990, n. 9696)- della fattispecie di cui allo stesso art.70, "in quanto, a seguito della sentenza 299/1986 del 25 febbraio 1988 della Corte di giustizia C.E.E., secondo la quale è illegittimo sanzionare le evasioni all'I.V.A. all'importazione in modo più severo rispetto alle evasioni all'I.V.A. negli scambi interni, applicabile direttamente in Italia al pari delle norme comunitarie, tale figura delittuosa deve intendersi abrogata per incompatibilità con la normativa comunitaria;
c) violazione della legge processuale e vizio della motivazione, in punto di affermazione della responsabilità, avendo i giudici del merito incongruamente affermato che spettava ad esso imputato provare l'avvenuto pagamento delle imposte, mentre competeva "semmai al P.M. di esperire idonea ricerca atta a dimostrare il contrario". MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. La fattispecie prevista dagli artt. 1 e 70 del D.P.R. 26.10.1972, n.633 costituisce tuttora reato.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (17.7.1995, n. 7930, ric. P.M. in proc. Zouine) si sono espresse, infatti, nel senso che, per effetto della modifica dell'art.39 della legge 24.11.1981, n.689 operata dall'art.2 della legge 28.12.1993, n.562, la disciplina delle violazioni finanziarie viene coincidere perfettamente, in tema di presupposti e limiti della depenalizzazione, con la disciplina prevista per tutti gli altri reati dall'art.32 della citata legge n.689 del 1981. Ne consegue che ha assunto valore di principio generale e si applica a tutti i reati, compresi quel finanziari, la disposizione di cui al secondo comma dell'art.32, secondo cui non sono depenalizzate le fattispecie che (come quella in esame) nelle ipotesi aggravate sono punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La fattispecie in esame, in particolare, non è depenalizzata poiché il secondo periodo del primo comma dell'art.70 del D.P.R. n.633/1972, in materia di I.V.A. sui beni importati nel territorio dello Stato, dispone testualmente che "si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine". Tale norma, dunque, opera in effetti un rinvio all'intero titolo VII del T.U. sulla legge doganale (vedi Cass., Sez.III, cam cons. 8.4.1997, ric. Ticchi). Ne consegue che:
- è applicabile non solo la multa proporzionale all'imposta evasa ma anche, nei casi aggravati, la pena detentiva;
- i soggetti attivi del reato sono indistintamente tutti coloro che effettuano importazioni imponibili e non solo gli operatori economici assoggettati al regime interno dell'I.V.A.;
- non è prevista alcuna soglia minima di rilevanza penale ne' alcuna causa di esclusione della punibilità;
- il delitto tentato è equiparato al delitto consumato;
- è obbligatoria la confisca della cosa per la cui importazione l'imposta non è stata pagata.
2. La Corte di giustizia dell'Unione OP, con sentenza del 25 febbraio 1988, causa n.299 del 1986, ha statuito che l'I.V.A. all'importazione costituisce un tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente a dazio doganale. Tale tributo è compatibile con il principio di neutralità della imposta sancito dall'art.95 del Trattato istitutivo della OM OP (il cui scopo è quello di garantire la libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, attraverso l'eliminazione di qualsiasi forma di protezione derivante dall'applicazione di tributi interni aventi effetti discriminatori tra merci nazionali e merci comunitarie importate) ad una duplice condizione: che la merce importata non sia soggetta a una doppia imposizione (nel Paese di esportazione ed in quello di importazione) e che l'infrazione relativa all'I.V.A. all'importazione non sia sanzionata più severamente dell'infrazione relativa all'I.V.A. sugli scambi interni.
Deve, però, ricordarsi che la CO VI non fa parte dell'Unione OP, sicché nella vicenda in esame non si pone la questione dell'applicazione dell'art.95 del Trattato (e della conseguente disapplicazione della norma nazionale che risulti incompatibile con il diritto comunitario), bensì quella dell'interpretazione del citato Accordo stipulato il 19 dicembre 1992 tra la stessa CO e la C.E.E. e della sua compatibilità con la normativa italiana sull'I.V.A. all'importazione, tenuto conto che nell'ambito degli ordinamenti degli Stati aderenti all'Unione sono applicabili e vincolanti anche gli accordi internazionali da questa stipulati con Paesi terzi.
In relazione a tale Accordo questa Corte Suprema (con la citata sentenza di questa III Sezione, 13.4.1994, ric. Antoci ed altri) ha evidenziato una sostanziale identità di "ratio" tra gli artt.3 e 6 dello stesso, che vietano e sopprimono i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente, e l'art.95 del Trattato, "giacché entrambe le composite disposizioni normative non sono altro che l'espressione diretta di uno stesso principio di libera circolazione delle merci".
Sempre con l'anzidetta decisione, però, ha rilevato questa Corte che - mentre l'art.95 del Trattato vieta ad ogni Stato membro di applicare "direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari"- l'art.4 dell'Accordo con la CO VI si limita a stabilire che le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione sono applicabili anche ai dazi doganali a carattere fiscale" e aggiunge che le parti contraenti possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale".
In altri termini, l'Accordo estende espressamente la soppressione dei dazi doganali anche a quelli di carattere fiscale, ma contemporaneamente attribuisce allo Stato che abbia soppresso un dazio fiscale la facoltà di sostituirlo con una tassa interna. L'art. 4 dell'Accordo, inoltre, tratta soltanto di "tasse interne di carattere fiscale", mentre più ampia è la formulazione dell'art. 95 del Trattato, che prevede le "imposizioni interne di qualsiasi natura", per cui questa Corte Suprema ha ritenuto che (anche in una prospettiva di applicabilità analogica della giurisprudenza comunitaria elaborata direttamente con riferimento al Trattato) sia il trattamento fiscale a determinare l'osservanza o meno della neutralità dell'imposta, ai fini della verifica della compatibilità con l'art.4 dell'Accordo, e non già la comparazione tra il trattamento penale dell'I.V.A. all'importazione e quello dell'I.V.A. interna.
Alla stregua di queste considerazioni, deve concludersi ribadendo che, in linea di principio, l'ipotizzato reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione è compatibile con l'art.4 dell'Accordo stipulato il 19 dicembre 1992 tra la CO VI e la OM OP.
3. Nella vicenda che ci occupa, pertanto, il OS, per vedere esclusa la propria responsabilità in ordine al reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, avrebbe dovuto dimostrare che quell'argento, nascosto nel doppio fondo del bagagliaio del suo furgoncino, era già stato soggetto ad imposizione in VI, poiché solo in tal caso esso (in osservanza degli evidenziati principi della neutralità fiscale e della libera concorrenza tra le merci) non avrebbe dovuto scontare in Italia l'imposta eventualmente già pagata all'esportazione.
L'imputato, invece, avendo la Guardia di Finanza accertato il mancato pagamento dell'I.V.A. all'importazione sulla merce da lui clandestinamente trasportata, non ha mai prospettato il contrario ne' ha dimostrato un precedente pagamento di imposta in VI, in relazione al quale, coerentemente al proprio interesse (trattandosi di circostanza ignota idonea, ove accertata, a volgere il giudizio in suo favore), a lui incombeva l'onere di allegazione.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1998